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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/07/2024, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 103/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a estratto di ruolo promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfio Franco Amato – Appellante contro
Controparte_1
( ) in persona del legale rapp.te pro tempore, rap-
[...] P.IVA_1 presentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Paolo Leopardi –
Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2746 del 28.7.2020 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dall'odierna appellante av- verso l'estratto di ruolo e la sottesa cartella relativa ai contributi iscritti a ruolo dall per l'importo di € 4.112,05, ad esclusione del ruolo anno 2006 per CP_4 il quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 4, comma 1 del D.L. 119/2018 che ha previsto l'annullamento dei carichi inferiori a mille euro.
R.G. 103_2021 2
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità della costituzione di a mezzo CP_5 di avvocato del libero foro, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto proposta avverso l'estratto di ruolo.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in tema, il primo giudice os- servava che – a fronte della notifica della cartella avvenuta in data 8.1.2008 –
«è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), di- fettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che in- tervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, n. 6723)».
Appellava la sentenza la soccombente con ricorso del 28.1.2021. Resisteva al gravame l Rimaneva contumace . CP_4 CP_5
La causa veniva posta in decisione in data 6.6.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di , cui il gravame è stato regolarmente noti- CP_5 ficato (vd. pec di notifica allegate al fascicolo telematico il 29.1.2021).
1. Con l'unico motivo di gravame, articolato in più capi, l'appellante critica la sentenza nel capo in cui ha rigettato «l'eccezione preliminare di nullità assoluta del mandato difensivo conferito dall Controparte_6 all'avvocato del libero foro». Osserva che – sulla scorta di una recente pronun- cia della Suprema Corte – «se il nuovo Agente della riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvo- cato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difen- sivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di quest'ultimo in alternativa al patro- cinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato».
Ciò in quanto, osserva ancora l'appellante, anche in forza del regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, approvato dal Mini- stero dell'Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, l'Ente stesso può
R.G. 103_2021 3
«“continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro”, ma soltanto “in via resi- duale” e “nei casi in cui si accerti l'impossibilità dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio” (eccezione), secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione;
in tal caso solo potendo delegare avvocati del libero foro iscritti nell'elenco avvocati dell'Ente e dallo stesso indicati».
1.1. Il motivo è infondato.
Come di recente stabilito dalla Suprema Corte «il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L.
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre
2016, n. 225 (vigente all'epoca di notifica del ricorso d'appello, effettuata in da- ta 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto se- guito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della Controparte_2 sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronun- ciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:
"impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti de- legati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione interve- nuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sot- toporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia dispo- nibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvoca- tura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvo- CP_2 catura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la co- stituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_2
R.G. 103_2021 4
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)".
5. Il Protocollo d'intesa tra
Avvocatura dello Stato e , n. 36437 del 5 Controparte_6 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di "Conten- zioso afferente l'attività di Riscossione", che "L'Ente sta in giudizio avvalendo- si direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle
Commissioni Tributarie"» (Cass. 8671/20219).
Pertanto, la scelta della difesa in capo ad avvocati del libero foro non costitui- sce un'ipotesi residuale rispetto alla difesa con l'Avvocatura ma sussiste legit- timamente tutte le volte in cui, come precisato dal tribunale con riferimento al paragrafo 3.4.2 della convenzione richiamata nella citata decisione del Supre- mo Collegio, la materia è contemplata dalla citata convenzione.
2. Con altro capo (pag. 8 A.) del medesimo motivo l'appellante critica la sen- tenza nel capo in cui ha ritenuto del tutto generica l'eccezione di non conformi- tà degli atti prodotti da agli originali. CP_5
Con altro capo (pag. 9 A.) l'appellante si duole dell'omesso esame dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella rilevando che ciò configura l'interesse ad agire attraverso l'impugnazione del ruolo, ri- chiamando alcuni pronunciamenti della S.C. in tema.
In altro capo ancora (pag. 12 A.) reitera l'eccezione di errata determinazione degli interessi moratori.
2.1. L'appello va respinto attesa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierna appellante all'estratto del ruolo, sotteso alla cartella di cui in pre- messa, conosciuta dopo aver conosciuto l'estratto di ruolo.
Come infatti già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi, da cui non v'è motivo di discostarsi - cfr. Corte appello Catania, sentenza n.
1101/2022 -, alla luce del condiviso orientamento di legittimità, ai fini di rite- nere sussistente l'interesse ad agire (cfr. Cass. 19268/2016) - “condizione dell'azione avente natura “dinamica” (Cass. S.U. n. 26283/2022) -, non è suf- ficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, cir-
R.G. 103_2021 5
costanza peraltro nemmeno allegata dal ricorrente -, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela me- diante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass.
Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione).
Ancora di recente, la Suprema Corte (Cass. 10195/2023), ha rilevato che «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conver- tito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notifi- cazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma so- pravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, in- cide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legit- timità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di car- telle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle re- lative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
Nel caso in esame l'appellante non solo non si confronta criticamente con l'articolato capo di motivazione della sentenza sul punto ma, soprattutto, non allega la sussistenza dello specifico interesse ad agire declinato secondo i prin- cipi sopra indicati.
R.G. 103_2021 6
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, osservati i parametri del DM 55/2014 per come aggiornato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00).
4. Nulla per le spese in favore del contumace vittorioso , che non ha CP_5 espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell delle spese proces- CP_1 suali del grado, che liquida in euro 1.458,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CA e IVA.
Nulla per le spese del contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.6.2024
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 103_2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Valeria Di Stefano Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere
Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 103/2021 R.G., avente ad oggetto: appello. Opposi- zione a estratto di ruolo promossa da
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Alfio Franco Amato – Appellante contro
Controparte_1
( ) in persona del legale rapp.te pro tempore, rap-
[...] P.IVA_1 presentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv.to Paolo Leopardi –
Appellato contro
(subentrata ex lege a Controparte_2 [...]
) – (C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
Appellata contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 2746 del 28.7.2020 il Tribunale di Catania, giudice del lavo- ro, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dall'odierna appellante av- verso l'estratto di ruolo e la sottesa cartella relativa ai contributi iscritti a ruolo dall per l'importo di € 4.112,05, ad esclusione del ruolo anno 2006 per CP_4 il quale veniva dichiarata la cessazione della materia del contendere ex art. 4, comma 1 del D.L. 119/2018 che ha previsto l'annullamento dei carichi inferiori a mille euro.
R.G. 103_2021 2
Il Tribunale, respinta l'eccezione di nullità della costituzione di a mezzo CP_5 di avvocato del libero foro, dichiarava inammissibile l'opposizione in quanto proposta avverso l'estratto di ruolo.
Richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte in tema, il primo giudice os- servava che – a fronte della notifica della cartella avvenuta in data 8.1.2008 –
«è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), di- fettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che in- tervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva (Cassazione civile sez. VI, 07/03/2019, n. 6723)».
Appellava la sentenza la soccombente con ricorso del 28.1.2021. Resisteva al gravame l Rimaneva contumace . CP_4 CP_5
La causa veniva posta in decisione in data 6.6.2024 ai sensi dell'art. 127 ter,
c.p.c. compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la contumacia di , cui il gravame è stato regolarmente noti- CP_5 ficato (vd. pec di notifica allegate al fascicolo telematico il 29.1.2021).
1. Con l'unico motivo di gravame, articolato in più capi, l'appellante critica la sentenza nel capo in cui ha rigettato «l'eccezione preliminare di nullità assoluta del mandato difensivo conferito dall Controparte_6 all'avvocato del libero foro». Osserva che – sulla scorta di una recente pronun- cia della Suprema Corte – «se il nuovo Agente della riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvo- cato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difen- sivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare e allegare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza di quest'ultimo in alternativa al patro- cinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'Avvocatura dello Stato».
Ciò in quanto, osserva ancora l'appellante, anche in forza del regolamento di amministrazione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, approvato dal Mini- stero dell'Economia e delle Finanze il 19 maggio 2018, l'Ente stesso può
R.G. 103_2021 3
«“continuare ad avvalersi di avvocati del libero foro”, ma soltanto “in via resi- duale” e “nei casi in cui si accerti l'impossibilità dell'Avvocatura di Stato di assumere il patrocinio” (eccezione), secondo le modalità operative concordate con apposita convenzione;
in tal caso solo potendo delegare avvocati del libero foro iscritti nell'elenco avvocati dell'Ente e dallo stesso indicati».
1.1. Il motivo è infondato.
Come di recente stabilito dalla Suprema Corte «il motivo in esame è fondato alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L.
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre
2016, n. 225 (vigente all'epoca di notifica del ricorso d'appello, effettuata in da- ta 07/11/2017, come risulta dalla stessa sentenza impugnata), cui ha fatto se- guito la stipula del Protocollo d'intesa tra Avvocatura dello Stato e
[...]
n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della Controparte_2 sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronun- ciando al riguardo, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:
"impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti de- legati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione interve- nuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sot- toporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 - nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia dispo- nibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvoca- tura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvo- CP_2 catura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la co- stituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed CP_2
R.G. 103_2021 4
implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
(Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)".
5. Il Protocollo d'intesa tra
Avvocatura dello Stato e , n. 36437 del 5 Controparte_6 luglio 2017, ha poi previsto espressamente, al punto 3.4.2, in tema di "Conten- zioso afferente l'attività di Riscossione", che "L'Ente sta in giudizio avvalendo- si direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: (...) liti innanzi alle
Commissioni Tributarie"» (Cass. 8671/20219).
Pertanto, la scelta della difesa in capo ad avvocati del libero foro non costitui- sce un'ipotesi residuale rispetto alla difesa con l'Avvocatura ma sussiste legit- timamente tutte le volte in cui, come precisato dal tribunale con riferimento al paragrafo 3.4.2 della convenzione richiamata nella citata decisione del Supre- mo Collegio, la materia è contemplata dalla citata convenzione.
2. Con altro capo (pag. 8 A.) del medesimo motivo l'appellante critica la sen- tenza nel capo in cui ha ritenuto del tutto generica l'eccezione di non conformi- tà degli atti prodotti da agli originali. CP_5
Con altro capo (pag. 9 A.) l'appellante si duole dell'omesso esame dell'eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella rilevando che ciò configura l'interesse ad agire attraverso l'impugnazione del ruolo, ri- chiamando alcuni pronunciamenti della S.C. in tema.
In altro capo ancora (pag. 12 A.) reitera l'eccezione di errata determinazione degli interessi moratori.
2.1. L'appello va respinto attesa l'inammissibilità dell'opposizione proposta dall'odierna appellante all'estratto del ruolo, sotteso alla cartella di cui in pre- messa, conosciuta dopo aver conosciuto l'estratto di ruolo.
Come infatti già rilevato da questa Corte nei propri precedenti conformi, da cui non v'è motivo di discostarsi - cfr. Corte appello Catania, sentenza n.
1101/2022 -, alla luce del condiviso orientamento di legittimità, ai fini di rite- nere sussistente l'interesse ad agire (cfr. Cass. 19268/2016) - “condizione dell'azione avente natura “dinamica” (Cass. S.U. n. 26283/2022) -, non è suf- ficiente la teorica possibilità che l'esattore instauri la procedura esecutiva, cir-
R.G. 103_2021 5
costanza peraltro nemmeno allegata dal ricorrente -, “non prospettandosi l'azione di accertamento negativo del credito, mediante l'opposizione ex art. 615 c.p.c., quale unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della
Amministrazione (ente impositore) alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela me- diante il cd. sgravio” (cfr. Cass. 6723/2019, Cass. 22946/2016; cfr. anche Cass.
Sezioni Unite n. 26283/2022 cit., in motivazione).
Ancora di recente, la Suprema Corte (Cass. 10195/2023), ha rilevato che «in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come conver- tito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notifi- cazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma so- pravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, in- cide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legit- timità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di car- telle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle re- lative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).
Nel caso in esame l'appellante non solo non si confronta criticamente con l'articolato capo di motivazione della sentenza sul punto ma, soprattutto, non allega la sussistenza dello specifico interesse ad agire declinato secondo i prin- cipi sopra indicati.
R.G. 103_2021 6
3. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo, osservati i parametri del DM 55/2014 per come aggiornato dal DM
147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da 1.101,00 a 5.200,00).
4. Nulla per le spese in favore del contumace vittorioso , che non ha CP_5 espletato alcuna attività processuale, per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato (Cass. 13491/2014).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento, in favore dell delle spese proces- CP_1 suali del grado, che liquida in euro 1.458,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CA e IVA.
Nulla per le spese del contumace.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 6.6.2024
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Valeria Di Stefano
R.G. 103_2021