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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/07/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 7/7/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 2415 dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Alessia De Parte_1
Finis e dall'avv. Sabino Carpagnano, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
[...]
Controparte_1
[...]
- Resistente contumace –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disposta per l'udienza del 7/7/2025 e disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che solo la parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/3/2024, la ricorrente, dipendente del resistente a tempo CP_1 determinato dall'a.s. 2000/2001 e successivamente a tempo indeterminato, con la qualifica di collaboratrice scolastica, deduceva che, all'esito di un precedente giudizio introdotto con ricorso iscritto a ruolo con r.g.n. 6848/2020, con sentenza n. 2302 del 16/12/2022 il Tribunale di Trani aveva così statuito: “accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità di servizio svolta in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 sino alla data di immissione in ruolo;
- condanna la parte resistente alla modifica del decreto di ricostruzione carriera della parte ricorrente nel senso di prevedere alla data di nomina in ruolo, un'anzianità pari a 9 anni, 2 mesi e 23 giorni e quindi il passaggio alla III fascia stipendiale posizione 15-20 a
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decorrere dal 01.06.2018; - condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 3.046,80 a titolo di differenze stipendiali dovute per effetto della disposta modifica nella progressione stipendiale, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo”.
Aggiungeva che la sentenza era passata in giudicato per omessa impugnazione;
che le differenze salariali liquidate dal Tribunale nella detta sentenza si riferivano al periodo dall'1/1/2016 al
29/2/2020 ed erano state determinate sulla base del CCNL del Comparto Scuola vigente ratione temporis mentre il 6/12/2022 era entrato in vigore il nuovo CCNL, prevedendo aumenti salariali non corrisposti dal in relazione alla ricostruzione di carriera operata dal Tribunale. CP_1
Ciò posto, la parte ricorrente deduceva di vantare un credito per differenze retributive relative all'inquadramento scaturente dalla ricostruzione di carriera operata con la sentenza divenuta definitiva per € 607,22, al netto di quanto già corrisposto dal , per il periodo dall'1/1/2019 CP_1 al 29/2/2024.
Pertanto chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse il diritto a vedersi riconosciute le differenze retributive per effetto della ricostruzione integrale di carriera, con condanna della parte resistente al pagamento di € 607,22, a titolo di maggiori differenze salariali, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Il rimaneva contumace. Controparte_1
***
La domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Con sentenza n. 2302/2022, passata in giudicato, (cfr. all.
3-4 produzione di parte ricorrente), il
Tribunale di Trani, così statuiva: “accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto della parte ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità di servizio svolta in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 sino alla data di immissione in ruolo;
- condanna la parte resistente alla modifica del decreto di ricostruzione carriera della parte ricorrente nel senso di prevedere alla data di nomina in ruolo, un'anzianità pari a 9 anni, 2 mesi e 23 giorni e quindi il passaggio alla III fascia stipendiale posizione 15-20 a decorrere dal 01.06.2018; - condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 3.046,80 a titolo di differenze stipendiali dovute per effetto della disposta modifica nella progressione stipendiale, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo”.
Il pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dalla ricorrente, come risulta anche dalla motivazione della citata decisione comporta il diritto della stessa a conseguire le differenze retributive scaturenti dall'integrale ricostruzione di carriera e in particolare dal diverso conseguimento nel corso della carriera delle fasce stipendiali rispetto a quanto riconosciuto dal
. CP_1
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In particolare va osservato che le differenze salariali liquidate dal Tribunale di Trani si riferivano al periodo dall'1/1/2016 al 29/2/2020 e sono state determinate sulla base del CCNL del Comparto
Scuola in vigore ratione temporis e, in particolare, da ultimo, il CCNL del 19/4/2018; successivamente, il 6/12/2022, è entrato in vigore il nuovo CCNL del Comparto Scuola, che ha riconosciuto ai dipendenti del convenuto degli aumenti salariali, a decorrere dall'anno CP_1
2019: di questi aumenti non si è potuto tenere conto nel ricorso azionato dal ricorrente e, quindi, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente dal 2019 in poi, in quanto il ricorso
è stato depositato nel 2020, prima dell'entrata in vigore del predetto CCNL.
Ne consegue, quindi, che alla luce della ricostruzione di carriera effettuata dal Tribunale di Trani che non più sindacabile perché operata con una statuizione passata in giudicato, la ricorrente ha diritto a vedersi corrisposte le differenze salariali, non richieste con il precedente ricorso, maturate a decorrere dall'1/1/2019 al 29/2/2024, sulla base del CCNL del 6/12/2022 e del passaggio nelle predette fasce stipendiali, dovendosi rilevare che il convenuto, pur avendole corrisposto, CP_1 nel mese di dicembre 2022, delle differenze retributive sulla base del CCNL del 6/12/2022, ha errato nel calcolarle, come risulta dagli analitici conteggi allegati al ricorso, non oggetto di specifica contestazione. Infatti, nel calcolo delle differenze salariali maturate dalla parte ricorrente, quest'ultima ha tenuto conto degli aumenti salariali e dell'indennità di vacanza contrattuale previsti dai diversi CCNL che si sono susseguiti nel corso del rapporto di lavoro, ivi compreso quello sottoscritto il 6/12/2022; quindi, la parte ricorrente ha maturato, a titolo di differenze salariali dall'1/1/2019 al 29/2/2024, un credito lordo pari ad € 3.233,19, da cui devono essere detratte la somma di € 1.362,61 riconosciuta dal convenuto nel mese di dicembre 2022, nonché le CP_1 differenze retributive riconosciute in sentenza in relazione agli anni 2019 e 2020, con un residuo credito lordo di € 607,22, relativo al predetto periodo.
In questo senso, peraltro, si è già pronunciata questa Sezione Lavoro con plurime e conformi sentenze.
In definitiva, la domanda deve essere accolta ed il resistente deve essere condannato al CP_1 pagamento dell'importo di € 607,22 in favore della ricorrente a titolo di differenze salariati dovute per effetto della progressione stipendiale conseguente alla riconosciuta anzianità di servizio come ricostruita dalla decisione del Tribunale di Trani n. 2302/2022 in combinazione con l'entrata in vigore del nuovo CCNL comparto scuola, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 1.100,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e
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dell'attività processuale svolta, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
25/3/2024 da nei confronti del rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Parte_1 CP_2
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento dell'importo CP_1 di € 607,22 in favore della ricorrente a titolo di differenze salariate dovute per le ragioni indicate in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali della ricorrente, che liquida in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari in € 500,00 per compenso professionale, oltre RSG al
15%, CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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