Sentenza 3 aprile 2014
Massime • 2
In tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato, già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, è legittimato, una volta introdotta la fase del dibattimento, ad interloquire sull'ammissibilità della richiesta medesima, anche nell'ipotesi in cui quella impugnata con il mezzo straordinario sia una sentenza di patteggiamento, essendogli riconosciuta nel giudizio speciale la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione).
Il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di applicazione pena nei confronti del coimputato, rilevando che i fatti posti a base delle due decisioni erano stati descritti dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo in maniera identica e che di essi era stata fornita dai due giudici differente qualificazione giuridica, in un caso affermandosi e nell'altro escludendosi la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio con riferimento alla medesima persona).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2014, n. 15796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15796 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/04/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 468
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 43149/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA NO, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza del 08/04/2013 della Corte di appello dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udite per le parti civili Comune di Ancona e Provincia di Ancona l'avv. Dott. BOLDRINI Franco, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. PESARINI Cristiana, in sostituzione dell'avv. TOCCACELI Davide, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello dell'Aquila rigettava l'istanza di revisione presentata da RA NO avverso la pronuncia di patteggiamento del 05/12/1995, oramai irrevocabile, con la quale il Tribunale di Ancona aveva disposto nei suoi confronti l'applicazione di pena su richiesta in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, 314 e 323 c.p., (capo A), artt. 110 e 112 c.p., art. 61 c.p., n. 2, 7 e 11, art. 640 bis c.p., (capo B), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 319, 320 e 321 c.p., (capo D), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 319, 320 e 321 c.p., (capo E), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 319, 319 bis, 32 e 321 c.p., (capo F), artt. 110, 319 e 321 c.p., (capo H), art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 7, artt. 319, 319 bis, 320 e 321 c.p., (capo
I).
Rilevava la Corte di appello la pronuncia della sentenza del 05/04/2011 di assoluzione del coimputato BU NO da alcuni di quei reati non costituisse una valida causa di revisione della sentenza di patteggiamento gravata in quanto, per un verso, non vi era una inconciliabilità di giudicati, posto che quella decisione di proscioglimento era stata il frutto di una diversa valutazione dei medesimi fatti già verificati per lo RA, che aveva indotto i Giudici ad escludere per il BU la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio necessaria per la configurabilità dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui ai menzionati capi d'imputazione; e, per altro verso, come gli elementi di prova valutati in favore del BU non potessero essere considerati "prove nuove", trattandosi di dati desumibili da documentazione già esistente all'epoca della consulenza effettuata nel processo a carico dello RA e, comunque, già a disposizione di quest'ultimo.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso lo RA, con atto sottoscritto dal suo difensore e procuratore speciale avv. Toccaceli Davide, il quale, con cinque distinti punti, ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 630 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale erroneamente rigettato la richiesta di revisione dell'originaria pronuncia di patteggiamento, benché con la successiva sentenza assolutoria, divenuta irrevocabile, emessa nei riguardi del coimputato BU, la Corte di appello di Ancona avesse escluso che potessero essere qualificati come pubblici ufficiali o come incaricati di pubblico servizio gli amministratori della CE.MI.M s.c.p.a., società avente natura esclusivamente privatistica, "fatto storico appurato": il che, per garantire una elementare esigenza di coerenza interna del sistema processuale, avrebbe imposto una revoca della pronuncia di patteggiamento con riferimento a tutti i reati contro la p.a. ascritti allo RA (nei capi d'imputazione A), D), E), F), H) ed I) quale extraneus concorrente nel reato "proprio" dell'amministratore di quella impresa collettiva.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 630 c.p.p., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di revisione dell'originaria pronuncia di patteggiamento, benché con la sentenza assolutoria, divenuta irrevocabile, emessa nei riguardi del coimputato BU, la Corte di appello di Ancona avesse escluso la configurabilità del delitto di truffa aggravata, di cui al capo d'imputazione B), posto che le somme erogate alla CE.MI.M dalla Regione Marche dovevano essere qualificate come finanziamenti del socio ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., e non anche come contributo o erogazione pubblica in favore di quella società privata: il che, oltre a rappresentare una situazione di conflitto di giudicati, aveva integrato anche una ipotesi di prove nuove scoperte dopo il processo, tenuto conto che era stato il Tribunale di Ancona a specificare che la documentazione de quibus (allegati alle note CE.MI.M nn. 2059 e 2333 del 1989) era stata acquisita per la prima volta nel processo a carico del BU e non era affatto a disposizione dello RA, che non era neppure amministratore di quella società.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 74, 75, 444, 636 e 637 c.p.p., per avere la Corte di appello dell'Aquila notificato l'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione della richiesta di revisione alle parti civili già costituite nel giudizio di patteggiamento, che non avevano interesse ad interloquire su quella richiesta e che non avevano esercitato alcuna azione nella competente sede civile;
e per avere liquidato in favore di ciascuna delle due parti civili comparse una somma, a titolo di compensi ed accessori, non conforme alle tariffe forensi.
3. Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato, sia pure nei ristretti limiti di seguito precisati.
3.1. I motivi di cui al sopra indicato punto 2.1. sono infondati. È pacifico, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza di legittimità, che l'ipotesi della revisione dovuta al c.d. "conflitto teorico di giudicati", prevista dal già menzionato art. 630 c.p.p., comma 1, lett. a), è configurabile esclusivamente laddove vi sia una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici accertati sui quali hanno trovato fondamento le due sentenze poste a raffronto: di talché, per la sussistenza della causa di revisione, laddove si tratti - come nella fattispecie è accaduto - di un medesimo fatto di reato attribuito a più concorrenti, è necessario che la vicenda sia stata ricostruita, nella due pronunce, come verificatasi con modalità del tutto differenti;
mentre, ai fini che qui interessano, di contrasto di giudicati non si può parlare se i fatti posti a base delle due decisioni sono stati descritti, dal punto di vista del loro verificarsi oggettivo, in maniera identica, e di essi sia stata data una differente valutazione giuridica, vale a dire del loro significato sia stata una distinta interpretazione giuridica dai due diversi giudici (così, ex multis, Sez. 5^, n. 3914/12 del 17/11/2011, Serafini e altri, Rv. 251718). Di tale regola di diritto la Corte di appello dell'Aquila ha fatto corretta applicazione, chiarendo, con motivazione completa e priva di vizi di manifesta illogicità, come nella sentenza assolutoria del coimputato BU i fatti oggetto di analisi fossero rimasti immutati, ma degli stessi i giudici che, procedendo nelle forme ordinarie, erano pervenuti alla soluzione del proscioglimento, avevano dato un significato, in termini strettamente giuridici, diverso da quello che era stato privilegiato dal Tribunale che, all'esito del procedimento speciale di applicazione di pena su richiesta, reputando corretta la qualificazione giudica che ai fatti era stato dato dalle parti istanti, aveva ritenuto, proprio sulla base di quegli stessi fatti, che gli amministratori della società CE.MI.N. dovessero essere considerati incaricati di pubblico servizio;
e che, dunque, nei loro confronti e dei loro concorrenti, ben potessero ravvisarsi gli estremi degli elementi costitutivi dei più delitti contro la pubblica amministrazione oggetto di addebito.
3.2. Fondati appaiono i motivi sopra rappresentati nel punto 2.2. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630 c.p.p., lett. c) ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario.
Di tale regula iuris la Corte di appello dell'Aquila non ha fatto buon governo in quanto, nel valutare la richiesta di revisione avanzata dallo RA in relazione al reato di truffa aggravata di cui al capo d'imputazione B) - con riferimento al quale il condannato aveva evidenziato come nel processo a carico del coimputato BU fossero stati acquisiti documenti che avevano indotto i Giudici ad assolvere tale imputato da quel delitto - ha ritenuto che il motivo dell'impugnazione fosse privo di pregio, erroneamente sostenendo che si trattava di documentazione già esistente agli atti del processo a carico dello PA ovvero di documentazione preesistente alla pronuncia della gravata sentenza di patteggiamento, che l'imputato aveva a disposizione o che ben conosceva:
documentazione che, al contrario, nell'ottica del proposto mezzo di impugnazione straordinario doveva essere considerata "nuova" proprio perché non acquisita nel precedente giudizio ovvero non valutata dal relativo giudicante.
Trattasi, dunque, di una palese inosservanza di una norma processuale che impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente a quel punto, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Campobasso che, conformemente all'indirizzo privilegiato da questo Giudice di legittimità, dovrà verificare se la prova documentazione indicata dal ricorrente possa essere qualificata come "nuova" nel senso sopra indicato e se, nel rispetto della regola di giudizio dettata dall'art. 129 c.p.p., quella prova sia tale da dimostrare che il soggetto cui è stata applicata la pena doveva essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità (così Sez. 4^, n. 26000 del 05/03/2013, Paoli, Rv. 255890).
3.3. Manifestamente infondati sono, invece, i due ulteriori motivi sopra riportati nel punto 2.3.
È consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento per il quale, una volta introdotta la fase del dibattimento - come nella fattispecie è accaduto - la parte civile già costituitasi nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della richiesta di revisione, ben possa interloquire sull'ammissibilità della relativa richiesta (Sez. U, n. 624/02 del 26/09/2001, P.G. e P.C. in proc. Pisano, Rv. 220442). Nè conduce a differenti conclusioni la circostanza che, nel caso di specie, quella impugnata con la revisione sia una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., perché se è vero che i diritti delle parti civili connessi al risarcimento dei danni sono tutelabili in sede civile, alle stesse parti che si erano costituite nel giudizio speciale, era stata data la possibilità di chiedere ed ottenere la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di costituzione in relazione a tale condanna vi può essere successivamente un interesse ad interloquire sulla fondatezza o meno di una impugnazione straordinaria, che è finalizzata ad ottenere la revoca della sentenza gravata. Quanto all'ultimo passaggio del ricorso formulato dal ricorrente, è sufficiente rilevare l'assoluta genericità della doglianza relativa alla violazione di legge prospettata in relazione alle liquidazioni delle spese processuali in favore delle costituite parti civili: e ciò tenuto conto che, in generale, le disposizioni di condanna a quelle spese sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale, aspetti, questi, che sono stati censurati dal ricorrente in termini molto indeterminati (così, tra le molte, Sez. 1^, n. 21868 del 07/05/2008, Grillo e altro, Rv. 240421).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato sub B) e rinvia, per nuovo giudizio su tale capo, alla Corte di appello di Campobasso. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014