Sentenza 24 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2002, n. 9213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9213 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
0 92 1 3/ 0 2 Aula 'A' REPUBBLICA I NOME EL P POLO TALIANO ESUPREMA DI CASSAZIONE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 20240/00 Cron.24874 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/04/02 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZ A sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE EUROPA 190, presso 10 studio dell'avvocato CONCETTA MARRARI, che lo rappresenta el difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
FIORI MAURA;
intimata avverso la sentenza n. 605/99 del Tribunale di 2002 RAVENNA, depositata il 20/10/99 R.G.N. 606/99; 1499 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 05/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato MARRARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per dichiarazione di inammissibilità. -2- Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ravenna, respingendo l'appello di Poste Italiane s.p.a., ha confermato la decisione di primo rigettato l'opposizione dell'Entegrado che aveva Poste Italiane (poi trasformatosi nell'omonima società) al decreto ingiuntivo di pagamento, in favore dell'odierna parte intimata, addetta a mansioni di portalettere, di somme di danaro a titolo di competenze retributive dovute in applicazione della circolare n. 2/1994, che aveva valutato in dieci minuti primi l'impegno lavorativo per la consegna di stampe di peso superiore a cinquecento grammi. Avverso detta sentenza Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione, formulando un unico motivo di impugnazione illustrato anche da memoria. La parte intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e segg. c.c., dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, in relazione all'interpretazione della circolare n. 2 del 7 aprile 1994, nonché vizio di 5 c.p.c.), la società motivazione (art. 360 n. 3 e ricorrente lamenta l'errata interpretazione della 3 circolare anzidetta, assumendo che con essa non si intendeva corrispondere ai portalettere un compenso aggiuntivo per la consegna di stampe pesanti, bensì indicare un criterio di stima per la valutazione della complessiva prestazione giornaliera, ai fini della determinazione del fabbisogno del personale. Il ricorso è inammissibile perché notificato alla controparte tardivamente. Infatti, la sentenza del Tribunale di Ravenna, non notificata, risulta depositata il 20 ottobre 1999. Il ricorso è stato notificato all'odierna parte nel giudizio di intimata presso il domiciliatario appello, dr. Armando Di Sabato, in Bologna alla via dei Toschi n. 4, presso la Filiale n. 1 delle Poste Italiane s.p.a., il 3 novembre 2000, quindi oltre il termine annuale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c., non applicandosi nelle cause di lavoro la sospensione feriale dei termini. Non rileva che Poste Italiane abbia richiesto una prima notifica presso l'anzidetto domiciliatario, dr Armando Di Sabato, nel luogo dichiarato nel giudizio a nell'epigrafe della sentenzaquo come indicato impugnata, in Ravenna alla via S. Agata n. 13, e che la notifica, pur tentata entro l'anno, 1'11 ottobre 2000, non sia stata ivi eseguita a causa, come risulta 4 dalla relazione dell'ufficiale giudiziario, del trasferimento di detto destinatario (per luogo non specificato). Invero, i termini per l'impugnazione delle sentenze, qualificati perentori dall'art. 326 c.p.c., inquadrandosi nell'istituto generale della decadenza, decorrono per il solo fatto oggettivo del trascorrere del tempo, senza alcuna possibilità di proroga, sospensione о interruzione, se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che detti termini non restano sospesi о interrotti per la necessità di reperire il nuovo recapito del destinatario della notifica dell'atto di impugnazione, che nelle more abbia trasferito altrove il proprio domicilio (Cass. 15 marzo 1993 n. 3043; 15 maggio 1996 n. 4505). Consegue altresì che, ove la notificazione dell'impugnazione presso il domiciliatario non sia andata a buon fine, per non avere l'ufficiale giudiziario reperito detto domiciliatario nel luogo indicato dall'istante, tale tentativo di notifica non produce alcun effetto giuridico (Cass. 10 settembre 1993 n. 9473; 13 marzo 1998 n. 2740), mentre la questione della conoscenza 0 conoscibilità del diverso recapito del domiciliatario medesimo spiega rilevanza in ordine all'individuazione 5 delle modalità con le quali la notificazione stessa rinnovata (in detto diverso recapito, deve essere ovvero con deposito in cancelleria, ovvero presso il procuratore costituito), ma non tocca la necessità che tale rinnovazione avvenga entro la scadenza del termine perentorio fissato per l'impugnazione, restando a carico dell'istante il rischio che le nuove modalità notificatorie non consentano di rispettare detto termine (Cass. 1991 n. 9366; 16 maggio 1995 n. 5353; 13 luglio 1998 n. 06843). L'inesistenza della notifica (tale è il caso di quella non eseguita presso l'originario indirizzo del domiciliatario) rende il vizio non suscettibile di sanatoria, rimedio esperibile nei soli casi di notifica, ancorché nulla (Cass. 29 maggio 1997 n. 4746), compiuta nel termine prescritto. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 5 aprile 2002 A T Y Il Presidente Il Consigltere s 42 A D R M E T T S IL CANCELLIERE I N G E S Deporitato in Cancelleris E E R 24 814 L E oggi D 6 IL GANSELLE