Sentenza 10 gennaio 2013
Massime • 1
Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del regionevole dubbio, il giudicato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello ha dichiarato manifestamente infondata l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento - pronunciata in ordine al reato di omicidio colposo commesso da un dirigente di impresa, in danno di un lavoratore - fondata sulla sentenza di assoluzione dei coimputati, la quale aveva accertato il comportamento abnorme tenuto dal predetto lavoratore, con conseguente irrilevanza - rispetto al decesso di quest'ultimo - della violazione delle regole cautelari da parte degli imputati).
Commentario • 1
- 1. L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenzaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 18196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18196 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 10/01/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 28
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 19556/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SIOLI ERMANNO, N. IL 31/3/1970;
avverso l'ordinanza n. 409/2012 pronunciata dalla Corte di Appello di Brescia del 22/2/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GI Riello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Venezia. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 24.9.2008 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano applicava su richiesta delle parti a OL Ermanno la pena concordata tra le parti, in relazione all'omicidio colposo commesso in qualità di dirigente dell'impresa Nova Isoltecna srl in danno del lavoratore GI TA. In data 2.3.2010 il Tribunale di Milano assolveva i coimputati EL CC e NO CO perché il fatto non sussiste, ritenendo che il lavoratore avesse tenuto un comportamento abnorme, di talché la violazione delle regole cautelari da parte degli imputati non aveva avuto concreto rilievo causale rispetto al decesso del TA.
L'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento proposta dal OL veniva dichiarata manifestamente infondata dalla Corte di Appello di Brescia, sull'assunto che la revisione presuppone un errore di fatto da emendare e non una discorde valutazione dei medesimi fatti da parte di due diversi organi giudiziari. Nel caso di specie la valutazione operata con la sentenza di assoluzione "non pone in discussione il fatto quale descritto dall'imputazione ma riguarda solamente il collegamento fra questo e gli addebiti di colpa mossi in capo ai coimputati mandati assolti".
2. Ricorre per cassazione il OL, che assume trattarsi di inconciliabilità dei fatti e non di valutazione, come d'altro canto ritenuto dalla Corte di Appello di Brescia in relazione all'ulteriore coimputato ET.
Deduce altresì l'illegittimità della condanna al pagamento della somma di Euro 700 in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo profili di colpa da parte dell'istante. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
3.1. Con la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Milano nei confronti dei coimputati EL CC e NO CO è stato accertato che il lavoratore TA GI aveva tenuto un comportamento abnorme, di talché la violazione delle regole cautelari da parte degli imputati non aveva avuto concreto rilievo causale rispetto al decesso del medesimo.
Il 12.1.2006 il lavoratore TA GI annegava in un pozzo di una vasca a fanghi attivi presso il cantiere edile Depuratore Acque di Pero, ove stava lavorando alle dipendenze della Nuova Isoltecnica, subappaltatrice di Iter Cooperativa Ravennate. Al OL e all'ET, rispettivamente dirigente e legale rappresentante della Nuova Isoltecnica, veniva ascritto di non aver affiancato al TA un secondo lavoratore e di aver redatto un carente piano di sicurezza nonché di aver omesso misure di sicurezza.
Il EL ed il ON venivano chiamati a rispondere del grave fatto nella qualità rispettivamente di direttore di cantiere e di capocantiere della Iter Cooperativa Ravennate.
L'accertamento dibattimentale che veniva condotto dopo che il OL e l'ET avevano optato per la definizione del procedimento a loro carico mediante applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. evidenziava che dopo aver terminato il proprio incarico il
TA si era recato in una zona che non era oggetto di lavorazione per ragioni che non è stato possibile ricostruire;
il Tribunale riteneva quindi che non fosse possibile stabilire alcun collegamento tra la lavorazione effettuata e la presenza del lavoratore nel pozzo ove questi aveva trovato la morte. Orbene, appare evidente che il nucleo dell'accertamento che è sfociato nella pronuncia di assoluzione dei coimputati attiene al nesso causale tra le condotte riconducibili ai soggetti a vario titolo gravati di obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore e la morte di quest'ultimo. Il Tribunale di Milano ha escluso la relazione eziologica, tanto da concludere per l'insussistenza del fatto.
Si tratta di un giudizio che non può che investire la posizione dello stesso OL, nel senso che dalla pronuncia di assoluzione emerge un fatto diverso da quello posto a base della sentenza di applicazione della pena, consistendo tale diversità nella derivazione del decesso dal comportamento del lavoratore e non da condotte degli imputati.
Sicché non coglie il vero la pronuncia impugnata quando sostiene che la "pronuncia assolutoria non coinvolge assolutamente la diversa pronuncia emessa a carico dell'odierno istante, i cui profili di colpa non sono stati, ne' potevano esserlo, considerati nel procedimento svoltosi nei confronti di soggetti la cui posizione di garanzia è meno ricca di contenuto rispetto a quella dell'odierno istante". La Corte di Appello sembra dimenticare che il giudizio di imputazione del reato colposo di evento non esaurisce i propri elementi strutturali nella condotta colposa, dovendo questa essere provvista di efficienza causale rispetto all'evento prodottosi (a tacere delle altre componenti di natura soggettiva). In ogni caso, la valutazione svolta dalla Corte di Appello travalica il limite della manifesta infondatezza dell'istanza, posto che quest'ultima impegna ad una approfondita indagine circa la possibilità che la condotta del lavoratore TA assume valenze diverse a seconda dei soggetti titolari di posizione di garanzia. Questa Corte ha affermato che "per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l'inammissibilità, deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio:
requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato"(Sez. 1, n. 40815 del 14/10/2010, Ferorelli e altro, Rv. 248463). La capacità della ricostruzione operata all'esito di istruttoria dibattimentale di incidere sul giudizio riassunto nella sentenza di applicazione della pena, tenuto altresì conto dei particolari limiti di tale giudizio, è questione che non può essere risolta senza aver previamente instaurato il contraddittorio.
Il provvedimento impugnato merita di essere annullato, con rinvio, ai sensi dell'art. 634 c.p.p., comma 2, alla Corte di Appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio per il giudizio di revisione alla Corte di Appello di Venezia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013