Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 18196
CASS
Sentenza 10 gennaio 2013

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Massime1

Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione - che ne determina l'inammissibilità - l'evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono e la fondano a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sé e per sé considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del regionevole dubbio, il giudicato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui la Corte d'appello ha dichiarato manifestamente infondata l'istanza di revisione della sentenza di patteggiamento - pronunciata in ordine al reato di omicidio colposo commesso da un dirigente di impresa, in danno di un lavoratore - fondata sulla sentenza di assoluzione dei coimputati, la quale aveva accertato il comportamento abnorme tenuto dal predetto lavoratore, con conseguente irrilevanza - rispetto al decesso di quest'ultimo - della violazione delle regole cautelari da parte degli imputati).

Commentario1

  • 1L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenza
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2013, n. 18196
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18196
Data del deposito : 10 gennaio 2013

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