Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 27 maggio 1999, n. 189
Articolo 4 della Legge 27 maggio 1999, n. 189
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24 giugno 1999
24 giugno 1999
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