Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2023, proposto da
EL SS, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Corneliano d'Alba, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Alessandria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 2097 del 17 maggio 2023 con cui il Comune di Corneliano d'Alba comunicava il “diniego e la contestuale conferma della determinazione del contributo straordinario nella misura di € 22.284,10”.
- della delibera del Consiglio comunale di Corneliano d'Alba n. 28 del 29 luglio 2021 con cui venivano approvati i “criteri di calcolo per la determinazione del contributo straordinario di urbanizzazione”;
- della delibera del Consiglio comunale di Corneliano d'Alba n. 39 del 18 dicembre 2018 recante “Definizione dei criteri e determinazione del contributo straordinario per interventi di interesse pubblico da realizzare attraverso permesso di costruire in deroga, ai sensi del DPR n. 380/2001, artt. 14 e 16. Integrazione raccolta disposizioni per l'applicazione del contributo relativo ai permessi di costruire e adeguamento alla D.G.R. n. 22-2974 in data 29.02.2016. Determinazioni”;
e per l'accertamento del diritto del ricorrente all'esatta determinazione del contributo straordinario, in corretta applicazione della normativa nazionale e regionale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Corneliano d’Alba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. IO IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna gli atti in epigrafe, ed in particolare la lettera prot. n. 2097 del 17 maggio 2023, con cui il Comune di Corneliano d’Alba ha confermato la determinazione del contributo straordinario nella misura di euro 22.284,10, nonché le presupposte delibere comunali n. 28 del 2021 e n. 39 del 2018. Chiede l’accertamento dell’importo effettivamente dovuto e l’esatta determinazione del contributo straordinario, in relazione al piano di recupero di iniziativa privata per la demolizione totale di un fabbricato esistente (distributore di carburante in disuso con due unità abitative) e la costruzione di un nuovo edificio a destinazione abitativa con recupero planivolumetrico, approvato con deliberazione della Giunta di Corneliano d’Alba n. 94 del 9 settembre 2020 “con riserva di calcolo del contributo straordinario di cui alla deliberazione del Consiglio comunale nr. 39/CC del 18/12/2018 e della monetizzazione delle aree a verde”.
Espone che, in data 13 febbraio 2021, la società Ediltecnica s.r.l. (sua avente causa, acquirente dell’immobile) ha presentato la segnalazione certificata d’inizio attività per l’esecuzione degli interventi edilizi; che, nel marzo 2021, è intercorsa con il Comune una corrispondenza scritta per la quantificazione degli oneri e dei contributi dovuti; che il contributo straordinario effettivamente dovuto (e versato al Comune in data 16 maggio 2023) sarebbe pari al minore importo di euro 3.681,66.
Deduce, con unico e sintetico motivo, la violazione dell’art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, la violazione della deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 29 febbraio 2016 n. 22-2974 (“Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso”) ed il difetto d’istruttoria e di motivazione.
Si è costituito il Comune di Corneliano d’Alba, eccependo la tardività ed inammissibilità del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
Il ricorrente ha depositato una memoria di replica in vista dell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026, nella quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
In rito, non possono accogliersi le eccezioni della difesa del Comune.
Quanto all’irricevibilità, è sufficiente richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo il quale le controversie sulla spettanza e sulla liquidazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione, riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’art. 133, primo comma, lett. f), cod. proc. amm., hanno ad oggetto l’accertamento di un rapporto di credito, prescindono dall’esistenza e dalla tempestiva impugnazione di provvedimenti dell’amministrazione comunale e non sono, pertanto, soggette alle regole delle azioni di annullamento ed ai relativi termini processuali di decadenza (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 12 del 2018).
Né sussiste l’eccepita genericità dei motivi di ricorso, che la difesa di parte ricorrente ha compiutamente articolato nell’atto introduttivo del giudizio.
Nel merito, il ricorso è infondato.
L’art. 16, quarto comma, lett. d-ter), del d.P.R. n. 380 del 2001, ha demandato alle Regioni la disciplina del contributo straordinario, da rapportarsi all’aumento di valore che le aree e gli immobili conseguono per effetto di varianti urbanistiche, deroghe o mutamenti di destinazione d’uso, indicandone i parametri di riferimento (ampiezza e andamento demografico dei Comuni, caratteristiche geografiche, destinazioni di zona, standard).
La delibera approvata dalla Regione Piemonte nel 2016 ha dettato regole generali sul metodo analitico del valore della trasformazione, stabilendo che i valori riferiti alle singole voci di costo, nonché i parametri da applicare al contributo straordinario, sono determinati entro novanta giorni dai Comuni con specifica nuova deliberazione, in relazione ai contenuti dell’Allegato A.
Il contributo straordinario di urbanizzazione che il privato corrisponde al Comune è pari al 50% del maggior valore generato dalla trasformazione, dove il valore di trasformazione dell’immobile è dato dalla differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell’immobile ed il costo di trasformazione; il maggior valore generato da interventi, la cui realizzazione richieda una variante urbanistica per rendere edificabili aree inedificate o variarne la destinazione urbanistica, è dato dalla differenza tra il valore di mercato di quest’ultima e quello relativo alla nuova destinazione.
Il Comune di Corneliano d’Alba, con delibera n. 39 del 18 dicembre 2018 (“Definizione dei criteri e determinazione del contributo straordinario per interventi di interesse pubblico da realizzare attraverso permesso di costruire in deroga, ai sensi del DPR n. 380/2001 e smi, artt 14 e 16. Integrazione raccolta disposizioni per l’applicazione del contributo relativo ai permessi di costruire e adeguamento alla D.G.R. n. 22- 2974 in data 29.02.2016”), si è tardivamente dotato di una disciplina non completa del contributo straordinario, avendo omesso di regolamentare i valori riferiti alle singole voci di costo, nonché i parametri da applicare al contributo. In seguito, soltanto con delibera n. 28 del 29 luglio 2021, il Comune ha completato il quadro regolamentare, definendo i “valori riferiti a singole voci di costo e definiti alcuni parametri da applicare al contributo straordinario”, ossia le modalità di calcolo, i criteri ed i coefficienti da utilizzare per la determinazione delle singole voci di costo e dei valori di mercato funzionali alla definizione del maggior valore generato dagli interventi su aree o immobili in variante urbanistica in deroga o con cambio di destinazione d’uso.
Le doglianze del ricorrente, per il piano di recupero approvato nel 2020, si concentrano sul rilievo che il Comune avrebbe calcolato il contributo straordinario sulla base della delibera n. 39 del 2018 e non sulla base della sopravvenuta delibera n. 28 del 2021, quest’ultima approvata tardivamente ben oltre il termine di tre mesi assegnato dalla Regione Piemonte, con effetti concretamente pregiudizievoli (una differenza di oltre 18.000 euro). Il ricorrente chiede che sia riconosciuta la natura ricognitiva delle previsioni della delibera n. 28 del 2021, da applicarsi retroattivamente anche ai piani attuativi ed agli interventi edilizi già approvati, in specie per la quantificazione dei costi e per la determinazione dei parametri per il contributo.
Secondo il ricorrente, l’omessa previsione delle voci di costo e dei parametri, nella delibera n. 39 del 2018, avrebbe indotto il Comune ad applicare valori negativi, determinando un risultato aberrante nel calcolo del contributo straordinario, cioè indicando in termini negativi il valore della trasformazione calcolato in base alla edificabilità prevista dalla proposta di intervento (VT1 = – 44.464), in contrasto con i principi posti dall’art. 16 del Testo Unico che ha inteso gravare con un contributo straordinario, in aggiunta agli oneri ordinari di urbanizzazione ed al costo di costruzione, proprio il maggior valore dell’intervento in variante o in deroga allo strumento urbanistico. Secondo il ricorrente, quando la trasformazione, come nel caso di specie, porti comunque ad una stima di valore negativo, il contributo straordinario non sarebbe punto dovuto.
In contrario, deve considerarsi che la delibera di indirizzi della Regione Piemonte approvata nel 2016 ha stabilito che i valori riferiti alle singole voci di costo ed i parametri da applicare al contributo straordinario sono determinati dai Comuni, in conformità ai valori ed ai parametri dell’Allegato A. Ai Comuni, in tal modo, è stato assegnato il compito di specificare i “valori di costo KT” e non anche i “valori di mercato VM”, che sono viceversa già regolati nell’Allegato A della delibera regionale del 2016: “Il Valore di Mercato del prodotto edilizio (VM) corrisponde al valore di mercato massimo immobiliare al mq dell’edificio, da applicare alla superficie lorda, per stato conservativo definito ‘normale’ desumibile dalle quotazioni più aggiornate riportate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia del Territorio (OMI)”.
Perciò legittimamente il Comune, con riguardo all’intervento di demolizione e recupero funzionale assentito al ricorrente, ha attinto il VM dalle quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (doc.13), in applicazione dei criteri dell’Allegato A richiamato.
Dal prospetto di calcolo prodotto dalla difesa del Comune (doc.7) risulta che il KT per l’intervento di recupero progettato dal ricorrente è pari a 800 € / mq, corrispondente all’importo tabellare previsto dalla successiva delibera comunale n. 28 del 2021.
Quanto, invece, ai valori immobiliari di mercato, in ossequio al generale criterio “tempus regit actum”, non può accogliersi la pretesa di parte ricorrente di applicare retroattivamente la disciplina introdotta dalla delibera comunale n. 28 del 2021, che ha cristallizzato nel tempo il VM degli immobili, nulla disponendo per i titoli edilizi già assentiti ed i contributi già liquidati alla data d’approvazione della delibera.
In concreto, non pare attendibile la tesi di parte ricorrente, secondo cui l’intervento edilizio determinerebbe, ai fini del computo del contributo straordinario, un differenziale di valore negativo.
Il piano di recupero ha riguardato tre fabbricati in aderenza. Il corpo principale era un edificio ad un solo piano fuori terra adibito a magazzino e laboratorio, precedentemente utilizzato per l’attività di stazione distributore carburanti con annessa officina di gommista, che su un lato si elevava a due piani fuori terra per un alloggio residenziale; sul lato ovest, all’interno del cortile, sorgeva una tettoia utilizzata da un’azienda di carpenteria metallica; sul lato sud, sorgeva la pensilina sotto cui erano allocate le colonnine erogatrici e gli impianti a servizio del distributore di carburante. Il ricorrente ha realizzato un fabbricato con inizialmente sei unità residenziali, in seguito incrementate mediante il recupero del sottotetto a fini abitativi.
Nelle proprie difese, il Comune ha dimostrato che il diverso conteggio prospettato dal ricorrente si baserebbe, a KT pressoché pari, su un maggiore VM. Ed in proposito, nella formula: CSU = VT0 – VT1, la sottrazione può anche determinare un risultato positivo: [ – 44.464,00 – ( – 89.032,20) ] = 44.568,20 / 2 = 22.284,10. Ciò considerato che il VM negativo iniziale era pari a – 89.032,20 e che a seguito del recupero è diventato – 44.464,00, quasi dimezzando la negatività, in quel dimezzamento risiedendo l’incremento di VM che è stato assunto a base di calcolo per il contributo straordinario.
Ne discende la correttezza del computo effettuato dal Comune di Corneliano d’Alba e l’infondatezza, nel merito, del ricorso.
Le spese processuali sono compensate, avuto riguardo alla novità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC LU, Presidente
IO IC, Consigliere, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IC | UC LU |
IL SEGRETARIO