TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 213
TAR
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001, violazione della D.G.R. Piemonte n. 22-2974/2016, difetto d'istruttoria e di motivazione

    Il Tribunale ha ritenuto che il Comune abbia legittimamente attinto i valori di mercato dalle quotazioni OMI e che, secondo il principio del "tempus regit actum", non possa applicarsi retroattivamente la delibera del 2021. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo del Comune, che ha considerato un aumento del valore di mercato (VM) pur partendo da valori negativi.

  • Rigettato
    Tardività e illegittimità della delibera n. 28/2021

    Il Tribunale ha ritenuto che, secondo il principio del "tempus regit actum", non possa accogliersi la pretesa di applicare retroattivamente la disciplina introdotta dalla delibera comunale n. 28 del 2021 ai titoli edilizi già assentiti.

  • Rigettato
    Incompletezza e illegittimità della delibera n. 39/2018

    Il Tribunale ha ritenuto che il Comune abbia legittimamente attinto i valori di mercato dalle quotazioni OMI e che, secondo il principio del "tempus regit actum", non possa applicarsi retroattivamente la delibera del 2021. Ha inoltre ritenuto corretto il calcolo del Comune, che ha considerato un aumento del valore di mercato (VM) pur partendo da valori negativi.

  • Rigettato
    Richiesta di esatta determinazione del contributo

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo corretto il calcolo effettuato dal Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 213
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 213
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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