Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 53
CASS
Sentenza 12 febbraio 1999

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Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione , non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 53
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 53
    Data del deposito : 12 febbraio 1999

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