Sentenza 12 febbraio 1999
Massime • 1
Lo Stato estero il quale intenda sostenere che il pignoramento dei crediti per somme depositate presso una banca dalla propria ambasciata abbia ad oggetto crediti relativi a somme destinate a funzioni pubbliche e che quei crediti, per tale ragione , non sono suscettibili di espropriazione forzata, deve esperire l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità e non già proporre il regolamento preventivo di giurisdizione invocando il difetto di giurisdizione esecutiva del giudice italiano; in tal caso, infatti, il regolamento, avendo ad oggetto una questione di merito attinente all'impignorabilità dei beni esecutati, si rende inammissibile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/02/1999, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMBASCIATA DEGLI EMIRATI ARABI UNITI, in Persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24 presso lo studio dell'avvocato RICCARDO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BD NE BD EL GA, UBAE ARAB ITALTAN BANK;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 738/95 del Pretore di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/10/98 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Riccardo ROSSI, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento - difetto di giurisdizione.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 24 settembre 1993 il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, condannava l'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Roma al pagamento, in favore di AB NE AB El GA, della somma di lire 40.899.019, oltre interessi e rivalutazione, quali differenze retributive in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti. Sulla base di tale sentenza AB NE AB El GA procedeva a pignoramento in danno della Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti presso l'UBAE Arab Italian Bank.
L'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti, dopo avere proposto opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi (a seguito del provvedimento del giudice di esecuzione di assegnazione del credito), in entrambi i procedimenti ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, con quatto motivi, con i quali invoca, sotto vari profili, il principio di diritto internazionale secondo il quale godono di immunità da procedure esecutive i beni di Stati esteri destinati all'esercizio di finalità pubbliche, tra i quali, secondo la giurisprudenza di questa S.C., rientrano anche le somme depositate su un conto bancario intestato ad una ambasciata. Motivi della decisione
Va preliminarmente esaminata la questione della ammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Occorre, in proposito, rilevare che, in ordine al problema dei rimedi esperibili nel caso in cui vengano sottoposti a procedure esecutive beni appartenenti a Stati (o enti pubblici) esteri con riferimento ai quali venga dedotta la immunità da tali procedure, l'orientamento di questa S.C. non è sempre stato univoco. In alcuni casi, in sede di decisione di ricorso ordinario, si è parlato di impignorabilità di tali beni, confermando la decisione del giudice di merito di accoglimento della opposizione alla esecuzione (sent. 22 marzo 1984 n. 1920; 12 gennaio 1996 n. 173, con riferimento ad una ipotesi in cui, peraltro, la questione della giurisdizione non era stata sollevata;
sent. 4 aprile 1986 n. 2316, la quale, invece, sembra distinguere la immunità dalla giurisdizione dalla immunità dalla azione esecutiva).
In altre occasioni, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, si è statuito sulla giurisdizione del giudice italiano, facendosi contemporaneamente riferimento alla impignorabilità ed alla immunità dalla azione esecutiva (sent. 8 febbraio 1991 n. 1303; 30 gennaio 1991 n. 902). Secondo una decisione - ugualmente emessa in sede di regolamento - si è parlato di difetto di giurisdizione ad adottare misure esecutive (sent. 4 maggio 1985 n. 2085). Una via in un certo senso intermedia è stata seguita dalla decisione la quale, dopo avere premesso che non sussiste una assoluta immunità dalla azione esecutiva ed un conseguente difetto di giurisdizione del giudice della esecuzione, ma è soltanto configurabile una impignorabilità dei beni destinati al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'ente, limitazione che costituisce una immunità giurisdizionale dei beni (non già dei soggetti) meramente parziale e che dà vita ad una questione di merito affidata alla cognizione del giudice della opposizione, non già ad una questione di giurisdizione, ha, poi, concluso pronunciando sulla giurisdizione (sent. 9 marzo 1990 n. 1924). Va, infine, rilevato che non offrono utili elementi le decisioni 23 agosto 1990 n. 8658 (con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sotto il profilo che non si versava in tema di giurisdizione, ma di improponibilità, per mancanza della autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, di cui alla legge 15 luglio 1926 n. 1263) e la sentenza 25 maggio 1989 n. 2502 (la quale ha statuito, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, sulla giurisdizione del giudice italiano in ordine ad una richiesta di sequestro conservativo).
Con riferimento al problema analogo della pignorabilità dei beni della P.A., si è inizialmente affermato che l'ostacolo all'esecuzione forzata rappresentato dalla natura del bene si risolve in improponibilità assoluta della azione esecutiva, con il conseguente difetto di giurisdizione del giudice ordinario (sent. 12 ottobre 1971 n. 2863 e 15 settembre 1977 n. 3936) . Successivamente si è precisato che il problema se nell'esecuzione forzata la natura del bene colpito con l'azione esecutiva incida sulla giurisdizione del giudice ordinario ovvero dia luogo ad una questione di pignorabilità del bene rilevante solo al fine del merito della opposizione, deve essere risolto in tale ultimo senso (sent. 13 luglio 1979 n. 4D71, la quale, peraltro, emessa in sede di regolamento, ha statuito sulla giurisdizione del giudice ordinario), per poi giungere ad affermare la inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione (sent. 14 maggio 1987 n. 4449). A tale ultima conclusione (anticipata dalla sentenza 10 maggio 1991 n. 5262, per la quale la questione relativa alla pignorabilità attiene al merito e non alla giurisdizione ed è affidata alla cognizione del giudice dell'esecuzione) è decisamente pervenuta recentemente questa S.C. anche con riferimento alla questione oggetto dell'attuale procedimento (sent. 15 luglio 1997 n. 5888, pronunciata in una fattispecie identica), affermando espressamente la inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione. A tale orientamento il collegio intende aderire.
Occorre, in proposito, considerare che la immunità degli Stati esteri, ove prevista, trova la sua concreta tutela in base agli strumenti che l'ordinamento nazionale all'uopo appresta. Sotto tale profilo (per quanto autorevole dottrina abbia prospettato, in difetto di norme espresse regolanti l'esercizio della giurisdizione in executivis, la applicazione in via analogica delle regole poste dall'art. 4 n. 3 cod. proc. civ. in tema di provvedimenti cautelari) non può affermarsi l'esistenza di un necessario parallelismo fra cognizione ed esecuzione in tema di immunità, sia per la diverse caratteristiche dei due procedimenti, sia per il fatto che soltanto la giurisdizione in cognizione trova positiva disciplina nel nostro ordinamento.
In altri termini , anche se in entrambi i procedimenti l'immunità non può che costituire il limite di una giurisdizione comunque esistente, tuttavia, mentre per quanto riguarda il giudizio di cognizione esistono norme positive, nel procedimento esecutivo, volto al concreto adeguamento della realtà al comando giuridico risultante dal titolo e comportante il compimento di una serie di operazioni che colpiscono il patrimonio del debitore e che soltanto per la singolare gravità dei loro effetti vanno compiute sotto lo stretto controllo della autorità giurisdizionale, manca una norma positiva che detti il titolo di giurisdizione.
Non è, quindi, possibile, attraverso una norma analoga all'art.4 cod. proc. civ. , utilizzare lo strumento del regolamento preventivo di giurisdizione e la immunità dello Stato estero dalla procedura esecutiva, in funzione della particolare destinazione dei beni sottoposti alla stessa, trova tutela nello strumento della opposizione alla esecuzione.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non avendo AB NE AB El GA svolto attività difensiva in questa sede, nessun provvedimento va emesso in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 1999