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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/10/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 787/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE GAETANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Antonio Gramsci, 21 80122 NAPOLIpresso il difensore avv. DEL GIUDICE GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
HI AF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. SCHIPA 100
NAPOLIpresso il difensore avv. HI AF
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 346/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il
17.3.2022
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Napoli, Parte_1 riassumeva il giudizio nei confronti di d'ora in avanti , Controparte_1 CP_2 deducendo quanto segue: l'attrice aveva intrattenuto rapporti di natura bancaria con a partire CP_2 dal 1996; in data 30.4.2016 era stato nominato il nuovo amministratore di il quale aveva Pt_1 provveduto ad operare una ricognizione contabile e non aveva rinvenuto la documentazione bancaria;
pagina 1 di 10 per tale motivo, aveva richiesto all'istituto di credito la consegna dei documenti bancari, i quali erano stati consegnati da a mezzo PEC in data 10.2.2017. In particolare, aveva CP_2 CP_2 consegnato a n. 119 copie di estratti conto dal 30.9.2006 al 30.4.2016; successivamente, Pt_1 Pt_1 con missiva del 30.3.2017, aveva ribadito all'istituto di credito “di non aver mai ricevuto nel corso del rapporto gli estratti” e aveva contestato alcune delle operazioni nel periodo dal marzo 2006 al giugno
2016 annotate sul conto, chiedendo la copia delle stesse e “delle eventuali successive”; in seguito, aveva proposto il procedimento di mediazione, che aveva avuto esito negativo alla luce della Pt_1 mancata partecipazione dell'istituto di credito, e si era rivolta ad un consulente contabile che, nella propria perizia, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Dall'analisi effettuata, valutando i saldi trimestrali e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate alla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad euro 45.210,78 al lordo di eventuali ricalcoli da eseguire. Nel rassegnare il proprio lavoro, il sottoscritto Perito ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto in piena coscienza professionale e con l'unico scopo di portare la verità a conoscenza di chi di ragione.”; alla data della citazione nessuna consegna di documenti era pervenuta e, in luogo della consegna della documentazione richiesta, aveva depositato ricorso per il fallimento di “sull'errato CP_2 Pt_1 presupposto di essere creditrice della della somma di € 56.921,96, saldo debitore in linea Parte_1 capitale del conto sofferenza n. 130459, valuta 17.09.2018, esposizione riveniente dal saldo di chiusura del conto corrente n. 20429, in virtù di un certificato ex art. 50 tub.”.
1.1. Pertanto, chiedeva, in via preliminare: “a. rigettare l'eccezione di inammissibilità Pt_1 dell'azione, non essendo intervenuta alcuna transazione tra le parti”; prendere atto che, a seguito del ricorso per fallimento di , a titolo indebito, aveva versato l'ulteriore importo di € CP_2 Pt_1
20.000,00 “al solo fine di ottenere la desistenza dal ricorso di fallimento, senza alcuna rinunzia alla presente azione;
condannare alla restituzione di tale somma oltre interessi ex art. 1284 c.c., CP_2 restando ferme le domande già formulate;
“d. prendere atto che la con la comparsa di CP_2 costituzione e risposta depositata innanzi il Tribunale di Napoli non ha contestato che nel corso del rapporto non ha mai trasmesso gli estratti conto”; condannare alla consegna del rendiconto CP_2 di gestione ex art. 119, co. 4, TUB, nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate “emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art. 186ter c.p.c. delle singole operazioni sopra indicate”; fissare ex art. 614bis c.p.c. una somma di denaro da versare a Pt_1
a “titolo di penale per ogni giorno di ritardo ed inosservanza dell'ordine di consegna come sopra richiesto non inferiore per ogni singolo documento ad euro 100,00 per giorno”.
1.2. nel merito, chiedeva: l'accertamento, ex art. 119, co. 4, TUB, del diritto di di ottenere Pt_1 Pt_1
“la copia delle contabili e delle disposizioni relative alle singole operazioni di cui ai menzionati rapporti bancari”, nonché la copia dei contratti sottoscritti “con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto”; l'accertamento che la banca non aveva inviato alcun estratto conto nel pagina 2 di 10 corso dello svolgimento del rapporto;
l'accertamento che , nel corso dello svolgimento del CP_2 rapporto, aveva “illegittimamente violato i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati”; l'accertamento che con lettera del
30.3.2017, a seguito della consegna in data 10.2.2017 degli estratti conto del conto corrente ordinario n. 20429-1 dal 7.4.2006 al 16.6.2016, essa attrice aveva contestato le singole operazioni, “chiedendo la consegna della copia delle singole operazioni e che la banca non ha consegnato alcun documento rifiutando la consegna con lettera del 03.05.2017”; ordinare a di consegnare il rendiconto CP_2 bancario al nuovo amministratore di con riferimento a tutti i rapporti, estinti e in essere, e Pt_1 precisamente “a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) tutti i contratti sottoscritti;
c) Estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, anche per i rapporti estinti;
d) copra delle singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi con particolare riferimento alle lettere del 30.3.2017”; l'accertamento dell'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, commissioni di massimo scoperto, altre spese non conformi a specifiche pattuizioni elaborate in forma scritta;
l'accertamento dell'illegittimità del conteggio di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
l'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti ovvero indebitamente applicati e, per l'effetto, disporre la loro eliminazione, “unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti”; l'accertamento dell'illegittimità delle valute applicate a prelievi e versamenti durante l'intero corso del rapporto;
l'accertamento che sul conto corrente erano state addebitate operazioni non autorizzate come specificato con lettera del 30.3.2017; per l'effetto,
l'accertamento che nulla fosse dovuto alla banca e l'accertamento “dell'indebito bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni, addebiti e prelievi non autorizzati come meglio specificato nella lettera del 30.03.2017 ove non giustificati, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi mai pattuiti e condannare la alla CP_3 restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti, condannando la anche a titolo di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali in caso di CP_3 omessa prova delle legittimità del corretto funzionamento del conto corrente e della esecuzione delle operazioni contestate nella lettera del 30.3.2017, con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art. 119 del D.Lgs 385/93, oltre interessi ex art. 1284 VI comma cc fino alla materiale restituzione e capitalizzazione delle somme dovute”; condannare al pagamento in CP_2 favore di delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. del difensore costituito. Pt_1
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_2 riassunzione del processo, operata con atto di citazione invece che con ricorso depositato telematicamente in cancelleria, e, per l'effetto, la declaratoria di estinzione del giudizio;
sempre in via preliminare, la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto della transazione conclusa tra pagina 3 di 10 le parti;
subordinatamente, nel merito, l'istituto di credito il rigetto delle domande formulate dall'attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate.
3. Il Tribunale di Reggio Emilia così statuiva:
“- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite che liquida, Parte_1 Controparte_1 ex D.M. 55/2014, in euro 2.767,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e iv.a.”.
4. Il Tribunale osservava quanto segue.
Con riferimento alla cessazione della materia del contendere, risultava documentalmente provato che e avevano definito i rapporti tra esse pendenti, in via transattiva, attraverso lo Pt_1 CP_2 scambio di corrispondenza a mezzo PEC nel luglio 2019, in seguito al ricorso per fallimento promosso da e all'azione giudiziaria proposta da con atto di citazione notificato il 21.6.2019 e CP_2 Pt_1 riassunto dinanzi al giudice di prime cure.
La disamina delle domande nel merito veniva fatta al solo fine del giudizio di soccombenza virtuale.
Con riferimento al diritto alla consegna della documentazione bancaria, l'istanza era manifestamente generica ed esplorativa, avendo ad oggetto documenti non indicati nello specifico e dei quali non si era a conoscenza se effettivamente esistessero per stessa ammissione di parte attrice;
con riferimento agli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale, allo ius variandi, alle valute, all'apertura di credito e all'usura, le doglianze di erano infondate, in quanto Pt_1
l'attrice non aveva esposto la disciplina negoziale del rapporto con o il dettaglio delle CP_2 censure mosse nei confronti dell'istituto di credito, ma si era limitata ad illustrare concetti generali, meramente annunciati, senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento del rapporto.
5. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia la Corte di Appello adita, in considerazione delle motivazioni contenute nel presente atto sia in punto di fatto sia di diritto, previa dichiarazione di procedibilità ed ammissibilità dell'appello proposto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.: - accogliere l'appello per i motivi gradatamente esposti in parte narrativa e per effetto, annullare, dichiarare nulla e riformare la sentenza appellata accogliendo l'originaria domanda proposta dalla per cui si chiede In via preliminare a. Parte_1 rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'azione, non essendo intervenuta alcuna transazione tra le parti;
b. prendere atto che a seguito del ricorso di fallimento, a titolo di indebito, la , ha Parte_1 versato l'ulteriore somma di euro 20.000,00, al solo fine di ottenere la desistenza dal ricorso di fallimento, senza alcuna rinunzia alla presente azione;
c. disporre la condanna della alla CP_2 restituzione della detta somma, maggiorata degli interessi legali di mora ex art. 1284 IV cc ferme le domande già proposte;
d. prendere atto che la con la comparsa di risposta depositata CP_2 innanzi il Tribunale di Napoli non ha contestato che nel corso del rapporto non ha mai trasmesso gli estratti conto;
e. condannare la banca alla consegna del rendiconto di gestione ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate, emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc delle singole operazioni sopra indicate;
f. fissare ex art. 614 bis cpc una somma di denaro da versare all'esponente a titolo di penale per ogni giorno di ritardo ed inosservanza dell'ordine di consegna come sopra richiesto non inferiore per ogni singolo documento ad euro 100,00 per giorno;
nel merito 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, della legge il diritto del cliente di ottenere la copia delle contabili e delle Pt_1 disposizioni relative alle singole operazioni di cui ai menzionati rapporti bancari, nonché la copia dei pagina 4 di 10 contratti sottoscritti con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto;
2) accertare e dichiarare che la non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento del rapporto;
CP_3 3) accertare e dichiarare che la durante lo svolgimento del rapporto ha illegittimamente violato CP_3 i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati;
4) accertare e dichiarare che con lettera del 30 marzo 2017 a seguito della consegna in data 10.02.2017 degli estratti conto del c/c conto ordinario n.20429-1 dal 7.04.2006 al 16.06.2016 ha contestato le singole operazione chiedendo la consegna della copia delle singole operazioni e che la banca non ha consegnato alcun documento rifiutando la consegna con lettera del 03.05.2017; 5) ordinare alla di rendere il rendiconto bancario al nuovo amministratore in merito a tutti i CP_3 rapporti sia estinti che tuttora in essere, e precisamente: a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) Tutti i contratti sottoscritti;
c) Estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, anche per i rapporti estinti d) copia della singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi con particolare riferimento alle lettera del 30.03.2017;6) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese non conformi a specifica pattuizione in forma scritta;
7) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
8) accertare e dichiarare che gli interessi pattuiti e/o indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione, unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti;
9) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi e ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti per le ragioni esposte in narrativa;
10) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, come specificato nella lettera del 30.03.2017; 11) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e disporre CP_3 l'accertamento dell'indebito bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni, addebiti e prelievi non autorizzati come meglio specificato nella lettera del 30.03.2017 ove non giustificati, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi mai pattuiti e condannare la alla restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei CP_3 rapporti bancari intrattenuti, condannando la anche a titolo di risarcimento danni contrattuali CP_3 ed extracontrattuali in caso di omessa prova delle legittimità del corretto funzionamento del conto corrente e della esecuzione delle operazioni contestate nelle lettera del 30.03.2017, con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art.119 del D.Lgs 385/93, oltre interessi ex art 1284 VI comma cc fino alla materiale restituzione e capitalizzazione delle somme dovute;
12) condannare la banca convenuta al pagamento con attribuzione del doppio grado di giudizio secondo il criterio della soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituto. In via istruttoria A. ammettersi interrogatorio formale sui seguenti capi:
1.Vero è che per il periodo tra il 22 marzo 1996 ed 10 settembre 2018 avete e/o non avete trasmesso gli estratti conto alla 2.Vero è Pt_1 che la con lettera del 30.03.2017 ha chiesto la consegna delle singole operazioni annotate in Pt_1 conto, non approvando l'estratto conto;
3. Vero è che la avete e/o non avete trasmesso la copia Pt_1 delle singole operazioni contestate con lettera del 30.03.2017 4. vero è che il cliente ha chiesto la consegna della documentazione sia (1) con lettera del 30.03.2017 sia (2) con procedimento di mediazione del 21.06.2017 svolto presso Organismo di mediazione Idea Mediazioni in Napoli alla P. Bovio 22 sia (3) con procedimento di mediazione del 30.11.2017 svolto presso Organismo di mediazione InMedio in Reggio Emilia alla via Zacchetti 31 sia (4) nel precedente giudizio introdotto innanzi il Tribunale di Napoli giusta citazione del 22 giugno 2019. 5. Vero che il cliente ha chiesto da quasi 4 anni e cioè per un totale di giorni 1399 per un anni 3 mesi, mesi 9, giorni 28 ben 4 volte la consegna della documentazione bancaria che è in Vostro possesso? B. ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva e/o ordine di esibizione ex art.210 cpc delle singole operazioni annotare in conto, analiticamente descritte in citazione;
C. ammettere consulenza tecnica di ufficio con i seguenti questi utilizzando le copie delle singole operazioni annotate in conto: “A. dica il consulente sulla base della documentazione in atti rilevando che il rapporto è sorto il 22 marzo 1996 e si è concluso con la revoca degli affidamenti del 10 settembre 2018: 1. quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti (prendendo in considerazione anche quelli sottoscritti dal solo cliente);
2. indichi, per ognuno di tali rapporti, quale pagina 5 di 10 sia il tasso d'interessi previsto in contratto;
3. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata prevista la capitalizzazione degli interessi, con quali modalità di computo e se tali modalità rispettino le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. indichi, per ognuno di tali rapporti, nel caso la capitalizzazione degli interessi non fosse originariamente prevista, se la banca si sia adeguata alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e se tale adeguamento sia stato comunicato al cliente con le modalità ivi previste;
5. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stato regolamentato il regime delle spese e come;
6. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita un'apertura di credito e con quali modalità;
7. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita una commissione di massimo scoperto e con quali modalità di computo;
8. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita una commissione di utilizzo ex art. 6bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e con quali modalità di computo;
9. indichi, per ognuno di tali rapporti, se siano stati prodotti gli estratti conto inerenti lo svolgimento del rapporto o le cd staffe e per quali periodi;
B. determini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione:
1. ricostruendo i movimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla diversa data ricavabile dalla documentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto;
2. applicando il tasso d'interesse convenzionale se previsto in contratto ex art. 117 comma 7 d.lgs 1.9.93 n. 385 per il periodo successivo;
3. escludendo, se pattuita per iscritto, la capitalizzazione degli interessi passivi sino all'applicazione, da parte della banca, dei criteri previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. escludendo dal conto la commissione di massimo scoperto se non pattuita per iscritto con l'indicazione delle modalità di calcolo, non applicando la commissione di massimo scoperto dopo il dicembre 2011 e, in ogni caso, dopo la chiusura del conto;
5. escludendo dal conto la commissione di utilizzo se non pattuita per iscritto e se non rispetti i criteri ex art. 6bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 6. escludendo le spese che non siano convenzionalmente pattuite;
C. valuti il consulente se il tasso d'interesse pattuito (senza considerare l'eventuale maggiorazione per mora) superi il tasso soglia determinato a norma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 effettuando un doppio conteggio sia considerando la formula della Banca d'Italia nelle successive modificazioni tempo per tempo e sia considerando il dettato della Cassazione Penale (includendo nel calcolo del Teg ogni spesa, commissione o altro onere contrattualmente previsto od anche accessorio con esclusione degli oneri fiscali, dei costi di gestione di strumenti di pagamento e della commissione di massimo scoperto o di utilizzo) e, in caso affermativo, esegua un doppio conteggio:
1. decurtando dal saldo tutti gli interessi;
2. ricalcolando il saldo riducendo gli interessi applicati nei limiti del tasso soglia;
D. qualora dal conteggio emergano somme a credito del correntista e sia stata eccepita la prescrizione del diritto alla ripetizione delle medesime, il consulente:
1. escluda dal credito del correntista i versamenti eseguiti ad oltre un decennio dalla domanda in assenza di apertura di credito pattuita per iscritto a favore del correntista ovvero quelli eseguiti superati i limiti dell'accreditamento;
2. qualora non vi sia un affidamento scritto ma sia riscontrabile un cd fido di fatto, il consulente esegua un doppio conteggio, sulla base dei criteri sopra indicati, considerando l'esistenza del fido o non considerandola”. E. Verifichi se sussiste la prova della intervenuta trasmissione degli estratti conto da parte della banca al cliente per il periodo dal 22 marzo 1996 e si è concluso con la revoca degli affidamenti del 10 settembre 2018. F. Sviluppi il Ctu ulteriore conteggio in cui le movimentazioni espressamente contestate da parte attrice con la lettera del 30 marzo 2017, escludendo dal ricalcolo la copia delle singole operazioni di cui la non ha prodotto copia. CP_2
6. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “Mancata cessazione Pt_1 del contendere – mancata rinuncia alla azione di accertamento negativo del credito = mera definizione del solo ricorso di fallimento”. Secondo l'appellante, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia era erronea nella parte in cui riteneva documentalmente provato che e avessero definito i Pt_1 CP_2 rapporti tra loro pendenti, in via transattiva, mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC nel mese di luglio 2019, successivamente alle azioni giudiziarie promosse da con ricorso per CP_2 dichiarazione di fallimento e da con atto di citazione notificato in data 21.6.2019, dal quale Pt_1 pagina 6 di 10 aveva avuto origine il giudizio di primo grado. affermava che “Giammai si sono verificate le Pt_1 condizioni per determinare la cessazione della controversia giudiziale, atteso che la corrispondenza intercorsa è stata tesa solo ed esclusivamente la definizione del procedimento prefallimentare, lasciando intatta la pendenza di giudizio di accertamento del credito.”.
7. Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata “sul diritto alla consegna Pt_1 della documentazione bancaria analiticamente indicata – diritto al rendiconto bancario”. Secondo
l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che: da un lato, l'art. 119 TUB consentiva al cliente di acquisire dalla banca solo la documentazione relativa alle singole operazioni contabili degli ultimi dieci anni di rapporto, mentre l'istanza ex art. 119 TUB presentata dalla società era relativa anche a documentazione diversa ed ulteriore e, in ogni caso, riguardante anche il periodo ultradecennale;
dall'altro lato, l'istanza era manifestamente generica ed esplorativa in quanto aveva ad oggetto documenti non specificatamente indicati, dei quali non si conosceva neppure l'esistenza effettiva per stessa ammissione della difesa attorea. Secondo la società aveva espressamente Pt_1 indicato le copie delle singole operazioni di cui voleva la consegna e la richiesta stragiudiziale e giudiziale avevano individuato con precisione i singoli documenti dei quali era stata domandata la consegna. Nel caso di specie sarebbe stata “gravemente inadempiente, in quanto non ha mai CP_2 inviato periodicamente al cliente gli estratti conto del rapporto. Per tali ragioni è interesse del cliente accertare 1) il mancato invio degli estratti conto periodici;
2) il diritto a ricevere il rendiconto bancario con la consegna dei seguenti documenti: a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) tutti i contratti sottoscritti;
c) estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, anche per i rapporti estinti;
d) copia delle singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi.”.
8. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata quanto al “Diritto della Dios Pt_1 ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente ed alla restituzione dell'indebito”. Pt_1 affermava che le sue contestazioni avevano riguardato: “1. La capitalizzazione trimestrale degli interessi 2. La quantificazione degli interessi passivi in misura non conforme alla regolamentazione legale alla luce dell'inesistenza di pattuizione scritte – usura bancaria 3. La commissione di massimo scoperto 4. Le spese contabilizzate in conto.”. Pertanto, la domanda era stata “specifica e determinata avendo il cliente assolto all'onere della prova”.
9. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna contrariis reiectis così provvedere: 1) Rigettare per i motivi esposti l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare in ogni sua parte Parte_1 l'impugnata sentenza;
2) Dichiarare in ogni caso cessata la materia del contendere per effetto della transazione conclusa tra le parti;
3) Subordinatamente e nel merito rigettare ogni avversa domanda perché nulla, inammissibile, inaccoglibile, infondata e non provata. In particolare: 3°) rigettare la domanda stante l'eccepita nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 c.p.c.; 3b) rigettare la domanda in ordine alla dedotta nullità dei contratti bancari, ed ogni conseguente pretesa, essendo la stessa infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
3c) rigettare la domanda in ordine alla eccepita nullità e/o inesistenza e/o pagina 7 di 10 inefficacia delle pattuizioni relative alla condizioni economiche disciplinanti il rapporto di conto e le sottostanti pretese, essendo infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
3d) rigettare la domanda attorea in merito alla rendicontazione del conto e all'esibizione dei documenti contabili essendo la stessa inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
3e) rigettare la domanda attorea per usurarietà dei tassi applicati dalla banca ed ogni conseguente richiesta e/o pretesa, essendo la stessa inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
3f) rigettare la domanda stante l'eccepita prescrizione e decadenza di ogni avverso diritto ed azione;
3g) rigettare la domanda di condanna alla restituzione della somma di € 20.000,00, perché domanda nuova ed in ogni caso inammissibile ed infondata;
4) Rigettare la domanda attorea di risarcimento danni essendo la stessa generica, inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
5) Rigettare la richiesta di acquisizione della documentazione bancaria mediante ordinanza di consegna per i motivi esposti in atti;
6) Rigettare le nuove richieste istruttorie viste le preclusioni di legge;
7) Rigettare la richiesta di CTU contabile per tutti i motivi esposti, avendo peraltro natura esplorativa per la ricerca aliunde di prove a sostegno della domanda;
8) Condannare la al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio.”
10. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
11. Il primo motivo di appello è infondato.
12. La Banca ha depositato il ricorso per fallimento il 26.04.2019, deducendo di essere creditrice della della somma di € 56.921,96, quale saldo debitore in linea capitale del conto sofferenza Parte_1
n.130459, valuta 17.09.2018, esposizione riveniente dal saldo di chiusura del conto corrente n. 20429, in virtù di un certificato ex art. 50 tub.
Successivamente, con atto di citazione notificato il 22 giugno 2019, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, per l'udienza del 12 novembre 2019, il chiedendo, in Controparte_1 sostanza, di accertare il diritto all'esibizione della documentazione negoziale e contabile ex art. 119
Tub, in relazione al medesimo rapporto bancario predetto, e proponendo altresì azione di ripetizione di indebito, previa rideterminazione del saldo contabile del rapporto di conto corrente e previo accertamento di nullità di varie clausole pattizie.
Mediante lo scambio di corrispondenza via email le parti definivano transattivamente i rapporti giuridici scaturenti dal contratto di conto corrente, mediante il pagamento della somma di euro
20.000,00 da parte di in favore della banca: il pagamento veniva eseguito come da accordi Pt_1 transattivi.
Infatti, in data 9.7.2019 inviava una comunicazione a mezzo PEC al difensore di in Pt_1 CP_2 cui era scritto quanto segue: “Egr. Avv. Chiacchio la scrivente società, pur contestando sia il credito sia l'eccepito stato di insolvenza, propone di definire in via transattiva ogni asserita pretesa della di qualsiasi genere e natura, a fronte del pagamento immediato dell'importo CP_4 complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila), spese legali incluse, da versarsi in unica soluzione entro
24 ore dalla comunicazione di accettazione della presente proposta. In caso di accettazione della presente Le chiedo cortesemente di indicare l'IBAN per eseguire il pagamento. Nell'attesa di ricevere un gradito cenno di riscontro porgo cordiali saluti ”. In data 10.7.2019 il legale di Testimone_1
rispondeva alla precedente proposta: “Buongiorno Sig. La presente per CP_2 Tes_1
pagina 8 di 10 comunicarLe che la proposta formulata per la definizione della controversia è stata trasmessa alla
Banca la quale, mio tramite, chiede un piccolo miglioramento portando ad € 20.000,00 la somma offerta e riconoscendo le spese legali pari ad € 2.000,00. Attendo suo cortese riscontro. Avv. Raffaele
Chiacchio”. In data 11.7.2019 inviava una PEC al legale di , nella quale veniva scritto Pt_1 CP_2 dal legale rappresentante della società quanto segue: “Riscontro la Sua nota del 10 luglio, nella qualità, per comunicare la mia formale accettazione alla controproposta formulata con p.e.c. del 10 luglio 2019 ore 14:05, beninteso con liberazione anche degli eventuali garanti. Resto in attesa di ricevere l'IBAN per eseguire il bonifico a saldo. Successivamente al buon esito del pagamento Vorrà dunque depositare la desistenza nel pendente giudizio pre – fallimentare r.g. 402/2019, con prossima udienza al 17 luglio 2019. Distinti saluti. Il legale rappresentante .”. In data Testimone_1
12.7.2019 provvedeva al pagamento della somma di € 20.000,00 a con bonifico Pt_1 CP_2 bancario avente causale “Saldo transazione sofferenza pec del 12.07.2019 ore 11.13, pec del
11.07.2019 ore 16.26 e pec del 10.07.2019 ore 14.05” e al pagamento della somma di € 2.000,00, sempre con bonifico bancario, avente causale: “Spese Legali a Saldo transazione sofferenza pec del
12.07.2019 ore 11.13, pec del 11.07.2019 ore 16.26 e pec del 10.07.2019, ore 14.05”. In data
13.7.2019 inviava al legale di la seguente comunicazione a mezzo PEC: “Preg.mo Pt_1 CP_2
Avvocato, alleghiamo, come da intese, ricevuta di eseguito bonifico in favore della per la CP_2 definizione della posizione sofferenza ed in Vs. favore per spese legali, Parte_2 il tutto giusta formalizzazione a mezzo PEC in date 11 e 12 luglio 2019. Restiamo in attesa di ricevere la desistenza al ricorso di fallimento pendente. Distinti saluti. Il liquidatore ”. Testimone_1
13. Tale transazione interveniva allorché pendevano sia la procedura per dichiarazione di fallimento di sia il giudizio ordinario di merito, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di esibizione Pt_1 ex art. 119 TUB e l'azione di ripetizione di indebito, previa rideterminazione del saldo di conto corrente.
È evidente, dunque, che la definizione transattiva suddetta abbia investito ogni aspetto e ogni questione inerenti al rapporto giuridico inter partes, così come dedotti nei due giudizi pendenti tra le parti.
In altre parole, la espressa transazione di ogni pretesa creditoria della banca ha necessariamente investito anche ogni altra pretesa (logicamente connessa o dipendente dalla prima) e dunque anche l'azione di ripetizione di indebito già proposta e pendente contro la banca, previa rideterminazione di quel saldo di conto corrente, costituente espressamente oggetto della transazione.
Il Tribunale ha pertanto correttamente pronunciato la cessazione della materia del contendere, quale fatto processuale, conseguente alla transazione intervenuta in corso di giudizio.
14. Il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
Con essi parte appellante chiede l'accoglimento delle domande di merito proposte in giudizio, la cui fondatezza è esclusa dalla sussistenza e dal contenuto degli accordi transattivi, pattuiti ed eseguiti tra le parti.
pagina 9 di 10 Deve inoltre evidenziarsi, sotto diverso profilo, che l'appello impugna un preteso rigetto nel merito di tali domande che la sentenza appellata non enuncia affatto, avendo essa proceduto alla disamina della fondatezza delle domande di merito al solo fine del giudizio di soccombenza virtuale.
15. Spese.
Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 ottobre
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Andrea Lama Consigliere Relatore dott. Manuela Velotti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 787/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DEL GIUDICE GAETANO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Viale Antonio Gramsci, 21 80122 NAPOLIpresso il difensore avv. DEL GIUDICE GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
HI AF e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA M. SCHIPA 100
NAPOLIpresso il difensore avv. HI AF
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 346/2022 del Tribunale di Reggio Emilia, pubblicata il
17.3.2022
Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Napoli, Parte_1 riassumeva il giudizio nei confronti di d'ora in avanti , Controparte_1 CP_2 deducendo quanto segue: l'attrice aveva intrattenuto rapporti di natura bancaria con a partire CP_2 dal 1996; in data 30.4.2016 era stato nominato il nuovo amministratore di il quale aveva Pt_1 provveduto ad operare una ricognizione contabile e non aveva rinvenuto la documentazione bancaria;
pagina 1 di 10 per tale motivo, aveva richiesto all'istituto di credito la consegna dei documenti bancari, i quali erano stati consegnati da a mezzo PEC in data 10.2.2017. In particolare, aveva CP_2 CP_2 consegnato a n. 119 copie di estratti conto dal 30.9.2006 al 30.4.2016; successivamente, Pt_1 Pt_1 con missiva del 30.3.2017, aveva ribadito all'istituto di credito “di non aver mai ricevuto nel corso del rapporto gli estratti” e aveva contestato alcune delle operazioni nel periodo dal marzo 2006 al giugno
2016 annotate sul conto, chiedendo la copia delle stesse e “delle eventuali successive”; in seguito, aveva proposto il procedimento di mediazione, che aveva avuto esito negativo alla luce della Pt_1 mancata partecipazione dell'istituto di credito, e si era rivolta ad un consulente contabile che, nella propria perizia, aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “Dall'analisi effettuata, valutando i saldi trimestrali e i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate alla banca, si evince che le somme da recuperare ammontano ad euro 45.210,78 al lordo di eventuali ricalcoli da eseguire. Nel rassegnare il proprio lavoro, il sottoscritto Perito ritiene di aver assolto l'incarico ricevuto in piena coscienza professionale e con l'unico scopo di portare la verità a conoscenza di chi di ragione.”; alla data della citazione nessuna consegna di documenti era pervenuta e, in luogo della consegna della documentazione richiesta, aveva depositato ricorso per il fallimento di “sull'errato CP_2 Pt_1 presupposto di essere creditrice della della somma di € 56.921,96, saldo debitore in linea Parte_1 capitale del conto sofferenza n. 130459, valuta 17.09.2018, esposizione riveniente dal saldo di chiusura del conto corrente n. 20429, in virtù di un certificato ex art. 50 tub.”.
1.1. Pertanto, chiedeva, in via preliminare: “a. rigettare l'eccezione di inammissibilità Pt_1 dell'azione, non essendo intervenuta alcuna transazione tra le parti”; prendere atto che, a seguito del ricorso per fallimento di , a titolo indebito, aveva versato l'ulteriore importo di € CP_2 Pt_1
20.000,00 “al solo fine di ottenere la desistenza dal ricorso di fallimento, senza alcuna rinunzia alla presente azione;
condannare alla restituzione di tale somma oltre interessi ex art. 1284 c.c., CP_2 restando ferme le domande già formulate;
“d. prendere atto che la con la comparsa di CP_2 costituzione e risposta depositata innanzi il Tribunale di Napoli non ha contestato che nel corso del rapporto non ha mai trasmesso gli estratti conto”; condannare alla consegna del rendiconto CP_2 di gestione ex art. 119, co. 4, TUB, nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate “emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art. 186ter c.p.c. delle singole operazioni sopra indicate”; fissare ex art. 614bis c.p.c. una somma di denaro da versare a Pt_1
a “titolo di penale per ogni giorno di ritardo ed inosservanza dell'ordine di consegna come sopra richiesto non inferiore per ogni singolo documento ad euro 100,00 per giorno”.
1.2. nel merito, chiedeva: l'accertamento, ex art. 119, co. 4, TUB, del diritto di di ottenere Pt_1 Pt_1
“la copia delle contabili e delle disposizioni relative alle singole operazioni di cui ai menzionati rapporti bancari”, nonché la copia dei contratti sottoscritti “con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto”; l'accertamento che la banca non aveva inviato alcun estratto conto nel pagina 2 di 10 corso dello svolgimento del rapporto;
l'accertamento che , nel corso dello svolgimento del CP_2 rapporto, aveva “illegittimamente violato i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati”; l'accertamento che con lettera del
30.3.2017, a seguito della consegna in data 10.2.2017 degli estratti conto del conto corrente ordinario n. 20429-1 dal 7.4.2006 al 16.6.2016, essa attrice aveva contestato le singole operazioni, “chiedendo la consegna della copia delle singole operazioni e che la banca non ha consegnato alcun documento rifiutando la consegna con lettera del 03.05.2017”; ordinare a di consegnare il rendiconto CP_2 bancario al nuovo amministratore di con riferimento a tutti i rapporti, estinti e in essere, e Pt_1 precisamente “a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) tutti i contratti sottoscritti;
c) Estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, anche per i rapporti estinti;
d) copra delle singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi con particolare riferimento alle lettere del 30.3.2017”; l'accertamento dell'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, commissioni di massimo scoperto, altre spese non conformi a specifiche pattuizioni elaborate in forma scritta;
l'accertamento dell'illegittimità del conteggio di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
l'accertamento dell'usurarietà degli interessi pattuiti ovvero indebitamente applicati e, per l'effetto, disporre la loro eliminazione, “unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti”; l'accertamento dell'illegittimità delle valute applicate a prelievi e versamenti durante l'intero corso del rapporto;
l'accertamento che sul conto corrente erano state addebitate operazioni non autorizzate come specificato con lettera del 30.3.2017; per l'effetto,
l'accertamento che nulla fosse dovuto alla banca e l'accertamento “dell'indebito bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni, addebiti e prelievi non autorizzati come meglio specificato nella lettera del 30.03.2017 ove non giustificati, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi mai pattuiti e condannare la alla CP_3 restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti, condannando la anche a titolo di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali in caso di CP_3 omessa prova delle legittimità del corretto funzionamento del conto corrente e della esecuzione delle operazioni contestate nella lettera del 30.3.2017, con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art. 119 del D.Lgs 385/93, oltre interessi ex art. 1284 VI comma cc fino alla materiale restituzione e capitalizzazione delle somme dovute”; condannare al pagamento in CP_2 favore di delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c. del difensore costituito. Pt_1
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo, in via preliminare, l'inammissibilità della CP_2 riassunzione del processo, operata con atto di citazione invece che con ricorso depositato telematicamente in cancelleria, e, per l'effetto, la declaratoria di estinzione del giudizio;
sempre in via preliminare, la declaratoria di cessata materia del contendere per effetto della transazione conclusa tra pagina 3 di 10 le parti;
subordinatamente, nel merito, l'istituto di credito il rigetto delle domande formulate dall'attrice in quanto inammissibili, infondate e non provate.
3. Il Tribunale di Reggio Emilia così statuiva:
“- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a rifondere, in favore di le spese di lite che liquida, Parte_1 Controparte_1 ex D.M. 55/2014, in euro 2.767,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e iv.a.”.
4. Il Tribunale osservava quanto segue.
Con riferimento alla cessazione della materia del contendere, risultava documentalmente provato che e avevano definito i rapporti tra esse pendenti, in via transattiva, attraverso lo Pt_1 CP_2 scambio di corrispondenza a mezzo PEC nel luglio 2019, in seguito al ricorso per fallimento promosso da e all'azione giudiziaria proposta da con atto di citazione notificato il 21.6.2019 e CP_2 Pt_1 riassunto dinanzi al giudice di prime cure.
La disamina delle domande nel merito veniva fatta al solo fine del giudizio di soccombenza virtuale.
Con riferimento al diritto alla consegna della documentazione bancaria, l'istanza era manifestamente generica ed esplorativa, avendo ad oggetto documenti non indicati nello specifico e dei quali non si era a conoscenza se effettivamente esistessero per stessa ammissione di parte attrice;
con riferimento agli interessi passivi, alla commissione di massimo scoperto, alla capitalizzazione trimestrale, allo ius variandi, alle valute, all'apertura di credito e all'usura, le doglianze di erano infondate, in quanto Pt_1
l'attrice non aveva esposto la disciplina negoziale del rapporto con o il dettaglio delle CP_2 censure mosse nei confronti dell'istituto di credito, ma si era limitata ad illustrare concetti generali, meramente annunciati, senza alcuna indicazione specifica riferita allo svolgimento del rapporto.
5. Proponeva appello rassegnando le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia la Corte di Appello adita, in considerazione delle motivazioni contenute nel presente atto sia in punto di fatto sia di diritto, previa dichiarazione di procedibilità ed ammissibilità dell'appello proposto, anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.: - accogliere l'appello per i motivi gradatamente esposti in parte narrativa e per effetto, annullare, dichiarare nulla e riformare la sentenza appellata accogliendo l'originaria domanda proposta dalla per cui si chiede In via preliminare a. Parte_1 rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'azione, non essendo intervenuta alcuna transazione tra le parti;
b. prendere atto che a seguito del ricorso di fallimento, a titolo di indebito, la , ha Parte_1 versato l'ulteriore somma di euro 20.000,00, al solo fine di ottenere la desistenza dal ricorso di fallimento, senza alcuna rinunzia alla presente azione;
c. disporre la condanna della alla CP_2 restituzione della detta somma, maggiorata degli interessi legali di mora ex art. 1284 IV cc ferme le domande già proposte;
d. prendere atto che la con la comparsa di risposta depositata CP_2 innanzi il Tribunale di Napoli non ha contestato che nel corso del rapporto non ha mai trasmesso gli estratti conto;
e. condannare la banca alla consegna del rendiconto di gestione ex artt. 119, IV co. T.U.B., nonché ai sensi dell'art. 1713 c.c. con le singole operazioni ivi annotate, emettendo ingiunzione di consegna, provvisoriamente esecutiva ex art 186 ter cpc delle singole operazioni sopra indicate;
f. fissare ex art. 614 bis cpc una somma di denaro da versare all'esponente a titolo di penale per ogni giorno di ritardo ed inosservanza dell'ordine di consegna come sopra richiesto non inferiore per ogni singolo documento ad euro 100,00 per giorno;
nel merito 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art.119, comma 4, della legge il diritto del cliente di ottenere la copia delle contabili e delle Pt_1 disposizioni relative alle singole operazioni di cui ai menzionati rapporti bancari, nonché la copia dei pagina 4 di 10 contratti sottoscritti con l'eventuale documentazione sottoscritta in materia di privacy con il nome del responsabile addetto al trattamento dei dati personali e dei successivi addetti a tanto;
2) accertare e dichiarare che la non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento del rapporto;
CP_3 3) accertare e dichiarare che la durante lo svolgimento del rapporto ha illegittimamente violato CP_3 i dati personali del cliente, operando segnalazioni nei confronti di terzi non autorizzate e non conformi alla realtà fattuale di cui allo svolgimento del rapporto nonché consentendo a terzi accessi non autorizzati;
4) accertare e dichiarare che con lettera del 30 marzo 2017 a seguito della consegna in data 10.02.2017 degli estratti conto del c/c conto ordinario n.20429-1 dal 7.04.2006 al 16.06.2016 ha contestato le singole operazione chiedendo la consegna della copia delle singole operazioni e che la banca non ha consegnato alcun documento rifiutando la consegna con lettera del 03.05.2017; 5) ordinare alla di rendere il rendiconto bancario al nuovo amministratore in merito a tutti i CP_3 rapporti sia estinti che tuttora in essere, e precisamente: a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) Tutti i contratti sottoscritti;
c) Estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, anche per i rapporti estinti d) copia della singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi con particolare riferimento alle lettera del 30.03.2017;6) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese non conformi a specifica pattuizione in forma scritta;
7) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
8) accertare e dichiarare che gli interessi pattuiti e/o indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione, unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti;
9) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi e ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti per le ragioni esposte in narrativa;
10) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, come specificato nella lettera del 30.03.2017; 11) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla e disporre CP_3 l'accertamento dell'indebito bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni, addebiti e prelievi non autorizzati come meglio specificato nella lettera del 30.03.2017 ove non giustificati, commissioni di massimo scoperto non dovute, interessi mai pattuiti e condannare la alla restituzione di tutte le somme illegittimamente poste a debito nei CP_3 rapporti bancari intrattenuti, condannando la anche a titolo di risarcimento danni contrattuali CP_3 ed extracontrattuali in caso di omessa prova delle legittimità del corretto funzionamento del conto corrente e della esecuzione delle operazioni contestate nelle lettera del 30.03.2017, con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art.119 del D.Lgs 385/93, oltre interessi ex art 1284 VI comma cc fino alla materiale restituzione e capitalizzazione delle somme dovute;
12) condannare la banca convenuta al pagamento con attribuzione del doppio grado di giudizio secondo il criterio della soccombenza con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore costituto. In via istruttoria A. ammettersi interrogatorio formale sui seguenti capi:
1.Vero è che per il periodo tra il 22 marzo 1996 ed 10 settembre 2018 avete e/o non avete trasmesso gli estratti conto alla 2.Vero è Pt_1 che la con lettera del 30.03.2017 ha chiesto la consegna delle singole operazioni annotate in Pt_1 conto, non approvando l'estratto conto;
3. Vero è che la avete e/o non avete trasmesso la copia Pt_1 delle singole operazioni contestate con lettera del 30.03.2017 4. vero è che il cliente ha chiesto la consegna della documentazione sia (1) con lettera del 30.03.2017 sia (2) con procedimento di mediazione del 21.06.2017 svolto presso Organismo di mediazione Idea Mediazioni in Napoli alla P. Bovio 22 sia (3) con procedimento di mediazione del 30.11.2017 svolto presso Organismo di mediazione InMedio in Reggio Emilia alla via Zacchetti 31 sia (4) nel precedente giudizio introdotto innanzi il Tribunale di Napoli giusta citazione del 22 giugno 2019. 5. Vero che il cliente ha chiesto da quasi 4 anni e cioè per un totale di giorni 1399 per un anni 3 mesi, mesi 9, giorni 28 ben 4 volte la consegna della documentazione bancaria che è in Vostro possesso? B. ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter cpc, provvisoriamente esecutiva e/o ordine di esibizione ex art.210 cpc delle singole operazioni annotare in conto, analiticamente descritte in citazione;
C. ammettere consulenza tecnica di ufficio con i seguenti questi utilizzando le copie delle singole operazioni annotate in conto: “A. dica il consulente sulla base della documentazione in atti rilevando che il rapporto è sorto il 22 marzo 1996 e si è concluso con la revoca degli affidamenti del 10 settembre 2018: 1. quali distinti rapporti siano intercorsi tra le parti, di quale natura e sulla base di quali contratti scritti se presenti (prendendo in considerazione anche quelli sottoscritti dal solo cliente);
2. indichi, per ognuno di tali rapporti, quale pagina 5 di 10 sia il tasso d'interessi previsto in contratto;
3. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata prevista la capitalizzazione degli interessi, con quali modalità di computo e se tali modalità rispettino le prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. indichi, per ognuno di tali rapporti, nel caso la capitalizzazione degli interessi non fosse originariamente prevista, se la banca si sia adeguata alle prescrizioni della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e se tale adeguamento sia stato comunicato al cliente con le modalità ivi previste;
5. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stato regolamentato il regime delle spese e come;
6. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita un'apertura di credito e con quali modalità;
7. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita una commissione di massimo scoperto e con quali modalità di computo;
8. indichi, per ognuno di tali rapporti, se sia stata pattuita una commissione di utilizzo ex art. 6bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e con quali modalità di computo;
9. indichi, per ognuno di tali rapporti, se siano stati prodotti gli estratti conto inerenti lo svolgimento del rapporto o le cd staffe e per quali periodi;
B. determini il consulente il saldo di ogni rapporto di c/c intercorrente tra le parti con esclusione di quelli di natura puramente tecnica ovvero che non comportino spese e contabilmente rappresentino una mera duplicazione:
1. ricostruendo i movimenti del conto dal momento della costituzione del rapporto, ovvero dalla diversa data ricavabile dalla documentazione in atti, fino alla data di chiusura del rapporto;
2. applicando il tasso d'interesse convenzionale se previsto in contratto ex art. 117 comma 7 d.lgs 1.9.93 n. 385 per il periodo successivo;
3. escludendo, se pattuita per iscritto, la capitalizzazione degli interessi passivi sino all'applicazione, da parte della banca, dei criteri previsti dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000; 4. escludendo dal conto la commissione di massimo scoperto se non pattuita per iscritto con l'indicazione delle modalità di calcolo, non applicando la commissione di massimo scoperto dopo il dicembre 2011 e, in ogni caso, dopo la chiusura del conto;
5. escludendo dal conto la commissione di utilizzo se non pattuita per iscritto e se non rispetti i criteri ex art. 6bis D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 6. escludendo le spese che non siano convenzionalmente pattuite;
C. valuti il consulente se il tasso d'interesse pattuito (senza considerare l'eventuale maggiorazione per mora) superi il tasso soglia determinato a norma dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 effettuando un doppio conteggio sia considerando la formula della Banca d'Italia nelle successive modificazioni tempo per tempo e sia considerando il dettato della Cassazione Penale (includendo nel calcolo del Teg ogni spesa, commissione o altro onere contrattualmente previsto od anche accessorio con esclusione degli oneri fiscali, dei costi di gestione di strumenti di pagamento e della commissione di massimo scoperto o di utilizzo) e, in caso affermativo, esegua un doppio conteggio:
1. decurtando dal saldo tutti gli interessi;
2. ricalcolando il saldo riducendo gli interessi applicati nei limiti del tasso soglia;
D. qualora dal conteggio emergano somme a credito del correntista e sia stata eccepita la prescrizione del diritto alla ripetizione delle medesime, il consulente:
1. escluda dal credito del correntista i versamenti eseguiti ad oltre un decennio dalla domanda in assenza di apertura di credito pattuita per iscritto a favore del correntista ovvero quelli eseguiti superati i limiti dell'accreditamento;
2. qualora non vi sia un affidamento scritto ma sia riscontrabile un cd fido di fatto, il consulente esegua un doppio conteggio, sulla base dei criteri sopra indicati, considerando l'esistenza del fido o non considerandola”. E. Verifichi se sussiste la prova della intervenuta trasmissione degli estratti conto da parte della banca al cliente per il periodo dal 22 marzo 1996 e si è concluso con la revoca degli affidamenti del 10 settembre 2018. F. Sviluppi il Ctu ulteriore conteggio in cui le movimentazioni espressamente contestate da parte attrice con la lettera del 30 marzo 2017, escludendo dal ricalcolo la copia delle singole operazioni di cui la non ha prodotto copia. CP_2
6. Con il primo motivo di appello censurava la sentenza impugnata per “Mancata cessazione Pt_1 del contendere – mancata rinuncia alla azione di accertamento negativo del credito = mera definizione del solo ricorso di fallimento”. Secondo l'appellante, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia era erronea nella parte in cui riteneva documentalmente provato che e avessero definito i Pt_1 CP_2 rapporti tra loro pendenti, in via transattiva, mediante scambio di corrispondenza a mezzo PEC nel mese di luglio 2019, successivamente alle azioni giudiziarie promosse da con ricorso per CP_2 dichiarazione di fallimento e da con atto di citazione notificato in data 21.6.2019, dal quale Pt_1 pagina 6 di 10 aveva avuto origine il giudizio di primo grado. affermava che “Giammai si sono verificate le Pt_1 condizioni per determinare la cessazione della controversia giudiziale, atteso che la corrispondenza intercorsa è stata tesa solo ed esclusivamente la definizione del procedimento prefallimentare, lasciando intatta la pendenza di giudizio di accertamento del credito.”.
7. Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata “sul diritto alla consegna Pt_1 della documentazione bancaria analiticamente indicata – diritto al rendiconto bancario”. Secondo
l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che: da un lato, l'art. 119 TUB consentiva al cliente di acquisire dalla banca solo la documentazione relativa alle singole operazioni contabili degli ultimi dieci anni di rapporto, mentre l'istanza ex art. 119 TUB presentata dalla società era relativa anche a documentazione diversa ed ulteriore e, in ogni caso, riguardante anche il periodo ultradecennale;
dall'altro lato, l'istanza era manifestamente generica ed esplorativa in quanto aveva ad oggetto documenti non specificatamente indicati, dei quali non si conosceva neppure l'esistenza effettiva per stessa ammissione della difesa attorea. Secondo la società aveva espressamente Pt_1 indicato le copie delle singole operazioni di cui voleva la consegna e la richiesta stragiudiziale e giudiziale avevano individuato con precisione i singoli documenti dei quali era stata domandata la consegna. Nel caso di specie sarebbe stata “gravemente inadempiente, in quanto non ha mai CP_2 inviato periodicamente al cliente gli estratti conto del rapporto. Per tali ragioni è interesse del cliente accertare 1) il mancato invio degli estratti conto periodici;
2) il diritto a ricevere il rendiconto bancario con la consegna dei seguenti documenti: a) L'elenco di tutti i rapporti intrattenuti a far data dal loro sorgere;
b) tutti i contratti sottoscritti;
c) estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi, anche per i rapporti estinti;
d) copia delle singole operazioni annotate in conto;
e) eventuali deleghe ad operare in favore di terzi.”.
8. Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata quanto al “Diritto della Dios Pt_1 ad ottenere il ricalcolo del saldo del conto corrente ed alla restituzione dell'indebito”. Pt_1 affermava che le sue contestazioni avevano riguardato: “1. La capitalizzazione trimestrale degli interessi 2. La quantificazione degli interessi passivi in misura non conforme alla regolamentazione legale alla luce dell'inesistenza di pattuizione scritte – usura bancaria 3. La commissione di massimo scoperto 4. Le spese contabilizzate in conto.”. Pertanto, la domanda era stata “specifica e determinata avendo il cliente assolto all'onere della prova”.
9. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna contrariis reiectis così provvedere: 1) Rigettare per i motivi esposti l'appello proposto dalla e per l'effetto confermare in ogni sua parte Parte_1 l'impugnata sentenza;
2) Dichiarare in ogni caso cessata la materia del contendere per effetto della transazione conclusa tra le parti;
3) Subordinatamente e nel merito rigettare ogni avversa domanda perché nulla, inammissibile, inaccoglibile, infondata e non provata. In particolare: 3°) rigettare la domanda stante l'eccepita nullità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.163 nn.3 e 4 e 164 c.p.c.; 3b) rigettare la domanda in ordine alla dedotta nullità dei contratti bancari, ed ogni conseguente pretesa, essendo la stessa infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
3c) rigettare la domanda in ordine alla eccepita nullità e/o inesistenza e/o pagina 7 di 10 inefficacia delle pattuizioni relative alla condizioni economiche disciplinanti il rapporto di conto e le sottostanti pretese, essendo infondata, inammissibile, inaccoglibile e resistita da idonea prova documentale;
3d) rigettare la domanda attorea in merito alla rendicontazione del conto e all'esibizione dei documenti contabili essendo la stessa inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
3e) rigettare la domanda attorea per usurarietà dei tassi applicati dalla banca ed ogni conseguente richiesta e/o pretesa, essendo la stessa inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
3f) rigettare la domanda stante l'eccepita prescrizione e decadenza di ogni avverso diritto ed azione;
3g) rigettare la domanda di condanna alla restituzione della somma di € 20.000,00, perché domanda nuova ed in ogni caso inammissibile ed infondata;
4) Rigettare la domanda attorea di risarcimento danni essendo la stessa generica, inaccoglibile, inammissibile, infondata e non provata;
5) Rigettare la richiesta di acquisizione della documentazione bancaria mediante ordinanza di consegna per i motivi esposti in atti;
6) Rigettare le nuove richieste istruttorie viste le preclusioni di legge;
7) Rigettare la richiesta di CTU contabile per tutti i motivi esposti, avendo peraltro natura esplorativa per la ricerca aliunde di prove a sostegno della domanda;
8) Condannare la al Parte_1 pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio.”
10. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
11. Il primo motivo di appello è infondato.
12. La Banca ha depositato il ricorso per fallimento il 26.04.2019, deducendo di essere creditrice della della somma di € 56.921,96, quale saldo debitore in linea capitale del conto sofferenza Parte_1
n.130459, valuta 17.09.2018, esposizione riveniente dal saldo di chiusura del conto corrente n. 20429, in virtù di un certificato ex art. 50 tub.
Successivamente, con atto di citazione notificato il 22 giugno 2019, conveniva dinanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, per l'udienza del 12 novembre 2019, il chiedendo, in Controparte_1 sostanza, di accertare il diritto all'esibizione della documentazione negoziale e contabile ex art. 119
Tub, in relazione al medesimo rapporto bancario predetto, e proponendo altresì azione di ripetizione di indebito, previa rideterminazione del saldo contabile del rapporto di conto corrente e previo accertamento di nullità di varie clausole pattizie.
Mediante lo scambio di corrispondenza via email le parti definivano transattivamente i rapporti giuridici scaturenti dal contratto di conto corrente, mediante il pagamento della somma di euro
20.000,00 da parte di in favore della banca: il pagamento veniva eseguito come da accordi Pt_1 transattivi.
Infatti, in data 9.7.2019 inviava una comunicazione a mezzo PEC al difensore di in Pt_1 CP_2 cui era scritto quanto segue: “Egr. Avv. Chiacchio la scrivente società, pur contestando sia il credito sia l'eccepito stato di insolvenza, propone di definire in via transattiva ogni asserita pretesa della di qualsiasi genere e natura, a fronte del pagamento immediato dell'importo CP_4 complessivo di euro 15.000,00 (quindicimila), spese legali incluse, da versarsi in unica soluzione entro
24 ore dalla comunicazione di accettazione della presente proposta. In caso di accettazione della presente Le chiedo cortesemente di indicare l'IBAN per eseguire il pagamento. Nell'attesa di ricevere un gradito cenno di riscontro porgo cordiali saluti ”. In data 10.7.2019 il legale di Testimone_1
rispondeva alla precedente proposta: “Buongiorno Sig. La presente per CP_2 Tes_1
pagina 8 di 10 comunicarLe che la proposta formulata per la definizione della controversia è stata trasmessa alla
Banca la quale, mio tramite, chiede un piccolo miglioramento portando ad € 20.000,00 la somma offerta e riconoscendo le spese legali pari ad € 2.000,00. Attendo suo cortese riscontro. Avv. Raffaele
Chiacchio”. In data 11.7.2019 inviava una PEC al legale di , nella quale veniva scritto Pt_1 CP_2 dal legale rappresentante della società quanto segue: “Riscontro la Sua nota del 10 luglio, nella qualità, per comunicare la mia formale accettazione alla controproposta formulata con p.e.c. del 10 luglio 2019 ore 14:05, beninteso con liberazione anche degli eventuali garanti. Resto in attesa di ricevere l'IBAN per eseguire il bonifico a saldo. Successivamente al buon esito del pagamento Vorrà dunque depositare la desistenza nel pendente giudizio pre – fallimentare r.g. 402/2019, con prossima udienza al 17 luglio 2019. Distinti saluti. Il legale rappresentante .”. In data Testimone_1
12.7.2019 provvedeva al pagamento della somma di € 20.000,00 a con bonifico Pt_1 CP_2 bancario avente causale “Saldo transazione sofferenza pec del 12.07.2019 ore 11.13, pec del
11.07.2019 ore 16.26 e pec del 10.07.2019 ore 14.05” e al pagamento della somma di € 2.000,00, sempre con bonifico bancario, avente causale: “Spese Legali a Saldo transazione sofferenza pec del
12.07.2019 ore 11.13, pec del 11.07.2019 ore 16.26 e pec del 10.07.2019, ore 14.05”. In data
13.7.2019 inviava al legale di la seguente comunicazione a mezzo PEC: “Preg.mo Pt_1 CP_2
Avvocato, alleghiamo, come da intese, ricevuta di eseguito bonifico in favore della per la CP_2 definizione della posizione sofferenza ed in Vs. favore per spese legali, Parte_2 il tutto giusta formalizzazione a mezzo PEC in date 11 e 12 luglio 2019. Restiamo in attesa di ricevere la desistenza al ricorso di fallimento pendente. Distinti saluti. Il liquidatore ”. Testimone_1
13. Tale transazione interveniva allorché pendevano sia la procedura per dichiarazione di fallimento di sia il giudizio ordinario di merito, avente ad oggetto l'accertamento del diritto di esibizione Pt_1 ex art. 119 TUB e l'azione di ripetizione di indebito, previa rideterminazione del saldo di conto corrente.
È evidente, dunque, che la definizione transattiva suddetta abbia investito ogni aspetto e ogni questione inerenti al rapporto giuridico inter partes, così come dedotti nei due giudizi pendenti tra le parti.
In altre parole, la espressa transazione di ogni pretesa creditoria della banca ha necessariamente investito anche ogni altra pretesa (logicamente connessa o dipendente dalla prima) e dunque anche l'azione di ripetizione di indebito già proposta e pendente contro la banca, previa rideterminazione di quel saldo di conto corrente, costituente espressamente oggetto della transazione.
Il Tribunale ha pertanto correttamente pronunciato la cessazione della materia del contendere, quale fatto processuale, conseguente alla transazione intervenuta in corso di giudizio.
14. Il secondo e il terzo motivo di appello sono infondati.
Con essi parte appellante chiede l'accoglimento delle domande di merito proposte in giudizio, la cui fondatezza è esclusa dalla sussistenza e dal contenuto degli accordi transattivi, pattuiti ed eseguiti tra le parti.
pagina 9 di 10 Deve inoltre evidenziarsi, sotto diverso profilo, che l'appello impugna un preteso rigetto nel merito di tali domande che la sentenza appellata non enuncia affatto, avendo essa proceduto alla disamina della fondatezza delle domande di merito al solo fine del giudizio di soccombenza virtuale.
15. Spese.
Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014, in conformità ai valori medi dello scaglione determinato dal valore della causa.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata;
II – condanna alla refusione in favore di delle spese Pt_1 Controparte_1 di lite, che liquida in € 10.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge;
III – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del
2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 21 ottobre
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Andrea Lama dott. Giovanni Salina
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