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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/10/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1044/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. C.c.
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 1044/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669 c.c.)
08/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Villa d'Adda, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Sandro Andreotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
BE via Borfuro n. 1, giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
APPELLANTE pagina 1 di 14 CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con sede in BE, in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bonomi ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in BE alla via Verdi n. 7, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e di risposta;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2023/2023 emessa dal Tribunale di
BE (quarta sezione civile) pubblicata in data 5.10.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
nel merito: in parziale riforma della sentenza n.2023/2023, n.3717/2023 Rep.
pronunciata dal Tribunale di BE in data 5.10.2023, pubblicata in pari data e notificata il 9.10.2023, emessa all'esito del giudizio R.G. n.7156/2021,
condannare al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 42.000,00 o della diversa maggiore o minore Parte_1
somma dalla Corte accertata dovuta o ritenuta di giustizia, somma da gravarsi di interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi pagina 2 di 14 del giudizio.
Per parte appellata:
in via principale: rigettarsi l'appello proposto da con vittoria di Parte_1
spese ed onorari, compreso il contributo unificato.
In via di appello incidentale subordinato: in riforma dei capi 1 e 2 della Sentenza
n. 2023/2023 del Tribunale di BE:
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto tra il
[...]
e per fatto e colpa di stante la presenza Controparte_1 Parte_1 Parte_1
di difformità e vizi e difetti nel manufatto realizzato anche ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto condannare a Parte_1
A) restituire al la somma di € 5.000,00, oltre IVA e interessi di Controparte_1
legge dal dovuto al saldo;
B) risarcire al i mancati introiti derivanti dalla mancata Controparte_1
disponibilità dei due campi per il periodo 16 Agosto-30 Agosto 2021,che si quantificano in € 10.500,00 (oltre IVA e interessi di legge dal dovuto al saldo),
salvo migliore quantificazione ritenuta di giustizia;
C) risarcire la differenza di prezzo tra il prezzo dell'appalto e il prezzo pagato al nuovo appaltatore che la ha sostituita e, quindi a risarcire la somma di euro
10.940,00, oltre IVA e interessi di legge dal dovuto al saldo;
D) rimborsare al la somma di Euro 2.340,00 (oltre IVA e Controparte_1
interessi di legge dal dovuto al saldo) pagata per la rimozione dei manufatti realizzati;
pagina 3 di 14 E) a rimuovere i propri manufatti dal circolo , con condanna al Controparte_1
pagamento dell'occupazione del suolo quantificata in € 500,00 al giorno dal 26
Agosto 2021 o nella maggiore o diversa somma ritenuta di giustizia.
G) ammettersi i capitoli di prova esclusi e la perizia tecnica dedotti nei termini di legge nelle memorie ex art. 183 c.p.c., in atti.
Con vittoria delle spese di lite, compreso il contributo unificato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30.09.2021, P.A Controparte_1
conveniva innanzi al Tribunale di BE esponendo: Parte_1
- che la deducente, con contratto del 5.07.2021, aveva appaltato a Parte_1
la trasformazione di due campi da tennis in terra battuta con nuova pavimentazione sintetica avente il vantaggio di una ridotta manutenzione e un miglior drenaggio della pioggia al corrispettivo di € 47.000 oltre i.v.a;
- che aveva realizzato i campi nei tempi previsti con consegna alla data Parte_1
del 14.08.2021, completi di ogni loro parte, ma invero entrambi i campi da tennis rifatti presentavano numerose grinze del manto di copertura, avvallamenti e disomogeneità della superficie ed inoltre le righe di delimitazione delle aree di gioco erano in molte parti invisibili e realizzate in erba sintetica anziché in fettucce con diverso materiale ed anche le dimensioni dei campo da gioco non erano conformi;
- che i vizi erano stati denunciati nelle date del 17 e 18 agosto 2021 invocando la risoluzione del contratto;
pagina 4 di 14 - che il tecnico di controparte sig. a voce aveva ammesso che uno dei Tes_1
campi era più corto di alcuni centimetri, salvo poi affermare la bontà del lavoro eseguito, ma la comparente, con pec del 24.08.2021, aveva invocato la risoluzione del contratto essendo i vizi avvalorati anche dalla dichiarazione di un fiduciario della FIT (il giudice CI RO in data 25.08.2021 aveva verificato che i campi consegnati da non erano corrispondenti ai parametri per Parte_1
l'omologazione da parte della Federazione Italiana Tennis per lo svolgimento di gare individuali e che la tracciatura delle righe, in gran parte non visibili, non era regolare su entrambi i campi);
- che ricorrevano pertanto i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c., da cui la richiesta di rimborso della somma spesa per la rimozione dei campi pari ad € 2.340 oltre i.v.a, di risarcimento per mancato guadagno connesso all'impossibilità di noleggiare i campi pari ad € 10.500, di rimborso della differenza tra il prezzo pattuito e il maggior prezzo pagato ad altra impresa intervenuta per il rifacimento dei campi pari ad € 10.940.
Si costituiva che resisteva allegando che, dopo la posa dei campi, Parte_1
la committente era stata avvisata della necessità di far assestare la nuova terra per procedere alle nuove ricariche, ma il presidente del Club, inaspettatamente,
aveva contestato difformità inesistenti in quanto i due campi erano stati realizzati in terra battuta sintetica in conformità alle specifiche contrattuali, ossia in erba sintetica riempiti con terra rosa battuta e non con un manto in terra rossa artificiale;
che non era stata concordata l'omologazione dei campi;
che in data pagina 5 di 14 24 agosto la deducente aveva dichiarato di essere pronta ad effettuare gli interventi necessari di ripristino per il successivo 26 agosto, giorno in cui la committente aveva di converso rimosso tutta l'opera.
Alla luce di queste premesse, , a fronte del mancato pagamento della Parte_1
seconda rata, in data 14.09.2021, aggiungeva di aver comunicato la decisione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto con richiesta di condanna al pagamento del prezzo non versato.
Il giudice adito, senza dar corso ad alcuna attività istruttoria, emetteva la gravata sentenza con cui rigettava tutte le domande proposte dalla società attrice,
accertava e dichiarava che il contratto intercorso tra le parti si era risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per inadempimento dell'attrice, rigettava le altre domande di parte convenuta con integrale compensazione delle spese di lite.
A detta del primo giudice, la committente non aveva adeguatamente provato l'esistenza dei vizi e dei difetti in quanto le fotografie in atti non erano idonee a provare i vizi;
la consulenza di parte a firma del geom. non era stata Per_1
svolta in contraddittorio e, con riguardo alla dichiarazione dell'arbitro fiduciario
FIT, non era possibile trarre indicazioni circa l'impossibilità di eliminare i vizi e difetti lamentati dalla committente. Negava la possibilità per di Parte_1
ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto in quanto la domanda era incompatibile con la pronuncia di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dalla quale poteva conseguire solo la pagina 6 di 14 restituzione delle reciproche prestazioni e non già il pagamento del saldo del corrispettivo.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
con appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello
[...]
principale.
In questo grado era disposta la prova orale mediante delega al Tribunale di
BE e all'esito la causa era rinviata all'udienza del 18.09.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello censura la sentenza nella parte in Parte_3
cui ha rigettato la domanda di pagamento di una somma equivalente al residuo prezzo convenzionalmente pattuito avendo il primo giudice qualificato in modo erroneo quale domanda di adempimento del contratto la richiesta di pagamento del saldo, mentre in realtà detta somma poteva essere liquidata anche a seguito della risoluzione del contratto a titolo di equivalente pecuniario della dovuta
restitutio in integrum. Lamenta che i rotoli di materiale sintetico che CP_1
ha rimosso (e di cui non esiste prova della loro esistenza) sono
[...]
irrimediabilmente danneggiati e non più servibili.
resiste al motivo in quanto mai la società Controparte_1
ha qualificato la domanda come richiesta di danno e, nel denegato caso Parte_1
di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale e condizionata, pagina 7 di 14 censura la sentenza per non aver dato ingresso alla prova orale, pur in presenza di documenti attestanti l'esistenza dei vizi e dei difetti.
Circa lo svolgimento dei fatti si può richiamare il contenuto della gravata sentenza.
Con contratto stipulato in data 5.07.2021 affidava in Controparte_1
appalto a la realizzazione delle opere necessarie per la Parte_1
modificazione della pavimentazione di due campi da tennis. I lavori appaltati erano descritti dettagliatamente nel computo metrico allegato al contratto e da esso espressamente richiamato (doc. 1 sia di parte attrice che di parte convenuta).
doveva fornire e posare il manto in erba sintetica dell'altezza di mm. Parte_1
22 composto da speciali fibre resistente al caldo e al gelo, fornire sabbia silicea selezionata necessaria per il primo strato, fornire sabbia silicea e granulati per formare il secondo e il terzo strato di terra rossa per conferire similitudine al gioco su terra rossa.
In data 14.08.2021 posava la copertura oggetto del contratto sui Parte_1
due campi della società attrice, ma in data 17.08.2021 Controparte_1
formulava le prime contestazioni invitando l'appaltatrice a
[...] Parte_1
completare l'opera a regola d'arte o, in alternativa, a riportare i campi nelle condizioni originarie (doc. 7 di parte attrice).
In data 18.08.2021 rinnovava la denuncia dei vizi – Controparte_1
lamentando che i campi realizzati non erano in terra sintetica, non erano pagina 8 di 14 omologati né omologabili e presentavano lungo tutta la superficie avvallamenti,
grinze e buche - instando per la rimozione del manto posato (doc. 8 di parte attrice).
In data 24.08.2021 le parti effettuavano un sopralluogo sui campi di cui è
giudizio, all'esito del quale:
- la società convenuta proponeva di intervenire due giorni dopo con una ricarica di terra rossa, in modo da consentire l'utilizzo dei campi già a partire dal 27
agosto (doc. 2 di parte convenuta);
- eccepiva la presenza di ulteriori irregolarità Controparte_1
inerenti alle misure non regolamentari, rifiutava la proposta avversaria chiedendo la rimozione dei manufatti posati (docc. 12 e 13 di parte attrice).
In data 25.08.2021 invitava a non Parte_1 Controparte_1
procedere con la rimozione, prospettando la perdita della garanzia e contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie sull'impossibilità di eliminare le criticità denunciate (doc. 4 di parte convenuta).
In data 27.08.2021, comunicava a Controparte_1 Parte_1
che il giorno precedente aveva fatto rimuovere i tappeti da essa posati (doc. 5 di parte convenuta) e in seguito ciascuna delle parti – mediante e-mail scambiate tra i rispettivi difensori – invocavano la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'altra con reciproche richieste di danno (docc. 15 e 16 di parte attrice).
Tanto premesso, il motivo di appello principale è infondato e di conseguenza pagina 9 di 14 l'appello incidentale condizionato resta assorbito.
Certamente va condivisa l'affermazione di parte appellante secondo cui la motivazione del primo giudice di non accordare la restituzione dell'intero corrispettivo per via dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto non è
condivisibile. Infatti, in tema di risoluzione del contratto di appalto privato,
qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione,
parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto (cfr. Cass.
4.02.2025 n. 2638).
Tuttavia, è dirimente osservare che nella fattispecie la parte inadempiente è
proprio Parte_1
I vari vizi e difetti lamentati dalla committente non solo sono visibili dalle fotografie in atti in cui si nota che i campi da tennis rifatti presentano anomali avvallamenti, striature, irregolarità nelle dimensioni e scarsissima visibilità delle righe di delimitazione del campo.
Un giudice arbitro fiduciario della FIT, in data 25.08.2021, attestava che i due campi non erano corrispondenti ai parametri per l'omologazione da parte della federazione per lo svolgimenti di gare individuali e a squadre e che la tracciatura delle righe non era regolare su entrambi i campi in quanto la terra era malamente distribuita e ne copriva la visibilità senza essere rimovibile.
pagina 10 di 14 Nella perizia di parte il geom. confermava che il lavoro era stato mal Per_1
eseguito in quanto il piano di gioco presentava cedimenti;
che i filamenti della pavimentazione sintetica avrebbero dovuto essere coperti dalla terra di intaso,
mentre erano completamente esposti;
che la poca compattezza della terra da intaso determinava un grosso problema legato alle linee di delimitazione del campo che divenivano non visibili dopo pochi scambi.
Detti vizi, prontamente denunciati, hanno poi trovato conferma nell'istruttoria orale disposta nel presente grado.
A parte la deposizione del teste incaricato di eseguire i campi, Tes_2
che sosteneva la mancanza di un ultimo strato di terra per terminare il lavoro,
numerosi soci del Club affermavano che i campi da tennis erano di fatto impraticabili.
Il teste dichiarava di aver provato il campo 2 e che lo stesso Testimone_3
non era utilizzabile in quanto le palline non avevano rimbalzo;
il teste Tes_4
confermava i vizi e difetti e che era impossibile pulire le righe di
[...]
delimitazione del campo;
il teste confermava l'esistenza dei Testimone_5
vizi e dei difetti;
la teste maestra di tennis e figlia del presidente di Tes_6
, affermava che, nonostante l'uso della scopa non era possibile CP_1
pulire le righe e del pari il teste;
il teste Testimone_7 Tes_8
ossia il consulente di parte, ribadiva che le strisce bianche erano fatte di erba sintetica bianca e che non erano un pezzo unico con il resto della pavimentazione e che le stesse si intasano subito di terra sì da sparire poco dopo pagina 11 di 14 il gioco;
aggiungeva di essere andato con la mano sopra la riga bianca per vedere la situazione e che non era possibile pulire la striscia perché rimaneva intasata di terra e il teste RO CI confermava il documento 21, ovvero che i campi non erano omologabili.
Esiste dunque una prova tranquillizzante in ordine all'esistenza di consistenti vizi e difetti di questi campi che di fatto erano del tutto inidonei ad assolvere alla funzione per cui erano stati progettati per via del fondo estremamente irregolare che non consentiva il regolare rimbalzo, degli avvallamenti, delle grinze e del fatto che poco dopo l'inizio del gioco le righe sparivano dal campo (tanto lo si può apprezzare anche da alcuni rilievi fotografici) senza la concreta possibilità di pulirle – e ben si comprende come siffatto inconveniente renda di fatto impossibile l'uso del campo. A tanto aggiungasi che le misure neppure erano regolari per poter impiegare i detti campi in tornei individuali o a squadre, sicché
l'originaria domanda formulata da parte attrice, ma non più proposta in questo processo con appello incidentale, era fondata.
Né si può ritenere che i soci di siano incapaci a deporre o CP_1
inattendibili: l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste sia titolare di un interesse personale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. tale da legittimarlo a partecipare nel giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza (cfr.
Cass.
6.02.2024 n. 3361), interesse che all'evidenza è del tutto assente nella fattispecie. Né esiste un'inattendibilità generalizzata dei vari testi escussi posto pagina 12 di 14 che gli stessi sono i fruitori dei campi da tennis e dunque non si vede quale interesse potrebbero avere nel dichiarare che i campi da tennis erano inutilizzabili.
Né è credibile la tesi di secondo cui i campi non fossero terminati: Parte_1
invero dal contenuto dei documenti emerge chiaramente che i campi sono stati consegnati (tanto che l'appaltatrice ha portato via tutte le attrezzature al momento della consegna) e che solo alla contestazione di vizi e difetti proponeva una ricarica di terra ipotizzando che detto rimedio potesse risolvere i vizi e difetti, misura che certamente sarebbe stata inefficace almeno con riguardo al tema delle misure e alla concreta impossibilità di pulire le righe.
In definitiva, l'inadempimento della società appellante alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto inter partes è ampiamente dimostrato e condivisibile è
stata la scelta di di procedere alla rimozione di manufatti del tutto CP_1
inidonei allo scopo.
Il positivo accertamento dell'inadempimento della società appellante preclude qualsiasi richiesta risarcitoria e la stessa possibilità di chiedere il pagamento del residuo corrispettivo, ferma la declaratoria di risoluzione del contratto la cui pronuncia non è stata gravata.
Il rigetto dell'appello principale preclude altresì la possibilità di esaminare l'appello incidentale condizionato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del pagina 13 di 14 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2023/2023 emessa dal Tribunale di BE in data 5.10.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.045 per la fase istruttoria ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere Relatore Appalto: altre ipotesi ha pronunciato la seguente ex art. 1655 e ss. C.c.
S E N T E N Z A (ivi compresa l'azione nella causa civile n. 1044/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del ex 1669 c.c.)
08/10/2025, promossa
DA
(C.F. ), con sede in Villa d'Adda, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv. Sandro Andreotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
BE via Borfuro n. 1, giusta delega rilasciata in calce alla citazione in appello;
APPELLANTE pagina 1 di 14 CONTRO
(C.F. Controparte_1
), con sede in BE, in persona del legale rappresentante dott. P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bonomi ed elettivamente CP_2
domiciliata presso il suo studio in BE alla via Verdi n. 7, giusta delega allegata alla comparsa di costituzione e di risposta;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2023/2023 emessa dal Tribunale di
BE (quarta sezione civile) pubblicata in data 5.10.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
nel merito: in parziale riforma della sentenza n.2023/2023, n.3717/2023 Rep.
pronunciata dal Tribunale di BE in data 5.10.2023, pubblicata in pari data e notificata il 9.10.2023, emessa all'esito del giudizio R.G. n.7156/2021,
condannare al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 42.000,00 o della diversa maggiore o minore Parte_1
somma dalla Corte accertata dovuta o ritenuta di giustizia, somma da gravarsi di interessi dal dovuto al saldo;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi pagina 2 di 14 del giudizio.
Per parte appellata:
in via principale: rigettarsi l'appello proposto da con vittoria di Parte_1
spese ed onorari, compreso il contributo unificato.
In via di appello incidentale subordinato: in riforma dei capi 1 e 2 della Sentenza
n. 2023/2023 del Tribunale di BE:
Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto tra il
[...]
e per fatto e colpa di stante la presenza Controparte_1 Parte_1 Parte_1
di difformità e vizi e difetti nel manufatto realizzato anche ex art. 1453 c.c. e, per l'effetto condannare a Parte_1
A) restituire al la somma di € 5.000,00, oltre IVA e interessi di Controparte_1
legge dal dovuto al saldo;
B) risarcire al i mancati introiti derivanti dalla mancata Controparte_1
disponibilità dei due campi per il periodo 16 Agosto-30 Agosto 2021,che si quantificano in € 10.500,00 (oltre IVA e interessi di legge dal dovuto al saldo),
salvo migliore quantificazione ritenuta di giustizia;
C) risarcire la differenza di prezzo tra il prezzo dell'appalto e il prezzo pagato al nuovo appaltatore che la ha sostituita e, quindi a risarcire la somma di euro
10.940,00, oltre IVA e interessi di legge dal dovuto al saldo;
D) rimborsare al la somma di Euro 2.340,00 (oltre IVA e Controparte_1
interessi di legge dal dovuto al saldo) pagata per la rimozione dei manufatti realizzati;
pagina 3 di 14 E) a rimuovere i propri manufatti dal circolo , con condanna al Controparte_1
pagamento dell'occupazione del suolo quantificata in € 500,00 al giorno dal 26
Agosto 2021 o nella maggiore o diversa somma ritenuta di giustizia.
G) ammettersi i capitoli di prova esclusi e la perizia tecnica dedotti nei termini di legge nelle memorie ex art. 183 c.p.c., in atti.
Con vittoria delle spese di lite, compreso il contributo unificato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 30.09.2021, P.A Controparte_1
conveniva innanzi al Tribunale di BE esponendo: Parte_1
- che la deducente, con contratto del 5.07.2021, aveva appaltato a Parte_1
la trasformazione di due campi da tennis in terra battuta con nuova pavimentazione sintetica avente il vantaggio di una ridotta manutenzione e un miglior drenaggio della pioggia al corrispettivo di € 47.000 oltre i.v.a;
- che aveva realizzato i campi nei tempi previsti con consegna alla data Parte_1
del 14.08.2021, completi di ogni loro parte, ma invero entrambi i campi da tennis rifatti presentavano numerose grinze del manto di copertura, avvallamenti e disomogeneità della superficie ed inoltre le righe di delimitazione delle aree di gioco erano in molte parti invisibili e realizzate in erba sintetica anziché in fettucce con diverso materiale ed anche le dimensioni dei campo da gioco non erano conformi;
- che i vizi erano stati denunciati nelle date del 17 e 18 agosto 2021 invocando la risoluzione del contratto;
pagina 4 di 14 - che il tecnico di controparte sig. a voce aveva ammesso che uno dei Tes_1
campi era più corto di alcuni centimetri, salvo poi affermare la bontà del lavoro eseguito, ma la comparente, con pec del 24.08.2021, aveva invocato la risoluzione del contratto essendo i vizi avvalorati anche dalla dichiarazione di un fiduciario della FIT (il giudice CI RO in data 25.08.2021 aveva verificato che i campi consegnati da non erano corrispondenti ai parametri per Parte_1
l'omologazione da parte della Federazione Italiana Tennis per lo svolgimento di gare individuali e che la tracciatura delle righe, in gran parte non visibili, non era regolare su entrambi i campi);
- che ricorrevano pertanto i presupposti per la risoluzione del contratto di appalto ex art. 1668 c.c., da cui la richiesta di rimborso della somma spesa per la rimozione dei campi pari ad € 2.340 oltre i.v.a, di risarcimento per mancato guadagno connesso all'impossibilità di noleggiare i campi pari ad € 10.500, di rimborso della differenza tra il prezzo pattuito e il maggior prezzo pagato ad altra impresa intervenuta per il rifacimento dei campi pari ad € 10.940.
Si costituiva che resisteva allegando che, dopo la posa dei campi, Parte_1
la committente era stata avvisata della necessità di far assestare la nuova terra per procedere alle nuove ricariche, ma il presidente del Club, inaspettatamente,
aveva contestato difformità inesistenti in quanto i due campi erano stati realizzati in terra battuta sintetica in conformità alle specifiche contrattuali, ossia in erba sintetica riempiti con terra rosa battuta e non con un manto in terra rossa artificiale;
che non era stata concordata l'omologazione dei campi;
che in data pagina 5 di 14 24 agosto la deducente aveva dichiarato di essere pronta ad effettuare gli interventi necessari di ripristino per il successivo 26 agosto, giorno in cui la committente aveva di converso rimosso tutta l'opera.
Alla luce di queste premesse, , a fronte del mancato pagamento della Parte_1
seconda rata, in data 14.09.2021, aggiungeva di aver comunicato la decisione di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 10 del contratto con richiesta di condanna al pagamento del prezzo non versato.
Il giudice adito, senza dar corso ad alcuna attività istruttoria, emetteva la gravata sentenza con cui rigettava tutte le domande proposte dalla società attrice,
accertava e dichiarava che il contratto intercorso tra le parti si era risoluto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per inadempimento dell'attrice, rigettava le altre domande di parte convenuta con integrale compensazione delle spese di lite.
A detta del primo giudice, la committente non aveva adeguatamente provato l'esistenza dei vizi e dei difetti in quanto le fotografie in atti non erano idonee a provare i vizi;
la consulenza di parte a firma del geom. non era stata Per_1
svolta in contraddittorio e, con riguardo alla dichiarazione dell'arbitro fiduciario
FIT, non era possibile trarre indicazioni circa l'impossibilità di eliminare i vizi e difetti lamentati dalla committente. Negava la possibilità per di Parte_1
ottenere il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto in quanto la domanda era incompatibile con la pronuncia di accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto dalla quale poteva conseguire solo la pagina 6 di 14 restituzione delle reciproche prestazioni e non già il pagamento del saldo del corrispettivo.
proponeva appello a cui resisteva Parte_1 Controparte_1
con appello incidentale subordinato all'accoglimento dell'appello
[...]
principale.
In questo grado era disposta la prova orale mediante delega al Tribunale di
BE e all'esito la causa era rinviata all'udienza del 18.09.2025 per la spedizione a sentenza ex art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello censura la sentenza nella parte in Parte_3
cui ha rigettato la domanda di pagamento di una somma equivalente al residuo prezzo convenzionalmente pattuito avendo il primo giudice qualificato in modo erroneo quale domanda di adempimento del contratto la richiesta di pagamento del saldo, mentre in realtà detta somma poteva essere liquidata anche a seguito della risoluzione del contratto a titolo di equivalente pecuniario della dovuta
restitutio in integrum. Lamenta che i rotoli di materiale sintetico che CP_1
ha rimosso (e di cui non esiste prova della loro esistenza) sono
[...]
irrimediabilmente danneggiati e non più servibili.
resiste al motivo in quanto mai la società Controparte_1
ha qualificato la domanda come richiesta di danno e, nel denegato caso Parte_1
di accoglimento dell'appello principale, in via incidentale e condizionata, pagina 7 di 14 censura la sentenza per non aver dato ingresso alla prova orale, pur in presenza di documenti attestanti l'esistenza dei vizi e dei difetti.
Circa lo svolgimento dei fatti si può richiamare il contenuto della gravata sentenza.
Con contratto stipulato in data 5.07.2021 affidava in Controparte_1
appalto a la realizzazione delle opere necessarie per la Parte_1
modificazione della pavimentazione di due campi da tennis. I lavori appaltati erano descritti dettagliatamente nel computo metrico allegato al contratto e da esso espressamente richiamato (doc. 1 sia di parte attrice che di parte convenuta).
doveva fornire e posare il manto in erba sintetica dell'altezza di mm. Parte_1
22 composto da speciali fibre resistente al caldo e al gelo, fornire sabbia silicea selezionata necessaria per il primo strato, fornire sabbia silicea e granulati per formare il secondo e il terzo strato di terra rossa per conferire similitudine al gioco su terra rossa.
In data 14.08.2021 posava la copertura oggetto del contratto sui Parte_1
due campi della società attrice, ma in data 17.08.2021 Controparte_1
formulava le prime contestazioni invitando l'appaltatrice a
[...] Parte_1
completare l'opera a regola d'arte o, in alternativa, a riportare i campi nelle condizioni originarie (doc. 7 di parte attrice).
In data 18.08.2021 rinnovava la denuncia dei vizi – Controparte_1
lamentando che i campi realizzati non erano in terra sintetica, non erano pagina 8 di 14 omologati né omologabili e presentavano lungo tutta la superficie avvallamenti,
grinze e buche - instando per la rimozione del manto posato (doc. 8 di parte attrice).
In data 24.08.2021 le parti effettuavano un sopralluogo sui campi di cui è
giudizio, all'esito del quale:
- la società convenuta proponeva di intervenire due giorni dopo con una ricarica di terra rossa, in modo da consentire l'utilizzo dei campi già a partire dal 27
agosto (doc. 2 di parte convenuta);
- eccepiva la presenza di ulteriori irregolarità Controparte_1
inerenti alle misure non regolamentari, rifiutava la proposta avversaria chiedendo la rimozione dei manufatti posati (docc. 12 e 13 di parte attrice).
In data 25.08.2021 invitava a non Parte_1 Controparte_1
procedere con la rimozione, prospettando la perdita della garanzia e contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie sull'impossibilità di eliminare le criticità denunciate (doc. 4 di parte convenuta).
In data 27.08.2021, comunicava a Controparte_1 Parte_1
che il giorno precedente aveva fatto rimuovere i tappeti da essa posati (doc. 5 di parte convenuta) e in seguito ciascuna delle parti – mediante e-mail scambiate tra i rispettivi difensori – invocavano la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'altra con reciproche richieste di danno (docc. 15 e 16 di parte attrice).
Tanto premesso, il motivo di appello principale è infondato e di conseguenza pagina 9 di 14 l'appello incidentale condizionato resta assorbito.
Certamente va condivisa l'affermazione di parte appellante secondo cui la motivazione del primo giudice di non accordare la restituzione dell'intero corrispettivo per via dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto non è
condivisibile. Infatti, in tema di risoluzione del contratto di appalto privato,
qualora la risoluzione consegua all'inadempimento del committente e non sia configurabile la restituzione in natura all'impresa appaltatrice della costruzione,
parzialmente eseguita, il contenuto dell'obbligo restitutorio a carico della parte committente deve essere determinato in relazione all'ammontare del corrispettivo originariamente pattuito sulla cui base l'appaltatrice si era determinata a concludere il contratto (cfr. Cass.
4.02.2025 n. 2638).
Tuttavia, è dirimente osservare che nella fattispecie la parte inadempiente è
proprio Parte_1
I vari vizi e difetti lamentati dalla committente non solo sono visibili dalle fotografie in atti in cui si nota che i campi da tennis rifatti presentano anomali avvallamenti, striature, irregolarità nelle dimensioni e scarsissima visibilità delle righe di delimitazione del campo.
Un giudice arbitro fiduciario della FIT, in data 25.08.2021, attestava che i due campi non erano corrispondenti ai parametri per l'omologazione da parte della federazione per lo svolgimenti di gare individuali e a squadre e che la tracciatura delle righe non era regolare su entrambi i campi in quanto la terra era malamente distribuita e ne copriva la visibilità senza essere rimovibile.
pagina 10 di 14 Nella perizia di parte il geom. confermava che il lavoro era stato mal Per_1
eseguito in quanto il piano di gioco presentava cedimenti;
che i filamenti della pavimentazione sintetica avrebbero dovuto essere coperti dalla terra di intaso,
mentre erano completamente esposti;
che la poca compattezza della terra da intaso determinava un grosso problema legato alle linee di delimitazione del campo che divenivano non visibili dopo pochi scambi.
Detti vizi, prontamente denunciati, hanno poi trovato conferma nell'istruttoria orale disposta nel presente grado.
A parte la deposizione del teste incaricato di eseguire i campi, Tes_2
che sosteneva la mancanza di un ultimo strato di terra per terminare il lavoro,
numerosi soci del Club affermavano che i campi da tennis erano di fatto impraticabili.
Il teste dichiarava di aver provato il campo 2 e che lo stesso Testimone_3
non era utilizzabile in quanto le palline non avevano rimbalzo;
il teste Tes_4
confermava i vizi e difetti e che era impossibile pulire le righe di
[...]
delimitazione del campo;
il teste confermava l'esistenza dei Testimone_5
vizi e dei difetti;
la teste maestra di tennis e figlia del presidente di Tes_6
, affermava che, nonostante l'uso della scopa non era possibile CP_1
pulire le righe e del pari il teste;
il teste Testimone_7 Tes_8
ossia il consulente di parte, ribadiva che le strisce bianche erano fatte di erba sintetica bianca e che non erano un pezzo unico con il resto della pavimentazione e che le stesse si intasano subito di terra sì da sparire poco dopo pagina 11 di 14 il gioco;
aggiungeva di essere andato con la mano sopra la riga bianca per vedere la situazione e che non era possibile pulire la striscia perché rimaneva intasata di terra e il teste RO CI confermava il documento 21, ovvero che i campi non erano omologabili.
Esiste dunque una prova tranquillizzante in ordine all'esistenza di consistenti vizi e difetti di questi campi che di fatto erano del tutto inidonei ad assolvere alla funzione per cui erano stati progettati per via del fondo estremamente irregolare che non consentiva il regolare rimbalzo, degli avvallamenti, delle grinze e del fatto che poco dopo l'inizio del gioco le righe sparivano dal campo (tanto lo si può apprezzare anche da alcuni rilievi fotografici) senza la concreta possibilità di pulirle – e ben si comprende come siffatto inconveniente renda di fatto impossibile l'uso del campo. A tanto aggiungasi che le misure neppure erano regolari per poter impiegare i detti campi in tornei individuali o a squadre, sicché
l'originaria domanda formulata da parte attrice, ma non più proposta in questo processo con appello incidentale, era fondata.
Né si può ritenere che i soci di siano incapaci a deporre o CP_1
inattendibili: l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste sia titolare di un interesse personale e concreto che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. tale da legittimarlo a partecipare nel giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza (cfr.
Cass.
6.02.2024 n. 3361), interesse che all'evidenza è del tutto assente nella fattispecie. Né esiste un'inattendibilità generalizzata dei vari testi escussi posto pagina 12 di 14 che gli stessi sono i fruitori dei campi da tennis e dunque non si vede quale interesse potrebbero avere nel dichiarare che i campi da tennis erano inutilizzabili.
Né è credibile la tesi di secondo cui i campi non fossero terminati: Parte_1
invero dal contenuto dei documenti emerge chiaramente che i campi sono stati consegnati (tanto che l'appaltatrice ha portato via tutte le attrezzature al momento della consegna) e che solo alla contestazione di vizi e difetti proponeva una ricarica di terra ipotizzando che detto rimedio potesse risolvere i vizi e difetti, misura che certamente sarebbe stata inefficace almeno con riguardo al tema delle misure e alla concreta impossibilità di pulire le righe.
In definitiva, l'inadempimento della società appellante alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto inter partes è ampiamente dimostrato e condivisibile è
stata la scelta di di procedere alla rimozione di manufatti del tutto CP_1
inidonei allo scopo.
Il positivo accertamento dell'inadempimento della società appellante preclude qualsiasi richiesta risarcitoria e la stessa possibilità di chiedere il pagamento del residuo corrispettivo, ferma la declaratoria di risoluzione del contratto la cui pronuncia non è stata gravata.
Il rigetto dell'appello principale preclude altresì la possibilità di esaminare l'appello incidentale condizionato.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del pagina 13 di 14 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2023/2023 emessa dal Tribunale di BE in data 5.10.2023, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- condanna parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite del presente grado che liquida in complessivi € 9.991 per compenso (di cui € 2.058
per la fase di studio della controversia, € 1.418 per la fase introduttiva del giudizio, € 3.045 per la fase istruttoria ed € 3.470 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
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