TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2132
TAR
Decreto cautelare 5 agosto 2025
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TAR
Decreto presidenziale 25 agosto 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
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TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata valutazione specifica della richiesta di oscuramento

    La stazione appaltante non ha effettuato una valutazione specifica della richiesta di oscuramento, ma ha rigettato l'istanza basandosi sulla presunta indispensabilità dei dati per la tutela giurisdizionale, senza considerare le argomentazioni della ricorrente sulla natura riservata dei dati.

  • Accolto
    Violazione della normativa sulla tutela dei segreti tecnici e commerciali

    La stazione appaltante non ha considerato che i segreti tecnici e commerciali sono soggetti a tutela specifica e che la loro divulgazione può danneggiare la competitività delle imprese. La decisione di rigetto si è basata su una presunta indispensabilità dei dati per la tutela giurisdizionale, senza un'adeguata valutazione.

  • Accolto
    Presenza di segreti tecnici e commerciali nell'offerta

    La ricorrente ha fornito una motivazione adeguata e circostanziata per la richiesta di oscuramento, indicando le parti specifiche dell'offerta che contenevano dati altamente tecnologici, esperienziali e commerciali, riconducibili alla nozione di segreto commerciale.

  • Accolto
    Diritto alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali

    Accolto il ricorso, si ordina alla SI di non diffondere il contenuto dell'offerta tecnica nelle parti segnalate come oscurate dalla ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2132
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2132
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo