Decreto cautelare 5 agosto 2025
Decreto presidenziale 25 agosto 2025
Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09004/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9004 del 2025, proposto da:
DA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Fornari, Francesco Goisis, Mario Cigno, Amalia Scimé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SI PA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gpi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della comunicazione di aggiudicazione di CONSIP prot. n. 35668 (Allegato 1) del 25 luglio 2025, nella parte in cui non ha accolto l’istanza di secretazione della relazione tecnica della ricorrente,
nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 del diritto della ricorrente all'oscuramento di parte dell'offerta;
e per la condanna ex art. 116 c.p.a. di CONSIP a esibire e pubblicare la relazione tecnica della ricorrente nella versione oscurata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di SI PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. OR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato a mezzo pec in data 4.8.2025 alla SI S.p.a. ed alla società Gpi PA, nonché depositato in pari data, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, previa istanza cautelare:
- per l’accertamento ex art. 116 c.p.a. e art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 del diritto della ricorrente all’oscuramento di parte dell’offerta tecnica;
- per l’annullamento in parte qua della comunicazione di aggiudicazione di SI prot. n. 35668 del 25 luglio 2025, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
e per la condanna ex art. 116 c.p.a. di SI a esibire e pubblicare la relazione tecnica della ricorrente nella versione oscurata.
2. Con la presente iniziativa, la ricorrente agisce ex artt.116 cpa e 36, co.4 D.Lgs.n.36/2023 avversando la determinazione adottata dalla SI PA, nella qualità di stazione appaltante nella procedura aperta, di rilievo comunitario, finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi applicativi e di supporto nell’ambito della cd. sanità digitale (lotto 1). Con la comunicazione in oggetto, la SI, oltre ad avere comunicato l’aggiudicazione definitiva efficace della procedura, in relazione a quanto disposto dall’art.36, co.3 d.Lgs.n.36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ha altresì rappresentato ai concorrenti il mancato accoglimento di tutte le richieste di oscuramento delle offerte tecniche. Per quello che interessa ai fini della presente controversia, la odierna società ricorrente ha partecipato in Ati quale mandataria al procedimento in oggetto, classificandosi (quale aggiudicatario unitamente ai graduati precedenti) al quarto posto della graduatoria. In fase di gara, l’Ati DA aveva segnalato alla stazione appaltante, ai sensi dell’art.35, co.4 D.Lgs.n.36/2023, la presenza di segreti tecnici e/o commerciali all’interno dell’offerta tecnica, con conseguente necessità di oscuramento. In particolare, veniva richiesto di oscurare i seguenti elementi: i par. C 03, C 04, C 06, C 08 e C 09 della sez. 2; le schede delle sezioni 4 e 5 della relazione tecnica.
A supporto della predetta richiesta, l’operatore economico evidenziava che “il contenuto dell’offerta si compone di informazioni riservate e confidenziali perché costituenti, a tutti gli effetti di legge, segreti tecnico-industriali e commerciali riguardanti l’attività di ricerca e sviluppo, di produzione e organizzazione, le esperienze tecniche, i dati e altre informazioni inerenti il know-how commerciale e industriale oggetto di investimenti della mandataria DA [...] e delle mandanti in promessa di RTI. La divulgazione di tali informazioni può quindi recare danno alla competitività delle aziende del [...] Raggruppamento”.
Con la gravata determinazione, la SI S.p.a., determinandosi negativamente in ordine alle varie richieste di oscuramento, rappresentava che “che la documentazione visionabile è stata oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice. La medesima risulta essere indispensabile, nonché strettamente e direttamente collegata alla esigenza di eventuale tutela giurisdizionale delle società partecipanti. Pertanto tutte le richieste di secretazione non sono state accolte”.
La società ricorrente insorge nei confronti di tale determinazione, nella sola parte afferente al mancato oscuramento parziale (negli elementi di interesse, sopra riepilogati) della relazione tecnica prodotta in gara.
3. SI PA si costituiva in giudizio, in data 8.8.2025, per resistere al ricorso, sulla base delle argomentazioni prospettate nella memoria successivamente versata in atti il 21.8.2025.
4. Con i decreti monocratici di cui ai nn.ri 4304/2025 e 3088/2025, l’istanza cautelare veniva provvisoriamente accolta ex art.56 cpa, fatte salve le successive determinazioni in sede collegiale.
5. In esito alla camera di consiglio del 5 novembre 2025, il Collegio, con ordinanza n.6220/2025, pubblicata il 7.11.2025:
- accoglieva la domanda cautelare e, per l’effetto, disponeva la sospensione dell’esecutività della determinazione della SI PA di cui alla nota prot.n.35668 del 25.7.2025 per quanto di interesse e quindi limitatamente alla parte in cui la SI PA non ha accolto l’’istanza di secretazione della relazione tecnica della società odierna ricorrente, nelle parti segnalate;
- disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i restanti controinteressati, individuati nei soggetti utilmente collocati nella graduatoria redatta dalla SI s.p.a. all’esito dello svolgimento della gara, e allo scopo indicati nella comunicazione di aggiudicazione del 25.7.2025, prot.n.35668, ordinando la notifica del gravame entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla ricezione della comunicazione inoltrata a cura della SI S.p.a., riepilogativa degli indirizzi pec dei controinteressati.
6. Seguiva, da parte della ricorrente, la comprova dell’avvenuta integrazione del contraddittorio, nei termini indicati dal Collegio, giusto deposito delle ricevute pec di notifica ai controinteressati.
7. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato, per quanto di seguito esplicato.
L’odierno gravame ha ad oggetto la determinazione del 25.7.2025, con la quale la SI s.p.a., in dichiarata applicazione dell’art.36, co.3 D.lgs.n.36/2023, si è (fra l’altro) pronunciata in merito alla richiesta di oscuramento (parziale) dell’offerta tecnica, che la società ricorrente aveva avanzato in gara per la riferita presenza di dati costituenti segreto tecnico e/o commerciale. Il comma 4 di detto articolo prevede che, contro le decisioni in punto di oscuramento, l’interessato può ricorrere al Tar, con il rito di cui all’art.116 cpa, entro il termine super-accelerato di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione. Nella fattispecie, non può essere revocata in dubbio la tempestività dell’odierno gravame, tenuto conto che la notifica è avvenuta il 4.8.2025, potendo quindi la ricorrente giovarsi della sospensione feriale dei termini processuali.
La parte istante, come detto, aveva anticipatamente segnalato le parti in cui, asseritamente, erano presenti segreti tecnici e/o commerciali meritevoli di oscuramento, ai sensi dell’art.35, co.4, lett. a) D.Lgs.n.36/2023. Secondo tale disposizione, “Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
a) possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico”.
La SI S.p.a., nel determinarsi in termini negativi sulle richieste di oscuramento (non solo per l’Ati DA), ha affermato “che la documentazione visionabile è stata oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice. La medesima risulta essere indispensabile, nonché strettamente e direttamente collegata alla esigenza di eventuale tutela giurisdizionale delle società partecipanti”.
Dalla piana lettura del provvedimento, si evince dunque che:
a) la stazione appaltante non ha effettuato una valutazione specifica della richiesta avanzata da DA, che postulava il riferimento alla presenza di segreti tecnici e/o commerciali all’interno della relazione tecnica, nelle parti suddette e come meglio evidenziate in ricorso;
b) il rigetto dell’istanza di oscuramento è dipeso dalla valutazione, effettuata (in difetto di prove a contrario) sulla semplice presunzione, auto-elaborata, che i dati in questione fossero “indispensabili” ai fini di una “eventuale tutela giurisdizionale”.
E’ evidente che, nella circostanza, SI PA non abbia preso minimamente in considerazione le argomentazioni prospettate dai concorrenti (da DA, per quello che qui rileva), tese a prospettare la necessità di protezione del dato contenente segreto tecnico e/o commerciale. La decisione reiettiva si fonda, in definitiva, sulla ritenuta “indispensabilità” dei dati (di tutti i dati, evidentemente) in caso di “eventuale tutela giurisdizionale”, e non già sulla contrarietà all’assunto palesato dalla ricorrente in merito alla riferita presenza di dati costituenti segreto.
Occorre tuttavia rammentare che, ai sensi dell’art.35, co.4, lett. a) del Codice, i segreti tecnici e commerciali sono soggetti a particolare tutela, anche nell’ambito delle informazioni fornite a corredo della partecipazione a pubblici incanti.
La norma è coerente con la finalità di protezione del segreto, anche in applicazione di quanto previsto dall’art.21 (“riservatezza”) della Direttiva 2024/24/UE (ma v. anche artt.50-55), secondo cui “Salvo che non sia altrimenti previsto nella presente direttiva o nella legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice, in particolare la legislazione riguardante l’accesso alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli obblighi di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti agli articoli 50 e 55, l’amministrazione aggiudicatrice non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate, compresi anche, ma non esclusivamente, segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte..”.
La Direttiva, quindi, nel fare salve le previsioni contenute, fra l’altro, nella legislazione nazionale, vieta la diffusione di segreti e informazioni riservate, secondo la prospettazione dell’operatore economico titolare del dato.
Se è ben vero che l’art.35, co.5 D.lgs.n.36/2023, anche in presenza di segreti, ammette, quale eccezione alla regola di protezione del segreto, l’accesso al concorrente, “se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara”, nondimeno non può ammettersi che la stazione appaltante- in presenza di dati costituenti segreto, e quindi di regola da tenere riservati- si sostituisca integralmente, nel meccanismo logico-procedurale delineato dall’art.35, co.3 D.Lgs.n.36/2023, alla valutazione del concorrente-terzo (ossia non titolare del dato, potenzialmente interessato all’accesso) in merito all’indispensabilità del dato ed alla sottesa utilità rispetto ad una iniziativa, attivata o attivanda, di natura giurisdizionale. Del resto, la norma sopra citata, riferendosi al concorrente “altro” (ossia diverso dal titolare del dato), parla di “propri interessi giuridici” e, ulteriormente, prevede che gli stessi debbano venire “rappresentati in relazione alla procedura di gara”.
Nella circostanza in esame, non solo la SI, nel provvedimento, non ha contestato la riferita (da DA) presenza di segreti, ma si è sostituita, nella supposta necessità (in quella fase del procedimento) di applicare immediatamente l’art.35, co.5 D.lgs.n.36/2023, alla valutazione del concorrente “terzo” in merito all’indispensabilità del documento in versione integrale e, soprattutto, senza che consti l’esistenza, in potenza o in atto, di alcuna controversia che richiedesse l’acquisizione del dato (come anche di una richiesta in tal senso avanzata da un concorrente). D’altra parte, come detto, in forza della previsione recata dall’art.35, co.4, lett. a), il segreto tecnico o commerciale dovrebbe di regola restare protetto, quale eccezione alla regola della immediata disclosure generalizzata degli atti di gara, stabilita dal combinato disposto di cui agli artt.35, co.1 e 36, co.1-2 D.Lgs.n.36/2023.
Peraltro, anche in presenza di istanze volte all’acquisizione del segreto finalizzata alla tutela giurisdizionale, non si ignora che lo stesso Consiglio di Stato, con l’ordinanza n.8278/2024, ha sottoposto alla Corte di Giustizia Ue domanda di rinvio pregiudiziale ex art.267 Tfue, allo scopo di valutare la compatibilità eurounitaria della norma nazionale che, in effetti, in caso di conflitto fra esigenza protettiva e finalità difensiva, assegna il favor alla tutela della parte istante. In tale contesto, inoltre, il Consiglio di Stato ha evidenziato che anche la protezione dei dati aziendali riservati costituisce principio di massima importanza in ambito Ue ai sensi della Direttiva 2016/943 sulla protezione del know-riservato e delle informazioni commerciali riservate, anche ai fini di assicurare la competitività delle imprese e la concorrenzialità nell’ambito degli appalti pubblici (cfr. considerando nn.ri 1,2 Direttiva 2016/943).
Ciò posto, e nel rilevare che alcuna motivazione la SI ha esternato nel provvedimento in merito alle ragioni di protezione dei dati, non sono condivisibili le argomentazioni esposte dalla parte resistente in sede difensiva, allorchè si è sostenuto che la pretesa di oscuramento non fosse adeguatamente “motivata e comprovata” dalla odierna ricorrente, come richiesto dall’art.35, co.4, lett. a) D.Lgs.n.36/2023.
Sul punto, si osserva che DA ha chiesto, in gara, di oscurare parti specifiche dell’offerta tecnica, fornendo al riguardo la versione coerente con tale impostazione (v. all.to n.2 deposito DA del 4.8.2025) e motivando, come sopra evidenziato, nel senso che le stesse contengono informazioni tecnico-industriali e commerciali riguardanti l’attività di ricerca e sviluppo o comunque l’organizzazione aziendale, riconducibili alla nozione di know-how riservato giacchè oggetto di investimenti della DA meritevoli di protezione dall’indebito accesso.
La motivazione sottesa all’istanza di oscuramento non solo è motivata in relazione alla finalità di tutela del know-how riservato, ma è supportata dalla espressa e circostanziata evidenza delle parti della relazione ritenute espressive del suddetto know-how, attraverso la versione auto-oscurata fornita in gara.
In sede difensiva, la ricorrente, non efficacemente controdedotta sul punto dalla parte resistente, ha indicato puntualmente, paragrafo per paragrafo, il contenuto astratto delle informazioni riferite alle parti oscurate, evidenziando che le stesse contengono dati di contenuto altamente tecnologico, come ad esempio quelli esplicativi dell’architettura e delle misure di sicurezza della piattaforma, o esperienziale (es. interazione fra dati sanitari ed ecosistema socio-territoriale), nonchè i risultati di procedure elaborate di concerto anche con soggetti terzi, tutti espressivi, sia a livello tecnico che commerciale, del prodotto, dei servizi offerti e della rispondenza complessiva della proposta contrattuale.
In tal senso, i dati in questione rientrano nella nozione di “segreto commerciale” di cui all’art.2 della Direttiva n.2016/943, concernendo informazioni non divulgate al mercato, protette dai titolari e non facilmente accessibili agli operatori di settore e dotate di rilevanza commerciale, recepita in ambito nazionale dall’art.98 del Codice della proprietà industriale di cui al D.lgs.n.30/2005 (cfr., sulla nozione di segreto commerciale (Consiglio di Stato, 23.10.2025, n.8231; Consiglio di Stato, 17.7.2025, n.6280, Tar Salerno, 12.6.2025, n.1105; Tar Napoli, 15.7.2024, n.4241).
9. Per tutto quanto precede, il ricorso va accolto e, per l’effetto:
- si dispone l’annullamento della determinazione di cui al prot.n.35668 del 25.7.2025, nella (sola) parte in cui la SI PA non ha accolto l’istanza di secretazione della relazione tecnica della società odierna ricorrente, nelle parti da quest’ultima segnalate ed appositamente fornite in versione oscurata;
- si dichiara il diritto della società istante a mantenere riservato il contenuto della relazione tecnica prodotta in gara, nelle parti da quest’ultima segnalate ed appositamente fornite in versione oscurata;
- si ordina alla SI di non diffondere il contenuto dell’offerta tecnica prodotta in gara dall’Ati DA nelle parti da quest’ultima segnalate ed appositamente fornite in versione oscurata.
Quanto alle spese del giudizio, le stesse possono venire compensate fra le parti, tenuto conto della novità della questione e della particolarità della vicenda controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e per gli effetti di cui al par.9 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
ET RA, Presidente
OR LE, Primo Referendario, Estensore
Monica Gallo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OR LE | ET RA |
IL SEGRETARIO