Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 659.
(Legato a favore del creditore).
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
(Legato a favore del creditore).
Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.
Commentari • 33
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 settembre 2024 · 250.03943
L'articolo 659 del Codice Civile, rubricato "Legato a favore del creditore", rientra nel Libro II – Delle successioni, […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 659 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 659 del Codice Civile. "Se il testatore, senza fare menzione del debito, […] sezione L, sentenza 21 giugno 1988, n 4238 "A norma dell'art. 659 cod. civ. (legato a favore del creditore), […] sentenza 4 prile 1985, n 2306 "Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art.. 659 cod. civ., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, […]
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Giurisprudenza • 47
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 30/07/2021, n. 1541Provvedimento: […] Con atto di citazione depositato in data 24.6.2018, la compagna del de cuius, Parte_1 , ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 38.696,70, oltre successivi interessi, in forza del legato ad effetti obbligatori ex art. 659 c.c. contenuto nella scheda testamentaria.Leggi di più...
- legato a favore del creditore·
- successione ereditaria·
- art. 1284 c.c.·
- testamento olografo·
- interessi legali·
- revoca tacita del testamento·
- art. 659 c.c.·
- prescrizione del debito·
- legittimazione passiva·
- onere della prova