Articolo 659 del Codice civile
Articolo 658Articolo 660
Versione
19 aprile 1942
Art. 659.

(Legato a favore del creditore).

Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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