Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5000
CASS
Sentenza 22 maggio 1999

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L'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo - per la quale l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983) prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia - non coincide necessariamente con la materiale assenza di quest'ultimo dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa ad impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. La prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe al lavoratore.

Il certificato redatto da un medico convenzionato con l'INPS per il controllo della sussistenza delle malattie del lavoratore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, è atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.

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  • 1Visita fiscale: quali scuse non valgono in caso di assenza
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 19 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5000
Data del deposito : 22 maggio 1999

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