TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/09/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 954/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al numero 954 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da :
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente a [...]
57, C.F. , C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Lupo del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Rimini, in via Flaminia, 171, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo ed acclusa alla busta telematica;
Opponenti nei confronti di
Controparte_1 in persona di Dott. (CF: in qualità di Controparte_2 C.F._3
Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est, giusta delega da parte del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore dell' con Deliberazione n° DEL-2023-2 del CP_1
24/01/2023, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente da Dott.ssa Controparte_3
(CF: e da Dott. (C.F. ), giusta C.F._4 Persona_1 C.F._5 delega adottata con Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e
Concessioni Est n° DET-2024-435 del 10/06/2024, Funzionari di - Area EST- Servizio CP_1
Autorizzazioni e Concessioni, con elezione di domicilio ad ogni fine del presente atto, in Rimini alla Via Settembrini n. 17/D;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.
pagina1 di 7 La causa è stata iscritta a ruolo il 5.4.2024 e rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 21.7.2025.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza il Giudice così provvede
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981 e proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione innanzi all'Intestato Tribunale avverso le ordinanze ingiunzione prot. n. 45412/2024 del 08.03.2024 notificata in data 08.03.2024, con cui veniva ingiunto a - in qualità Parte_1 di trasgressore - e a quale obbligata in solido, il pagamento di complessivi € Parte_1
1.000,00 per l'asserita violazione del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1, e 13, comma
2, D. Lgs. n. 209/2003 (doc. n. 2), accertata dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di
Romagna, con verbale di contestazione di illecito amministrativo numero 45/2023 in data
27.06.2023 (doc. n. 3).
Gli opponenti rammentavano che:
-Con il predetto verbale, l'organo di controllo contestava agli odierni ricorrenti la violazione dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003, in quanto all'interno di un terreno erano ricoverate “in evidente stato di abbandono” l'automobile Fiat Tipo di colore bianco targato BS174471 di proprietà di Parte_1
- Con memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981 del 27.07.2023 le odierne ricorrenti chiedevano la caducazione e/o la revoca del verbale e dell'ordinanza ed avanzavano richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 L. 681/1981.
- In data 23.10.2023 veniva disposta l'audizione dei ricorrenti in punto all'illecito amministrativo contestato dall'organo accertatore, durante il quale veniva evidenziata l'assenza dei due elementi costitutivi delle violazioni loro contestate. In particolare, non poteva dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003 ritenendosi insussistente l'elemento oggettivo ossia l'abbandono dei mezzi rinvenuti in loco. Del pari era carente l'elemento soggettivo della violazione contestata in quanto ai ricorrenti non poteva essere mosso il rimprovero di aver agito con colpa.
- Nell'ambito del predetto accertamento avvenuto in data 08.05.2023, l'organo accertatore rilevava la presenza in loco di ulteriori veicoli, tra cui l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata BS798DA, anch'essa ritenuta “in evidente stato di abbandono” e per la quale veniva elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 38/2023 (doc. n. 6).
- Con ordinanza di archiviazione prot. num. 45369/2024 del 08.03.2024 notificata in pari data,
l' disponeva l'archiviazione degli atti relativi al predetto verbale di accertamento n. 38/2023 CP_1 elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna nei confronti della signora pagina2 di 7 e avente ad oggetto l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata Parte_1
BS798DA (doc. n. 7) ritenendo di escludere per tale veicolo oggetto di verifica qualsivoglia responsabilità in capo alla signora posto che per lo stesso “non emerge(va) un Parte_1 chiaro ed inequivoco stato di abbandono dello stesso”.
Gli opponenti anche in sede di opposizione eccepiscono:
1-La mancanza dell'elemento oggettivo della violazione asserendo che la vettura rinvenuta nel corso del sopralluogo non fosse in stato di abbandono né di deposito incontrollato;
2- La mancanza dell'elemento psicologico richiesto per la violazione.
Poste tali premesse l'attore opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'efficacia dell'atto impugnato. In via principale, dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima l'ordinanza di ingiunzione impugnata e, per l'effetto, revocare l'ordinanza impugnata ed ogni atto presupposto e/o successivo, con conseguente archiviazione degli atti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, contenere nel minimo edittale la misura della sanzione amministrativa comminata. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Con decreto dell'11.4.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione e veniva fissata la prima udienza al 20.06.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.1.2025 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito, ed invocando il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30.9.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere ad istruttoria orale, veniva rinviata all'udienza di decisione ex art. 281 quinquies cpc con la concessione di un termine per note conclusive.
*****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. I verbali di accertamento e la normativa asseritamente violata
Si legge nel verbale n. 45/2023 che i Carabinieri Forestale - Nucleo di CP_1
Morciano accertavano in Mondaino (RN) alla via Cerreto snc, al foglio 5 particelle 81-189 del CT di Mondaino, di proprietà di , “(…) la presenza di alcuni veicoli in stato di Parte_1 abbandono ed in particolare era presente un veicolo marca Fiat tipo: 1500 di colore bianco targata BS174471, il quale presenta la carrozzeria ammalorata con varie ammaccature, parti arrugginite e pezzi mancanti, finestrini anteriore e posteriore sinistro rotti, fanale anteriore sinistro rotto, pneumatici sgonfi ed ovalizzati, ed interni del veicolo rovinati ed arrugginiti. Da
pagina3 di 7 accertamenti presso la banca dati ACI/PRA risulta che il veicolo è privo di gravami amministrativi
e risulta di proprietà del trasgressore. (…)”.
L'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 209/2003 stabilisce che “Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.”
Gli Agenti accertatori hanno ritenuto che i due veicoli oggetto di accertamento fossero in stato di abbandono e costituissero rifiuto speciale in quanto parcheggiati all'interno della proprietà privata con la presenza di alcune parti danneggiate, finestrini rotti e pneumatici sgonfi e ovalizzati.
La parte convenuta, dal suo canto, si riporta alla fede privilegiata dei suddetti verbali contenenti specifiche valutazioni sullo stato dei veicoli ed invoca il rigetto dell'opposizione.
2. Considerazioni di merito e giurisprudenza in materia.
Si osserva, tuttavia, che i veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti in senso tecnico e giuridico.
Più correttamente, essi non assumono, per il solo fatto di essere in supposto stato di abbandono, la qualifica di rifiuti, nella duplice e alternativa veste di veicoli fuori uso (CER 16 01 04), o di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06).
Per i veicoli de quibus, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto è necessario che si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
In alternativa, si ha la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs.
209/2003
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di pagina4 di 7 abbandono.
Con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015 la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni utili al fine di chiarire il momento in cui un veicolo assume la qualifica giuridica di rifiuto, nonché le condizioni alle quali il medesimo può essere classificato come rifiuto pericoloso.
Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il titolare di una ditta abilitata all'affidamento di veicoli sotto sequestro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), e
3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1], in quanto aveva dato vita ad un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti fra l'altro da 250 autoveicoli e 150 motocicli e ciclomotori, al di fuori dell'area per la quale il deposito era stato autorizzato.
Nella sentenza si legge che dalla disamina compiuta dai giudici di merito è emerso come tali veicoli in disuso, in parte incidentati, incendiati, mancanti di parti e targhe, consegnati direttamente dai proprietari per la demolizione o già radiati dal PRA su richiesta di autoscuole o demolitori, risultassero abbandonati senza alcuna cautela e senza essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento su un'area priva di impermeabilizzazione del terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento in assenza di sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui.
Tali veicoli, pertanto, sono stati dai giudici di merito classificati pacificamente come rifiuti, con conseguente necessità del possesso dei titoli abilitativi di cui al D.L.vo n. 152/2006 per la corretta gestione dei medesimi.
Anche in precedenza la Corte di Cassazione, ha affermato che per quel che attiene alla qualità di rifiuto dei veicoli fuori uso trova applicazione il principio secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. (Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2009, n.
23701; Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n. 33789).
Nello stesso senso come sopra, la sentenza del 15 maggio 2009 n. 2024, con la quale veniva, peraltro, rilevata anche l'inconferenza della persistente iscrizione di un veicolo nell'apposito elenco del PRA ai fini della qualificazione del veicolo come bene anziché come rifiuto.
La Suprema Corte, inoltre, con sentenza 24 aprile 2015, n. 17121, ha confermato che sono da considerarsi in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione, ex articolo 1 del DM 460/1999.
Ne consegue che i veicoli “fuori uso”, di cui all'articolo 3, Dlgs 209/2003, debbano essere sempre considerati rifiuti anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un pagina5 di 7 centro raccolta e versino in stato di abbandono ai sensi del citato DM ove, lo stato di abbandono, deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo all'uso.
Infine, la Corte di Cassazione, con sentenza 17 dicembre 2024, n. 46245, in tema di presupposti affinchè un veicolo possa configurarsi come "fuori uso" ai sensi del Dlgs 209/2003 e, pertanto, rifiuto ha ribadito che, “Sono rifiuti sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi (secondo la nozione di rifiuto prevista dal Codice ambientale), sia quelli destinati alla demolizione, ufficialmente privi delle targhe di immatricolazione, "anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta", sia quelli che risultino in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata.”
In conclusione, si deve affermare che, perché un veicolo possa essere definito come rifiuto, deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata. In quest'ultimo caso deve risultare evidente lo stato di abbandono in base al loro stato di conservazione degradato, desumibile dalla assenza di elementi della carrozzeria, della targa e con la accertata presenza di fluidi contaminanti al loro interno.
Ebbene, dalle fotografie prodotte in atti da parte opposta, lo stato di abbandono accertato dagli agenti non emerge in modo inequivocabile e certo.
Le fotografie raffigurano il veicolo FIAT in esame in cui è presente la targa, in cui non si vedono rifiuti all'interno, né si vede la rottura di finestrini né la ovalizzazione delle gomme. la carrozzeria d'altra parte non risulta ammalorata se comparata alla vetustà del veicolo stesso. Inoltre, parte opposta, a ciò onerata, non ha svolto alcuna indagine sulla presenza o meno di liquidi.
Pertanto, in assenza delle caratteristiche sopra menzionate, come evidenziate dalla Suprema Corte, non si ravvisano i presupposti dell'evidente stato di abbandono e della conseguente condizione di rifiuto pericoloso del veicolo oggetto di accertamento.
Pertanto, per tutto quanto sopra motivato, ritenuto infondato l'accertamento operato dagli Agenti della Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna, e ritenuta al contrario fondata l'opposizione in quanto assente l'elemento oggettivo dello stato di abbandono, ne consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione e l'annullamento del provvedimento impugnato.
L'accoglimento dell'opposizione comporta il pagamento nei confronti dell'opponente delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt.281 sexies c.p.c., 22 e ss. della Legge 689/1981;
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede:
pagina6 di 7 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente che liquida complessivamente in € 639,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 06.09.2025.
IL G.O.P.
Maria Teresa Corbucci
(firmato digitalmente)
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Teresa Corbucci, pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 quinquies cpc nella causa civile di primo grado iscritta al numero 954 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da :
nato a [...] il [...], C.F. , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente a [...]
57, C.F. , C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Lupo del Foro di Rimini ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Rimini, in via Flaminia, 171, in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo ed acclusa alla busta telematica;
Opponenti nei confronti di
Controparte_1 in persona di Dott. (CF: in qualità di Controparte_2 C.F._3
Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est, giusta delega da parte del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore dell' con Deliberazione n° DEL-2023-2 del CP_1
24/01/2023, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente da Dott.ssa Controparte_3
(CF: e da Dott. (C.F. ), giusta C.F._4 Persona_1 C.F._5 delega adottata con Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e
Concessioni Est n° DET-2024-435 del 10/06/2024, Funzionari di - Area EST- Servizio CP_1
Autorizzazioni e Concessioni, con elezione di domicilio ad ogni fine del presente atto, in Rimini alla Via Settembrini n. 17/D;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a sanzione amministrativa.
pagina1 di 7 La causa è stata iscritta a ruolo il 5.4.2024 e rinviata per la decisione ex art. 281 quinquies cpc all'udienza del 21.7.2025.
Lette le note conclusive delle parti e le note di trattazione scritta per la detta udienza il Giudice così provvede
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981 e proponevano Parte_1 Parte_1 opposizione innanzi all'Intestato Tribunale avverso le ordinanze ingiunzione prot. n. 45412/2024 del 08.03.2024 notificata in data 08.03.2024, con cui veniva ingiunto a - in qualità Parte_1 di trasgressore - e a quale obbligata in solido, il pagamento di complessivi € Parte_1
1.000,00 per l'asserita violazione del combinato disposto di cui agli artt. 5, comma 1, e 13, comma
2, D. Lgs. n. 209/2003 (doc. n. 2), accertata dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di
Romagna, con verbale di contestazione di illecito amministrativo numero 45/2023 in data
27.06.2023 (doc. n. 3).
Gli opponenti rammentavano che:
-Con il predetto verbale, l'organo di controllo contestava agli odierni ricorrenti la violazione dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003, in quanto all'interno di un terreno erano ricoverate “in evidente stato di abbandono” l'automobile Fiat Tipo di colore bianco targato BS174471 di proprietà di Parte_1
- Con memoria difensiva ex art. 18 L. 689/1981 del 27.07.2023 le odierne ricorrenti chiedevano la caducazione e/o la revoca del verbale e dell'ordinanza ed avanzavano richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 L. 681/1981.
- In data 23.10.2023 veniva disposta l'audizione dei ricorrenti in punto all'illecito amministrativo contestato dall'organo accertatore, durante il quale veniva evidenziata l'assenza dei due elementi costitutivi delle violazioni loro contestate. In particolare, non poteva dirsi integrata la fattispecie di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 209/2003 ritenendosi insussistente l'elemento oggettivo ossia l'abbandono dei mezzi rinvenuti in loco. Del pari era carente l'elemento soggettivo della violazione contestata in quanto ai ricorrenti non poteva essere mosso il rimprovero di aver agito con colpa.
- Nell'ambito del predetto accertamento avvenuto in data 08.05.2023, l'organo accertatore rilevava la presenza in loco di ulteriori veicoli, tra cui l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata BS798DA, anch'essa ritenuta “in evidente stato di abbandono” e per la quale veniva elevato verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 38/2023 (doc. n. 6).
- Con ordinanza di archiviazione prot. num. 45369/2024 del 08.03.2024 notificata in pari data,
l' disponeva l'archiviazione degli atti relativi al predetto verbale di accertamento n. 38/2023 CP_1 elevato dalla Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna nei confronti della signora pagina2 di 7 e avente ad oggetto l'automobile Chrisler, tipo Cruiser di colore nero, targata Parte_1
BS798DA (doc. n. 7) ritenendo di escludere per tale veicolo oggetto di verifica qualsivoglia responsabilità in capo alla signora posto che per lo stesso “non emerge(va) un Parte_1 chiaro ed inequivoco stato di abbandono dello stesso”.
Gli opponenti anche in sede di opposizione eccepiscono:
1-La mancanza dell'elemento oggettivo della violazione asserendo che la vettura rinvenuta nel corso del sopralluogo non fosse in stato di abbandono né di deposito incontrollato;
2- La mancanza dell'elemento psicologico richiesto per la violazione.
Poste tali premesse l'attore opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare sospendere l'efficacia dell'atto impugnato. In via principale, dichiarare nulla e/o annullabile e/o illegittima l'ordinanza di ingiunzione impugnata e, per l'effetto, revocare l'ordinanza impugnata ed ogni atto presupposto e/o successivo, con conseguente archiviazione degli atti. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore istanza, contenere nel minimo edittale la misura della sanzione amministrativa comminata. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”
Con decreto dell'11.4.2024 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'ordinanza di ingiunzione e veniva fissata la prima udienza al 20.06.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24.1.2025 si costituiva in giudizio l'
[...]
contestando tutto quanto Controparte_1 ex adverso dedotto ed eccepito, ed invocando il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 30.9.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di procedere ad istruttoria orale, veniva rinviata all'udienza di decisione ex art. 281 quinquies cpc con la concessione di un termine per note conclusive.
*****
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
1. I verbali di accertamento e la normativa asseritamente violata
Si legge nel verbale n. 45/2023 che i Carabinieri Forestale - Nucleo di CP_1
Morciano accertavano in Mondaino (RN) alla via Cerreto snc, al foglio 5 particelle 81-189 del CT di Mondaino, di proprietà di , “(…) la presenza di alcuni veicoli in stato di Parte_1 abbandono ed in particolare era presente un veicolo marca Fiat tipo: 1500 di colore bianco targata BS174471, il quale presenta la carrozzeria ammalorata con varie ammaccature, parti arrugginite e pezzi mancanti, finestrini anteriore e posteriore sinistro rotti, fanale anteriore sinistro rotto, pneumatici sgonfi ed ovalizzati, ed interni del veicolo rovinati ed arrugginiti. Da
pagina3 di 7 accertamenti presso la banca dati ACI/PRA risulta che il veicolo è privo di gravami amministrativi
e risulta di proprietà del trasgressore. (…)”.
L'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 209/2003 stabilisce che “Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, è consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta.”
Gli Agenti accertatori hanno ritenuto che i due veicoli oggetto di accertamento fossero in stato di abbandono e costituissero rifiuto speciale in quanto parcheggiati all'interno della proprietà privata con la presenza di alcune parti danneggiate, finestrini rotti e pneumatici sgonfi e ovalizzati.
La parte convenuta, dal suo canto, si riporta alla fede privilegiata dei suddetti verbali contenenti specifiche valutazioni sullo stato dei veicoli ed invoca il rigetto dell'opposizione.
2. Considerazioni di merito e giurisprudenza in materia.
Si osserva, tuttavia, che i veicoli abbandonati non possono classificarsi incondizionatamente come rifiuti in senso tecnico e giuridico.
Più correttamente, essi non assumono, per il solo fatto di essere in supposto stato di abbandono, la qualifica di rifiuti, nella duplice e alternativa veste di veicoli fuori uso (CER 16 01 04), o di veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose (CER 16 01 06).
Per i veicoli de quibus, affinché possa dichiararsi lo status di rifiuto è necessario che si configurino gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
In alternativa, si ha la classificazione di veicoli fuori uso ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs.
209/2003
a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore;
b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati;
c) a seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria;
d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di pagina4 di 7 abbandono.
Con sentenza n. 11030 del 16 marzo 2015 la Corte di Cassazione ha fornito indicazioni utili al fine di chiarire il momento in cui un veicolo assume la qualifica giuridica di rifiuto, nonché le condizioni alle quali il medesimo può essere classificato come rifiuto pericoloso.
Nel caso preso in esame dai giudici di legittimità il titolare di una ditta abilitata all'affidamento di veicoli sotto sequestro è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), e
3, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152[1], in quanto aveva dato vita ad un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi costituiti fra l'altro da 250 autoveicoli e 150 motocicli e ciclomotori, al di fuori dell'area per la quale il deposito era stato autorizzato.
Nella sentenza si legge che dalla disamina compiuta dai giudici di merito è emerso come tali veicoli in disuso, in parte incidentati, incendiati, mancanti di parti e targhe, consegnati direttamente dai proprietari per la demolizione o già radiati dal PRA su richiesta di autoscuole o demolitori, risultassero abbandonati senza alcuna cautela e senza essere sottoposti ad alcun preventivo trattamento su un'area priva di impermeabilizzazione del terreno, nonché esposti agli agenti atmosferici e al dilavamento in assenza di sistemi per il convogliamento e lo smaltimento dei reflui.
Tali veicoli, pertanto, sono stati dai giudici di merito classificati pacificamente come rifiuti, con conseguente necessità del possesso dei titoli abilitativi di cui al D.L.vo n. 152/2006 per la corretta gestione dei medesimi.
Anche in precedenza la Corte di Cassazione, ha affermato che per quel che attiene alla qualità di rifiuto dei veicoli fuori uso trova applicazione il principio secondo cui a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 209/2003, con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/53/CE, deve essere considerato veicolo fuori uso sia il veicolo di cui il proprietario si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quello destinato alla demolizione, ufficialmente privato delle targhe d'immatricolazione, anche prima della materiale consegna ad un centro di raccolta, nonché quello che risulti in evidente stato di abbandono, anche se giacente in area privata. (Corte di Cassazione, Sez. III, 8 giugno 2009, n.
23701; Corte di Cassazione, Sez. III, 23 giugno 2005 n. 33789).
Nello stesso senso come sopra, la sentenza del 15 maggio 2009 n. 2024, con la quale veniva, peraltro, rilevata anche l'inconferenza della persistente iscrizione di un veicolo nell'apposito elenco del PRA ai fini della qualificazione del veicolo come bene anziché come rifiuto.
La Suprema Corte, inoltre, con sentenza 24 aprile 2015, n. 17121, ha confermato che sono da considerarsi in stato di abbandono i veicoli a motore privi di parti essenziali per l'uso e la conservazione, ex articolo 1 del DM 460/1999.
Ne consegue che i veicoli “fuori uso”, di cui all'articolo 3, Dlgs 209/2003, debbano essere sempre considerati rifiuti anche quando non siano stati ancora materialmente consegnati dal detentore ad un pagina5 di 7 centro raccolta e versino in stato di abbandono ai sensi del citato DM ove, lo stato di abbandono, deve essere valutato in relazione alle condizioni oggettive del veicolo che lo rendono non più idoneo all'uso.
Infine, la Corte di Cassazione, con sentenza 17 dicembre 2024, n. 46245, in tema di presupposti affinchè un veicolo possa configurarsi come "fuori uso" ai sensi del Dlgs 209/2003 e, pertanto, rifiuto ha ribadito che, “Sono rifiuti sia i veicoli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia
l'obbligo di disfarsi (secondo la nozione di rifiuto prevista dal Codice ambientale), sia quelli destinati alla demolizione, ufficialmente privi delle targhe di immatricolazione, "anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta", sia quelli che risultino in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata.”
In conclusione, si deve affermare che, perché un veicolo possa essere definito come rifiuto, deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata. In quest'ultimo caso deve risultare evidente lo stato di abbandono in base al loro stato di conservazione degradato, desumibile dalla assenza di elementi della carrozzeria, della targa e con la accertata presenza di fluidi contaminanti al loro interno.
Ebbene, dalle fotografie prodotte in atti da parte opposta, lo stato di abbandono accertato dagli agenti non emerge in modo inequivocabile e certo.
Le fotografie raffigurano il veicolo FIAT in esame in cui è presente la targa, in cui non si vedono rifiuti all'interno, né si vede la rottura di finestrini né la ovalizzazione delle gomme. la carrozzeria d'altra parte non risulta ammalorata se comparata alla vetustà del veicolo stesso. Inoltre, parte opposta, a ciò onerata, non ha svolto alcuna indagine sulla presenza o meno di liquidi.
Pertanto, in assenza delle caratteristiche sopra menzionate, come evidenziate dalla Suprema Corte, non si ravvisano i presupposti dell'evidente stato di abbandono e della conseguente condizione di rifiuto pericoloso del veicolo oggetto di accertamento.
Pertanto, per tutto quanto sopra motivato, ritenuto infondato l'accertamento operato dagli Agenti della Stazione Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna, e ritenuta al contrario fondata l'opposizione in quanto assente l'elemento oggettivo dello stato di abbandono, ne consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione e l'annullamento del provvedimento impugnato.
L'accoglimento dell'opposizione comporta il pagamento nei confronti dell'opponente delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt.281 sexies c.p.c., 22 e ss. della Legge 689/1981;
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto così provvede:
pagina6 di 7 - Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte opponente che liquida complessivamente in € 639,00 oltre a spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 06.09.2025.
IL G.O.P.
Maria Teresa Corbucci
(firmato digitalmente)
pagina7 di 7