TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/09/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3350/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 7.12.2022 e vertente t r a
(c.f. con l'Avv. Olindo Di Francesco Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTA - CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare nullo l'opposto atto di pignoramento di crediti verso
terzi / ordine di pagamento spedito il 16.03.2022, nonché le intimazioni di pagamento,
l'iscrizione a ruolo e le cartelle esattoriali presupposte.
1 2) Ritenere e dichiarare la prescrizione, la decadenza e l'inesistenza del diritto dell'
[...]
di procedere ad esecuzione forzata per difetto di titoli Controparte_3
esecutivi e comunque per i motivi sopraesposti.
3) Ritenere e dichiarare l'inesistenza, la nullità e comunque l'inefficacia dei titoli
pretesamente azionati e degli atti di accertamento presupposti all'azione riscossiva per i
motivi esposti in narrativa. Con ogni statuizione di legge.
4) In subordine e senza recesso ritenere e dichiarare che nessun credito vanta parte opposta
nei confronti dell'attore.
5) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'opposta non ha diritto a procedere ad
esecuzione forzata in danno dell'opponente. Con ogni conseguente statuizione di legge.
6) Ritenere e dichiarare illegittima, irregolare, viziata l'azione esecutiva intrapresa. Con ogni
conseguente statuizione di legge.
7) Disporre lo svincolo delle somme pignorate e condannare la resistente a restituire eventuali
somme nel frattempo incassate.
8) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore dell'istante avvocato
anticipatario”.
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento concerne la fase di merito di un'opposizione endo-esecutiva nell'ambito dell'esecuzione presso terzi sub RGE 273/2022. Nell'atto di citazione,
l'esecutato ha trasfuso i motivi del ricorso in opposizione, al seguito del quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
I motivi di opposizione sono sintetizzabili come segue: 1) inesistenza o nullità della notificazione degli atti prodromici al pignoramento;
2) prescrizione delle cartelle esattoriali indicate nel pignoramento;
3) omessa indicazione del responsabile del procedimento e difetto di motivazione;
4) nullità del pignoramento perché non firmato dal Dirigente dell'Ufficio; 6) impignorabilità dei crediti;
7) nullità del pignoramento per mancata
2 indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 492 c.p.c.; 8) nullità del pignoramento per mancata sottoscrizione da parte di . Controparte_4
Le convenute e , ritualmente evocate in giudizio, sono rimaste Controparte_1 CP_5
contumaci.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è giunta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
Le domande attoree sono infondate per i seguenti motivi.
In via preliminare si rileva che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 48- bis DPR 602/1973 e art. 543 c.p.c., prodotto dall'attore nel presente giudizio di merito,
indica espressamente i numeri delle cartelle esattoriali con la relativa data di notificazione,
nonché i numeri degli avvisi di intimazione con la relativa notificazione. L'atto di pignoramento indica anche la produzione, in allegato al medesimo, degli estratti di ruolo e delle relazioni di notificazione degli avvisi di intimazione. Nel presente giudizio, l'attore non ha lamentato di non aver ricevuto, insieme al pignoramento, anche gli allegati indicati nel medesimo, limitandosi a una generica contestazione della mancata notificazione degli atti presupposti. Pertanto, egli non ha assolto al suo onere probatorio relativo alla mancata notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle impugnate
è inammissibile in questa sede di opposizione endo-esecutiva, in quanto poteva e doveva essere fatta valere mediante l'opposizione agli avvisi di intimazione, e infondata per mancato decorso del termine in relazione al periodo successivo alla notifica degli avvisi di intimazione (notificati l'8.1.2022).
Venendo ai lamentati vizi propri del pignoramento, si rileva che tutti i profili sollevati sono destituiti di fondamento. Il pignoramento contiene infatti un'adeguata motivazione,
l'indicazione del responsabile delegato e la sua sottoscrizione. Risultano inoltre correttamente indicati i limiti di cui all'art. 545, VII comma, c.p.c., con la conseguenza che non risultano vincolate somme non pignorabili (la contestazione sul punto, peraltro, risulta
3 assai generica e non indica quale sarebbe il limite valicato, a fronte di un pignoramento per un credito di euro 9.136,17 e un debito del terzo pignorato pari a euro 43.506,26). CP_5
Risultano inoltre indicati gli avvisi ex art. 492 c.p.c.
Nulla da stabilire sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore Parte_1
2) nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti vittoriosi.
Così deciso in Agrigento, il 22.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 7.12.2022 e vertente t r a
(c.f. con l'Avv. Olindo Di Francesco Parte_1 C.F._1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTA - CONTUMACE
NONCHÉ
Controparte_2
CONVENUTA - CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attore come da note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni: “1) Ritenere e dichiarare nullo l'opposto atto di pignoramento di crediti verso
terzi / ordine di pagamento spedito il 16.03.2022, nonché le intimazioni di pagamento,
l'iscrizione a ruolo e le cartelle esattoriali presupposte.
1 2) Ritenere e dichiarare la prescrizione, la decadenza e l'inesistenza del diritto dell'
[...]
di procedere ad esecuzione forzata per difetto di titoli Controparte_3
esecutivi e comunque per i motivi sopraesposti.
3) Ritenere e dichiarare l'inesistenza, la nullità e comunque l'inefficacia dei titoli
pretesamente azionati e degli atti di accertamento presupposti all'azione riscossiva per i
motivi esposti in narrativa. Con ogni statuizione di legge.
4) In subordine e senza recesso ritenere e dichiarare che nessun credito vanta parte opposta
nei confronti dell'attore.
5) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'opposta non ha diritto a procedere ad
esecuzione forzata in danno dell'opponente. Con ogni conseguente statuizione di legge.
6) Ritenere e dichiarare illegittima, irregolare, viziata l'azione esecutiva intrapresa. Con ogni
conseguente statuizione di legge.
7) Disporre lo svincolo delle somme pignorate e condannare la resistente a restituire eventuali
somme nel frattempo incassate.
8) Con vittoria di spese e compensi del giudizio, con distrazione in favore dell'istante avvocato
anticipatario”.
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento concerne la fase di merito di un'opposizione endo-esecutiva nell'ambito dell'esecuzione presso terzi sub RGE 273/2022. Nell'atto di citazione,
l'esecutato ha trasfuso i motivi del ricorso in opposizione, al seguito del quale è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
I motivi di opposizione sono sintetizzabili come segue: 1) inesistenza o nullità della notificazione degli atti prodromici al pignoramento;
2) prescrizione delle cartelle esattoriali indicate nel pignoramento;
3) omessa indicazione del responsabile del procedimento e difetto di motivazione;
4) nullità del pignoramento perché non firmato dal Dirigente dell'Ufficio; 6) impignorabilità dei crediti;
7) nullità del pignoramento per mancata
2 indicazione degli avvertimenti di cui all'art. 492 c.p.c.; 8) nullità del pignoramento per mancata sottoscrizione da parte di . Controparte_4
Le convenute e , ritualmente evocate in giudizio, sono rimaste Controparte_1 CP_5
contumaci.
La causa, istruita mediante produzione documentale, è giunta in decisione sulle conclusioni sopra indicate.
Le domande attoree sono infondate per i seguenti motivi.
In via preliminare si rileva che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, ex art. 48- bis DPR 602/1973 e art. 543 c.p.c., prodotto dall'attore nel presente giudizio di merito,
indica espressamente i numeri delle cartelle esattoriali con la relativa data di notificazione,
nonché i numeri degli avvisi di intimazione con la relativa notificazione. L'atto di pignoramento indica anche la produzione, in allegato al medesimo, degli estratti di ruolo e delle relazioni di notificazione degli avvisi di intimazione. Nel presente giudizio, l'attore non ha lamentato di non aver ricevuto, insieme al pignoramento, anche gli allegati indicati nel medesimo, limitandosi a una generica contestazione della mancata notificazione degli atti presupposti. Pertanto, egli non ha assolto al suo onere probatorio relativo alla mancata notificazione degli atti presupposti.
Di conseguenza, l'eccezione di prescrizione dei crediti indicati nelle cartelle impugnate
è inammissibile in questa sede di opposizione endo-esecutiva, in quanto poteva e doveva essere fatta valere mediante l'opposizione agli avvisi di intimazione, e infondata per mancato decorso del termine in relazione al periodo successivo alla notifica degli avvisi di intimazione (notificati l'8.1.2022).
Venendo ai lamentati vizi propri del pignoramento, si rileva che tutti i profili sollevati sono destituiti di fondamento. Il pignoramento contiene infatti un'adeguata motivazione,
l'indicazione del responsabile delegato e la sua sottoscrizione. Risultano inoltre correttamente indicati i limiti di cui all'art. 545, VII comma, c.p.c., con la conseguenza che non risultano vincolate somme non pignorabili (la contestazione sul punto, peraltro, risulta
3 assai generica e non indica quale sarebbe il limite valicato, a fronte di un pignoramento per un credito di euro 9.136,17 e un debito del terzo pignorato pari a euro 43.506,26). CP_5
Risultano inoltre indicati gli avvisi ex art. 492 c.p.c.
Nulla da stabilire sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le causali di cui in narrativa così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore Parte_1
2) nulla sulle spese di lite stante la contumacia dei convenuti vittoriosi.
Così deciso in Agrigento, il 22.9.2025
Il giudice
Matteo De Nes
4