TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6302 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza a verbale
EPIGRAFE
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma
QUARTA SEZIONE nella composizione monocratica della dott.ssa
Miriam Iappelli
All'esito della camera di consiglio, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 sexies primo comma del codice di procedura civile vigente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(a seguito di trattazione orale)
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 22753 -2024 del R.G.A.C.C., posta in decisione nell'udienza in forma scritta del 10.4.25 , pubblicata come da certificazione in calce e vertente tra le seguenti
Parti
(1)
Parte_1
(opponente)
con generalità, residenza, codice fiscale , posta elettronica C.F._1
certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con domicilio eletto in Via Avezzana 2
00195 ROMA, presso lo studio dell'avv. DI GIACOMO GUIDO, da cui è rappresentato e difeso,
giusta delega in atti.
(2)
Parte_2
(opposto)
In persona del legale rappresentante pro tempore con generalità, residenza, codice fiscale
, posta elettronica certificata, come da allegata certificazione di cancelleria e con P.IVA_1
domicilio eletto in Roma, Via Innocenzo XI°, 8, presso lo studio dell'avv. UBERTINI GIAN
LUCA , da cui è rappresentata e difesa, giusta delega in atti.
Oggetto
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni
Come da note per l'udienza in forma scritta del 10.04.25 da intendersi interamente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione spedito il 23.5.24 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto a lui notificato il 3.5.24 sulla scorta del Decreto Ingiuntivo n. 11342-23 emesso dal
Tribunale di Roma il 31.10.23, deducendo la nullità del contratto di collaborazione del 2.01.2020,
dalla cui esecuzione è derivato il credito a favore di e Consulenti per Parte_2 Parte_2
indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art.1346 c.c.; la nullità derivata del successivo atto di transazione e riconoscimento del debito sottoscritto dal Sig. n data 10.05.22 nella qualità Pt_1
di legale rappresentante di ed in proprio;
l'annullabilità ex art. 1427 c.c. dell'atto di CP_1
transazione del 10.5.2022 in quanto sottoscritto senza la libera volontà dell'opponente.
Nel costituirsi la società ha chiesto il rigetto Parte_2 Parte_2
dell'opposizione, contestando puntualmente le deduzioni di parte opponente.
La causa è stata istruita con prova documentale e rimessa in decisione all'udienza in forma scritta del 10.4.25.
******************************************************
L'opposizione è inammissibile.
È principio pacifico e costante in giurisprudenza che in sede di opposizione preventiva o successiva all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (cfr. ex multis Cass., sez. VI-III, 14 febbraio 2020, n. 3716; Cass., sez. VI-III, 18 febbraio
2015, n. 3277; Cass., sez. III, 24 luglio 2012, n. 12911).
Nel caso in esame i fatti dedotti dall'opponente a sostegno della propria domanda attengono al merito del titolo esecutivo di cui è stata minacciata l'esecuzione forzata con il precetto opposto e,
in quanto tali, non sono vagliabili in questa sede.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della notula in atti, sono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14 con riferimento ai valori medi dello scaglione previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisoria previsti per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità in ragione dell'esito della lite, della natura documentale della causa e della semplicità dell'unica questione giuridica trattata.
Non sussistono i presupposti per applicare la condanna ex art.96 comma I c.p.c., non ravvisandosi nel tenore degli atti e nella condotta processuale dell'opponente, che di fatto ha abbandonato il giudizio, il requisito soggettivo dell'aver agito con dolo o colpa grave né avendo parte opposta assolto l'onere di provare il requisito oggettivo ovvero di allegare quantomeno gli
elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza di danni idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa ( Cass., sez. III,
29 settembre 2016, n. 19298; Cass., sez. III, 30 aprile 2010, n. 10606).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda od eccezione:
• Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;
• Condanna al pagamento delle spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.810,00, oltre spese generali Cpa ed Iva se Parte_2
dovuta;
• Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta.
Così deciso in Roma il 28/04/2025
Il Giudice
Miriam Iappelli