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Ordinanza 7 aprile 2025
Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 543/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, riunito nella camera di consiglio del 03.04.2025 nelle persone delle magistrate dott.ssa Anna Fasan Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. sul reclamo ex art. 669 terdecies proposto
DA appresentato e difeso dall'avv. PASQUALINO DE LUCIA Parte_1
-parte reclamante-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata
[...]
e difesa dall'avv. MASSIMILIANO SINACORI
-parte reclamata- letti gli atti, udite le parti,
a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 03.04.2025, pronuncia la seguente
ORDINANZA
I) Con ricorso depositato in data 14.09.2024, la
[...]
ha evocato in giudizio Parte_2 [...] erché fosse a quest'ultimo ordinato di reintegrare immediatamente Parte_1
essa stessa ricorrente nel possesso del veicolo MERCEDES BENZ CIA 220 tg.
FC952XL, oggetto di conduzione in leasing in forza di un contratto di locazione operativa stipulato in data 14.06.2019 tra la società ricorrente e la Parte_3
La ricorrente, in particolare, deduceva che, mentre era in corso con la concedente un contrasto in ordine alla pretesa formalizzazione del definitivo riscatto del bene a fronte dell'avvenuto pagamento integrale, da parte della conduttrice, del relativo
1 premio, il resistente si era illegittimamente impossessato dell'auto mediante effrazione delle portiere. on si costituiva in giudizio. Parte_1
Il Tribunale, con ordinanza dd. 02.01.2025, pubblicata in data 03.01.2025, confermava il decreto emesso inaudita altera parte in data 14.11.2024, a mezzo del quale aveva ordinato al resistente l'immediata reintegrazione di Parte_4
nel possesso del veicolo in questione.
Il giudice di prime cure, nello specifico, a motivazione dell'accoglimento del ricorso, aveva osservato che:
1) il assieme ad altri imputati, era stato citato a giudizio dal PM Parte_1
avanti al Tribunale penale di Udine per il reato di furto aggravato e che, in effetti, risultava che egli, in data 14.09.2023, mediante effrazione delle portiere, si fosse impossessato in maniera arbitraria del veicolo Mercedes mentre esso – in quel frangente nella materiale disponibilità di ex compagno della Persona_1
legale rappresentante della società ricorrente – si trovava parcheggiato in un piazzale sito a San Giovanni al Natisone;
2) la società ricorrente aveva documentato il già avvenuto passaggio di proprietà del veicolo da a favore del resistente, soggetto che – si legge Parte_3 nell'ordinanza – “oltre a risultare attualmente irreperibile, difficilmente potrebbe essere ritenuto in buona fede nell'ambito dell'acquisto dianzi menzionato, stante la già evidenziata imputazione per furto a suo carico”. con atto depositato in data 28.02.2025 ed iscritto a ruolo in Parte_1
data 01.03.2025 ha promosso reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso l'anzidetta ordinanza (notificatagli in data 20.02.2025).
L'odierno reclamante lamenta vizi di nullità/inesistenza delle notifiche del ricorso e del decreto cautelare emesso inaudita altera parte, invocando, dunque, la nullità dell'intero procedimento per violazione del diritto al contraddittorio. Egli, inoltre, contesta la valutazione delle circostanze di fatto effettuata dal giudice di prime cure, affermando che la on avrebbe avuto alcuna legittimazione ad Parte_4
agire in quanto deteneva illegalmente il veicolo, non avendo mai terminato di pagare le rate dovute alla in ogni caso, secondo la difesa reclamante, la Parte_3
società ricorrente avrebbe dovuto agire, al più, contro la quale, dopo Parte_3
2 essere rientrata nel possesso del veicolo, lo aveva venduto al Infine, Parte_1 quest'ultimo contestava di essere accusato di furto aggravato.
Si è costituita in giudizio la parte reclamata, chiedendo, di contro, la conferma del provvedimento impugnato o, in via subordinata, laddove fosse ritenuto sussistente un qualche vizio di notifica, la pronuncia dell'ordine di reintegrazione nel possesso del veicolo, sussistendo tutti i presupposti di fatto e di diritto;
in ogni caso, infine, domandava la condanna del reclamante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
All'udienza del 03.04.2025 i procuratori hanno discusso la vertenza avanti al
Collegio, che, all'esito, si è riservato di decidere in camera di consiglio.
***
II) Il reclamo è inammissibile, essendo stato promosso tardivamente, ossia ben oltre il termine perentorio di 15 giorni, previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c., dalla pronuncia del provvedimento cautelare e non avendo la parte reclamante neppure svolto istanza di rimessione in termini, a seguito del rilievo d'ufficio del vizio da parte del Collegio nel corso dell'odierna udienza.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'ordinanza impugnata è stata pronunciata dal giudice fuori udienza in data
02.01.2025 e pubblicata dalla cancelleria in data 03.01.2025; il reclamo è stato depositato appena in data 28.02.2025 ed iscritto a ruolo in data 01.03.2025, a seguito della notificazione avvenuta in data 20.02.2025, dunque in epoca non anteriore alla pubblicazione della decisione.
Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che: “Il termine per la proposizione del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. decorre, per la parte contumace, dalla pronuncia del provvedimento, se avvenuta in udienza, ovvero dalla data di deposito del provvedimento in cancelleria, senza che occorra alcuna comunicazione o notificazione dell'ordinanza cautelare” (Tribunale Reggio
Calabria sez. II, 22/06/2012).
Ritiene, invero, questo Tribunale di aderire all'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui il termine di impugnazione previsto dall'art. 669 terdecies decorre dalla pronuncia in udienza del provvedimento (ovvero dal suo deposito, essendo i due momenti equiparabili: art. 176 comma 2 c.p.c.) anche per la parte non costituitasi nel primo grado di giudizio.
3 Tale soluzione è imposta, anzitutto, dal chiaro tenore letterale della norma nella parte in cui stabilisce che la pronuncia del provvedimento è atto sufficiente affinché il decorso del termine inizi a decorrere automaticamente, senza conferire alcuna rilevanza all'eventuale assenza di una delle parti;
in secondo luogo, essa “per un verso risulta più confacente alle esigenze di rapidità e certezza evidenziate dalle modifiche introdotte nell'art. 669 terdecies e, per altro verso, garantisce per tutte le parti un pari decorso dei termini processuali, laddove, volendo argomentare diversamente, solo la parte costituita sarebbe onerata di proporre reclamo entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza” (Tribunale Nocera
Inferiore, 16.09.2008 e, in senso conforme Tribunale Pesaro, 08.10.2009).
La anzidetta statuizione di inammissibilità consegue alla preliminare verifica svolta da questo Collegio in ordine alla validità della notifica del ricorso e del decreto emesso inaudita altera parte alla parte resistente, rimasta in primo grado
“contumace”.
Le eccezioni di nullità/inesistenza del procedimento notificatorio prospettate dall'odierno reclamante sono, infatti, del tutto infondate.
L'esame dei documenti depositati nel fascicolo RG n. 2315/2024 ha permesso di appurare che:
- la difesa della società ricorrente aveva provveduto a documentare il Pt_4
primo tentativo di notifica al resistente, avvenuto a mezzo del servizio postale, non perfezionatosi a causa dell'irreperibilità del destinatario indicata nella cartolina restituita al mittente dd. 27.09.2024 (si legge nel verbale d'udienza dd. 10.10.2024:
“L'avv.to Bozzi Parutto esibisce il plico della tentata notifica del ricorso al resistente”; seguiva nota di deposito dd. 10.10.2024 “plico raccomandato”);
- all'esito della prima udienza, il giudice pronunciava decreto inaudita altera parte, fissando udienza per la conferma, revoca, modifica del provvedimento al giorno 02.12.2024 e concedendo a parte ricorrente termine sino al 22.11.2024 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte. La società tentava di notificare gli atti avvalendosi dell'ufficiale giudiziario: costui, come si apprende dalla relata di notifica dd. 20.11.2024, non essendo riuscito a rinvenire il nominativo del destinatario, indicato in atti, né sul campanello né sulle cassette postali, provvedeva, nella medesima data, su istanza del procuratore e dando atto di aver effettuato le verifiche di legge, alla notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c. mediante
4 deposito dell'atto presso il Comune di Grado, quale luogo di ultima residenza del resistente, come risultante dalla certificazione anagrafica dd. 15.11.2024.
All'udienza del 02.12.2024 la difesa attorea dava atto che il procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non si era ancora perfezionato e, dunque, chiedeva un termine per documentarne gli esiti: il giudice rinviava all'udienza del
19.12.2024. Con nota di deposito dd. 04.12.2024 (“ricorso e decreto notificati”) il procuratore depositava la prova della tentata notifica a mani (art. 140 c.p.c.), che aveva dato esito negativo, e del perfezionamento della notifica ex art. 143 c.p.c.
(relata di notifica dell'ufficiale giudiziario dd. 20.11.2024 e certificato di residenza anagrafica del resistente dd. 15.11.2024).
L'ordinanza cautelare emessa all'esito dell'udienza del 19.12.2024 è stata pronunciata, pertanto, nel pieno rispetto del contraddittorio, in quanto, alla data del
19.12.2024, era già ampiamente decorso il termine di 20 giorni dal deposito del plico presso la casa comunale (avvenuto, come visto, in data 20.11.2024).
Da ultimo, a conferma della piena validità della notifica al resistente del ricorso e del decreto emesso inaudita altera parte dal giudice di prime cure, si consideri che l'ordinanza impugnata dd. 02.01.2025 è stata notificata dalla società in Pt_4 data 20.02.2025, unitamente all'atto di precetto, al medesimo indirizzo ove il sig. era risultato “irreperibile”, con esito positivo: tale notifica è stata fatta, Parte_1
infatti, a mani di persona dichiaratasi familiare convivente, e ciò a riprova dello stretto collegamento esistente tra quell'indirizzo ed il reclamante (doc. 1 reclamo).
III) Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi, dunque, a carico della parte reclamante. Esse sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi previsti dallo scaglione di riferimento della causa (valore indeterminabile- complessità bassa), per le fasi di studio, introduttiva e decisionale nell'ambito dei procedimenti cautelari.
Non si ritiene sussistano i presupposti, di fatto e di diritto, per la condanna della parte resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo, peraltro, la domanda della parte reclamata stata formulata in termini generici.
Vi sono, invece, le condizioni di legge per l'applicazione, a carico della parte reclamante, del raddoppio del contributo unificato, essendo l'impugnazione stata dichiarata inammissibile.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Udine, in composizione collegiale, in persona delle magistrate indicate in epigrafe, riunito nella camera di consiglio del 03.04.2025, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così decide:
1) dichiara l'inammissibilità del reclamo;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
Controparte_1
, liquidate in complessivi euro 3.228,00, oltre al 15% a titolo
[...]
di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002, essendo l'impugnazione stata giudicata inammissibile.
Così deciso in Udine, il 03.04.2025
Si comunichi alle parti.
La Presidente dott.ssa Anna Fasan
La giudice relatrice dott.ssa Elisabetta Sartor
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