Sentenza 17 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2001, n. 5636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5636 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' IN NOME DI5636/0 1 REPUBBLICA ITALIAN ASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 9786/98 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 12186 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Consigliere Ud. 05/02/01 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE NT ENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. il 17 APR. ZUUT - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in IL CANCELLIERE INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, MULAS GIOVANNI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NI LE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che lo rappresenta e difende, giusta2001 589 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 18/98 del Tribunale di PARMA, depositata il 19/03/98 R.G.N. 211/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato PULLI per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo EL BE, con ricorso ex art.700 al OR di Parma chiedeva che fosse ordinato all'INPS di liquidargli la pensione di anzianità tenendo conto della contribuzione versata per i periodi di lavoro prestati in età inferiore ai 14 anni, in relazione ai quali l'Istituto aveva comunicato che intendeva esercitare l'azione di rivalsa prevista dall'art.24 della legge n.977/67. Il OR emetteva il provvedimento richiesto e con successiva sentenza condannava l'INPS a corrispondere al BE la pensione di anzianità nonché le somme relative alla rivalsa (se trattenute). Decidendo sull'appello dell'INPS, il Tribunale di Parma, con sentenza in data 19 marzo 1998, respingeva la impugnazione, osservando che presupposto per l'applicazione dell'art. 24, secondo comma, della legge n.977/67 è che non si sia instaurato un valido rapporto assicurativo. Nel caso di specie, viceversa, il BE, prima del compimento del 14° anno di età, era iscritto allo SCAU quale componente della famiglia diretto-coltivatrice, con conseguenti accrediti contributivi sulla base della composizione della famiglia, quale risultava al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
detta iscrizione era, all'epoca, legittima, come riconosciuto con circolare dallo stesso INPS e, dunque, essendosi instaurato un valido rapporto di lavoro, non poteva trovare ingresso l'azione recuperatoria. L'INPS ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo cui resiste l'intimato con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denunzia violazione del combinato disposto dell'art.2 della legge 4 aprile 1952 n.218 e degli artt. 4 e 5 della legge 26 ottobre 1957 n.1047, nonché dell'art.62 della legge 30 aprile 1969 n.153, dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n.613 e dell'art. 24 della legge 17 ottobre 1967 n.977 (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). Deduce che il punto essenziale dell'intera questione si identifica con 3 la necessità di accertare se l'iscrizione della controparte negli elenchi dei coltivatori diretti, nel tempo anteriore al compimento del 14° anno di età, sia stata legittimamente richiesta dal titolare d'impresa e se, altrettanto validamente, siano stati versati i relativi contributi ai fini del conseguenziale accreditamento previdenziale. Sostiene che l'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n.218, all'allegata tabella B indica con assoluta chiarezza che l'attribuzione dei contributi previdenziali deve essere operata, nei confronti dei ragazzi, al compimento del 14° anno di età e non prima di tale età; pertanto l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori dei fanciulli di età inferiore ai quattordici anni, indebitamente richiesta ed erroneamente avvenuta, è stata illegittimamente posta in essere e, come tale, non è suscettibile di produrre l'effetto invocato;
tanto si evince limpidamente dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966 n.613, per disposizione del quale i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse. Ne deduce che è incontestabile il diritto di rivalsa dell'Istituto ai sensi degli artt. 1 e 24 della legge 17 ottobre 1967 n.977, sugli emolumenti pensionistici. Il ricorso è infondato Sulla questione con esso proposta la Corte si è già più volte pronunciata esprimendo un costante orientamento, secondo il quale: a) con riferimento alla disciplina vigente anteriormente alla legge 17 ottobre 1967 n.977 – che, dopo aver fissato (con l'art. 3) il limite (15 anni) di età dei lavoratori, ai fini della capacità di costituire validi rapporti di lavoro, riconosce tuttavia ai fanciulli di qualsiasi età (anche se adibiti al lavoro in violazione delle norme determinatrici di tale capacità) il diritto alle prestazioni assicurative (art. 24 primo comma) ed il conseguente diritto degli istituti assicuratori alla rivalsa nei confronti del datore di lavoro (art.24 secondo comma) - il disposto dell'art.1, lett. b, del d.lgs. 9 aprile 1946 n.212, nel prevedere la contribuzione per i coloni ed i mezzadri di età superiore a dodici anni, presupponeva 4 la legittima ammissione degli infraquattordicenni al lavoro della famiglia colonica;
b) la legge 26 ottobre 1957 n.1047, nell'estendere l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, da un lato, non ha fissato alcun requisito di età minima (avendo richiamato la legge 4 aprile 1952 n.218 esclusivamente in relazione alla misura dei contributi da versare, non anche in relazione al divieto - posto soltanto per i giornalieri agricoli lavoratori subordinati – di versamento dei contributi stessi - prima del quattordicesimo anno di età), mentre, dall'altro lato, con gli artt. 3 e 5, ha regolato l'obbligo contributivo con riferimento al "nucleo familiare" senza alcuna specifica esclusione dei minori degli anni 14; c) viene, pertanto, legittimamente instaurato il rapporto assicurativo del lavoratore autonomo componente, quale coltivatore diretto, del detto nucleo familiare, anche per il periodo anteriore al compimento del quattordicesimo anno di età, per cui, dovendo i contributi afferenti al medesimo periodo essere computati ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, è inammissibile l'azione di rivalsa spiegata dall'INPS ai sensi del citato art. 24 della legge n. 977/1967; d) tale azione, invero, presuppone l'inosservanza delle disposizioni relative ai requisiti prescritti per l'adibizione al lavoro di un soggetto di età minore e comporta la responsabilità dei datori di lavoro (figure, peraltro, tecnicamente non identificabili nell'ambito della famiglia complessivamente assicurata, non essendo configurabili, tra i componenti della medesima, rapporti di lavoro subordinato), sicchè, per la sua natura sanzionatoria, risulta comunque non riferibile a situazioni esauritesi, come nella specie, prima dell'entrata in vigore della stessa legge del 1967 (cfr. fra le prime sentenze che hanno determinato il richiamato indirizzo giurisprudenziale, Cass. 22 giugno 1999 n. 6371, 8 settembre 1999 n.9532, 3 novembre 1999 n.12247). Da questo orientamento non v'è ragione di discostarsi, considerata la persuasività delle ragioni che lo sostengono e tenuto conto dell'assenza, nella difesa del 5 ricorrente, di rilievi o di argomenti che non siano già stati confutati nelle precedenti occasioni e che giustifichino una nuova e diversa soluzione della questione interpretativa della sopra richiamata normativa. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché dei relativi onorari, liquidati in lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) da distrarre all'avv. Vincenzo Rinaldi, antistatario.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 23000, oltre lire 2.500.000 per onorari, da distrarre all'avv. Vincenzo Rinaldi antistatario. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons.estensore ellelalettfalella Veilim. Mill Gum, Delle A IL CANCELLIERE S 0 S 1 3 Depositato in Cancelleria A I . 3 T T D 5 , , R A . O A A oggi,.17 APR. 2001 S ' T L N E L L S P L O S O 3 E I P R 7 D - N IL CANCELLIERE M Z I 8 I I G O - S N O 1 A N E 1 E D A S D E E I T E A G , N O G E O S R E T E T L T S I I R G I A E L D R L E O D 9