Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 1
I prodotti industriali oggetto dell'illecita condotta di contraffazione, nelle specie capi di abbigliamento con marchi contraffatti, seppure destinati all'uso personale e non al commercio, devono essere confiscati, rientrando nella previsione delle cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/10/2008, n. 44380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44380 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 29/10/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere - N. 1468
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 019345/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ED OL, N. IL 23/07/1954;
avverso ORDINANZA del 21/04/2008 TRIB. LIBERTÀ di RAVENNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Gialanella Antonio che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con decreto del 14.2.2007, il PM presso il Tribunale di Ravenna, rigettava la richiesta di HI AO diretta alla restituzione dei capi di abbigliamento sequestrati nei suoi confronti nel corso del procedimento penale n. 700/2007 r.g.n.r. per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., poi archiviato per intervenuta prescrizione. Il GIP, investito dell'opposizione al suddetto decreto, la rigettava con ordinanza del 29.5.2007, avverso la quale il ES proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte, qualificando l'opposizione come appello ex art. 322 bis c.p.p., ordinava trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna,
che con ordinanza del 21.4.2008 rigettava l'impugnazione. Contro l'ordinanza del tribunale, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del ES, riproponendo l'argomentazione del difetto di intrinseca illiceità dei beni in sequestro, prevista dall'art. 240 c.p., comma 2, n. 2 come condizione dell'applicabilità della confisca anche quando non sia pronunciata condanna;
e rilevando, sotto altro profilo, che i beni medesimi potrebbero essere legittimamente destinati all'uso personale dello stesso HI. A quest'ultimo riguardo, il ricorrente eccepisce inoltre l'inammissibilità del giudizio prognostico effettuato dall'ordinanza impugnata, circa la probabilità di reiterazione dell'impiego criminoso dei beni nel caso della loro restituzione all'interessato. Il ricorso è infondato.
Premesso che la contraffazione dei marchi impressi sui capi di abbigliamento in questione risulta dai numerosi accertamenti tecnici ricordati nell'impugnata ordinanza, non specificamente contestati oggi dal ricorrente, occorre soltanto esaminare la questione se nel caso di specie si verta in un'ipotesi di confisca obbligatoria ex art. 240 c.p., comma 2. Si deve al riguardo anzitutto rilevare che la detenzione per la vendita di prodotti industriali contraffatti, costituisce di per sè reato, indipendentemente dalla concreta realizzazione di atti di commercio, trattandosi di situazioni equivalenti agli effetti dell'art. 474 c.p., che accomuna, infatti, nello stesso trattamento sanzionatorio, le condotte di chi detiene per vendere da quella di chi effettivamente pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti contraffatti.
Per quel che riguarda la questione dell'intrinseca illiceità dei beni in sequestro, assume rilievo decisivo l'inseparabilità del marchio dal prodotto, e l'immedesimazione del primo nel secondo, che comportano l'oggettivazione dell'illecito nel bene sul quale è impreso il marchio contraffatto (Cass. Pen. Sez. 2, 10.7.1996, 205593) alla stregua di una valutazione da effettuarsi essenzialmente ed esclusivamente, con riferimento al fatto illecito così come accertato, e quindi alle caratteristiche della cosa all'epoca dell'accertamento, senza che possa tenersi conto di una sua diversa, ipotetica utilizzazione, previa eventualmente, l'adozione di particolari trattamenti o in seguito a speciali autorizzazioni (Cass. Sez. un. 26.10.1985, Giovinazzo;
nello stesso senso, proprio con specifico riferimento ad un'ipotesi di contraffazione di marchi, Cass. Sez. 5 19.1.1992). È ovvio poi che nemmeno l'uso personale di un prodotto contraffatto in luogo dell'impiego "commerciale", potrebbe ritenersi lecito, come deduce il ricorrente, dovendosi in contrario rilevare che l'art. 474 c.p. tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente di un prodotto contraffatto, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.
In questa prospettiva, l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione sulla qualità e sulla provenienza del prodotto deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (su questi principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. ad es., Cass. Pen. sez. 5, 4.10.2007 n. 40874). È chiaro quindi, che anche l'uso personale del prodotto contraffatto da parte del singolo acquirente, è idoneo a veicolare un"'immagine" commerciale errata del prodotto medesimo in un ambito più esteso di potenziali consumatori, pregiudicando comunque gli interessi tutelati dall'art. 474 c.p., così come avverrebbe nel caso di specie, nel caso dell'accoglimento del ricorso, avendo il HI richiesto la restituzione della merce in sequestro proprio nello stato di contraffazione in cui si trova, evidentemente nella consapevolezza dell' impraticabilità dell'ipotesi di una sua "regolarizzazione". In definitiva, deve ritenersi che nel caso in esame si verta in un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 c.p., comma 2, n. 2, con la conseguente inaccoglibilità della richiesta di restituzione dei beni in sequestro formulata dal ricorrente, rispetto alla quale appare alquanto ridondante il giudizio prognostico comunque marginalmente espresso nell'ordinanza impugnata circa la possibile reiterazione dell'uso criminoso dei beni in caso di rimozione del vincolo cautelare.
Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008