Sentenza 28 aprile 2005
Massime • 1
Nessun apprezzabile interesse assiste l'impugnazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto le statuizioni di dubbio sulla prova (insufficiente o contraddittoria) sono equiparate alla mancanza di prova e nessun pregiudizio dall'adozione della formula assolutoria può derivare in ambito disciplinare, atteso che l'art. 653 cod. proc. pen. (modificato dall'art. 1 della Legge 27.3.2001 n. 97) attribuisce efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare al giudicato delle sentenze concernenti l'accertamento che l'imputato non ha commesso il fatto.
Commentario • 1
- 1. Il principio del ragionevole dubbio a quasi dieci anni dalla modifica dell’art. 533 c.p.p.: lo stato dell’arteDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2016
Scopo del presente scritto è quello di fare “il punto della situazione” in merito al principio del ragionevole dubbio dopo che sono passati quasi dieci anni dalla modifica dell'art. 533, co. 1, c.p.p. avvenuta per effetto dell'art. 5 della l. 20 febbraio 2006, n. 46 con cui, come è noto, è stato stabilito che il «giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»[1]. E' interessante infatti evidenziare come questo principio di diritto si sia evoluto, sebbene non in maniera costante, in questi anni nell'ottica di una sua progressiva autonomia da istituti analoghi o, meglio, ad esso strettamente afferenti come …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2005, n. 23661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23661 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 28/04/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 530
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 031279/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TE AN AN N. IL 10/04/1980;
avverso SENTENZA del 10/06/2004 CORTE MIL. APP. SEZ. DIST. di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. RIGGIO GIANFRANCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSIN Roberto che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SODANI Paolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 10 giugno 2004 la Corte Militare di Appello - Sez. dist. di Verona - confermava la sentenza emessa dal Tribunale Militare di Torino il 26 febbraio 2003, con la quale ES FR TO era stato assolto dall'imputazione di furto militare pluriaggravato in danno di militare perché il fatto non costituisce reato.
Secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, la sera dell'8 ottobre 2001 il sotto-tenente ES, rientrato nella stanza della caserma che divideva con il collega RM, aveva riferito falsamente a costui che dal suo cassetto era sparito del denaro;
il RM aveva controllato, allora, il contenuto del proprio cassetto e accertato che mancavano due banconote da centomila lire;
del fatto erano stati informati il sottotenente SC, occupante della stanza attigua e l'ufficiale di servizio AI. Con i commilitoni il ES non aveva parlato di scherzo e, anzi, per dissipare i sospetti del RM, gli aveva mostrato il proprio portafoglio, spiegando la provenienza delle banconote che vi erano contenute. Soltanto la mattina seguente, dopo che il RM aveva prospettato un imminente intervento dei Carabinieri, l'imputato gli aveva restituito le due banconote, affermando che si era trattato di uno scherzo.
Osservava la Corte territoriale che, mentre era certa la sussistenza della materialità del fatto, le circostanze esaminate proponevano un insuperabile contrastato probatorio circa l'elemento soggettivo del reato, sicché andava confermata la statuizione assolutoria, ai sensi dell'art. 530 co. 2 c.p.p.. Ricorre per Cassazione il difensore del ES, deducendo, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che illegittimamente è stato ritenuto sussistente l'elemento materiale del furto, atteso che le due banconote erano state nascoste in un libro, rimasto all'interno della stanza divisa dai due ufficiali e, quindi, non ricorrevano gli estremi della sottrazione e dell'impossessamento.
Il ricorrente censura, inoltre, la valutazione delle risultanze processuali, che, in realtà, non consentivano dubbi sulla insussistenza del fatto-reato.
Il ricorso è inammissibile.
L'interesse, richiesto dall'art. 568 co. 4 c.p.p. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, è correlato alla idoneità di quest'ultima a rimuovere gli effetti negativi del provvedimento impugnato che concretamente incidono sulla sfera giuridica del soggetto.
Ciò posto, nessun apprezzabile interesse assiste l'impugnazione avverso sentenza di assoluzione emessa ex art. 530 co. 2 c.p.p. (perché insufficiente o contraddittoria la prova) "per non avere commesso il fatto", poiché la statuizione conclusiva non potrebbe essere modificata anche ove fosse acquisita la prova dell'innocenza dell'accusato.
Nè residua, nel caso in esame, alcun pregiudizio nei confronti del ricorrente sotto altro profilo, atteso che l'art. 653 c.p.p., modificato dall'art. 1 della legge 27-3-2001 n. 97, attribuisce efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare al giudicato delle sentenze contenenti l'accertamento che l'imputato non ha commesso il fatto, senza alcuna ulteriore specificazione, che introdurrebbe un criterio discriminatorio tra le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., normativamente superato con l'abolizione della formula dubitativa.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che stimasi congruo determinare in cinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2005