Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2005, n. 23661
CASS
Sentenza 28 aprile 2005

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Massime1

Nessun apprezzabile interesse assiste l'impugnazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto le statuizioni di dubbio sulla prova (insufficiente o contraddittoria) sono equiparate alla mancanza di prova e nessun pregiudizio dall'adozione della formula assolutoria può derivare in ambito disciplinare, atteso che l'art. 653 cod. proc. pen. (modificato dall'art. 1 della Legge 27.3.2001 n. 97) attribuisce efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare al giudicato delle sentenze concernenti l'accertamento che l'imputato non ha commesso il fatto.

Commentario1

  • 1Il principio del ragionevole dubbio a quasi dieci anni dalla modifica dell’art. 533 c.p.p.: lo stato dell’arte
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 febbraio 2016

    Scopo del presente scritto è quello di fare “il punto della situazione” in merito al principio del ragionevole dubbio dopo che sono passati quasi dieci anni dalla modifica dell'art. 533, co. 1, c.p.p. avvenuta per effetto dell'art. 5 della l. 20 febbraio 2006, n. 46 con cui, come è noto, è stato stabilito che il «giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio»[1]. E' interessante infatti evidenziare come questo principio di diritto si sia evoluto, sebbene non in maniera costante, in questi anni nell'ottica di una sua progressiva autonomia da istituti analoghi o, meglio, ad esso strettamente afferenti come …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2005, n. 23661
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23661
Data del deposito : 28 aprile 2005

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