Articolo 2 della Legge 6 agosto 1954, n. 877
Articolo 1Articolo 3
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16 ottobre 1954
Art. 2.
Il secondo comma dell'art. 37 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 , e' sostituito dai seguenti comuni:
"La lunghezza totale, esclusi gli organi di attacco, non deve eccedere metri 6 per i veicoli ad un asse, metri 10 per i veicoli a due assi e metri 11 per quelli a tre o piu' assi Gli autobus a due assi possono raggiungere la lunghezza totale di metri 10 e centimetri 50. Gli stessi autoveicoli possono raggiungere la lunghezza totale di metri 11, ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne la iscrizione in una fascia di ingombro larga metri 4 e centimetri 50 in una curva di raggio interno di metri 10.
La lunghezza totale dei rimorchi da autoveicoli, adibiti al trasporto di persone, ovvero di cose, non deve eccedere metri 6 se ad un solo asse, metri 7 e centimetri 50 se a due assi, metri 8 se a tre o piu' assi, esclusi in ogni caso gli organi di attacco. I rimorchi a due assi e a tre o piu' assi possono raggiungere rispettivamente la lunghezza di metri 8 e metri 10, qualora il complesso trattore-rimorchio possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma.
Gli autoveicoli snodati costituiti da un veicolo trattore e da un rimorchio portanti entrambi carico utile ed accoppiati permanentemente mediante speciale collegamento a snodo, in modo da costituire una sola unita' non rigida e da consentire l'eventuale intercomunicazione fra le due carrozzerie contigue delle parti che la costituiscono, possono raggiungere la lunghezza di metri 14 ove le loro caratteristiche siano tali da permetterne la iscrizione nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma.
Il Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per i lavori pubblici, ha facolta' di consentire, soltanto per autoservizi di linea e su percorsi determinati, qualora le caratteristiche della strada e del traffico lo consentano, la circolazione di autobus a due ed a tre assi, aventi la lunghezza fino a metri 12 e di autobus snodati aventi la lunghezza fino a metri 18, sempre che sia rispettata la fascia d'ingombro di cui al terzo comma.
Gli autoveicoli articolati, costituiti da un trattore non atto a carico utile e da un rimorchio, parte del cui peso insiste sul trattore, e collegati in modo facilmente scioglibile, possono raggiungere la lunghezza di metri 14, sempreche' l'autoveicolo possa iscriversi nella fascia d'ingombro di cui al terzo comma".
Entrata in vigore il 16 ottobre 1954