Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00593/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01446/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2025, proposto da
NN OV, rappresentato e difeso dagli avvocati CO Lo Giudice e Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via IAno Stabile n. 182;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 3370/2024 (R.G. 5179/2024) del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, del 15 luglio 2024 e passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 il dott. CO IA EL e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso in esame parte ricorrente ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia per l’ottemperanza della sentenza in epigrafe indicata con cui il Tribunale ordinario di Palermo “- condanna la parte convenuta MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO al pagamento in favore di CO NA della somma complessiva di € 2.300,12 a titolo di retribuzione professionale docenti per i servizi prestati a tempo determinato negli a.s. 2019/20 e 2021/22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo:
- condanna parte convenuta alla rifusione, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avv. SERINO LUIGI e dall’avv. LO GIUDICE MARCO, antistatari ”;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, che risulta da attestazione agli atti del presente giudizio, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato; nell’ipotesi di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta , nell’ulteriore termine di giorni sessanta, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, munito delle necessarie competenze;
Ritenuto di dovere precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio, da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. 26 luglio 1978, n. 417 e alla Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con deposito all’interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali ”, rinvenibile sul sito web della Giustizia Amministrativa, Portale dell’Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco denominato “ Indirizzi PEC per il P.A.T. ”;
Ritenuto, altresì, di dover altresì disporre, a carico dell’amministrazione resistente e a favore del ricorrente, a valere sulla sorte capitale da ciascuno azionata, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta );
Ritenuto, infine, che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), accoglie il ricorso nei sensi e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al titolo.
Nomina quale commissario ad acta , in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione intimata per l’ottemperanza spontanea al titolo, di cui all’epigrafe, il Responsabile pro tempore dell’Ufficio I della Direzione per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo plesso amministrativo, il quale provvederà su istanza di parte entro il termine di ulteriori sessanta giorni.
Fissa la penalità di mora nella misura e per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.189,00 (millecentoottantanove/00), in applicazione dei minimi (fasi di studio, introduttiva e decisoria) di cui al D.M. n. 147/2022, oltre spese accessorie, IVA e CPA come per legge, da corrispondere ai difensori costituiti dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
ER LE, Presidente
FA AR SS, Primo Referendario
CO IA EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO IA EL | ER LE |
IL SEGRETARIO