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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1314 / 2025 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1314/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: contributi figurativi LSU;
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'Avv. A. Battaglia;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la ricorrente in epigrafe, specificando di essere stata avviata al lavoro presso il Comune di Reggio BR, in qualità di LSU dal 08 Novembre 2010 al
30 Dicembre 2021, ha evidenziato che dalla verifica del proprio estratto contributivo era emerso l'omesso accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa da parte dell' . CP_1
Precisando di aver sollecitato l' , in data 17.05.2023, ad effettuare l'accredito dei contributi CP_1 figurativi dovuti, senza ottenere positivo riscontro, ha richiamato, a sostegno della propria domanda sia l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997 che disciplina un profilo della fattispecie dei lavori socialmente utili (LSU). CP_ Ha concluso chiedendo la condanna dell' all'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi sopra menzionati e il conseguente aggiornamento dell'estratto contributivo.
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito la carenza di interesse ad CP_1 agire, nonché la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto.
Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rilevandone l'infondatezza e l'assenza di prova del diritto non essendo stata fornita in giudizio documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione dell'indennità ex art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 468/1997.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta fondato.
Come anticipato il thema decidendum attiene al riconoscimento della contribuzione figurativa in favore degli LSU.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata dall' . CP_1
Sul punto, dirimente appare il principio espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav.,
04/12/2002, n. 17223), al quale si ritiene di aderire, secondo cui “In riferimento alla domanda di accertamento della c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere
l'erogazione di determinate prestazioni assicurative”. Infine non meritano accoglimento le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Quanto alla prima, nella specie, non trovano applicazione gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche.
Con riguardo alla seconda, trattasi di controversia concernente non una determinata prestazione, bensì l'esistenza del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
Nel merito la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di questo Tribunale (cfr. da ultimo sent. n. 704/2018) e della Corte d'Appello di Reggio BR (cfr. ex multis sent. n. 1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità – l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs.
n. 468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”. CP_ Richiamato il dato normativo, non può ritenersi fondata l'eccezione dell' secondo cui la mancata prova della percezione dell'assegno menzionato nella disposizione sarebbe ostativa dell'accoglimento della domanda.
Sul punto va osservato come l'erogazione dell'assegno per le attività svolte dagli LSU sia stato CP_ tipizzato dal legislatore che ha introdotto, in tal senso, un obbligo di legge a carico dell'
Il comma 3 dell'art.
8. D.lgs.468/97 prescriveva infatti che “Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall previa certificazione delle CP_1 presenze secondo le modalità fissate dall a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano CP_1 applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità.
I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere.
Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2”. CP_ Dal tenore letterale della norma emerge la portata dell'obbligo dell' sicché, una volta provato lo svolgimento della prestazione, non risulta necessario provare anche la percezione dell'assegno dal momento che, in caso di inadempimento, l'Ente sarebbe automaticamente in mora e sarebbe illogico premiare la mora con l'esonero dall'obbligazione contributiva.
Sul punto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che la ricorrente abbia prestato attività come LSU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi: dal 08.11.2010 al 30.12.2021. Peraltro l'obbligo contributivo in esame, gravante senza dubbio sul resistente, non comporta un esborso monetario diretto da parte dell' , non potendo ritenersi direttamente agganciato alla CP_1 particolare prestazione lavorativa resa e costituendo una misura di carattere atipico volta a tutelare alcune categorie di lavoratori in precarie condizioni di occupazione.
Alla luce delle argomentazioni suesposte il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex art. 4, comma 1,
DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, con riduzione del 50% dei valori medi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, secondo il valore indeterminabile della causa
(complessità bassa), con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità presso il Comune Reggio BR.
Per l'effetto, condanna l' all'accreditamento in favore di parte ricorrente della contribuzione CP_1 figurativa relativa ai periodi dal 08.11.2010 al 30.12.2021.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_1 si liquidano in € 43,00, per spese ed € 4.635,00 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio BR, lì 09/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 2.7.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
8 Luglio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 09/07/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1314/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: contributi figurativi LSU;
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'Avv. A. Battaglia;
Ricorrente
CONTRO , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.03.2025 la ricorrente in epigrafe, specificando di essere stata avviata al lavoro presso il Comune di Reggio BR, in qualità di LSU dal 08 Novembre 2010 al
30 Dicembre 2021, ha evidenziato che dalla verifica del proprio estratto contributivo era emerso l'omesso accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa da parte dell' . CP_1
Precisando di aver sollecitato l' , in data 17.05.2023, ad effettuare l'accredito dei contributi CP_1 figurativi dovuti, senza ottenere positivo riscontro, ha richiamato, a sostegno della propria domanda sia l'art. 8, comma 19, D.Lgs. n. 468/1997 che disciplina un profilo della fattispecie dei lavori socialmente utili (LSU). CP_ Ha concluso chiedendo la condanna dell' all'accreditamento dei contributi figurativi per i periodi sopra menzionati e il conseguente aggiornamento dell'estratto contributivo.
Si è costituito in giudizio l' che, in via preliminare, ha eccepito la carenza di interesse ad CP_1 agire, nonché la decadenza dall'azione e la prescrizione del diritto.
Nel merito ha contestato la fondatezza della domanda, rilevandone l'infondatezza e l'assenza di prova del diritto non essendo stata fornita in giudizio documentazione comprovante l'avvenuta corresponsione dell'indennità ex art. 8 comma 3 del D. Lgs. n. 468/1997.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
*******
Il ricorso risulta fondato.
Come anticipato il thema decidendum attiene al riconoscimento della contribuzione figurativa in favore degli LSU.
In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di interesse ad agire formulata dall' . CP_1
Sul punto, dirimente appare il principio espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. sez. lav.,
04/12/2002, n. 17223), al quale si ritiene di aderire, secondo cui “In riferimento alla domanda di accertamento della c.d. posizione assicurativa, la quale si sostanzia in una domanda di accertamento del diritto alla tutela assicurativa per un determinato periodo di tempo, sussiste l'interesse ad agire nei casi nei quali vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere
l'erogazione di determinate prestazioni assicurative”. Infine non meritano accoglimento le eccezioni di decadenza e di prescrizione.
Quanto alla prima, nella specie, non trovano applicazione gli istituti della decadenza e della procedibilità della domanda non vertendosi in materia di prestazioni economiche.
Con riguardo alla seconda, trattasi di controversia concernente non una determinata prestazione, bensì l'esistenza del diritto alla pensione, come tale pacificamente imprescrittibile.
Nel merito la domanda è fondata.
Come già rilevato da pregresse pronunzie di questo Tribunale (cfr. da ultimo sent. n. 704/2018) e della Corte d'Appello di Reggio BR (cfr. ex multis sent. n. 1056/2015) – cui il giudicante reputa di dover dare continuità – l'accredito dei contributi figurativi era previsto dall'art. 8 comma 19 D.Lgs.
n. 468/1997 – poi modificata dal D.Lgs. n. 81/2000 – secondo cui “Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento (…)”. CP_ Richiamato il dato normativo, non può ritenersi fondata l'eccezione dell' secondo cui la mancata prova della percezione dell'assegno menzionato nella disposizione sarebbe ostativa dell'accoglimento della domanda.
Sul punto va osservato come l'erogazione dell'assegno per le attività svolte dagli LSU sia stato CP_ tipizzato dal legislatore che ha introdotto, in tal senso, un obbligo di legge a carico dell'
Il comma 3 dell'art.
8. D.lgs.468/97 prescriveva infatti che “Ai lavoratori utilizzati nelle attività di lavori socialmente utili ovvero nelle attività formative previste nell'ambito dei progetti e non percettori di trattamenti previdenziali, compete un importo mensile di lire 800.000, denominato assegno per i lavori socialmente utili. Tale assegno è erogato dall previa certificazione delle CP_1 presenze secondo le modalità fissate dall a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano CP_1 applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità.
I lavoratori sono impegnati per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere.
Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2”. CP_ Dal tenore letterale della norma emerge la portata dell'obbligo dell' sicché, una volta provato lo svolgimento della prestazione, non risulta necessario provare anche la percezione dell'assegno dal momento che, in caso di inadempimento, l'Ente sarebbe automaticamente in mora e sarebbe illogico premiare la mora con l'esonero dall'obbligazione contributiva.
Sul punto, è provato per tabulas, e comunque pacifico, che la ricorrente abbia prestato attività come LSU, sicché, per quanto sopra argomentato, ha diritto all'accredito contributivo per i seguenti periodi: dal 08.11.2010 al 30.12.2021. Peraltro l'obbligo contributivo in esame, gravante senza dubbio sul resistente, non comporta un esborso monetario diretto da parte dell' , non potendo ritenersi direttamente agganciato alla CP_1 particolare prestazione lavorativa resa e costituendo una misura di carattere atipico volta a tutelare alcune categorie di lavoratori in precarie condizioni di occupazione.
Alla luce delle argomentazioni suesposte il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ex art. 4, comma 1,
DM 55/2014 modif. dal DM 147/2022, con riduzione del 50% dei valori medi stante l'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità, secondo il valore indeterminabile della causa
(complessità bassa), con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di impiego nei progetti di pubblica utilità presso il Comune Reggio BR.
Per l'effetto, condanna l' all'accreditamento in favore di parte ricorrente della contribuzione CP_1 figurativa relativa ai periodi dal 08.11.2010 al 30.12.2021.
Condanna l' , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite che CP_1 si liquidano in € 43,00, per spese ed € 4.635,00 per onorari, oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc.
Così deciso in Reggio BR, lì 09/07/2025
Il Giudice
Francesco De Leo