Sentenza 20 marzo 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca, poiché il codice di procedura penale austriaco prevede limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento, un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/03/2007, n. 12405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12405 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/03/2007
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 651
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 7522/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HE RT, N. a Bergamo IL 28/10/1952;
avverso la sentenza 5/2/07 della Corte d'Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. MILO Nicola;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GALATI G., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giovanni Fedeli, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 - La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 5/2/2007, pronunciando sulla richiesta di cui al mandato di arresto europeo 3/11/2006 emesso dal Tribunale di Klagenfurt (Austria) nei confronti del cittadino italiano AR RT per i reati di associazione per delinquere, di furti con scasso di bancomat, di furti di autovetture e targhe automobilistiche, commessi tra il dicembre 2004 e l'aprile 2005, dichiarava sussistere le condizioni per l'accoglimento della richiesta e subordinava la consegna alla garanzia da parte dello Stato di emissione che l'esecuzione della eventuale condanna avvenisse sul territorio nazionale.
2 - Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, il AR e ha dedotto: a) erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. t), non essendo stato acquisito agli atti il provvedimento cautelare in base al quale il MAE era stato emesso, con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza delle ragioni poste a base del provvedimento restrittivo;
b) erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art.6, comma 4, non essendo stati allegati al MAE gli elementi di prova a carico;
c) erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, non essendo stato evidenziato il quadro di gravita indiziaria a suo carico, se non attraverso il riferimento a reati analoghi di cui egli si sarebbe reso responsabile in Italia, con l'effetto che, se quest'ultima circostanza fosse vera, sussisterebbe la causa ostativa alla consegna di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. o); d) erronea applicazione della L. n.69 del 2005, art. 18 lett. e), non prevedendo la legislazione dello Stato membro di emissione i limiti massimi della carcerazione preventiva.
3 - Il ricorso non è fondato.
Il provvedimento cautelare originario dell'Autorità giudiziaria austriaca (cfr. fll. 58 e ss.: mandato n. 9UR 189/06z adottato - lo stesso giorno 3/11/2006 - dalla Sez. IX del Tribunale di Klagenfurt), sulla cui base è stato emesso il mandato di arresto europeo, risulta essere stato regolarmente allegato a questo, che ne fa espresso richiamo. Nel mandato di arresto per così dire "interno", i capi di accusa formulati nei confronti della persona richiesta sono dettagliatamente descritti nelle loro circostanze fattuali e il quadro di gravita indiziaria a carico dell'accusato è apprezzato e valutato nella sua valenza, sia pure con un sintetico riferimento alle indagini della Polizia Giudiziaria della Carinzia. Sono state, peraltro, acquisite informazioni suppletive, avendo l'Autorità giudiziaria austriaca fatto pervenire in data 17/1/2007 una relazione nella quale si illustrano ulteriormente i gravi indizi a carico del AR in ordine ai reati per i quali si procede in quel Paese.
È il caso di precisare, al riguardo, con riferimento alla previsione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 17, comma 4, che la valutazione affidata all'Autorità giudiziaria italiana deve essere circoscritta a verificare che il mandato emesso all'estero, per il suo contenuto intrinseco o per gli altri elementi raccolti in sede investigativa o processuale, sia fondato, com'è nella specie, su un compendio indiziario ritenuto dall'Autorità giudiziaria emittente seriamente evocativo di un fatto-reato commesso dalla persona di cui si chiede la consegna (cfr. Cass. Sez. VI 23/9/2005, Ilie Petre;
Sez. VI 8/5/2006, Cusini). Non sussiste la causa ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art.18, lett. o) e p), non essendo risultata provata, come sottolineato dalla Corte territoriale, la pendenza in Italia di procedimento penale per gli stessi fatti e non disponendosi di elementi per ritenere che i reati per i quali procede lo Stato di emissione possano considerarsi commessi in tutto o in parte sul nostro territorio, a nulla rilevando che fatti analoghi possano essere stati commessi anche in Italia.
Non sussiste la causa ostativa di cui alla L. n. 69 del 2005, art.18, lett. e), secondo cui deve essere rifiutata la consegna "se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva".
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con sentenza n. 1 del 30/1/2007, hanno ritenuto plausibile "una interpretazione flessibile" della richiamata L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), sì da renderlo "adattabile ai vari sistemi processuali cui si dirige, dovendosi sfuggire alla tentazione di parametrare al significato di nozioni ed espressioni evocative di precisi istituti dell'ordinamento interno dettati normativi concepiti dal legislatore italiano ai fini di una loro proiezione interstatuale", con la conseguenza che oggetto della verifica sul punto in esame è "se nella legislazione dello Stato membro di emissione sia espressamente fissato un termine di durata della custodia cautelare fino alla sentenza di condanna di primo grado o, in mancanza, se un limite temporale implicito sia comunque desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia cautelare o, in alternativa, alla estinzione della stessa".
L'ordinamento processuale austriaco prevede limiti massimi di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari;
una volta iniziato il dibattimento, opera un sistema di garanzia che salvaguarda comunque la verifica sulla legittimità della custodia cautelare, attraverso controlli periodici da parte dell'autorità giudiziaria circa le ragioni giustificatrici del permanere della custodia (artt. 181, 182, 183, 193, 194 c.p.p. austriaco). Tale disciplina è in perfetta sintonia con la lettera e con lo spirito della disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e).
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la motivazione entro il termine di legge.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2007