Sentenza 7 aprile 2006
Massime • 2
In tema di mandato di arresto europeo, è onere della persona della quale è richiesta la consegna dimostrare, ai fini dell'art. 18 lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che l'ordinamento dello Stato di emissione non prevede limiti massimi di carcerazione preventiva, non essendo previsto che informazioni in merito debbano essere allegate con il mandato di arresto.
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi aver riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti. (Fattispecie in cui per il reato oggetto di richiesta di consegna dalla Francia, qualificabile in Italia come appropriazione indebita semplice, non risultava presentata la querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2006, n. 14040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14040 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 07/04/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 908
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 9826/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15/02/2006 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Iacoviello Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Maglio Sergio, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1.1 .-. Con sentenza in data 15/02/2006 la Corte di Appello di Milano, sezione 5^ penale, ha ordinato la consegna alla Autorità Giudiziaria francese di OS MO in esecuzione del mandato europeo di arresto emesso nei suoi confronti, per contrabbando, truffa commessa in associazione e abuso di beni sociali, dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Grande Istanza di Marsiglia, a condizione che il predetto, dopo il giudizio nello Stato richiedente, fosse rinviato in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza, privative della libertà personale, eventualmente contro di lui pronunciate.
1.2.-. Avverso la suindicata sentenza del 15/02/2006 ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del OS, chiedendone l'annullamento.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. n. 69 del 2005, art. 1 e art. 18, lett. t), nonché della medesima legge,
art. 17, comma 4, e art. 6, lettera e), e difetto di motivazione sul punto. Ad avviso del ricorrente, il provvedimento adottato dalla autorità Giudiziaria francese non conterrebbe "alcuna puntuale indicazione delle ragioni e delle fonti di prova" da cui trarre i gravi indizi colpevolezza a carico del OS, ma si limiterebbe sostanzialmente alla elencazione delle ipotesi delittuose e ad una parafrasi delle norme incriminatici. Tra l'altro la descrizione delle circostanze dei reati sarebbe del tutto sommaria e non si specificherebbe neanche se il medesimo OS sia stato considerato autore materiale o morale dei fatti contestati. La richiesta di informazioni e chiarimenti in proposito avanzata dalla difesa ai sensi della legge citata, art. 16, sarebbe stata immotivatamente disattesa dalla Corte di Appello.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la erronea applicazione della L. n. 69 del 2005, art. 18, lettera e), per la omessa indicazione nel mandato europeo di arresto dei limiti massimi della carcerazione preventiva nell'ordinamento dello Stato richiedente. Con il terzo motivo si eccepisce la erronea applicazione della citata L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 1, in quanto il fatto previsto dall'art. 241, comma 3 e 4, del Codice di Commercio Francese non sarebbe previsto come reato dalla legge italiana, non potendo essere ricompreso ne' nella appropriazione indebita ne' nella bancarotta fraudolenta per distrazione.
Con il quarto motivo si denuncia la "insussistenza dei presupposti per la concessione della estradizione", in quanto il provvedimento di arresto emesso dal Giudice Francese "nel nostro ordinamento non avrebbe alcuna dignità e non consentirebbe la permanenza in carcere di alcuno" per la mancata descrizione dei fatti attribuiti al OS e per la mancata indicazione delle relative fonti di prova. 1.3 .-. In prossimità della odierna udienza camerale, il difensore del OS ha depositato motivi aggiunti, con i quali denuncia un ulteriore profilo di violazione di legge in relazione alla L. n. 69 del 2005, art. 10, rilevando che il procedimento di convalida dell'arresto del OS non sarebbe stato "perfezionato con la applicazione di una misura cautelare restrittiva diversa dalla semplice convalida". Conseguentemente, la applicazione della misura non sarebbe stata seguita da "una ulteriore audizione del prevenuto", come previsto dalla citata legge, art. 10, comma 1, sicché il OS non avrebbe potuto "indicare nuove evidenze decisive volte ad escludere quei gravi indizi di colpevolezza, che... sono elemento indefettibile e presupposto della misura cautelare e, quindi, della successiva sentenza del Giudice italiano".
DIRITTO
2.1.-. Il ricorso è infondato.
Come rilevato dalla Corte di Appello di Milano, il mandato di arresto europeo emesso a carico di OS MO in data 06/10/2005 dal Giudice Istruttore di Marsiglia contiene, sia pure sinteticamente, la esposizione dei fatti addebitati all'imputato e il testo delle disposizioni violate con la indicazione del tipo e della durata della pena.
In particolare, dal provvedimento risulta:
- che la s.r.l. RO TA (che aveva svolto attività di commercio di metalli preziosi fino al luglio 2004) era amministrata di diritto da TT IO, ma gestita in Francia dal OS, che si presentava ai suoi interlocutori sotto il falso nome di AR AR;
- che, in base alle scritture contabili, tale società aveva come unico fornitore la impresa individuale a responsabilità limitata Euri Enterprise 2002;
- che, benché non fosse stato possibile accertare la provenienza dei metalli preziosi, le indagini avevano dimostrato che le fatture emesse su carta intestata della Euri Enterprise 2002 erano false e che l'IVA fatturata dal preteso fornitore alla RO TA per l'importo complessivo di RO 3.657.233,56 in effetti non era stata mai pagata;
- che, nell'effettuare, in base a tali fatture false, una detrazione dell'IVA per pari importo, i dirigenti della RO TA avevano evaso il pagamento di detta imposta, circostanza che rendeva configurabili a loro carico i reati di truffa in banda organizzata e contrabbando;
- che dall'esame dei conti correnti erano risultati altresì prelievi di stipendi indebiti e di denaro contante senza causale a favore del OS e del AR per complessivi RO 1.000.813,80, il che costituiva abuso in beni sociali.
Su queste basi correttamente la Corte di Appello di Milano ha concluso che il mandato di arresto europeo in esame conteneva tutti gli elementi di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6 ed era adeguatamente motivato. Nel provvedimento restrittivo erano, infatti, indicati il tempo ed il luogo di commissione dei reati (dal febbraio del 2002 al giugno del 2004 a Nizza e sul territorio nazionale), nonché il grado di partecipazione dell'arrestato (desumibile dalla qualifica di amministratore di fatto della società RO TA sul territorio francese).
Altrettanto correttamente, la Corte di Appello ha specificato che i fatti addebitati all'arrestato erano previsti come reato anche nella legislazione italiana, in quanto anche l'abuso di beni sociali era riconducibile a "fatti di appropriazione indebita o a reati societari, senza che potesse avere rilevanza alcuna l'esistenza o meno della eventuale istanza di punizione da parte della persona offesa, trattandosi di condizione di procedibilità che non incideva sulla qualificazione giuridica del fatto come reato". Nella sentenza censurata si è pure puntualizzato che la omessa indicazione nel mandato europeo di arresto dei limiti massimi di custodia cautelare era "priva di rilevanza", non essendo questa una informazione che doveva essere contenuta nel provvedimento restrittivo ai sensi della L. n. 69 del 2005, art.
6. Del resto nel mandato di arresto europeo erano indicati i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, desumibili:
- dall'esito delle indagini, dalle quali era risultata la falsità delle scritture apparentemente emesse dalla Euri Enterprise 2002 e il mancato pagamento dell'IVA fatturata alla RO TA;
- dall'esame delle scritture contabili delle società interessate;
- dall'esame della documentazione bancaria, dalla quale erano risultati prelievi ingiustificati di denaro a favore del OS;
- dalle dichiarazioni di vari testimoni.
Infine la Corte di Milano ha precisato che non risultava dagli atti la pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti per i quali era stata richiesta la consegna dell'arrestato. 2.2 .-. Su queste basi, tutte le censure sollevate dal ricorrente appaiono prive di fondamento.
Come si è visto, il mandato di arresto europeo contiene la indicazione, sia pure concisa, delle ragioni e delle fonti di prova da cui trarre i gravi indizi colpevolezza a carico del OS. Anche la descrizione dei fatti ascritti all'imputato appare sufficientemente dettagliata, essendone state specificate le modalità, la date ed i luoghi di commissione ed il ruolo svolto dal prevenuto.
La L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e), della si limita a stabilire che la Corte di Appello deve rifiutare la consegna se la legislazione dello Stato membro di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva, senza prevedere che ciò debba essere esplicitamente indicato nel mandato europeo di arresto. Era pertanto onere del ricorrente dimostrare che l'ordinamento francese non fissa limiti massimi alla custodia cautelare.
Quanto alla previsione di cui all'art. 241, comma 3 e 4, del Codice di Commercio francese, si tratta di fattispecie che trova la sua corrispondenza nella legislazione italiana quanto meno nel reato di appropriazione indebita, non rilevando la perseguibilità a querela di tale reato in Italia, dovendosi avere riguardo unicamente alla qualificazione di tale fatto come reato in entrambi gli ordinamenti. Quanto al quarto motivo di ricorso, basta rilevare che siffatta sostanzialmente di ripetizione di censure già svolte (specificamente nel primo motivo).
La mancata applicazione della misura cautelare (e la conseguente omissione della successiva audizione dell'arrestato) sono profili (non valutabili in questa sede) che possono eventualmente avere rilievo nel riesaminare lo status libertatis del OS. Non resta che ribadire che, come si è visto, il mandato di arresto europeo in esame indica con sufficiente dettaglio e specificazione i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, in riferimento alla effettiva sussistenza dei quali la Corte di Appello di Milano non aveva alcun potere di sindacato.
2.3 .-. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Cancelleria provvedere alla immediata trasmissione di copia del presente provvedimento anche a mezzo telefax al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente copia del presente provvedimento anche a mezzo telefax al Ministro della Giustizia ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5. Riserva la motivazione.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2006