Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2006, n. 14040
CASS
Sentenza 7 aprile 2006

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In tema di mandato di arresto europeo, è onere della persona della quale è richiesta la consegna dimostrare, ai fini dell'art. 18 lett. e) della L. 22 aprile 2005, n. 69, che l'ordinamento dello Stato di emissione non prevede limiti massimi di carcerazione preventiva, non essendo previsto che informazioni in merito debbano essere allegate con il mandato di arresto.

In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non rileva la perseguibilità a querela secondo l'ordinamento italiano, dovendosi aver riguardo unicamente alla qualificazione del fatto come reato in entrambi gli ordinamenti. (Fattispecie in cui per il reato oggetto di richiesta di consegna dalla Francia, qualificabile in Italia come appropriazione indebita semplice, non risultava presentata la querela).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2006, n. 14040
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14040
    Data del deposito : 7 aprile 2006

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