Sentenza 24 ottobre 2007
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, l'elencazione dei reati che danno luogo a consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, contenuta nel modello allegato alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, non è indicativa di una specifica qualificazione giuridica del fatto, quanto piuttosto dell'appartenenza ad una categoria di delitti, secondo una tecnica descrittiva che tiene conto della necessità di rendere comprensibile l'oggetto del procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti dei diversi paesi dell'Unione europea. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto irrilevante che nel mandato di arresto europeo l'autorità giudiziaria emittente avesse barrato la casella "furto organizzato o armato", mentre il titolo che aveva dato luogo alla richiesta era relativo al reato di rapina).
Commentari • 4
- 1. MAE, impossible rivalutare qualificazione del reato (Cass. 22376/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 ottobre 2025
In tema di mandato di arresto europeo, qualora il reato per il quale è richiesta la consegna rientri tra le categorie indicate dall'art. 2, par. 2, della decisione quadro 2002/584/GAI e sia punito nello Stato di emissione con pena o misura privativa della libertà personale non inferiore a tre anni, la consegna deve essere disposta indipendentemente dal requisito della doppia incriminazione (art. 8, comma 1, l. n. 69 del 2005, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021). In tali ipotesi, il giudice italiano non può rivalutare la qualificazione giuridica del fatto né verificare la destinazione della condotta (es. detenzione di stupefacenti per uso personale), essendo vincolato alla …
Leggi di più… - 2. Reati europei MAE, nessun controllo su doppia incriminazione (Cass. 22376/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 settembre 2025
Qualora il reato per il quale è stto emesso un MAE rientri nella elencazione che dà luogo alla consegna indipendentemente dalla doppia incriminazione, per un verso, non occorre che le condotte debbano essere inquadrate in una specifica disposizione incriminatrice del diritto interno dello Stato richiesto e, per altro verso, l'Autorità Giudiziaria - a cui è rivolta la richiesta di consegna - è vincolata alla valutazione effettuata dall'autorità dello Stato emittente per quanto concerne la questione se il reato rientri in una delle categorie di reati che figurano nell'elenco. Corte di Cassazione Sez. VI penale Sent., (data ud. 11/06/2025) 13/06/2025, n. 22376 Dott. DI STEFANO Pierluigi - …
Leggi di più… - 3. MAE e limiti alla riqualificazione nello Stato di esecuzione (Cass. n. 1428/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 ottobre 2025
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Sentenza dd. 15 ottobre 2025 (dep. 16 ottobre 2025) sul ricorso proposto da: S.K., nato nella Federazione Russa il 02/01/1976 avverso la sentenza del 16/09/2025 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi; sentite le conclusioni dell'avvocato Nicola Canestrini, difensore del …
Leggi di più… - 4. MAE a consegna obbligatoria: no “riqualificazione” in 280-bis per imporre la videoconferenza. Udienza a distanza fuori dai casi di legge è nulla (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 ottobre 2025
Il principio di diritto Nel procedimento di mandato d'arresto europeo a consegna obbligatoria (art. 8 l. n. 69/2005; art. 2, §2, Dec. Quadro 2002/584/GAI), il giudice dello Stato di esecuzione non può riqualificare i fatti secondo il diritto interno (nella specie in art. 280-bis c.p.) al fine di incidere sul regime custodiale o di imporre la partecipazione a distanza ex artt. 45-bis e 146-bis disp. att. c.p.p.: egli è vincolato alla categoria di reato indicata dallo Stato emittente (nella specie, “sabotaggio”), dovendo limitarsi a verificarne l'appartenenza all'elenco che esclude il controllo di doppia incriminazione. L'udienza camerale ex art. 17 l. n. 69/2005 si svolge nelle forme …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/10/2007, n. 39772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39772 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 24/10/2007
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1786
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 33477/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB AN TA, n. a Bacau (Romania) il 31.12.1980;
avverso la sentenza in data 20 settembre 2007 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Ministero Pubblico, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Consolo Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per il ricorrente l'avv. Caruso Renato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, a seguito di Mandato di arresto europeo (MAE) emesso in data 16 gennaio 2007 dal Tribunale di Bacau, disponeva la consegna all'autorità giudiziaria rumena di AN TA IB, cittadino rumeno, in relazione alla condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di furto aggravato, commesso il 1 giugno 2004, punito dall'art.211 c.p. rumeno, inflitta con sentenza emessa dal Tribunale di Bacau
in data 15 settembre 2 005, divenuta irrevocabile a seguito della decisione della Corte di Cassazione di Romania in data 11 aprile 2006. Ricorre personalmente per Cassazione il Bulibasa, che denuncia con un unico motivo la inosservanza della legge penale, rilevando, in primo luogo, che non era stato rispettato il principio di specialità, posto che nell'ordine di esecuzione si faceva riferimento al reato di furto aggravato mentre la sentenza di condanna emessa dall'autorità giudiziaria rumena era relativa al reato di rapina.
In secondo luogo, risultava violato il principio di sussidiarietà, richiamato dalla L. n. 69 del 2005, art. 24, secondo cui se la persona da consegnare è sottoposta a procedimento penale in Italia, la Corte di appello deve disporre il rinvio della consegna: nella specie il ricorrente era sottoposto a procedimento penale in Italia, pendente presso il Tribunale di Parma (R.G.N.R. 3950/06), in relazione ai reati di cui all'art. 495 c.p. e art. 186 C.d.S., comma 2.
DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato.
Non vi è alcuna sostanziale discordanza tra il MAE, la sentenza definitiva condanna e l'ordine di esecuzione, che si riferiscono allo stesso fatto-reato, qualificabile come rapina, come è pacificamente desumibile dalla descrizione del fatto riportata sia nel MAE sia nei documenti allegati, e in primis, nella sentenza di condanna. La circostanza che nel campo del modulo MAE sia barrata la casella "furto organizzato o armato" non è indicativa di una specifica qualificazione giuridica del fatto, atteso che la elencazione fatta in tale modulo attiene non tanto a singole ipotesi criminose ma piuttosto a categorie di reati, secondo una tecnica descrittiva che tiene conto della necessità di rendere comprensibile l'oggetto del procedimento penale nei rapporti tra ordinamenti di diversi paesi dell'Unione europea.
Per di più la qualificazione nominalistica data dall'ordinamento rumeno al fatto è irrilevante, una volta che questo sia riconducibile secondo l'ordinamento italiano a una precisa fattispecie di reato, che nella specie, come detto, è quella di rapina, e che ben può essere in altri ordinamenti denominata diversamente.
Quanto alla seconda doglianza, va osservato che la facoltà riconosciuta alla Corte di appello di rinviare la consegna della persona cui si riferisce il MAE in relazione alla pendenza in Italia di un procedimento penale a suo carico implica una valutazione di opportunità che deve necessariamente tenere conto dello stato del procedimento e della gravità dei fatti contestati. Nel caso di specie, stando alla documentazione esibita dalla difesa, a carico del Bulibasa risulta esistere solo una iscrizione nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per fatti connessi alla circolazione stradale (art. 186 C.d.S., comma 2, e art. 496 c.p.). Si tratta dunque non solo di un procedimento penale che non risulta avere avuto alcuno sbocco processuale e del quale non possono prevedersi i tempi di definizione, ma per di più riguardante fatti-reato di marginale gravità.
Legittimamente è stato pertanto ritenuto dalla Corte di appello di non esercitare la facoltà prevista dalla citata norma. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
Quanto alla prima statuizione, va precisato che la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37) non riguarda il regime delle impugnazioni,
retto, per ciò che concerne il ricorso per Cassazione, dall'art. 616 c.p.p.. La Cancelleria provvederà alla comunicazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 5.
Riserva il deposito della decisione.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2007