Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 7661
CASS
Sentenza 17 novembre 2005

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Nelle attività pericolose consentite, poiché la soglia della prevedibilità degli eventi dannosi è più alta di quanto non lo sia rispetto allo svolgimento di attività comuni, maggiori devono essere la diligenza e la perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre quanto più possibile il rischio consentito. Ne consegue che l'impossibilità di eliminazione del pericolo non può comportare una attenuazione dell'obbligo di garanzia, ma deve tradursi in un suo rafforzamento. (Nella fattispecie, relativa ad un infortunio sul lavoro, la Corte ha peraltro escluso che l'autorizzazione dell'Ente locale all'esecuzione dei lavori assolvesse il titolare dell'impresa, destinatario di tale autorizzazione, dagli obblighi di prevenzione stabiliti dalla legge).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 7661
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7661
    Data del deposito : 17 novembre 2005

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