Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, ai fini della consegna obbligatoria di cui all'art. 8 della L. 22 aprile 2005, n. 69, non rientra nei poteri di cognizione dell'autorità giudiziaria italiana stabilire se il fatto per il quale la consegna è richiesta integri effettivamente una fattispecie penale prevista dalla legislazione dello Stato di emissione. (Nel caso di specie, era stato dedotto, con riferimento ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria francese per il reato di associazione per delinquere, che non era configurabile il suddetto reato secondo la legislazione dello Stato di emissione per la mancanza di tre compartecipi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/12/2006, n. 41758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41758 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 19/12/2006
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 2228
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 43689/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR DO, n. a Veroli l'8.2.1960;
avverso la sentenza in data 31 ottobre 2006 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma dichiarava "sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di cui al mandato di arresto europeo n. 05/00014 emesso in data 4 maggio 2006 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Grande istanza di Marsiglia (Francia)", disponendo la consegna di BR DO all'autorità giudiziaria richiedente.
Per la precisione il TI era stato raggiunto da un mandato internazionale di arresto francese, segnalato nel SIS, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e altro, accertati in Perthus, Dipartimento dei Pirenei Orientali, il 23 marzo 2005, e la richiesta della sua consegna da parte dell'autorità giudiziaria italiana era stata oggetto del successivo MAE in data 22 maggio 2006 emesso dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
Rilevava la Corte di appello, sulla base degli atti trasmessi, che il TI era stato chiamato in correità dalla persona che era stata trovata in possesso della droga al posto di confine di Perthus e indicata come committente di una operazione di importazione e trasporto di 62 kg. di cocaina e che non sussistevano impedimenti di ordine formale o sostanziale alla consegna.
Ricorre personalmente per Cassazione il TI, che deduce, con un motivo, formalmente unico, ma sostanzialmente articolato in più punti, la violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 2, 6, 18 (lettere e), n) e t)), 26 e 13.
1. Art. 2: sono stati contestati al TI cinque reati in concorso con GL SS e non risulta da alcun atto che sia stato inviato il testo delle dichiarazioni eteroaccusatorie, unica fonte di prova, sicché risulta impedito il diritto di difesa nel quadro dei principi del giusto processo enunciati dall'art. 111 Cost. e richiamati dalla L. n. 69, art. 2.
D'altro canto la contestazione relativa al reato associativo risulta incomprensibile, alla cui configurazione osta il dato relativo alla inesistenza di alcun ulteriore partecipe.
2. Art. 6: non sono stati allegati al mandato di arresto i testi delle disposizioni di legge applicabili.
3. Art. 18, lett. e): non risulta che nell'ordinamento francese siano previsti i limiti massimi di carcerazione preventiva;
4. Art. 18, lett. n): il più grave reato di associazione per delinquere è stato presuntivamente commesso almeno in parte in Italia, dato che il TI è sempre rimasto nel proprio paese senza mai allontanarsene, sicché alla consegna osta il disposto della citata norma, che vieta la consegna se i fatti per i quali il mandato di arresto è emesso potevano essere giudicati in Italia.
5. Art. 18, lett. t): la mera indicazione della esistenza di una dichiarazione a carico resa da altro soggetto non soddisfa l'onere di motivazione, che implica la esposizione degli elementi indiziari a carico, delle ragioni della loro rilevanza e attendibilità, della sussistenza delle esigenze cautelari e delle ragioni che impediscono l'applicazione di una misura gradata.
6. Art. 26: è stato violato il principio di specialità perché il TI era stato già condannato in Francia, dove aveva espiato due terzi della pena, ed era stato liberato a condizione di non rientrare in quel Paese.
7. Art. 13: il provvedimento di convalida dell'arresto era divenuto inefficace dato che il mandato di arresto non era pervenuto nel termine di dieci giorni.
DIRITTO
Il ricorso, al limite dell'ammissibilità, è infondato.
1. La L. 22 aprile 2005, n. 69, contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione-quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non prevede quale presupposto per l'accoglimento della domanda di consegna che al mandato di arresto europeo (MAE) debba essere allegata la documentazione delle fonti di prova acquisite dall'autorità emittente, ma solo che, come nella specie avvenuto, senza che sul punto vi sia contestazione del ricorrente, debba essere allegata "una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata la consegna, con l'indicazione delle fonti di prova, del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica" (art. 6, comma 4, lett. a).
I diritti scaturenti dai principi del giusto processo non possono venire in causa meramente sulla base delle asserite carenze della documentazione allegata al MAE, che è esclusivamente quella indicata dalla riferita L. n. 69, art. 6, a meno che si prospetti concretamente che nell'ordinamento processuale dello Stato di emissione non siano rispettati i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia dalla L. 4 agosto 1955, n. 848 (e in particolare gli artt. 5 e 6 di detta Convenzione) e dai relativi Protocolli addizionali: ma non è questo che il ricorrente ha dedotto. Non rientra poi nei poteri di cognizione dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione stabilire in che esatti termini le fattispecie penali previste dall'ordinamento dello Stato di emissione siano applicabili nella fattispecie concreta: spetterà all'autorità giudiziaria cui la persona è stata consegnata di formulare tale giudizio all'esito del processo. Non può quindi essere in questa sede esaminata la configurabilità del reato associativo solo perché, secondo l'assunto del ricorrente, il reato in questione sarebbe addebitabile a sole due persone.
2. Contrariamente a quanto dedotto, i testi delle disposizioni di legge applicabili (v. la L. n. 69, art. 6, comma 4, lett. b), sono stati fatti pervenire dallo Stato di emissione (v. foll. 77 e segg.).
3. Non basta che ci si limiti ad eccepire da parte del ricorrente che la legislazione dello Stato di emissione non prevede i limiti massimi della carcerazione preventiva (L. n. 69, ex art. 18, comma 1, lett. e); occorre che ne sia data dimostrazione, con allegazione o quanto meno indicazione dei testi normativi da cui tale mancata previsione indiscutibilmente derivi (v. Cass., sez. 6^, 7 aprile 2006, Cellarosi;
Id., 3 marzo 2006, Napoletano). All'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione non è imposto il dovere di seguire pedissequamente il ricorrente in ogni sua astratta prospettazione, perché in tal caso la procedura sarebbe ancora più defatigante rispetto a quella da osservarsi in base al regime estradizionale;
e non sono questi lo spirito o la lettera della citata decisione-quadro nè della L. n. 69 del 2005, dichiaratamente attuativa della prima (v. art. 1, comma 1, di detta legge).
È solo il caso di rilevare, incidentalmente, che l'ordinamento processuale francese prevede termini massimi di custodia cautelare (v. Cass., sez. 6^, 12 luglio 2006, Charaf).
4. Non vale a precludere la consegna la circostanza che per il fatto oggetto della domanda presentata dall'autorità francese avrebbe potuto procedere l'autorità giudiziaria italiana;
occorrendo anche che per tale fatto sia intervenuta la prescrizione del reato o della pena (L. n. 69, art. 18, comma 1, lett. n) o che sia in corso procedimento penale in Italia.
Il ricorrente deduce anche (con implicito riferimento alla L. n. 69, art. 18, comma 1, lett. p) che l'associazione per delinquere a lui contestata è stata commessa almeno in parte in Italia, allegando dati di fatto, non esaminabili in questa sede, circa la sua continua residenza in Italia;
dati di fatto che, per come formulati, non sarebbero comunque di per sè ostativi alla giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria di emissione.
5. Non è compito dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione verificare quale sia l'attendibilità e la concreta portata probatoria della chiamata in correità posta a fondamento della domanda di consegna da parte dell'autorità giudiziaria dello Stato di emissione, la quale soddisfa il suo onere motivazionale con la mera indicazione di tale fonte di prova.
6. Non si comprende in che rapporti sia l'invocato principio di specialità con il diverso fatto per il quale il TI sarebbe stato già condannato in Francia: ma la questione appare comunque non rilevante nel caso di specie, posto che in base all'evocato art. 26, la consegna è limitata allo specifico fatto oggetto della domanda, e non può implicare la sottoposizione a procedimento penale o a esecuzione di pena per altro fatto anteriore.
Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo grado, posto che la previsione secondo cui le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo sono a carico dello Stato italiano (L. n. 69 del 2005, art. 37) non riguarda il regime delle impugnazioni, retto, per ciò che concerne il ricorso per cassazione, dall'art. 616 c.p.p.. La Cancelleria provvedere alla immediata comunicazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia immediatamente trasmessa a cura della Cancelleria anche a mezzo telefax al Ministro della giustizia.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2006