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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/12/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza ex art. 127 bis c.p.c. del 26/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1922/2023 RG avente ad oggetto:
«Risarcimento danni – malattia professionale – danno iure proprio »
TRA
e - rappresentati e difesi dagli Parte_1 Parte_2
Avvocati CORNELIO ENRICO e CORNELIO CLAUDIA, , Parte_3
ed elettivamente domiciliati come in ricorso, Parte_4
- ricorrente
E
in Controparte_1
persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA ed elettivamente domiciliata in
PIAZZA SAN MARCO 63 VENEZIA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2023 i ricorrenti, come sopra in epigrafe indicati, hanno convenuto in giudizio l'
[...]
chiedendo «accertarsi e Controparte_1
dichiararsi che le malattie da cui è stato colpito il signor dal 2008 in poi Parte_1
sono conseguenza dell'esposizione a rischio oncologico specifico (amianto e gli altri oncogeni indicati in narrativa) cui il ricorrente era sottoposto nell'ambiente di lavoro portuale;
condannarsi l'odierna convenuta al risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresa la perdita di aspettativa di vita, subiti dal signor con interessi e danni da Parte_1
1 rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e sentenza provvisoriamente esecutiva. Condannarsi l'odierna convenuta al risarcimento integrale di tutti i danni non patrimoniali, ivi compresa la perdita di aspettativa di vita comune e dalla perdita della qualità della vita coniugale, subiti dalla signora , con Parte_2
interessi e danni da rivalutazione monetaria dal fatto al saldo e sentenza provvisoriamente esecutiva. Vittoria di spese con l'aumento del compenso per l'attività prestata dall'avvocato nella misura del 30% in quanto il presente atto è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1-bis, del Decreto del
Ministro della Giustizia 10.03.2014, n° 55 introdotto dall'art. 1 del Decreto
8.03.2018, n° 37 del Ministero della Giustizia, pubblicato sulla GU n° 96 del
26.4.2018»
Nel costituirsi Controparte_1
ha contestato la pretesa dei ricorrenti, dedotto ed eccepito «
[...]
Voglia il giudice del lavoro adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa: a) in via pregiudiziale, dichiarare il ricorso inammissibile e/o manifestamente infondato in quanto assolutamente generico;
b) in via ulteriormente pregiudiziale, stralciare dal presente procedimento la domanda promossa dalla ricorrente e rimetterla al Presidente del Tribunale Parte_2
affinché nel disponga l'assegnazione alla sezione ordinaria civile;
c) in via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione, quantomeno parziale, dei diritti azionati dai ricorrenti;
d) in via principale, nel merito, rigettare le relative domande risarcitorie, in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornita di prova;
e) in subordine, ridurre proporzionalmente il danno in ragione del contributo concausale di fattori eziologici riconducibili ad una condotta colposa del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; f) in via subordinata, detrarsi dall'importo dovuto la rendita capitalizzata riconosciuta da in ragione CP_2
dell'intervenuto riconoscimento dell'origine professionale della malattia, nonché le (eventuali) ulteriori provvidenze erogate da nonché dal Fondo Vittime CP_3
Amianto; ovvero, comunque, detrarsi, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, un importo pari alle somme a cui il ricorrente avrebbe avuto diritto qualora avesse
2 presentato tempestiva richiesta di concessione delle ridette provvidenze. (...)
Con vittoria di spese e di onorari».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di c.t.u. medico legale, discussa, previo scambio di note, e decisa all'udienza del 26/6/25 come da dispositivo di seguito riportato.
*** ***
1. I ricorrenti deducono di essere coniugati e che il ricorrente Parte_1
ha lavorato dal 1968 al 2000 presso la Compagnia Lavoratori Portuali di
[...]
Venezia nel settore dei servizi ausiliari ai trasporti, con la mansione di addetto al carico e scarico di merci;
che nello svolgimento del proprio lavoro presso il
Porto di Venezia lo stesso è stato esposto a grosse quantità di emissioni di scarichi diesel, di polveri contenenti idrocarburi policiclici aromatici (nerofumo, carbone e altro) e all'amianto, che all'interno dell'ambiente di lavoro era ubiquitario;
che il predetto ricorrente è stato ricoverato dal 8/3/2008 al 31/3/08 per dispnea e versamento pleurico e sottoposto ad intervento di pleurectomia e decorticazione pleurica in data 1/4/08; che in seguito è stato eseguito un esame istologico refertato il 29/4/08 che ha evidenziato una pleurite fibrosa;
che in esito alla serie di interventi ospedalieri, l' con lettera 5/1/2012 ha riconosciuto CP_2
il nesso causale della malattia professionale con l'attività svolta, ma ha dichiarato che l'invalidità residua è del 2%; che il ridetto ricorrente è poi stato ricoverato dal 20/12/2019 al 30/12/19 per una sospetta neoformazione vescicale e che l'esame istologico ha rilevato un «carcinoma uroteliale papillare di alto grado»; che in seguito alla diagnosi di «neoplasia vescicale» lo stesso ha dovuto subire nel febbraio del 2020 un intervento chirurgico di cistectomia radicale, linfoadenectomia iliaco-otturatoria bilaterale e confezionamento ureteroileocutaneostomia sec. LL, oltre a prostatectomia, sempre a seguito del «carcinoma prostatico»; che la «neoplasia vescicale» ed il «tumore alla prostata» sono riconducibili alla inalazione di idrocarburi policiclici aromatici, quali ad esempio il benzopirene derivante dagli scarichi dei vecchi motori diesel presenti nel luogo di lavoro e il nerofumo, e dall'inalazione di fibre di amianto;
che a seguito di giudizio ex art. 442 c.p.c. nei confronti dell' è stato CP_2
3 riconosciuto un danno biologico permanente del 55%, (domanda amministrativa
24/8/2020, rigetto 1/12/2020, notificato il 17/12/2020)
2. Agisce il ricorrente per il risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale costituzione da: a) danno morale per “formido mortis”; b) la perdita totale di vita sessuale;
c) e la perdita di aspettativa di vita futura, valutabile statisticamente come da giurisprudenza consolidata.
3. Agisce la ricorrente per il danno non patrimoniale costituito Parte_2
dal consapevole - assieme al marito, compagno di vita - destino che gli si prospetta;
la ricorrente è accanto non solo come moglie, ma anche come infermiera, ed è fortemente danneggiata, fisicamente ed emotivamente, nell'assistere il marito per una malattia dalla quale entrambi i ricorrenti sanno non vi sarà guarigione;
entrambi inoltre hanno sofferto dell'impotentia coeundi che si è manifestata in conseguenza della malattia;
in seguito all'intervento del febbraio 2020 in poi il signor è gravemente invalido avendo: difficoltà Parte_1
deambulatorie, necessità continue di svuotamento del sacchetto dell'ileostomia e necessità di assistenza infermieristica più volte al giorno;
è affetto da impotentia coeundi e la vita affettiva tra i coniugi è continuata intensissima, ma in termini di pure e semplici tenerezza e vicinanza;
ha una costante incontinenza rettale che lo obbliga quasi continuamente a correre al bagno. La ricorrente allega di svolgere l'attività infermieristica a beneficio del marito con Parte_2
prestazioni assai sgradevoli quali la sostituzione del sacchetto dell'ileostomia, il reperimento dell'inserzione intestinale cui la sonda del sacchetto deve essere collegata e la disinfezione costante della ferita.
4. La resistente ha contestato la fondatezza della pretesa dei ricorrenti, quanto al nesso causale, ed ha eccepito la prescrizione.
LEGITTIMAZIONE PASSIVA RESISTENTE
5. Giova preliminarmente, quanto alla legittimazione passiva prima dell'Autorità Portuale di Venezia e poi dell'attuale Autorità di Sistema Portuale del , in verità non più contestata, richiamare Controparte_1
comunque i propri precedenti: sentenze 382/2013, 50/2014 e 774/2015 e ordinanza 19/7/2017 (resa nella causa n. 1094/2015 RG).
4 6. Inoltre, quanto al rapporto tra Provveditorato al Porto di Venezia (PPV)
e lavoratori della Compagnia Lavoratori Portuali (CLP), appare sufficiente ricordare che «Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento -restando inapplicabile il divieto di appalto di manodopera di cui alla legge n. 1369 del 1960- e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Ne deriva che in tale seconda ipotesi, e con riferimento alla domanda risarcitoria per infortunio promossa dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, non è configurabile litisconsorzio necessario tra la compagnia portuale che si limiti a fornire lecitamente manodopera al soggetto esercente l'attività imprenditoriale nell'ambito della quale si sia verificato l'infortunio” (Sez. L, Sentenza n. 17092 del 08/10/2012; Sez. L, Sentenza n. 10967 del 27/05/2015; Sez. L, Sentenza n. 2992 del 15/03/1995: “ Il rapporto di lavoro fra compagnie portuali - costituite in forma cooperativa ed aventi personalità giuridica - e singoli lavoratori soci si instaura solo quando le prime esercitano direttamente l'attività di impresa per le operazioni di carico e scarico e non anche quando le compagnie medesime si limitano a fornire la manodopera qualificata alle imprese portuali, ipotesi quest'ultima nella quale la compagnia portuale funziona, in pratica, da ufficio di collocamento e rimane pertanto esente da ogni responsabilità, anche in sede di rivalsa, per gli infortuni occorsi ai lavoratori. Infatti il d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124
(T.U. sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), dopo aver indicato (art. 9) fra i datori di lavoro obbligati all'assicurazione la compagnia portuale nei confronti dei propri iscritti, prevede espressamente (art. 27) il diritto della compagnia di rivalersi della relativa spesa nei confronti delle persone o degli enti nell'interesse dei quali le operazioni portuali vengono compiute - rivalsa che viene concretamente attuata mediante un'addizionale alla tariffa, vigente in ciascun porto, relativa alle prestazioni della manodopera, addizionale che, come
5 la tariffa, viene fissata dall'autorità portuale - e che devono essere pertanto considerati come gli effettivi datori di lavoro, nei confronti dei quali vale l'esonero della responsabilità civile o si esercita l'azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 10 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965” ).
7. Come ampiamente accertato e concluso in numerosi precedenti di questa Giudice e di questa Sezione (vd. ex plurimis sentenze rese cause nn.
2030/2003 RG e 1498/03 RG), infatti, la CLP di Venezia si limitava a mettere a disposizione del PPV le proprie maestranze (si veda, in particolare sul punto deposizioni rese nelle cause 2030/03, 1498/03 RG), ma tutta la prestazione lavorativa veniva poi resa secondo le direttive impartite dal PPV: le navi/armatori chiedevano al PPV di effettuare lo scarico/carico, il PPV si avvaleva obbligatoriamente dei lavoratori della CLP ( artt. 110 e 111 CN ratione temporis vigente).
ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE – RIGETTO
8. Sempre preliminarmente deve escludersi che sia intervenuta alcuna prescrizione in quanto trattasi di responsabilità contrattuale (l'Autorità Portuale, prima, e l'Autorità di Sistema, poi, vengono chiamate a rispondere in quanto il
PPV era utilizzatore della prestazione del ricorrente sig con Parte_1
conseguente applicazione dell'art. 2087 c.c.) e quindi con applicazione della prescrizione ordinaria decennale;
in ogni caso, la prescrizione non potrebbe che decorrere dal verificarsi dell'evento dannoso e quindi dalla diagnosi della malattia.
ESITO DELLA CTU – PATOLOGIE PATITE DA RICORRENTE GASPARINI – NESSO
CAUSALE CON ATTIVITA' SVOLTA COME LAVORATORE PORTUALE
9. Ciò posto, il ricorso deve essere accolto nei termini e per le ragioni di seguito svolte.
10. Il CTU ha concluso nel senso che « 1) il ricorrente Parte_1
di 75 anni è affetto da carcinoma della vescica per il quale è stato
[...]
sottoposto ad exeresi del tumore seguito da confezionamento di ureteroileocutaneostomia complicata da insufficienza renale cronica che costringe il paziente da circa un anno a sottoporsi a trattamento emodialitico trisettimanale di sostituzione della funzione renale;
2) dalla documentazione ho
6 dedotto che il periziato ha lavorato dal 1968 al 2000 presso il Porto di Venezia come addetto al carico e scarico di merci dalle navi con attività che si svolgeva in banchina, nei magazzini e nelle stive delle navi, inizialmente e per circa diciotto anni come facchino e poi come conducente di mezzi pesanti a Marghera;
nel corso dell'attività il periziato che era un fumatore era stato a contatto con numerosi inquinanti ambientali (amianto, idrocarburi aromatici e nerofumo) inoltre l' ha riconosciuta la sussistenza di placche pleuriche amianto- CP_2
correlate; 3) non si sono individuati altri precedenti morbosi durante gli anni di lavoro, salvo l'abitudine voluttuaria del fumo di sigaretta;
4) sulla scorta delle evidenze tecniche di cui dispongo a riguardo dei tumori della vescica e delle più recenti conoscenze scientifiche ritengo che l'esposizione professionale alle sostanze più sopra citate per un così lungo periodo di tempo, abbia avuto un ruolo concausale nel sostenere la cancerogenesi e che ci si trovi di conseguenza di fronte ad una malattia professionale;
5) sotto il profilo civilistico stimo un danno alla salute, intesa come validità psicofisica del soggetto, come danno biologico temporaneo di 60 giorni in forma totale, corrispondenti ai periodi di ricovero ospedaliero, ed un danno biologico permanente all'incirca del 50%
(cinquanta percento) rispetto all'integrità pre-esistente tenendo conto del complesso morboso nel suo insieme che comprende anche una sindrome ansioso-depressiva oltre al trattamento emodialitico cronico per la sostituzione della funzione renale, delle riflessioni svolte a proposito delle diverse cause e delle indicazioni dei barémes medico-legali di maggior pregio fra cui le linee- guida della del 2016 e del confronto con altri casi consimili dedotti Pt_5
dall'abituale pratica peritale;
6) il grado della sofferenza soggettiva lo si può ritenere a mio parere elevato durante la malattia e medio-elevato nel cronico, con incidenza negativa dei postumi permanenti sul modo di essere del Parte_1
sul suo stato di benessere e sulle abituali attività, comprese quelle di tempo libero, di svago e sulla vita di relazione»
11. Le conclusioni alle quali è giunto il CTU debbono essere condivise, in quanto lo stesso ha dato ben conto che è un ex Parte_1
fumatore e durante l'attività lavorativa ha avuto «un'esposizione professionale in ambito portuale all'amianto, al nerofumo ed agli idrocarburi policiclici
7 aromatici rilasciati dai motori diesel per un periodo complessivo di circa trentadue anni. Riconosciuto affetto dall' da placche pleuriche amianto- CP_2
correlate era stato riconosciuto affetto anche da carcinoma prostatico operato e da un adenocarcinoma della vescica trattato con ureteroileocutaneostomia e complicato da insufficienza renale terminale (…)» (ureteroileocutaneostomia = intervento chirurgico che crea un canale artificiale per la fuoriuscita dell'urina dopo la rimozione della vescica).
12. Quanto al nesso causale tra le esposizioni allegate dal ricorrente
– nero fumo, motori diesel amianto - e il tumore alla vescica il CTU ha esposto che «adottando il criterio del si vera sunt exposita rispetto alle dichiarazioni del periziato» «senza dimenticare che per lo meno l'esposizione all'amianto è stata acclarata dall' » e considerando il «concomitante fumo» «senza CP_2
disconoscerne l'indubbia rilevanza causale, va tuttavia ricordato quanto aveva affermato il Direttore Generale dell' nel 2006 (...) cioè che: “(...) in forza CP_2
del principio di equivalenza, causa di un evento è ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento stesso, anche se di minore spessore quantitativo e qualitativo rispetto agli altri, salvo che sia dimostrato l'intervento di un fattore causale da solo sufficiente a determinarlo. Ne consegue che, una volta che si è accertata l'esistenza di una concausa lavorativa nell'eziologia di una malattia, l'indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una valutazione di prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative nel determinismo della patologia (...)”»
13. Ha inverto spiegato il CTU che «Gli idrocarburi sono molecole binarie, costituite da carbonio ed idrogeno, classificabili in:
1. idrocarburi alifatici saturi, alcani, o paraffine: (…), 2. idrocarburi alifatici insaturi “alcheni o olefine”:
(…) 3. idrocarburi aromatici» ove « le sostanze chimiche appartenenti a questo gruppo contengono nella loro molecola uno o più gruppi benzenici. I composti principali (benzene, toluene, xilene, etilbenzene, stirene e cumene) trovano largo impiego come materie prime, prodotti intermedi nei processi di sintesi industriali e come solventi. (...) Gli oli minerali non raffinati sono fondamentalmente prodotti della distillazione del catrame. Il loro potere cancerogeno è legato al contenuto di diversi IPA (idrocarburi aromatici
8 policiclici) cancerogeni ed alcuni idrocarburi alifatici. Le patologie tumorali di cui sono responsabili hanno come principale organo bersaglio la cute. C'è altresì un buona evidenza che in Europa circa il 5-10% dei tumori della vescica possano essere attribuiti all'esposizione occupazionale. C'è una forte evidenza di aumento del rischio di tumore della vescica per particolari esposizioni occupazionali quali: amine aromatiche, idrocarburi policiclici aromatici, 4- aminobifenile, tetracloroetilene e benzopirene e viene raccomandato di non utilizzare negli ambienti di lavoro amine aromatiche, idrocarburi policiclici aromatici, 4-aminobifenile, tetracloroetilene e benzopirene a meno che non venga garantita un'adeguata protezione (I. Jubber, S. Ong et al, Epidemiology of bladder cancer in 2023: a systematic review of risk factors, European Association of Urology, 84, 2023). Il nerofumo è un materiale composto da carbonio polverizzato (…) per lo più utilizzato come rinforzante nelle mescole di gomma e come pigmento di inchiostri e vernici. Viene utilizzato per la fabbricazione di prodotti in gomma quali: (...) Viene utilizzato anche per la fabbricazione di prodotti in plastica quali: (...). Utilizzato inoltre per la produzione di batterie a cella secca, in componenti elettrici ed elettronici, per tubi per televisori, per la produzione di elettrodi ad arco, per spazzole e resistenze, come pigmento per pitture, (...) grassi e lubrificanti. Fra gli usi minori per la produzione di carta, cartone, superfici sensibili, nastri magnetici, toner per fotocopiatrici, per adesivi, cemento, malta, tessuti», infine « Con il termine di asbesto o amianto vengono indicati dei silicati a diversa composizione chimica, microcristallini a conformazione fibrosa, ritenuti oggi i principali responsabili dell'asbestosi. (…)
Le principali patologie da amianto comprendono: pleuropatie: placche parietali, ispessimenti diffusi viscerali, versamenti recidivanti, atelettasie rotonde, pneumopatie: alveolite, fibrosi interstiziale diffusa (asbestosi) neoplasie: carcinoma polmonare, mesotelioma (pleurico, peritoneale). Queste patologie, asbesto-correlate, sono inserite nella lista di patologie che l' riconosce con CP_2
elevata probabilità come correlate all'esposizione a fibre di asbesto (lista I). Vi sono altre neoplasie potenzialmente correlate all'esposizione all'amianto, quelle inserite nella lista II, cioè nei casi di malattia che l' stima di limitata CP_2
probabilità in termini di correlazione con l'amianto, nelle quali rientrano il
9 tumore della faringe, dello stomaco e del colon-retto e infine la lista III, nella quale rientra il solo cancro dell'esofago»
14. Espone, dunque, il CTU che per quanto concerne il « tumore della vescica» pur non rientrando «nelle tabelle inerenti alle patologie CP_2
considerate correlate, con elevata probabilità, all'esposizione all'amianto» «
Tuttavia un qualche possibile ruolo concausale per la vescica sembra emergere dall'articolo citato dal dott. allegato al ricorso (Silica and Asbestos Per_1
exposure at work and the risk of bladder cancer in Canadian men: a population- based case-control study). (…)». In letteratura, osserva il CTU, « esistono alcune evidenze di presenza di fibre di asbesto nei tumori dell'urotelio anche se si tratta di lavori retrospettivi che non consentono di accertare con ragionevole certezza il nesso causale fra l'esposizione e/o la presenza di asbesto e lo sviluppo di una neoplasia maligna dell'epitelio vescicale ( t al, 2007; et al, 2009; Per_2 CP_4
et al, 2010; et al, 2012, L Pollice e al,1995) ma al contempo non Per_3 Per_4
permettono in modo assoluto di escludere tale potenziale correlazione.
L'amianto per il quale l' ha già riconosciuto l'esposizione professionale del CP_2
on invalidità del 2% non si può escludere in definitiva che possa essere Parte_1
stato anch'esso agente eziopatogenetico concausale nello sviluppo della neoplasia delle vie urinarie. Il cancro della vescica rappresenta d'altro canto una delle più frequenti patologie neoplastiche ed è la più importante patologia urologica a genesi professionale. Dalla letteratura consultata» - continua il CTU « si deduce che nella maggior parte dei casi la causa del cancro vescicale non è chiara e ciò è tra l'altro dovuto al tempo di latenza di decine di anni fra l'effetto di un determinato agente/i e la manifestazione della malattia. Dal punto di vista della Medicina del Lavoro è rilevante soprattutto l'esposizione alle ammine aromatiche (sinonimo di arilamine) ed agli idrocarburi policiclici aromatici (PAH o
IPA), più di rado a derivati di oli fossili od arsenico, tutti potenziali sostanze ad azione cancerogena a carico dell'epitelio uroteliale. Per molti anni i prodotti di combustione sono stati sospettati come agenti cancerogeni responsabili del cancro della vescica e studi di coorte hanno evidenziato un aumento di rischio del tumore della vescica nella produzione di gas, nell'industria dell'alluminio e negli esposti ai prodotti esausti dei motori (ex pluribus, C. EI De SO, S.
10 Polyciclic aromatic hydrocarbons in diesel emission, diesel fuel Persona_5
and lubrificant oil, Elsevier, 2016). Tutte queste professioni hanno in comune l'esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e, in certi casi, ai loro nitroderivati, come i composti “diesel exhaust”, riconosciuti dalla IARC come
“probabili carcerogeni per l'uomo” (Group 2A). Una categoria lavorativa ad alto rischio di esposizione a “diesel exhaust” è rappresentata infatti dagli autisti di camion e dai macchinisti di treni», e « concentrazioni più basse [ai prodotti di combustione] rispetto ai settori precedentemente analizzati sono state evidenziate nel settore dei trasporti (autisti di camion, di auto, di treni etc.), fra i meccanici, gli edili ed altri. I prodotti di scarico dei motori diesel, in particolare, sembra che siano associati con un aumentato rischio di cancro della vescica»
15. Ciò posto osserva il CTU, quanto allo specifico caso in esame, « si può evincere dai dati agli atti e dall'epoca durante la quale si è svolta l'attività lavorativa (dal 1968 al 2000) che il he all'epoca era fumatore era stato Parte_1
esposto come detto al contatto con fibre di amianto, nerofumo ed idrocarburi policiclici aromatici. Questi ultimi, (...), sono da considerare sostanze inquinanti a rischio cancerogeno anche per le vie urinarie mentre per l'amianto, classificata anch'essa come potenziale sostanza cancerogena, il ruolo eziopatogenetico a carico dell'urotelio non si potrebbe escludere e potrebbe esercitare anche una potenziale sinergia con le altre sostanze cancerogene presenti nell'ambiente di lavoro. (…)» ove «Una neoplasia (…) va considerata di origine professionale ove venga dimostrata, come nel caso che ci occupa, l'esposizione ad agenti cancerogeni lavorativi (qui numerosi per moltissimi anni) dotati di efficacia causale idonea (alla luce vieppiù di quanto emerso dalla revisione dei Criteri di
Helsinki del 2014), indipendentemente dalla concorrenza di fattori extralavorativi quali il fumo di tabacco. Vengono considerati in definitiva “professionali” i tumori nella cui genesi l'attività lavorativa ha agito come causa o concausa, cioè antecedente necessario ma non sufficiente che concorre con concretezza ed adeguata intensità al determinismo dell'evento insieme ad altre concause (P.
Bastini, Le patologie neoplastiche nella tutela assicurativa dell' ; CP_2
dall'accertamento medico-legale ai dati statistici del fenomeno, slides reperibili su Internet)».
11 16. E dunque osserva tenuto « conto dell'esito della visita diretta, di quanto emerso dalla discussione in contradditorio con i Colleghi Consulenti, dalla precedente CTU nella causa contro e dell'esame critico della CP_2
documentazione sanitaria e non versata in atti, ed anche dell'aggiornamento dei
Criteri di Helsinki del 2014. (…) adottando, (…), il criterio del più probabile che non, cioé della preponderanza delle evidenze in relazione al caso oggetto dell'indagine. In questo caso non ritengo sia possibile, con criterio di elevata probabilità scientifica, suddividere credibilmente il “peso” delle singole noxe causali (il fumo per un verso e gli inquinanti ambientali) che invece è indubbio abbiano cooperato nel determinare lo slatentizzarsi della malattia neoplastica
(vescicale) in un soggetto che ha negato nell'anamnesi precedenti tumorali».
17. Per contro, il CTU ha concluso debba escludersi che la impotentia coeundi abbia un'origine professionale e sia invece « verosimilmente connessa con la malattia prostatica e forse con l'abitudine al fumo, in ogni caso non di origine professionale».
18. Le conclusioni a cui il CTU è giunto devono condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici, supportate dall'attento esame della documentazione medica in atti oltre che dall'esame del ricorrente, dai necessari accertamenti ed approfondimenti anche con richiamo alla letteratura scientifica, ulteriormente approfondita nella risposta alle osservazioni del CTP dott. Per_6
ove ha evidenziato che per quanto attiene in particolare ai gas di scarico
[...]
dei motori diesel, che rientrano nella lunga lista di sostanze potenzialmente cancerogene, gli esperti dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro Contr (che fa parte dell' hanno segnalato anche di recente come «vi sono prove sufficienti per associare l'esposizione a questi gas con l'aumento del rischio di tumore del polmone e nello specifico anche un aumento del rischio di cancro della vescica» e come non si possa « trascurare il fatto che l'esposizione è stata, in concreto, a tossici multipli e per un periodo di anni molto lungo durante i quali anche le misure di prevenzione non erano del tutto adeguate», come, pur non essendo la letteratura internazionale sempre in sintonia in proposito, non sia
«possibile prescindere dalle caratteristiche proprie del caso concreto (…) da un punto di vista medico-legale non è possibile “suddividere” credibilmente fra le
12 possibili cause anche se è vero che il fumo di sigaretta è anche in grado di procurare da solo il cancro della vescica. Quel che è certo è che il che Parte_1
era un fumatore, è stato però esposto per moltissimi anni anche a sostanze tossiche potenzialmente idonee a determinare la cancerogenesi» rimettendo poi al Giudice la decisione sulla suddivisione della responsabilità da un punto di vista giuridico.
19. Quanto al danno, sempre nel rispondere al CTP , il Per_6
CTU ha precisato come, a fronte del fatto che il CTP dubita che «l'insufficienza renale, nonostante l'intervento del 2020 di cistectomia radicale con linfoadenectomia iliaco-otturatoria bilaterale e confezionamento di una ureteroileocutaneostomia sec. LL avesse decisamente sovvertito la funzione escretoria renale del sia la conseguenza di tutto questo» , Parte_1
«con criterio di elevata probabilità scientifica, non sia possibile non attribuire a questo sconvolgimento un ruolo quantomeno concausale nello slatentizzarsi dell'insufficienza renale» mentre «la stima (...) deriva da una revisione dei barèmes medico-legali indicativi più utilizzati fra cui le più recenti Linee-guida della Società Italiana di Medicina Legale (Giuffré, 2016) e [dal] confronto con altri casi consimili tratti dall'abituale pratica peritale».
20. Questa Giudice aveva già rilevato, e qui lo si ribadisce, che le conclusioni a cui è giunto il CTU – secondo il quale ricorrente è affetto da
«tumore alla vescica» riconducibile alla esposizione idrocarburi policiclici aromatici presenti nei prodotti dei motori diesel e anche all'esposizione ad amianto, esposizione confermata dalla presenza di placche pleuriche mentre l'impotentia coeundi non ha origine professionale ed è verosimilmente connessa con la malattia prostatica e forse con l'abitudine al fumo - non sono incompatibili con gli accertamenti svolti in altri giudizi: 1) non con quelli svolti nella causa n. 708/2002 (sentenza 633/2023), CTU dott.sa , nella quale Per_7
il de cuius era affetto da « tumore alla prostata»; 2) non con quelli svolti nella causa 907/2022 (sentenza 710/2023) nella quale il ricorrente era affetto da
«tumore alla vescica» ma si trattava di un dipendente dell'Autorità Portuale che non aveva svolto le medesime mansioni dell'attuale ricorrente, ma piuttosto mansioni di coordinamento dei lavoratori della CLP, sicché ne è derivato, ad
13 avviso del CTU e del Giudice che ne ha condiviso le conclusioni, l'assenza di prova dell'esposizione a sostanze nocive ( il CTU peraltro è il medesimo della presente causa); 3) non con quelli svolti nella causa n. 148/2022 decisa da questa Giudice con sentenza n. 405/2023, nella quale altro CTU (dott. ) ha Per_8
confermato il nesso causale tra il «tumore della vescica» e idrocarburi policiclici aromatici presenti nei gas di scarico diesel anche «correggendo l'analisi per l'esposizione al fumo di sigaretta» il quale comunque «aumenta il rischio del tumore della vescica» mentre ha riferito che non vi sono elementi scientifici sufficienti per attribuire causalmente il «tumore della prostata» alla professione svolta da quel ricorrente presso la Compagnia Lavoratori Portuali.
21. Ciò posto vi è da rilevare che il ricorrente, esaminato dal CTU ha riferito dell' «attività di carico e scarico merci che ha riferito di avere svolto manualmente per circa diciotto anni e poi di avere guidato camion e macchine per il trasporto delle merci. Ricordava che i sacchi venivano trattati a mani nude fino a quando non erano stati forniti mascherina e guanti a partire dagli anni
Ottanta mentre nessuno avrebbe informato i lavoratori che le sostanze disperse nell'ambiente erano tossiche. Per i primi diciotto anni (fino al 1986) aveva lavorato come operaio in stiva e nel magazzino svolgendo lavori di facchinaggio e di tiraggio (a bordo nello scaricare i sacchi sia con macchine azionate da motori diesel che a mano); all'epoca ha riferito che il lavoro era prevalentemente sulle navi (“…fasevimo de tutto…ghe gera sacchi de amianto che tiravimo a mani fin al caretin…i podeva pesare anca sinquanta Kg e i se moveva in do…questo a
Venesia…a Marghera invece fasevo tutto con le macchine con motori che i gera sempre accesi…ti fasevi otto ore…”). Successivamente, a seguito di concorso per guidare i mezzi pesanti, era stato trasferito dal Porto a Marghera dove aveva condotto mezzi azionati da motori diesel scaricando container dalle navi. A domanda rispetto al tipo di motori ha riferito che aveva utilizzato anche motori elettrici e che l'attività si svolgeva all'aperto ma anche al chiuso nel magazzino.
Con il mezzo ha ricordato che gli capitava spesso di lavorare direttamente sulla nave, per lo più nelle stive, per spostare il materiale pesante. Ha precisato inoltre che i mezzi utilizzati, con forche, piccole gru tipo Beoti ed anche a pale CP_6
meccaniche inoltre che si teneva il motore sempre acceso».
14 22. L'esposizione del ricorrente ad amianto, nero fumo e idrocarburi policiclici aromatici può ritenersi provata dalla deposizione testimoniale assunta nella causa 633/22 (contro ). Il teste ha, invero, riferito di aver CP_2 Tes_1
lavorato con il ricorrente «dal 73 al 2000 presso il Porto di Venezia. Facevamo le stesse mansioni di scaricatori di porto, autisti. lavorava in prevalenza a Parte_1
Marghera, mentre io in prevalenza ero a Venezia. Conosco comunque le mansioni del ricorrente. (…) Venivano utilizzati i motori diesel e il gruista era presente alle operazioni con i motori in funzione. Se svolgeva la Parte_1
mansione di gruista, a tale mansione era adibito tutto il giorno. (…) non vi era un ordine specifico, per cui poteva svolgere nell' arco della settimana Parte_1
alternativamente mansioni di gruista o di autista, ovvero solo le une o le altre. In realtà, ciascun lavoratore si sceglieva il lavoro, perché venivamo pagati a cottimo. (…) i sacchi di iuta potevano contenere prodotti di vario tipo, tra cui anche carbone. L'ultima nave che ho scaricato a Venezia trasportava proprio carbonella. Spesso si rompevano i sacchi e il prodotto, tra cui anche il carbone, fuoriusciva. (…) A Marghera il carbone sfuso arrivava tutti i giorni. La stiva della nave era piena di carbone e ndava con la pala per portare il carbone al Parte_1
centro della stiva. La gru scaricava poi il carbone. (…) Il nerofumo arrivava nei sacchi, all' inizio nelle navi. Poi si è visto che era nocivo e da un certo momento arrivava nei sacchi di iuta. I sacchi rilasciavano la polvera nera e ricordo che dopo aver trasportato il nero fumo restava impregnata la pelle per più giorni. I sacchi di nerofumo arrivavano una volta la settimana, a seconda dei periodi».
23. Per quanto riguarda l'amianto l'attività svolta dai lavoratori portuali è stata anche ampiamente analizzata e descritta dai numerosi testi escussi in altre cause tra ex lavoratori Portuali e Autorità Portuale di Venezia;
da tali verbali – pur non acquisiti tutti al presente giudizio ma noti alle parti in quanto assunti in cause a cui ha partecipato l'Autorità Portuale - emerge che i lavoratori portuali negli anni '60-'70 e '80 sono stati esposti ad amianto. Invero, lo scarico dell'amianto – che arrivava al Porto di Venezia per il successivo utilizzo industriale – avveniva mediante l'imbragatura di circa 10-12 (vd. Rossetto,
2030/2003) o addirittura 20 (vd. , proc. n. 1498/03 RG) sacchi che venivano Per_9
issati con la gru fuori della stiva, nel momento in cui la gru issava il carico
15 l'imbragatura si stringeva e i sacchi – di juta e successivamente in raffia (vd.
Prato, p. 8, proc. n. 238/05) o in plastica intessuta abbastanza fragile (vd. Lucco,
p. 4, proc. n. 238/05) – in parte si rompevano facendo fuoriuscire la polvere di amianto. In sacchi di juta/plastica/raffia – almeno sino al 1979 ( vd. Calzavara sull'arrivo dell'amianto in pallet, proc. 380/05) – l'amianto arrivava a bordo delle navi e veniva scaricato ed era poi caricato sui camion o sui vagoni ferroviari oppure trasportato in magazzino, in tale ultimo caso in pile di 5/6 sacchi con un carro condotto a mano (vd. p. 1, , proc. N. 380/05) quindi conservato nei Per_10
magazzini. Nelle stive della navi alla fine dello scarico rimaneva uno strato di polvere di amianto caduta dai sacchi, e tale polvere rimaneva anche sull'altra merce, che veniva trasportata con l'amianto (vd. , e Per_10 Pt_6 Pt_7
proc. N. 380/05 RG;
vd. Lucco, Prato, proc. n. 238/05 Rg;
, Per_11 Pt_6
Pt_1
, proc. n. 2030/03; , , , , proc. n. 1498/03 Pt_8 Pt_9 Pt_10 Pt_11 Pt_12
RG; , proc. n. 1367/07 Rg). Per ogni nave vi erano sei Pt_14 Parte_15
lavoratori a bordo e sei a terra, ogni linea di lavoro cioè ogni gru era dunque composta di dodici persone (vd. in particolare Lucco, p. 2, proc. n. 238/05 RG). Il teste (causa n. 1418/07 Rg) ha riconosciuto e confermato che il lavoro si Tes_2
svolgeva e che i sacchi erano stivati come rappresentati nelle foto dimesse in quel procedimento, nelle quali appunto si vedevano i lavoratori portuali caricare sulla spalle grandi sacchi chiari (vd. foro verbale causa n. 1418/07RG). Nei magazzini i sacchi rimanevano per mesi e spesso i lavoratori portuali dovevano spostarli da una parte all'altra; anche in magazzino vi era, per terra, polvere di amianto (vd. in particolare Lucco, Prato, proc. 238/05 Rg).
24. Ancora i testi esaminati nelle cause nn. 2030/2003 RG e
1498/2003 RG hanno riferito: (lavoratore portuale dal 1968 al 1996) “ Pt_6
Abbiamo lavorato anche sulle navi della LL ST ma non solo su quelle
[...] nelle navi [...] della LL trasportavano anche amianto. Posso dirlo perché nella tabella che trovavamo la mattina al momento della chiamata era indicato per ogni nave e per ogni stiva quale fosse la merce e quindi ricordo che vi era indicato l'amianto[...] all'inizio in tutte le navi l'amianto era confezionato in sacchi di juta di un metro per 60 cm. circa;
alcuni avevano all'interno una pellicola sottilissima di nailon altri non avevano detta pellicola. [...] avevano la
16 forma di un cuscino. All'interno della stiva detti sacchi erano accatastati sull'uno sull'altro. A volte sotto i sacchi di amianto vi erano sacchi di altra merce. Lo scarico avveniva attraverso una braga sulla quale venivano posizionati 10/12 sacchi a seconda di quanti ne stavano, questa braga passava all'interno della stessa veniva agganciata con il gancio della gru ed issata. In più di qualche virata scoppiava un sacco a causa della pressione della braga e il contenuto si spargeva. [...] si trattava di una cosa compatta che si sbriciolava. [...] di aver visto dell'amianto di colore grigio, pepe-sale e un colore verdino. Personalmente ho visto sacchi juta contenenti amianto nei magazzini del porto sino ai primi anni
'90. Ricordo di aver maneggiato detti sacchi nelle stive sino al 1976/77 circa.
Successivamente arrivava compatto in sacchi composti da una tela plastificata nella quale era evidente la tramatura;
tali sacchi si rompevano molto meno, direi al 50% in meno. Questi sacchi erano accatastati su pallet di legno. Inoltre si usavano dei sacconi di forma quadrata alti circa un 1,5 mt che avevano quattro
"orecchie" poste agli estremi della faccia superiore e a tali orecchie andavano agganciati i ganci che a loro volta venivano agganciati al gancio della gru e sollevati. Altri sacconi avevano solo un gancio al centro. I container sono apparsi a partire dal 1980 in poi. Preciso [...]che a noi spettava scaricare i sacchi di amianto dai container al magazzino o dai container ai carri ferroviari. [...].
Ricordo di aver continuato a vedere i sacchi e i "sacconi" di amianto fino a qualche anno più tardi però in piccole navi che mi sembra provenissero dalla
Russia. Non sono in grado di dire con quale frequenza accadesse che si scaricava dai container l'amianto. Non sono in grado di dire con quale frequenza si fosse indirizzati al magazzino e a scaricare l'amianto, dipendeva all'ordine di precedenza nella chiamata che ho descritto all'inizio della mia deposizione. [...] a partire dal 1972/73 è stato fatto un collettivo e abbiamo ottenuto l'eliminazione dell'ordine di precedenze che c'era all'inizio in modo tale che tutti facessero tutto, l'unica precedenza era data ai malati. Pertanto è stato introdotto un meccanismo per cui ogni giorno si partiva da un numero diverso, che di giorno in giorno progrediva di 20 o 30 numeri. [...] Inizialmente avevamo il seguente orario di lavoro 8-12 e 14-18.00 per chi faceva il turno di giorno e poi vi era il turno di notte dalle 21.00-05.00. Accadeva che ci chiedessero di lavorare anche in
17 continuazione dalle e quindi dalle ore 8.00 alle ore 18.00 oppure dalle 8.00 alle
21.00 o addirittura dalle 8.00 alle 5.00 del giorno successivo. In tal caso mangiavo un panino sui posto di lavoro e se a uno veniva un colpo di sonno si stendeva a dormire per una mezz'ora o un'ora sui sacchi in stiva. [...] I sacchi di amianto plastificati si rompevano perché nella parte alta la braga si segava e quindi seppur in misura minore si rompevano. Anche i sacchi che venivano scaricati sui pallet a volte si rompevano in quanta il pallet veniva imbragato con dei cavi di acciaio tali cavi stringendo a volte tagliavano il sacco che si trovava nella parte più alta. [...] Oltre il lavoro manuale usavamo anche i carrelli ed altre macchine e quindi facevamo anche mansioni di autista. [...]”; (Comandante della Per_12
LL ST, dipendente dal 1951 al 1987, Comandante dal 5.3.1969) “[...] Noi mandavamo un "piano di carico delle merci" alia nostra agenzia di Venezia che al tempo era l'Adriatica. Questa avvisa il Provveditorato al Porto che doveva mandarci le maestranze. II piano di carico della nave è un disegno delle stive nel quale è indicata la collocazione delle merci. [...] II manifesto di carico è un documento nel quale è indicata tutta la merce con la relativa provenienza. [...]
Noi non potevamo toccare le merci queste dovevano essere sbarcate dal personale di terra. La nostra agenzia comunicava al Provveditorato al Porto la necessita delle maestranze e queste arrivavano e si occupavano di sbarcare la merce con i loro attrezzi ( per esempio gru e braghe). [...] trasportavamo anche asbesto dal sud Africa o dal Mozambico. Era una merce povera che veniva trasportata in sacchi di seconda mano. Si trattava di sacchi di juta che venivano stivati mettendoli l'uno sopra l'altro. Si trattava di merce leggera. Per quanta ricordo io abbiamo trasportato asbesto fino alla fine degli anni '60, ma riferisco questo in quanto successivamente alla fine degli ani '60 io non ho più fatto viaggi in sud africa, ma in altre parti del mondo e dal quale non trasportavamo asbesto. [...] La prima nave porta container nella quale tutta la merce era stivata in container risale per quanto riguarda me al 1977. [...] Precedentemente io avevo fatto solo viaggi in cui parte della merce non era containerizzata e altra parte si. [...] Sicuramente oltre alla LL c'erano navi di altre compagnie che portavano asbesto dal sud Africa ma questo lo può sapere solo il Provveditorato al Porto il quale aveva tutti i manifesti di carico. [...] AI tempo in cui portavamo
18 l'asbesto non lo consideravamo merce pericolosa tanto che io spesso ci ho dormito sopra. Non c'era data alcuna prescrizione e sia nell'imbarco che nello sbarco le maestranze non usavano nessuna protezione"; Parte_15
lavoratore portuale dal 1973 fino al 2001, “ [...]sulle navi della LL l'amianto era stivato in sacchi di plastica dove si vede la tramatura e tali sacchi venivano imbragati a gruppi di 10-14 sacchi a seconda della grandezza e scaricati con la gru. Quasi ad ogni virata si rompeva un sacco e usciva quanta era contenuto nel sacco e si disperdeva. L'imbragatura era fatta di corda. L'amianto è arrivato più o meno fino al 1990 fino a tale data io non ricordo di avere mai visto pallet. [...]
Verso l'88-89 l'amianto arrivava in container e noi dovevamo fare il trasbordo da container a container oppure dal container al magazzino o al carro ferroviario o al camion. All'interno dei container l'amianto era comunque in sacchi. [...] Tutto quanto riferito vale anche per le navi della LL ST. Non mi sembra comunque che solo le navi della LL ST trasportassero amianto[...].
Posso dire che si trattava di amianto in quanto nella sala in cui ci riunivamo per la chiamata vi era una lavagna ove erano scritte le varie navi e cosa contenevano”;
, socio della Compagnia Lavoratori Portuali dal 1969 al 2000, “ Persona_13
[...]Nei primi anni scegliendo noi per ultimi non solo a noi rimanevano i lavori più pesanti che gli altri non volevano fare ma lavoravamo in media 18 giorni al mese.
Credo che sia stato a partire dal 1980 che l'organizzazione dei turni e cambiata, i turni erano i seguenti: 8.00-14.00, dalle 14.00 alle 23.00, e poi un altro turno notturno. [...] Ogni tanto poteva accadere di fare anche due turni consecutivi e così per esempio lavorare dalle 8.00 alle 23.00. A.D.R.: Nel periodo in cui facevamo l'orario spezzato avevamo un'ora di pausa e andavamo in mensa del
Provveditorato al Porto. Successivamente quando avevamo i turni senza orario spezzato ci portavamo il "cestino" e mangiavamo nelle stive. [...] CP_7
abbiamo lavorato anche sulle navi del LL ST in particolare ricordo e . Queste navi trasportavano anche amianto. [...] Per_14 Per_15
abbiamo lavorato anche su altre navi, di altri armatori che trasportavano amianto. [...] l'amianto era stivato in sacchi di plastica intrecciata. [...] non ho mai visto l'amianto in sacchi di juta. Ogni imbragata era di 24 sacchi, quando la braga stringeva l'imbragata i sacchi che si trovavano sotto spesso si rompevano
19 e venendo tirati su l'amianto cadeva a pioggia. Questa accadeva anche perché i sacchi che si trovavano a contatto con il pavimento si inumidivano e la plastica perdeva consistenza. [...] a partire dal 1990 circa l'amianto è arrivato in container e noi non mettevamo più mano. [...] Quando l'amianto arrivava nei sacchi che ho detto tutte le stive contenevano solo amianto. [...] Quando avevamo svuotato la stiva vi era una ditta apposita che veniva a raccogliere tutto l'amianto che rimaneva sul pavimento e ne faceva altri sacchi chiusi. Ciò avveniva tuttavia solo a bordo delle navi, a terra passavano con una pala meccanica con lo spazzolone davanti che spingeva la polvere la quale poi veniva messa dietro a delle paratie e lasciata li. [...] L'amianto scaricato veniva caricato o sui treni o sui camion o veniva portato in magazzino. Da bordo l'imbragata o andava direttamente sui camion o sulla carretta che veniva portata in magazzino oppure al vagone ferroviario. Noi eravamo anche addetti a questa lavoro di trasporto con i carretti.
[...] So che si trattava di amianto perché lo conoscevo, si trattava di polvere di colore azzurro. Solo allo stivatore veniva detto che cosa c'era nella stiva a noi non veniva detto nulla. A volte giocavamo con questa polvere la impaccavamo e ce la tiravamo dietro come le palle di neve. Comunque sulla lavagna quando c'era la chiamata erano indicate le navi ed il loro carico, ma noi non avevamo grande possibilità di scelta. [...] Ricordo anche le navi BO e Palatine, non ricordo chi fosse l'armatore; si trattava di navi che a trasportavano anche amianto, nel [senso] che a volte trasportavano amianto a volte altri prodotti. [...]
A partire dal 1982/83 quando siamo diventati cooperatori lavoravamo invece tutti i giorni - cioè da lunedì a sabato- e quando serviva anche la domenica. [...]
l'amianto è arrivato in palletts quando ha cominciato ad arrivare nei container.
Posso dire questo in quanto dal 1985 ho iniziato a lavorare come autista;
comunque anche quando ho assunto mansioni di autista ho continuato a lavorare in stiva quando [a] Venezia ne era la necessità. [...] Una volta avviati alla mattina si rimaneva dove si era a meno che il lavoro sulla nave non finisse prima della fine del turno e allora in tal caso si veniva mandati a rafforzare le squadre più deboli. Invece quando facevo l'autista se il mio lavoro finiva prima ero io che decidevo di andare a dare una mano in stiva in aiuto alla squadra che vi lavorava.
[...] Succedeva anche di trovare sacchi già rotti;
tali sacchi venivano messi sopra
20 tutti gli altri nella imbragata. [...] Sceglievo di andare a lavorare in stiva se finivo prima con il camion per aver pagato tutte le ore altrimenti prendevo meno. [...]
La muta consisteva nel fatto che si lavorava tre ore e tre ore ci si riposava.
Tuttavia ciò era possibile solo per la merce non pesante. Non era possibile, per il cotone e perciò che arrivava a sacchi perché andava caricato a braccia sulla braga come ho già detto. Si trattava comunque di una situazione che veniva verificata dal Provveditorato. [...]”; , Direttore Testimone_3
Amministrazione e Affari Istituzionali dell'Autorità Portuale di Venezia, dal 1998
Dirigente “ Sono stato assunto nel 1974 come pesatore, magazziniere e poi via via ho fatto carriera. [...], l'amianto arrivava in sacchi di juta fino al 1978; poi ha iniziato ad arrivare in palletts o in containers. I palletts erano sacchi di juta o nailon ricoperti da cellophane chiusi da asticelle metalliche e su un supporto di legno. Quindi dopo il 1978 l'amianto arrivava o in palletts o in containers. [...] La squadra era composta di 13 [operatori] di cui 7 a bordo e 6 a terra. Dei 13 lavoratori che dovevano lavorare per sei ore e mezzo di fatto ce n'era presenti sempre 3 a bordo e 2 a terra perché nel turno di sei ore e mezzo si verificavano tre avvicendamenti. Questa avveniva sempre perché era una prassi costante dell'epoca tanto che ci fu un procedimento penale ma che finì in una bolla di sapone. A.D.R.: In alcuni casi invece che fare la cd "muta" in tre turni la facevano in due turni. [...] So solo per averlo vista dai documenti che nel 1982 c'è stata questa ispezione dell' che non ha rilevato nulla di particolare. [...] Sono CP_2
stato magazziniere sino al 1983 e sino a tale data ho potuto assistere alle operazioni di carico e scarico delle navi sono uno di quei lavoratori che si è mangiato il panino sui sacchi di amianto[...]” ( si vedano altresì le deposizioni rese nella causa n. 1498/2003 Rg, confermative di quelle testé riportate).
25. Dunque le testimonianze sopra riportate – sia dei testi addotti dai lavoratori sia dei testi addotti dalla allora Autorità Portuale - hanno ampiamente provato che i lavoratori portuali della CLP di Venezia – e quindi anche il ricorrente - erano addetti al carico e scarico delle navi, le quali portavano anche grandi quantità di amianto presso il Porto di Venezia;
anche nelle navi che non trasportavano amianto sino al Porto di Venezia poteva accadere che l'amianto fosse presente in quanto residui dello stesso – già sbarcato in
21 precedenti porti – rimaneva sul materiale (cotone ed altro) che veniva scaricato presso il Porto di Venezia;
l'amianto era arrivato almeno - di certo - sino al 1978 in sacchi di juta e poi in pallet e container;
i sacchi venivano portati nei magazzini e qui ve ne rimasero sino al 1990 secondo quanto sopra riferito dai testi;
solo nel
1992 l'uso dell'amianto fu formalmente vietato.
26. E' anche emerso che se pur nel corso del rapporto i lavoratori portuali venivano impiegati, come è accaduto al ricorrente, come autisti o gruisti, continuava il loro impiego residuale a bordo nave.
27. Orbene, in ordine alla sussistenza del nesso causale, osserva in particolare il giudicante, come secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non possa essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessiti di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie
(essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (vd. ex plurimis Cassazione 9057/04).
28. Tali considerazioni devono coordinarsi con il rilievo che la valutazione del nesso causale in sede civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., secondo i quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano -ad una valutazione "ex ante" -del tutto inverosimili, presenta tuttavia notevoli differenze in relazione al regime probatorio applicabile, stante la diversità dei valori in gioco tra responsabilità penale e responsabilità civile, così che, nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cassazione SS UU n. 576/08; Cassazione n. 10741/09).
22 29. Inoltre, come anche recentemente affermato dalla S.C. « in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto causale tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza nel nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni» (Sez. L - , Sentenza n. 27952 del 31/10/2018).
30. Orbene, l'accertamento svolto dal CTU ha dato conto di come il
«tumore alla vescica» sia da ricondurre alla esposizione agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nei prodotti dei motori diesel e anche all'esposizione ad amianto, esposizione quest'ultima confermata dalla presenza di placche pleuriche, ove entrambe le esposizioni sono state confermate dal teste , e Tes_1
si è riportato quanto accertato in numerosi altri giudizi sulla presenza di amianto presso il Porto di Venezia e sulla esposizione dei lavoratori portuali;
per contro l'impotentia coeundi non ha origine professionale, poiché connessa con la malattia prostatica e forse con l'abitudine al fumo di sigaretta, sicché per la malattia prostatica è stato esclusa l'origine professionale. Si è riportata la motivazione scientifica con al quale il CTU ha ben spiegato come il fumo di sigaretta non possa essere considerata causa esclusiva del tumore alla vescica in grado di escludere le esposizioni professionali protratte per più di trent'anni.
31. Certa la malattia (tumore alla vescica), altamente probabile la sua derivazione da esposizione ad amianto e agli idrocarburi policiclici aromatici,
e certa la esposizione ad amianto e agli idrocarburi policiclici aromatici presso il
Porto di Venezia tale esposizione si pone come un antecedente, peraltro certo diretto e nemmeno remoto, della malattia in esame, mentre l'Autorità resistente non ha offerto prova di antecedenti dotati di efficacia causale esclusiva, tale non potendo essere considerato, per le ragioni ampiamente svolte dal CTU, il fumo di sigaretta.
23 32. Ciò posto, i ricorrenti agiscono il sig. facendo valere la Parte_1
responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c. e la moglie sig. ra facendo Parte_2
valere invece una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. per i danni patiti in proprio.
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE – ART. 2087 Parte_1
C.C. – RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE DIFFERENZIALE -
33. Quanto al primo aspetto si osserva che l'Autorità di Sistema (per le vicende successorie indicate nelle sopra richiamate pronunce) deve essere ritenuta responsabile per i danni alla salute patiti dai lavoratori della Compagnia
Lavoratori Portuali che avevano operato all'interno del Porto di Venezia, sotto la vigilanza e direzione dell'allora Provveditorato al Porto di Venezia, per le malattie contratte nello svolgimento della prestazione lavorativa, in quanto sostanzialmente la vicenda va ricondotta ad una ipotesi di intermediazione
“lecita” di manodopera, si osserva che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., per i danni alla salute psico –fisica del lavoratore e alla sua personalità morale, avendo natura contrattuale, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico ( Cfr. Sez. L., n.644 del 14 gennaio 2005;
Sez. L., Sentenza n. 24217 del 13/10/2017).
34. L'art. 2087 c.c. deve essere letto alla luce dell'art. 1218 c.c. e, conseguentemente, provato da parte del lavoratore il danno, l'insalubrità dell'ambiente di lavoro e il nesso causale tra il secondo e il primo, spetta al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, provare cioè che l'inadempimento è stato determinato da “impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
24 35. Tali principi trovano applicazione anche nei confronti dell'utilizzatore della prestazione lavorativa, come nel caso in esame il
Provveditorato al Porto di Venezia, per quanto concerne le prestazioni di carico/scarico e di guida dei mezzi e della gru dei lavoratori della Compagnia
Lavoratori Portuali.
36. Vi è, peraltro, da osservare come la S.C. abbia affermato che «in tema di infortuni e malattie professionali, il committente che affida lavori in appalto all'interno dell'azienda, mantenendo nella propria disponibilità
l'ambiente di lavoro, è obbligato - ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e, quindi, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 626 del 1994 - ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità
e la salute dei lavoratori, ancorché dipendenti dell'impresa appaltatrice» (vd.
Cass. Sez. L., 12/11/2024, n. 29157).
37. Dunque, mentre nel caso in esame il ricorrente, ex lavoratore portuale, ha provato l'insalubrità dell'ambiente lavorativo (esposizione ad amianto e idrocarburi policiclici aromatici) e il danno (tumore alla vescica), alcuna prova ha dato la resistente che il Provveditorato al Porto di Venezia abbia adottato per tutto il periodo di esposizione (1968-2000) misure atte ad evitare o a ridurre inalazione di fibre di amianto e di idrocarburi policiclici aromatici da parte dei lavoratori della CLP addetti, come il ricorrente, allo scarico e carico delle navi e alla movimentazione di mezzi nelle stive e in banchina.
38. Non può nemmeno dirsi che il datore di lavoro/utilizzatore vada esente da responsabilità in quanto non sia possibile provare che la rigorosa osservanza, da parte sua, della normativa vigente all'epoca in cui si ritiene che il lavoratore abbia assorbito l'amianto e gli idrocarburi policiclici aromatici e l'adozione di comportamenti suggeriti dalle conoscenze sperimentali e tecniche dell'epoca avrebbero evitato l'evento dannoso con alto grado di probabilità.
39. La resistente, infatti, non solo non ha dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma è anche emerso che non ha adottato alcun mezzo di protezione, nel periodo oggetto di causa, dei lavoratori della CLP affinché fossero tutelati dall'inalazione delle sostanze sopra indicate.
25 40. E' appena il caso di ricordare che i testi escussi in diverse cause di cui è stata parte l'Autorità Portuale (vd. proc. 2030/03), hanno riferito che alcuna informazione era stata loro fornita sulla pericolosità dell'amianto e sulle modalità per evitare i rischi connessi all'esposizioni alle polveri di amianto. Non erano stati loro forniti d.p.i. – in particolare mascherine, che furono consegnate a partire dagli anni '80 dalla CLP (vd. tra gli altri 1498/03 Rg e , Per_9 Pt_6
proc. 2030/03; alcuni lavoratori non sono però riusciti a collocare temporalmente la consegna di mascherine) – né era stato predisposto alcun sistema atto ad eliminare e nemmeno attenuare il rischio di esposizione, quali aspiratori. Gli indumenti da lavoro venivano portati a casa per la pulizia (vd. Lucco e Prato, proc. n. 238/05 Rg).
41. Sono state, pertanto, violate le regole enucleabili dall'art. 2087
c.c. ma anche i precetti posti dagli artt. 21 del DPR 303/56 (“ Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro”, “Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera”, “ Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione” “L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri” “ Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate
…e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso” “Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro” [...]”), 18 e 19 del DPR
303/56, 4 lettera b) e 387 del DPR n. 547/55 ( sul punto, si veda anche, in particolare in riferimento all'art. 21 Cass. Sez. L., 17/02/2025, n. 4084).
42. Si osserva, peraltro, come la conoscenza della pericolosità dell'amianto fosse già diffusa all'epoca del verificarsi della esposizione del lavoratore, poiché, già dal 1943, era in vigore una legge (Legge 12 aprile 1943, n.
26 455) sull' assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi, non rilevando, per contro, al fine dell'affermazione della responsabilità del datore di lavoro, la conoscenza dell'evento dannoso conseguente alla esposizione insalubre (silicosi, asbestosi, mesotelioma, cancro, placche ecc.) quanto la conoscenza della dannosità della materia alla quale è stato esposto il lavoratore senza adottare le più opportune precauzioni.
43. Sul punto appare sufficiente richiamare Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 34419 del 24/12/2024 secondo la quale «in tema di responsabilità dell'imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie - essendo comunque accertata la nocività della polvere (di qualsiasi sostanza) per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa (e letale) rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa».
44. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, è stato specificato che
«perché si configuri la responsabilità datoriale ai sensi dell'art. 2087 c.c. non occorre in capo all'imprenditore la prevedibilità dello specifico evento concretamente verificatosi o del suo decorso causale (nella specie, decesso del lavoratore per mesotelioma pleurico correlato all'esposizione a polveri di amianto), ma è sufficiente quella della potenziale idoneità della condotta a provocare un danno grave alla salute, sicché, ai fini dell'esonero da tale responsabilità, occorre dimostrare quali misure di prevenzione ed informazione, fra quelle conosciute ed in uso all'epoca, sono state concretamente adottate a protezione dello specifico rischio lavorativo (vd. Cass. Sez. L., 17/02/2025, n.
4084).
45. Peraltro, se fosse dimostrato che l'adozione di alcuna misura era in grado di evitare pericoli per la salute del lavoratore si dovrebbe allora concludere che il lavoratore non doveva essere esposto all'inalazione di fibre di amianto.
27 46. Anche recentemente la S.C. ha precisato come “ in materia di tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 2087 c.c., a garantire la sicurezza al meglio delle tecnologie disponibili, sicché, con riferimento alle patologie correlate all'amianto, l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (cd. tlv, "threshold limit value") poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l'adozione delle misure di prevenzione prescritte” (vd. Cass. n. 18503 del 21/09/2016) ed altresì che “ in tema di responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 cod. civ., qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, escludendo l'esposizione della sostanza pericolosa, anche se ciò imponga la modifica dell'attività dei lavoratori, assumendo in caso contrario a proprio carico il rischio di eventuali tecnopatie” (vd. Cass. n. 10425 del 14/05/2014).
47. Quanto alla esposizione ai gas di scarico dei motori diesel (DEE), questa è stata riconosciuta come rischio cancerogeno dal Decreto
Interministeriale dell'11 febbraio 2021, che recepisce la Direttiva UE 2019/130, tale decreto modifica gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008, includendo le emissioni dei motori diesel tra i processi cancerogeni e stabilendo un valore limite di esposizione professionale (VLEP) di 0,05 mg/m³ per il carbonio elementare nelle 8 ore di lavoro. Questo limite è in vigore dal 21 febbraio 2023, con un'eccezione per i lavori sotterranei. L'IARC (International Agency on
28 Research on Cancer) invero nel 2012 ha classificato i gas di scarico dei motori diesel come cancerogeni di gruppo 1, con evidenze sufficienti di rischio per l'uomo ed un programma promosso dalla Commissione Europea, ha evidenziato che oltre 3,6 milioni di lavoratori sono esposti ai gas di scarico dei motori diesel, con un rischio aumentato del 40% di sviluppare cancro ai polmoni.
48. Anche in tal caso, ad avviso della giudicante, va rammentato che l'art. 20 DPR 303/1956 («Difesa dell'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi») prevedeva in via generale che « Nei lavori in cui si svolgono gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli».
49. Qualunque fossero le conoscenze all'epoca, vi era dunque una norma che chiaramente imponeva di proteggere i lavoratori che erano esposti a qualunque tipologia di fumi, di prendere il considerazione tale rischio, prevedere come proteggere i lavoratori ed informarli: nulla di tutto ciò è stato fatto.
50. Deve pertanto accertarsi e accertarsi e dichiararsi che la malattia
(tumore alla vescica) patita dal ricorrente è ascrivile alla responsabilità contrattuale del Provveditorato al Porto di Venezia e dell'Autorità Portuale con conseguente obbligo risarcitorio in capo all'odierna resistente.
51. Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale devono brevemente ritenersi richiamati i principi espressi dalle SSUU 26972 del
11/11/2018 (c.d. sentenze di San Martino) e Cass. 7513/2018 ( c.d. decalogo del danno non patrimoniale).
52. Questa Sezione, inoltre, a far data dalla primavera del 2018 ha ritenuto di modificare il proprio precedente orientamento ed in adesione all'ormai costante orientamento della S.C. ha deciso di applicare le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (vd. ex plurimis Cass. n. 12408 del 2011
29 conforme: Cass. n. 28290 del 2011, Cass. n. 4447 del 25/02/2014) che consentono la liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale invocato dal ricorrente.
53. Dunque, avuto riguardo a quanto accertato dal CTU, e pertanto tenuto conto di un danno biologico temporaneo di 60 giorni in forma totale, corrispondenti ai periodi di ricovero ospedaliero, pari ad € 115 + 50% (massima personalizzazione tenuto conto della massima sofferenza) x 60 gg= € 10.359 ed un danno biologico permanente del 50% (cinquanta percento) e all'età del ricorrente pari a 75 anni (nt. 6/8/1949 - 2/12/2024 = 75 anni) € 349.735 x 25%
(massimo aumento previsto tenuto conto della intensità della sofferenza) =
437.168,75 - 68.446,56 (capitalizzazione rendita limitatamente al danno CP_2
biologico) = 368.722,19.
54. Quanto al riconoscimento del danno differenziale il giudicante si limita ad osservare – nei limiti propri della presente motivazione – che esso discende dalla previsione di cui all'art. 10, commi 6 e 7 d.p.r. 1124/1965 e 1227 c.c.
55. Nel caso in esame, escluso il danno biologico temporaneo con i relativi aumenti per la personalizzazione, che costituisce danno complementare - atteso che “ se non si fa luogo a prestazione previdenziale non c'è assicurazione;
mancando l'assicurazione cade l'esonero” (Corte Cost. 319/1989, 356/1991,
485/1991; ed ancora S.C. n. 10834 del 05/05/2010 citata), ove l'esonero può riguardare soltanto le prestazioni contemplate dall'art. 66 TU 1124/1965, avuto riguardo all'art. 13 d.lvo 38/2000, e quindi il danno patrimoniale per inabilità temporanea, il danno biologico permanente dal 6%, il danno patrimoniale dal
16%, la rendita ai superstiti, le spese mediche pagate dall' - dal danno CP_2
biologico permanente deve essere detratta la capitalizzazione della componente del danno biologico riconosciuta dall' con la rendita. CP_2
56. Sotto tale profilo deve anche affermarsi che i fatti oggetto di causa sono sussumibili nel reato di cui all'art. 590 co. 3 c.p. In ordine alla disciplina dell'accertamento si richiamano ex plurimis Cass. Sez. L., 19/06/2020,
n. 12041 e Cass 27867/2024 «in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e
11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 deve essere interpretata nel senso che
30 l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno cd. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall deve essere condotto secondo le regole comuni della CP_2
responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso».
57. Si evidenzia, altresì, che questa giudice non esclude, in via generale, che il risarcimento dovuto al lavoratore possa essere ridotto qualora la malattia sia ascrivibile all'azione sinergica e concorrente del fumo di sigaretta e della esposizione alle sostanze nocive - ove se l'abitudine tabagica non esclude il nesso causale tra esposizione ad amianto e patologia, tuttavia ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c. costituisce quel fatto colposo del creditore che concorre a cagionare il danno, con conseguente diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate - tuttavia, nel caso in esame, la molteplicità delle esposizioni a sostanze nocive, per molti anni, induce a non attribuire rilevanza all'esposizione al fumo di sigarette, peraltro non quantificata dal CTU, e questo seppure ci si avvede che il ricorrente ha riferito al CTU di aver fumato sino a 20 anni prima dell'accertamento e quindi sino ai primi anni 2000 un pacchetto di sigarette al giorno (non si sa tuttavia a partire da quando).
RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA RICORRENTE – Ex ART. Parte_2
2043 C.C. – LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE
58. Quanto al secondo aspetto deve riconoscersi la responsabilità della resistente, alla luce delle vicende successorie che sono state sopra rappresentate, per i danni non patrimoniali patiti dalla signora Parte_2
la quale ha lamentato di essere «fortemente danneggiata, fisicamente ed
[...]
emotivamente, nell'assistere il marito per una malattia dalla quale entrambi i ricorrenti sanno non vi sarà guarigione. Entrambi inoltre hanno sofferto dell'impotentia coeundi che si è manifestata in conseguenza della malattia. In seguito all'intervento del febbraio 2020 in poi il signor è gravemente Parte_1
invalido avendo: - difficoltà deambulatorie, - necessità continue di svuotamento del sacchetto dell'ileostomia, - necessità di assistenza infermieristica più volte al
31 giorno. è affetto da impotentia coeundi (...) ha una costante incontinenza rettale che lo obbliga quasi continuamente a correre al bagno;
la signora si presta a svolgere l'attività infermieristica a beneficio del marito con Parte_2
prestazioni assai sgradevoli quali la sostituzione del sacchetto dell'ileostomia, il reperimento dell'inserzione intestinale cui la sonda del sacchetto deve essere collegata e la disinfezione costante della ferita».
59. Vi è dunque da affrontare la questione del c.d. danno riflesso il quale consiste in quel nocumento che viene arrecato ad un terzo, ritenuto la vittima secondaria del fatto illecito, rispetto al soggetto danneggiato ma pur sempre destinatario delle conseguenze pregiudizievoli subite da quest'ultimo per effetto della condotta illecita altrui. Il danno riflesso, pur trovando la sua origine in un evento che colpisce la vittima principale, si produce nella sfera giuridica delle c.d. vittime secondarie o di rimbalzo, le quali acquisiscono il diritto al risarcimento del relativo pregiudizio iure proprio, La natura plurioffensiva dell'illecito civile permette la risarcibilità del danno non solo nell'ambito del rapporto autore/vittima, ma anche nei confronti anche del terzo che subisce la violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, quale può essere quello alla integrità delle relazioni familiari e, più in generale, alla conservazione di un legame di solidarietà che si fonda sul rapporto di coniugio (ma anche di convivenza caratterizzato da una comunione di vita e di affetti) con vicendevole assistenza materiale e morale, stabile e duratura. La risarcibilità di tale tipo di danno è stata resa possibile attraverso una ricostruzione avanzata della teoria della causalità adeguata che ha condotto ad una interpretazione estensiva dell'art. 1223 c.c. risultando configurabile il nesso eziologico tra condotta ed evento anche rispetto a quegli accadimenti che in astratto sono prevedibili, ossia normale conseguenza della condotta illecita. Ciò che invero si verifica rispetto ai familiari della vittima (o del convivente more uxorio) che, a seguito dell'evento illecito, subiscono una compromissione dei propri diritti in termini di peggioramento della qualità della propria vita e di sofferenza morale e finanche sotto il profilo della integrità psico-fisica (danno psicologico), laddove medico legalmente riscontrabile (si veda ex plurimis Cass. SSUU 9556/2002, 8877/2003,
11001/2003, 23291/2004, 8546/2008, 20667/2010, 13179/2011, 22909/2012).
32 60. La responsabilità nei confronti della signora è Parte_2
riconducibile ad una ipotesi di responsabilità extracontrattuale ( art. 2043 c.c.), sicché grava sulla ricorrente la prova anche della colpa, sia sotto il profilo soggettivo che normativo ( sulla esclusione in analoga fattispecie della responsabilità ex art. 2087 c.c. vd. Cass. Sez. 3, 12/12/2024, n. 32072).
61. Ritiene il giudicante che anche tale prova sia stata raggiunta: i ricorrenti hanno provato la nocività dell'ambiente di lavoro, la patologia e il nesso causale tra questa e l'esposizione che Il sig. ha subito sul luogo Parte_1
di lavoro.
62. Hanno inoltre provato – e la resistente non ha offerto elementi di segno opposto – che nel periodo in cui il sig. ha lavorato presso il Parte_1
porto di Venezia il PVV non adottò alcuna precauzione – informazione, mascherine, orario di lavoro, areazione dei luoghi chiusi o altro - per evitare l'esposizione dei lavoratori portuali alle sostanze cancerogene, quali l'amianto e i gas di scarico dei motori diesel.
63. Già si è detto in ordine al fatto che già dagli anni '40 era nota la pericolosità dell'amianto con la conseguenza che deve ritenersi anche provata la colpa, sotto il profilo psicologico, in capo all'allora Provveditorato al Porto (id est, ai propri legali rappresentati e/o dirigenti), non rilevando la specifica conoscenza della patologia causata dall'esposizione ad amianto, né rilevando che in quegli anni non vi erano divieti specifici o previsioni di soglie limite.
64. Ma altresì va rammentato, come sia sopra rappresentato, che qualunque fossero le conoscenze all'epoca, vi era una norma, art. 20 DPR
303/1956, che chiaramente imponeva di proteggere i lavoratori che erano esposti a qualunque tipologia di fumi, di prendere il considerazione tale rischio, prevedere come proteggere i lavoratori ed informarli: nulla di tutto ciò è stato fatto.
65. Ad avviso della giudicante ciò è assorbente rispetto alla necessità di dover qualificare o meno l'attività svolta dal provveditorato al Porto di Venezia come attività pericolosa « per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati».
33 66. Quanto alla identificazione, qualificazione e liquidazione del danno va in particolare rammentato come il S.C. abbia ripetutamente affermato che «la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall'altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l'esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell'atto introduttivo del giudizio» (vd. ex plurimis Sez. 3,
Sentenza n. 2228 del 16/02/2012).
67. Nel caso in esame, escluso il danno da perdita della vita sessuale, posto che questo consegue al tumore alla prostata, di cui è stato escluso il nesso causale con l'attività lavorativa, la ricorrente lamenta sostanzialmente uno sconvolgimento della propria vita personale familiare e un peggioramento delle stesse dovendo essa, in ragione dei doveri di solidarietà e di cura gravanti reciprocamente sui coniugi, occuparsi del marito svolgendo attività assistenziale e “infermieristica” come descritta, la ricorrente ha anche rappresentato le conseguenze pregiudizievoli in termini emotivi, quindi la disperazione condividendo quotidianamente con il marito le conseguenze del tumore vescicale, con i descritti riflessi sulla patologia nefrologica, e quindi le prospettive di una malattia che non vede guarigione.
68. Va ancora rammentato come la S.C. abbia precisato che «in materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici» con la conseguenza che « a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del
34 dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (vd ex plurimis Cass. Sez. 3, 28/09/2018, n. 23469). Ed ancora, con i dovuto adattamenti, va rammentato che, in tema di danno non patrimoniale, «la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost. (vd ex plurimis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9857 del 28/03/2022).
69. Ciò posto ritiene la giudicante come debba riconoscersi che la ricorrente abbia patito e patisca, a causa del carcinoma della Parte_2
vescica per il quale il marito è stato sottoposto ad exeresi del tumore seguito da confezionamento di ureteroileocutaneostomia complicata da insufficienza renale cronica che costringe lo stesso a sottoporsi a trattamento emodialitico trisettimanale di sostituzione della funzione renale, una lesione ai diritti costituzionalmente tutelati dagli artt. 29 e 2 della Costituzione e quindi alla vita e alle relazioni familiari che hanno comportato un danno non patrimoniale, sia sotto il profilo morale che dinamico relazionale, che può essere complessivamente liquidato nella metà di quanto sopra riconosciuto al marito a titolo di danno biologico permanente con la personalizzazione;
trattasi di un criterio puramente equitativo, che in assenza di un danno biologico in capo alla ricorrente in esame, appare equo – in assenza di altri più significativi elementi - ancorare a quello liquidato al coniuge con il quale condivide il patema interiore e uno sconvolgimento della vita relazionale sia all'interno della famiglia sia all'esterno, in considerazione della quotidiana e pregnante assistenza che la stessa deve prestare al marito.
SPESE DI LITE E DI CTU
35 70. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 260.000-520.000, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma
1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati ed aumentato del 30% per il secondo ricorrente tenuto conto che non si tratta di posizioni identiche (vd. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367; e quanto alle controparti Cass. Sez. 3, 31/01/2024, n. 2956).
71. Le spese di CTU separatamente liquidate, sempre in virtù della soccombenza, rimangono a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato e dichiarato che la patologia sofferta dal ricorrente è ascrivibile alla responsabilità del Provveditorato al Porto di Venezia, condanna l' al Controparte_1
risarcimento del danno non patrimoniale differenziale in favore del ricorrente che liquida in € 368.722,19 + € 10.359 oltre agli interessi legali dalla CTU e rivalutazione monetaria dalla presente sentenza al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della coniuge ricorrente che liquida in € 220.000= oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
2) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in €
10.000 + 30% ( ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b)
36 DM 37/2018) + 30% per il secondo ricorrente per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, contributo unificato;
3) Pone definitivamente a carico della resistente spese di c.t.u. separatamente liquidate.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Venezia, 26/06/2025
IL GIUDICE dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara
37