Art. 7.
I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , nel gruppo esecutivo degli uffici ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa sono ammessi, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di partecipazione del relativo provvedimento, all'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, purche' alla predetta data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , risultino in possesso del requisito di utilizzazione previsto dall'articolo 16, secondo comma, della medesima legge.
I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , nel gruppo esecutivo degli uffici ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa sono ammessi, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di partecipazione del relativo provvedimento, all'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, purche' alla predetta data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40 , risultino in possesso del requisito di utilizzazione previsto dall'articolo 16, secondo comma, della medesima legge.