Sentenza 17 aprile 2009
Massime • 1
Non è ostativa all'accoglimento di una domanda di estradizione a fini processuali la circostanza che il periodo di custodia cautelare a cui sia stata sottoposta in Italia la persona richiesta sia superiore al termine di durata della misura cautelare contemplato nell'ordinamento dello Stato richiedente. (Fattispecie relativa ad un mandato di cattura "a termine" emesso dall'autorità giudiziaria romena e finalizzato al successivo rilascio di un mandato di cattura europeo ai sensi dell'art. 81, lett. a), L. n. 302 del 2004 della Repubblica di Romania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2009, n. 20955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20955 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 17/04/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio - Consigliere - N. 831
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 8387/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC ST Vicu, n. in Romania il 3.9.1978;
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma, emessa in data 8.1.2009;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. G. Galati, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. CARICATERRA N., che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di IN ST Vicu, detenuto cautelarmente in Italia dal 12 novembre 2008 a fini di estradizione (richiesta dalla Romania), perché colpito da mandato di cattura per il reato di omicidio aggravato, emesso il 18.6.2008 dal tribunale di Neamt (Romania), ricorre per cassazione, ai sensi dell'art. 719 c.p.p., avverso la sopra indicata ordinanza, con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto la richiesta di declaratoria di perdita d'efficacia della misura della custodia cautelare in carcere per intervenuto decorso dei termini di durata massima, essendo ormai decorso il termine di validità di trenta giorni del "mandato d'incarcerazione preventivo" del Tribunale romeno.
2. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza, ritenendo che "nei casi di mandato di cattura a termine, che prevede cioè la durata della custodia cautelare, tale termine comincia a decorrere non già dall'arresto effettuato a fini estradizionali, bensì dalla consegna dell'arrestato all'Autorità richiedente: sia perché la prevista durata della custodia cautelare è correlata alle esigenze istruttorie del processo in corso all'estero e sia perché, diversamente opinando, si vanificherebbe e stravolgerebbe inaccettabilmente l'intero procedimento estradizionale, normativamente disciplinato anche nei tempi di svolgimento".
3. Contro tale decisione, il difensore dell'IN deduce:
inosservanza della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 13 Cost., comma 5; inosservanza di norme processuali ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), in relazione agli artt. 303, 714, 718 e 722 c.p.p..; manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Si osserva in ricorso che il mandato d'incarcerazione preventivo, emesso dall'autorità giudiziaria romena nei confronti dell'IN, "pur prevedendo un termine di validità di trenta giorni, non individua ne' il dies a quo, ne' tanto meno il dies ad quem di efficacia del provvedimento". Ne consegue, secondo il ricorrente, "che tale termine debba necessariamente iniziare a decorrere da momento in cui il provvedimento di cattura ha avuto esecuzione, ovvero allorché l'IC è stato tratto in arresto dalle autorità italiane".
A tal fine, il ricorrente invoca l'applicazione del principio di fungibilità tra la detenzione sofferta in Italia e quella subita all'estero, secondo cui la custodia cautelare "ha inizio nel momento in cui il soggetto viene tratto in arresto (...) indipendentemente dal fatto che si trovi in Italia o all'estero", evocando, da un lato, gli effetti che derivano dall'istituzione di uno "Spazio Europeo comune" con il reciproco riconoscimento delle sentenze tra i diversi paesi dell'Unione Europea, dalla decisione quadro 2002/584/GAI con successiva introduzione del mandato d'arresto Europeo, dalla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (Strasburgo, 21 marzo 1983) e, dall'altro, la sentenza n. 253/2004 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 722 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli affetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303 c.p.p., commi 1, 2 e 3. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il terzo motivo d'impugnazione, che denuncia vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è inammissibile ai sensi dell'art. 719 cod. proc. pen., che limita alla "violazione di legge" la ricorribilità avverso i provvedimenti emessi dalla corte d'appello in materia cautelare estradizionale.
5. Le violazioni di legge, dedotte con i primi due motivi, sono infondate e vanno rigettate, con addebito di spese a norma dell'art.616 cod. proc. pen.. 5.1. Giova premettere che l'ordinamento giuridico romeno prevede la possibilità di detenzione preventiva, su mandato del magistrato, per un periodo massimo di trenta giorni, con possibilità di proroga a seguito di decisione da parte dell'autorità giudiziaria. Il ricorrente fonda le sue censure e le sue richieste sull'invocato principio di fungibilità tra la detenzione sofferta in Italia e quella subita all'estero per motivi estradizionali: in base a tale principio dovrebbe affermarsi che il termine di trenta giorni fissato dal mandato di cattura romeno decorre dal giorno dell'avvenuto arresto in Italia e che, al compimento del trentesimo giorno, l'estradando va scarcerato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare.
5.2. Osserva il Collegio che il principio di computabilità, nei termini massimi di cautela detentiva, della custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione (art. 285 c.p.p., comma 3 e art. 722 c.p.p.) è stabilito dall'ordinamento italiano con riferimento all'estradizione dall'estero (estradizione cd. attiva), disciplinata dall'art. 720 c.p.p. e ss. (capo 2^ del titolo 2^ dedicato all'estradizione) e non anche in materia di estradizione per l'estero (estradizione cd. passiva - capo 1^ artt.697-719 cod. proc. pen.).
Tale principio non è estensibile all'estradizione passiva.
5.3. La materia dell'estradizione, per sua stessa natura, mette in gioco le relazioni internazionali degli Stati ed elementari esigenze di amichevole e pacifica convivenza internazionale impongono che, di regola, la disciplina dell'estradizione sia regolata da convenzioni e trattati.
Questo ovvia considerazione è alla base della statuizione legislativa secondo cui regole e principi applicabili in materia di estradizione tra gli Stati firmatati della Convenzione Europea di Parigi (13.12.1957) vanno desunti dallo stesso testo della Convenzione (art. 696 cod. proc. pen.) e non possono essere stabiliti unilateralmente dall'ordinamento italiano.
Tuttavia, la centralità della persona umana e dei suoi diritti fondamentali fonda una rilevante eccezione alle stipulazioni pattizie, costituita dal divieto di estradizione: - in caso di concreta prospettiva di mancato rispetto dei diritti fondamentali nel procedimento penale dello stato richiedente (art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a); - nell'ipotesi di esecuzione di sentenza contenente disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano (art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b); - quando vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti, pene o trattamenti indicati nell'art. 698 c.p.p., comma 1 (art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c). In proposito, va richiamata l'attenzione sulla necessità di adoperare con rigore l'aggettivo "fondamentale" per qualificare un diritto, sottolineando la distinzione operata dal legislatore tra "principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano" e "diritti fondamentali della persona" (a cui fa riferimento anche l'art. 698 c.p.p., comma 1), i quali implicitamente - in forza del criterio direttivo dettato dalla Legge Delega n. 81 del 1987, art. 2, comma 1, secondo cui "il codice di procedura penale deve (...) adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificare dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale" - richiamano sia la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, adottata a Roma il 4.11.1950, sia la Convenzione Europea di estradizione, adottata a Parigi il 13.12.1957).
Ne consegue che, ai fini del divieto di estradizione previsto dall'art. 705 cod. proc. pen., non tutti i diritti riconosciuti dal nostro codice di procedura penale possano e debbano ritenersi "fondamentali", ma soltanto quelli riconosciuti come tali dal diritto internazionale, consuetudinario o pattizio.
5.4. Nel caso in esame, si tratta di misura cautelare disposto a fini estradizionali processuali e non esecutivi, per cui non può venire in considerazione la lett. fa dell'art. 705, comma 2 appena citato, mancando una sentenza da eseguire. Nè in concreto sussiste l'eventualità che ricorra la situazione di cui alla lett. c) del citato articolo, peraltro neppure prospettata dal ricorrente.
5.5. Rimane da verificare se costituisca diritto fondamentale della persona, internazionalmente riconosciuto e vincolante per gli Stati, la fungibilità tra detenzione cautelare sofferta nel paese richiesto di estradizione e quella del paese richiedente.
Tale diritto, previsto dal nostro codice di procedura penale, non ha alcuna copertura giuridica di diritto internazionale consuetudinario. Nè alcuna delle Convenzioni internazionali, sottoscritte e ratificate dall'Italia e dalla Romania, riconosce un diritto del genere.
Dalla Convenzione Europea di estradizione, e precisamente dagli artt. 9 (procedimenti in corso per gli stessi fatti) e 10 (ne bis in idem), può desumersi l'implicito divieto di estradizione per le ipotesi in cui la persona abbia già interamente scontato in Italia la pena inflitta sotto forma di custodia cautelare (cfr. Cass. nn. 18266/2004, ced 229307, Matovic;
46451/2004, ced 233519, Iute;
751/2007, ced 235898, Nikolic). Fondandosi su tale divieto, la giurisprudenza di questa Corte ha potuto affermare che costituisce diritto fondamentale della persona la computabilità della custodia cautelare sofferta ai fini della pena da espiare e la conseguente doverosità del diniego di estradizione passiva se la persona estradanda ha già interamente scontato in Italia, sotto forma di custodia cautelare a fini estradizionali, la pena inflitta dallo Stato richiedente, superando precedenti orientamenti giurisprudenziali (v., con riferimento agli USA, Cass. 1929/1999, ced 214515, Tessier).
Non di questo si tratta nel caso in questione (avente ad oggetto una misura finalizzata ad estradizione processuale), ma dell'eventuale esistenza del diverso diritto, riconosciuto su base convenzionale, a computare la misura cautelare adottata dallo Stato richiesto come custodia cautelare dello Stato richiedente.
Tutte le regole in materia di estradizione sono disciplinate da trattati bilaterali o multilaterali e, per quanto concerne i paesi aderenti al Consiglio d'Europa, dalla Convenzione Europea di estradizione che - ovviamente nel rispetto di diritti e garanzie - disciplina la privazione della libertà della persona estradanda come una misura di assistenza internazionale tra Stati.
Non sussiste in detta Convenzione alcun aggancio che consenta di affermare che il diritto previsto dall'art. 722 cod. proc. pen. (come riformulato con la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte cost. n. 253/2004) trovi fondamento pattizio e, tanto meno, consuetudinario.
Nè un principio similare è dato rinvenire nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prende in specifica considerazione la detenzione a fini estradizionali soltanto per affermarne le legittimità (art. 5, comma 1, lett. j), fermo rimanendo ovviamente l'applicabilità di tutti diritti e le garanzie previsti dagli artt. 5 e 6 nei confronti, rispettivamente e separatamente, dello Stato richiesto e di quello richiedente l'estradizione.
Tra questi, rileva ai nostri fini in particolare l'art. 5, là dove afferma il diritto della persona privata della libertà ad una decisione giudiziale entro brevi termini sulla legalità della sua detenzione (par. 4) e il diritto al giudizio entro un termine ragionevole (par. 3), imponendo così la previsione di "specifici meccanismi processuali che comportino un controllo sulla necessità della custodia, funzionale o al suo protrarsi o alla sua immediata cessazione" (Cass. SU n. 4614/2007, ced 235352, Ramoci), con riferimento a ciascun ordinamento degli Stati aderenti, ma non ai loro reciproci rapporti, disciplinati dalla successiva Convenzione Europea di estradizione.
5.6. Prendere atto della legittimità di differenti discipline a livello di singoli ordinamenti statuali corrisponde non soltanto ad elementari canoni di rispetto della volontà pattizia degli Stati, ma anche a criteri di ragionevolezza.
Non è un caso che la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, adottata nel 1950 - ossia dopo l'approvazione della Costituzione italiana e, quindi, ben conoscendo la previsione costituzionale "di limiti massimi di carcerazione preventiva" (art. 13 Cost., comma 5) - abbia consapevolmente scelto di non determinare termini massimi di custodia cautelare, stabilendo invece che la persona detenuta "ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole ovvero di essere posta in libertà durante l'istruttoria". E questa Corte, ai fini del rispetto della L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. e) (mandato d'arresto Europeo), in adesione al consolidato orientamento "di ragionevolezza" della Corte di Strasburgo, ha ritenuto la sostanziale equivalenza tra previsione di termini massimi di custodia cautelare e previsione di un "limite temporale implicito desumibile da altri meccanismi processuali che instaurino, obbligatoriamente e con cadenze predeterminate, un controllo giurisdizionale funzionale alla legittima prosecuzione della custodia o, in alternativa, all'estinzione della stessa" (Cass. SU 4614/2007, ced. 235351, Ramoci).
Alla stessa maniera sarebbe irragionevole che, in materia di estradizione, fosse imposta a tutti gli Stati la computabilità della custodia cautelare, sofferta nello Stato richiesto a fini estradizionali, nel periodo massimo di custodia cautelare consentito dall'ordinamento dello Stato richiedente.
Ciò che conta è di assicurare che la persona detenuta sia giudicata entro un termine ragionevole ovvero sia posta in libertà. A tal fine gli Stati possono legittimamente stabilire diverse discipline positive.
L'Italia, in attuazione della previsione costituzionale dell'art. 13 ed anche della critica situazione di efficienza organizzativa dell'amministrazione della giustizia, ha optato per termini (massimi e di fase) certamente non tra i più brevi d'Europa, ma - quasi per compensazione - ha fissato il principio della fungibilità tra la detenzione cautelare sofferta in Italia e quella subita all'estero per motivi estradizionali.
Altri ordinamenti, tra cui quello romeno, stabiliscono termini di custodia cautelare molto più brevi (a volte prorogabili), senza considerazione dell'eventuale detenzione sofferta a seguito di domanda estradizionale. Trattasi di legittime scelte discrezionali, da valutare nel complessivo contesto dell'ordinamento processuale. Come ha reiteratamente insegnato la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la violazione del ragionevole termine di durata della custodia cautelare non può determinarsi in astratto, ma è l'esito di una valutazione da operare concretamente caso per caso.
5.7. Si deve, perciò, concludere che - mentre si può legittimamente pretendere che il periodo di custodia cautelare sofferta per motivi estradizionali, nello Stato richiesto, sia computato nell'espiazione della pena inflitta da parte dello Stato richiedente - in materia di estradizione passiva processuale, l'Italia non può imporre allo Stato richiedente il principio della computabilità nel periodo di custodia cautelare restrizione alla libertà personale sofferta in Italia in attesa del giudizio di estradizione.
Ne consegue che il giudice italiano deve limitarsi a prendere atto di un legittimo "mandato d'incarcerazione preventivo" del Tribunale di Neamt del 18.6.2008, fondato sulla sussistenza d'indizi del reato di omicidio aggravato e adottato espressamente "affinché possano essere adottate le altre formalità per il compimento della misura successiva", ossia - secondo la richiesta n. 138/P/2008 del Procuratore - "il rilascio di un mandato di cattura Europeo, ai sensi della L. 28 giugno 2004, n. 302, art. 81, lett. a) della Repubblica di Romania, relativa alla Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale" .
Sulla base del mandato di cattura internazionale, inserito nei dati del Servizio Interpol per la Cooperazione internazionale di Polizia, l'IC è stato legittimamente arrestato, con successiva emissione di ordinanza di misura cautelare, la cui efficacia temporale va valutata secondo la disciplina della Convenzione Europea di estradizione e le norme del codice di procedura penale, in quanto applicabili, senza che il giudice italiano possa interloquire sull'eventuale computabilità della cautela sofferta in Italia nel periodo massimo di detenzione preventiva previsto dall'ordinamento giuridico della Romania, questione di competenza dell'autorità giudiziaria romena.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2009