Articolo 122 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 121Articolo 123
Versione
27 marzo 1963
Art. 122.
Il Ministero puo' discostarsi dalla proposta della Commissione, distrettuale di disciplina e dal parere della Commissione centrale se ritiene di disporre in modo piu' favorevole al militare.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963