Sentenza 4 ottobre 2006
Massime • 1
È inammissibile l'istanza formulata ai sensi dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. e preordinata ad ottenere - in ragione del raggiungimento, nelle more del giudizio di cassazione, dell'età di settanta anni - la sospensione condizionale della pena, ex art. 163, comma terzo, cod. pen., considerato che la previsione di cui al succitato art. 609 conferisce alla Corte di cassazione la facoltà di decidere la questioni che non sarebbe stato possibile decidere in grado di appello, come nell'ipotesi di"ius superveniens", nonché quelle di puro diritto, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, mentre non sono deducibili per la prima volta, in sede di legittimità, le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito, quale quella della meritevolezza del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto tali incompatibili con il sindacato di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/10/2006, n. 41331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41331 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/10/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1629
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 002212/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IO N. IL 31/10/1933;
2) RO IE N. IL 17/02/1943;
3) EC VILLA DELLA SELVA NI N. IL 06/07/1949;
4) ON RL ER AR N. IL 09/01/1949;
5) CA CA N. IL 04/09/1930;
6) RA LF LU NI N. IL 28/01/1930;
7) EC VILLA DELLA SILVA DR N. IL 07/12/1949;
avverso sentenza del 18/07/2005 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LU;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Enzo Musco, in sostituzione dell'avv. Adriana Vignoni, per IR;
avv. Ragozzino Renato, per RA, e in sostituzione dell'avv. CA Gilli, per RA;
avv. Massimo Dinoia, per NE SA, e in sostituzione dell'avv. UI Mazzola, per NE IO, e dell'avv. Guido CA Alleva, per TI. OSSERVA
Il presente procedimento attiene alla manipolazione di pratiche di condono edilizio risalente agli anni 1989/91, attuata, secondo l'ipotesi accusatoria, accolta dai giudici del merito, per il tramite di uno studio di consulenza costituito da GI ZI e IS MA UI, ex dipendenti del comune di Milano.
I reati contestati e ritenuti sono di corruzione ex art. 319 c.p. e falso materiale in atto pubblico.
Alcune corruzioni si sono prescritte nel corso del giudizio per concessione a taluni imputati delle circostanze attenuanti generiche, negate ad altri.
Residuano in questa sede le posizioni di AR RO, RA OL, GI RA, RO IR, funzionari dell'ufficio di edilizia privata del comune milanese, e di SA NE, IO NE e CA RO MA TI, proprietari di unità immobiliari oggetto della vicenda.
I nominati imputati hanno proposto ricorso per Cassazione nei termini infradescritti, rubricati nell'or dine logico-giuridico che segue. a) SA NE, IO NE e TI deducono erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla reiterazione dell'esame del chiamante in correità ing. PR DO.
b) RA denuncia violazione dell'art. 512 c.p.p. quanto alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari da GI ZI.
c) Tutti i ricorrenti deducono violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 197 bis c.p.p. e vizio di motivazione in punto di responsabilità, lamentando inoltre, SA NE e TI, la mancata derubricazione del reato ex art. 476 c.p. in quello ex art.482 c.p. (comma 1), o, IR, in quello ex art. 477 c.p. (comma 2),
RA del reato ex art. 319 c.p. in quel lo di cui all'art. 318 c.p. (comma 3) e, il medesimo RA, la mancata individuazione "dell'atto determinato" in ordine al reato di corruzione (comma 4). d) IO NE e TI si dolgono del proscioglimento dai reati di corruzione per prescrizione.
e) Comuni a tutti, eccetto che ai NE, a TI e a RA, sono le censure attinenti al trattamento sanzionatorio, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche: RA invoca il beneficio di cui all'art. 163 c.p. perché ultrasettantenne (comma 1), RA rimarca il malgoverno dell'istituto della continuazione (comma 2). f) IO NE censura la declaratoria di falsità degli atti. g) Il difensore del RA, con successiva memoria ex art. 584 c.p.p., comma 4, e quello del IR, in sede di discussione, hanno rilevato l'intervenuta prescrizione dei reati.
1. Sono infondate le eccezioni in rito formulate sub a) e b). - L'ing. DO PR, computato di reato connesso, che aveva rilasciato dichiarazioni accusatorie nei confronti degli eccipienti e definito la propria posizione ai sensi dell'art. 444 c.p.p., citato dal P.M., all'udienza dell'8 febbraio 2001 si era avvalso della facoltà di non risponderete così pure fecero i coimputati GI CA, SA IZ, LE NA, IL ZZ e DO NI). Ma il tribunale sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p., lett. a), art. 210 c.p.p., comma 4 e art. 513 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24,
101, 111 e 112 Cost., e dunque, diversamente da quanto si sostiene dagli attuali ricorrenti, il suo esame, pendendo il giudizio costituzionale, non poteva affatto considerarsi come "definitivamente concluso".
Sicché, a seguito dell'ordinanza 21 dicembre 2001, n. 429 della C. Cost., che disponeva la ritrasmissione degli atti al giudice remittente per essere nel frattempo intervenuta la L. 1 marzo 2001, n. 36, modificativa degli artt. 64, 197, 210 c.p.p. e introduttiva dell'art. 197 bis c.p.p., nulla impediva di riprendere l'esame del PR, come teste assistito, incumbente ancora "in fieri", come appena detto, e quindi pienamente attuabile perché affatto in contrasto con il principio "tempus regit actum".
Di qui la inconsistenza degli attuali rilievi difensivi, incentrati essenzialmente sull'asserito "esaurimento" dell'esame testimoniale del PR alla data dell'8 febbraio 2001, come, anche, la inconferenza delle opzioni sottese alle ordinanze dei tribunale che hanno disposto il riascolto del coimputato (l'essere stato il PR citato anche dalle difese e la possibilità del ricorso allo strumento previsto dall'art. 507 c.p.p.). - La difesa del RA critica la ponderazione della situazione psicofisica(accertata perizialmente, "di avanzato stato di decadimento cerebrale, non inducente a rendere testimonianza attendibile") che ha reso, secondo il tribunale e la Corte di appello, impraticabile la audizione dibattimentale del coimputato GI ZI (deceduto, poi, nelle more del giudizio di secondo grado). Rileva che la detta situazione non fosse tale da dar luogo ad una vera e propria impossibilità "assoluta" di ripetizione dell'atto, avuto riguardo all'eccezionalità degli artt. 511, 512 e 513 c.p.p. rispetto al principio generale di immediatezza che caratterizza la formazione della prova in dibattimento e al precetto di cui all'art. 111 Cost., comma 5 che esige una "accertata impossibilità di natura oggettiva", e che, comunque, essa fosse prospettabile già nella fase delle indagini preliminari con necessita di escutere il soggetto mediante la formalità alternativamente possibile dell'incidente probatorio. I rilievi vanno entrambi disattesi.
Quanto al primo, il problema giuridico che si pone consiste nello stabilire se uno stato morboso di avanzato decadimento cerebrale configuri una impossibilità di ripetizione degli atti assunti, ai sensi dell'art. 512 c.p.p., con conseguente loro inserimento, tramite semplice lettura, tra le prove utilizzabili. E il Collegio ritiene di rispondere positivamente alla questione dal momento che il concetto di impossibilità di ripetizione, di cui all'art. 512 c.p.p., non è ristretto alla non praticabilità materiale di reiterazione (che si verifica, ad esempio, in caso di morte o irreperibilità accertata del dichiarante), ma è estensibile a tutte le ipotesi in cui una dichiarazione non può essere utilmente assunta per le peculiari condizioni del soggetto che lo rendono non più escutibile, come si è verificato nel caso concreto.
Sul secondo tema, va detto che il giudici di merito, con motivazione esaustiva, hanno esplicitato la ragione per la quale non fosse prevedibile, con obiettiva probabilità, che lo stato di salute del ZI precipitasse in epoca successiva alla chiusura delle indagini, spiegando che nel lontano 1992 egli non era in età avanzatissima, conservava un ruolo di prestigio e di responsabilità, e non era affetto da conclamata malattia fatale.
Questo iter argomentativo non è censurabile, e tale resta anche se si volesse assumere quale termine di riferimento per sperimentare l'incidente probatorio non l'anno 1992, ma, come ora è indicato, l'udienza preliminare o l'anno 1999, e ciò per il solo fatto che il ZI a questa data aveva raggiunto l'età di 73 anni. Non vale, infine, evidenziare che "si trattò di una libera scelta di rinuncia all'esame comunicata dal difensore, sia pure condizionata dallo stato di salute del coimputato, ma per nulla obbligata": sta di fatto che l'impeditiva situazione psicofisica venne comunque obiettivamente accertata, come si è detto, e ciò esclude che nella specie si versi nell'ipotesi di chi, per libera scelta, si sottragga volontariamente all'esame, contemplata dall'invocato art. 526 c.p.p., comma 1 bis;
come pure non rileva il richiamo alle decisioni assunte in materia dal Cedu.
2. Può passarsi all'esame dei motivi sub c), che attengono alle confermate statuizioni di colpevolezza.
A) AR RO è imputato dei reati di cui ai capi 4, 21, 79, 91, corruzione e falso, e ai capi 9, 26, 33, 35, 50, 69, 81, 83, 89, 99, di corruzione, e ha riportato condanna a mesi 8 e gg. 10 di reclusione in aumento, ex art. 81 c.p., alla pena di anni 9, mesi 1 e gg. 4, comminata da precedenti pronunzie.
Il suo difensore deduce violazione di legge e vizio della motivazione sotto lo specifico profilo del mancato esame di puntuali argomentazioni espresse nei motivi di appello(volutamente riassunti in ricorso), di tal che la decisione gravata altro non è che una ripetizione tautologica e circolare di stralci sintetizzati della sentenza di primo grado, "indipendente" dalle censure che pretenderebbe di risolvere e superare, e affetta, coma la precedente, da un vizio comune a tutti gli episodi, vale a dire il travisamento delle dichiarazioni dell'imputato da cui si fa conseguire un'implicita ammissione di colpevolezza utilizzata "a riscontro" delle chiamate in correità sulle singole vicende. E alla luce di tali premesse passa ad analizzare le incongruenze ravvisate per ciascuno dei reati contestati.
Le censure sono inammissibili. Ed infatti esse, sotto la specie di puntualizzazioni degli argomenti difensivi asseritamente pretermessi, finiscono con l'introdurre rilievi in punto di fatto che non sono certamente apprezzabili in questa sede di legittimità. Peraltro la pronuncia impugnata - integrata per quanto di ragione da quella di primo grado, stante la convergenza in punto di affermazione di penale responsabilità - si sottrae al tipo di doglianza dedotto, in quanto con diffusa e coerente motivazione ha valutato le risultanze di causa sulla base di un ragionamento logico ed immune da incongruenze di sorta, fondata sulla attenta ricostruzione di ciascuna delle vicende sostanziali.
Deve subito dirsi che i giudici di merito riportano le dichiarazioni dell'imputato nel loro preciso contenuto (ricezione di denaro per il suo intervento in alcune pratiche edilizie quale compenso di una lecita attività di consulenza tecnica, anche in funzione di sollecitazione di una pratica;
negazione di aver effettuato attività di falsificazione;
completa estraneità a talune delle pratiche contestategli), ma, lungi dal ricavarne una definitiva e generalizzata ammissione di responsabilità, le valutano in funzione di parziale riscontro alle più dettagliate e incisive propalazioni dei chiamanti in correità, su ogni singola vicenda, collimanti queste ultime pienamente con gli esiti della espletata consulenza tecnica Maccabrimi. E sul punto, in relazione alle vicende di ciascuna delle pratiche edilizie riportate nei capi di imputazione, le censure, come detto, tendono a penetrare nel "meritum causae", secondo un metodo non attivabile in sta sede. Ciò vale certamente per quelle attinenti ai capi 33, 50, 69, 89, 99, siccome volte a fornire una diversa lettura delle acquisizioni processuali. In relazione al capo 21 è privo di consistenza l'addebito di non motivazione;
la Corte territoriale si avvale dell'argomentazione che "le dichiarazioni estremamente dettagliate del chiamante in correità IO sono confortate dal fatto che l'imputato non le ha smentite come ha fatto per le altre pratiche, ne' ha dato una versione alternativa del fatto", ma fa anche riferimento alla ammessa ricezione di denaro, che la richiamata e condivisa decisione di primo grado ha considerato affatto lecita, in quanto finalizzata a verificare la congruità sotto l'aspetto amministrativo "delle manipolazioni operate sulla pratica": con il che è pure da respingere l'ulteriore deduzione difensiva, secondo cui la colpevolezza per il falso sarebbe stata desunta da quella sulla corruzione.
Quanto ai capi 26, 35, 79, si censura l'adottato modus procedendo, per il quale si utilizza come argomento di prova a sostegno della ritenuta colpevolezza quanto ammesso dall'imputato, ma poi, quando questi nega la propria responsabilità, come per le pratiche edilizie in questione, si afferma che la sua testimonianza non è credibile. Se non che altro è il senso della motivazione del provvedimento impugnato, che reputa sterile la professione di innocenza del prevenuto alla luce delle dichiarazioni del chiamante in correità MB e delle circostanze risultanti dalla relazione del C.T., attraverso un artica lato iter argomentativo, genericamente contestato dal ricorrente.
Per ciò che concerne, infine, i capi 9 e 10, in relazione ai quali si imputa al giudice d'appello di avere ritenuto integri i reati sul solo fatto di avere l'amputato provveduto a "velocizzare" le pratiche edilizie, si rinvia alla disamina della problematica prospettata dai motivi sub c/3 e c/4.
B) OL RA è stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione per falso e corruzione (capo 85) e per altri episodi di corruzione (capi 87, 91, 93, 95, 97).
I suoi motivi violano il disposto di cui all'art. 581 c.p.p., perché del tutto generici. La loro aspecificità si manifesta per la riproposizione delle medesime argomentazioni prospettate in appello, incentrate essenzialmente sulla asserita inattendibilità intrinseca del chiamante in correità GI ZI, desunta dal fatto che costui al Pubblico Ministero aveva fornito una descrizione dei rapporti avuti col ricorrente che contrasta con quella indicata nel successivo memoriale redatto subito dopo la sua uscita dal carcere, dato - questo - che si assume non essere stato considerato dal giudice di secondo grado. Il quale ha invece efficacemente replicato osservando che l'affermazione del ZI di aver reso le precedenti dichiarazioni perché in stato di costrizione oggettiva, siccome avulsa dal contesto in cui sarebbe stata detta e senza riferimento a quali eventuali esplicitazioni fosse rapportabile, non è idonea a provare alcunché, mentre le indicazioni fornite dal chiamante, come quelle di altri imputati che avevano assunto atteggiamenti collaborativi, coincidono con le risultanze della espletata consulenza tecnica.
C) A GI RA è stata inflitta la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione in relazione alle corruzioni di cui ai capi 85, 91, 95, 97, risalenti al 1990/1991.
Nel suo interesse si formula in primo luogo denuncia di travisamento della prova e mancanza di motivazione in ordine all'elemento oggettivo del reato. Premessa una precisazione sul ruolo effettivamente rivestito dall'imputato (capo dell'ufficio di Grandi Opere, ma con poteri ne' decisionali ne' consultivi in ordine all'approvazione delle concessioni edilizie) e sul complesso e articolato iter amministrativo cui erano soggette le relative pratiche, si imputa al giudice di appello di avere, con riferimento alle specifiche doglianze espresse con i motivi di appello, omesso di verificare una serie di segnalate circostanze, inerenti a ciascuna delle pratiche edilizie in contestazione.
Successiva doglianza è quella relativa all'omessa risposta a specifici rilievi evidenziati, da un lato, la non genuinità delle dichiarazioni accusatorie del ZI e, dall'altro, la nessuna valenza probatoria dei pochi elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale, quali le frequentazioni degli uffici del nominato ZI, giustificata da ventennale amicizia, la circostanza che nei colloqui si parli di pratiche edilizie in trattazione presso l'ufficio comunale, la conoscenza avuta dall'imputato di siffatte pratiche, tra le quali quelle oggetto dei capi di imputazione, giustificata dal ruolo ricoperto, il fatto che le conversazioni telefoniche intercettate non annoverino il RA come interlocutore. Le censure sono manifestamente infondate, a parte gli ulteriori profili di inammissibilità che le contraddistinguono nella parte in cui indulgono a valutazioni di merito non consentite in questa sede di legittimità.
Non è vero, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata si sottragga all'obbligo di offrire un quadro giustificativo del ruolo assento dall'imputato nelle vicende che lo coinvolgono, in termini che non possono certamente tacciarsi di illogicità od implausibilità.
Richiamato quanto già detto sulla attendibilità correttamente attribuita dai giudici di merito alle dichiarazioni del ZI (qui genericamente contestata con il riferimento alla sottoposizione del dichiarante al regime cautelare inframurario), e considerato altresì che gli elementi fattuali indicati nel secondo profilo di doglianza vengono dal ricorrente enunciati e commentati in modo parcellizzato, senza minimamente criticarne la valenza probatoria da essi assunta attraverso il loro inserimento nell'articolato ragionamento esibito dalla decisione impugnata anche nella condivisione piena della motivazione di quella di primo grado, è sufficiente, per il resto, osservare:
- quanto al capo 85, relativo alle cd. "pratiche Ligresti", che la Corte territoriale, rispondendo ad analogo rilievo mosso con l'atto di appello, ha efficacemente evidenziato che non è dato comprendere da dove si ricavi che "l'attività dell'imputato ebbe un effetto opposto a quello verificatosi, perché il dissequestro degli immobili di Ligresti non fu dovuto alle concessioni in sanatoria del RA", nè l'importanza del rilievo, posto che il RA è imputato di corruzione in relazione alla accettazione della promessa e ricezione di denaro al fine di compiere atti contrari al proprio dovere per il sollecito ottenimento delle concessioni in sanatoria richieste da Ligresti e l'esito eventuale del dissequestro non rileva ai fini della sussistenza del reato;
- quanto al capo 91, che è stata fornita ampia motivazione nella individuazione di una condotta posta in essere (dal RA come) dal RA e finalizzata a rimuovere gli ostacoli costituiti da pareri contrari espressi dagli uffici tecnici competenti per assicurare il buon esito della pratica nell'interesse del proprietario DO NI;
- quanto al capo 97, che non è risolutivo il fatto, evidenziato, che le pratiche edilizie in questione registrarono un provvedimento definitivo di reiezione del progetto, nell'un caso, e la mancata concessione, nell'altro, come parimenti non rileva, quanto al medesimo capo e a quello 95, l'assunto che nella previsione dell'art.319 c.p. l'atto contrario ai doveri d'ufficio - compiuto o da compiersi - dev'essere sempre determinato o determinabile: sui punti sopra menzionati, che richiamano le argomentazioni più dettagliatamente sviluppate con le censure sub c/3 e c/4, è appena il caso di ricordare come - secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale di questa Corte - l'atto di ufficio aggetto di mercimonio (in tema di "corruzione propria" ex art. 319 c.p.) non vada inteso in senso formale, comprendendo la locuzione qualsiasi comportamento che comunque violi "i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono osservarsi da chiunque eserciti una pubblica funzione"; conseguentemente, neppure la mancata individuazione in concreto del singolo "atto" fa venir meno il delitto di cui all'art. 319 c.p., ove venga accertato che la consegna del denaro al pubblico ufficiale, le sia stata effettuata in ragione delle funzioni dallo stesso esercitate e per retribuirne i favori (Sez. 6^, sent. 5 febbraio 1998, Lombardi;
Sez. 6^, sent. 14 maggio 1996, Varvarito;
Sez. un. 15 marzo 1996, Panigoni); derivandone che, per valutare la contrarietà della condotta ai propri doveri d'ufficio, l'attenzione deve incentrarsi non sui singoli atti, ma sull'insieme del servizio reso al privato, a prescindere dal suo esito, per cui l'asservimento della funzione, per denaro, agli interessi privati, concreta il reato di cui all'art. 319 c.p. e non già quello di cui all'art. 318 c.p. (Sez. 2^, 26 gennaio 2004, Nucci;
sez. 6^, 29 luglio 1996, Aragozzini;
Sez. 6^, 24 settembre 1996, Messina). D) Il ricorso di RO IR - condannato a mesi 4 e gg. 15 di reclusione in aumento alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione inflitta con precedente sentenza in relazione ai reati di corruzione e falso di cui ai capi 21, 74 e 79, commessi nel 1989 - riflette i capi 21 e 74, in ordine ai quali si sostiene che i giudici di primo e secondo grado non abbiano considerato adeguatamente il decisivo aspetto che, a differenza che per il capo 79, per le pratiche edilizie in essi riportate non vi fu necessità di apposizione del timbro di protocollo retro, datato.
Il motivo è infondato, perché i giudici di merito, dalla ampia confessione resa dall'imputato in ordine a tutti gli addebiti a lui contestati, chiamando pure in cor reità numerose persone, pur senza riferimenti specifici alle suddette pratiche edilizie, valutata alla luce delle dichiarazioni accusatorie di AN, MB e IO (quest'ultimo preciso nell'indicare che in esse aveva inserito documenti con falso timbro, fornito appunto dal IR), ricavano quanto sufficiente per confermare la colpevolezza dell'attuale ricorrente anche per i capi 21 e 74, sia in ordine alla ricezione di somme che alle falsificazioni.
Ma va disattesa pure l'argomentazione svolta con la censura sub c/2 per sostenere che nella specie ricorre al più l'ipotesi di falsità in certificazione o autorizzazione amministrativa. È da rilevare, infatti, che, in tema di falso documentale, integra il reato di cui all'art. 476 c.p. e non quello di cui all'art. 477 c.p., la condotta del pubblico ufficiale il quale manipoli le domande di condono edilizio - modificandole o sostituendo la documentazione allegata (disegni, schede catastali, ecc...) - così da far conseguire la sanatoria per le opere realizziate dopo la presentazione delle domande ovvero per superfici superiori a quelle originariamente indicate, in quanto il documento del privato recepito dalla pubblica amministrazione riceve un contenuto aggiuntivo per effetto delle successive integrazioni di fonte pubblicistica e per tale nuovo profilo, che presenta autonomia funzionale, è qualificabile come atto pubblico (Cass. Sez. 5^, 23 gennaio 2004, Bertucci;
Sez. 2^, 12 marzo 1997, RO). E) Le censure mosse da SA e IO NE e da TI - condannati ciascuno alla pena, condizionalmente sospesa, di nove mesi di reclusione, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, in relazione all'imputazione di concorso in falso continuato in atto pubblico di cui al capo 62 - vanno esaminate congiuntamente per che logicamente connesse.
Quelle riguardanti la credibilità e l'attendibilità intrinseca del comune chiamante in correità, ing. PR (del quale erano clienti nell'affidamento delle pratiche edilizie che li riguardavano), così come prospettate, non superano la soglia dell'ammissibilità, attingendo a valutazione di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto assistita da motivazione ineccepibile, siccome priva di cadute sul versante della logica e del diritto. La Corte territoriale ha, infatti, spiegato, con argomentare corretto e persuasivo, le ragioni per le quali il chiamante e credibile (non comprendendosi altrimenti per che avrebbe dovuto affrontare il rischio di affermare fatti falsi e calunniosi, aggravando la sua posizione processuale già compromessa), e le sue dichiarazioni, per nulla rese per via dello stress conseguente alla condizione detentiva, ciò che neanche l'interessato aveva mai sostenuto, siano da ritenere logiche e coerenti, siccome nessuna di esse smentita dai fatti poi accertati e tutte ricostruttive della complessa vicenda con dovizia di particolari, pur nelle comprensibili piccole incertezze dovute al passaggio di quasi un decennio al momento del la escussione in dibattimento;
dando altresì contezza del significato da attribuirsi a talune espressioni del dichiarante ("mi sono preso questo arbitrio", "avevano accettato la soluzione pur di arrivare al risultato"), che, lette nel contesto dell'intero narrato, e non invece estrapolandole da esso, erano chiaramente esplicative del concetto dell'esistenza di un pieno accordo preventivo raggiunto con i clienti circa le modalità, anche falsificatorie, da adottare per portare a compimento, con esito positivo, l'andamento delle pratiche edilizie in questione.
E sul punto i ricorrenti si limitano a prospettare una diversa e più favorevole interpretazione di ciascuno degli aspetti considerati dai giudici del merito (pressione psicologica subita dal PR sia durante la de tensione che al momento del "nuovo" esame;
dati contrastanti con i criteri di coerenza, costanza e spontaneità;
autonomia delle scelte criminose operate dal professionista, desunta dalle su riportate espressioni, ecc...), alternativa a quella logicamente effettuata dai detti giudici.
Infondate sono da ritenere, poi, le doglianze espresse in tema di riscontri esterni alla chiamata in correità.
Si assume che la prova della preventiva consapevolezza, da parte degli imputati, in ordine alla attività di falsificazione posta in essere dal professionista e dell'accordo con questi stipulato al riguardo, sia stata ricavata solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni del chiamante. Ma l'assunto non può essere condiviso, poiché il provvedimento impugnato si avvale, in proposito, in primo luogo di una argomentazione che fa leva sulla prova logica, considerando del tutto inverosimile l'ipotesi che il professionista avesse potuto "lasciare fuori" i suoi clienti, pagando in proprio (e di nascosto) i funzionari corrotti per conseguire l'operatività delle da lui attuate falsificazioni, ciò che sarebbe stato oltremodo rischioso e facilmente scopribile dai committenti;
e utilizzando poi i risultati della consulenza tecnica sulle accertate falsificazioni (a parte talune non corrispondenze con il narrato del chiamante, affatto decisive); così pervenendo efficacemente alla individuazione di validi riscontri, esterni e pure individualizzanti, idonei a fondare il giudizio di colpevolezza degli imputati. Le su esposte considerazioni assorbono ogni altro aspetto della questione del concorso morale (dovendosi precisare che quando il PR allude ad uno dei fratelli TI, si riferisce proprio all'attuale ricorrente), e consentono anche, nel contempo di rilevare la manifesta infondatezza della censura sub d), con la quale NE IO e TI lamentano carente e illogica motivazione circa il motivo di gravame avente ad oggetto la declaratoria di estinzione dei reati ex artt. 110, 81, 321, 319 c.p. pronunciata dal tribunale, restando solo da dire che, se è vero che la corte territoriale affronta la questione sollevata da entrambi gli appellanti solo con riguardo alla posizione del TI, è altrettanto certo che, stante l'inevitabile collegamento con le argomentazioni svolte con riguardo al connesso reato di falso nonché la identità delle posizioni degli attuali ricorrenti, la motivazione non può che intendersi estesa al NE.
Vanno infine disattese anche le argomentazioni di cui si avvalgono sub c/1 SA NE e TI per invocare la derubricazione nell'ipotesi del falso ex art. 482 c.p.. Si sostiene, in succinto, che - stante la cadenza della condotta come riferita dal PR: da un funzionario del comune egli otteneva di ritirare le schede relative all'immobile interessato;
nel suo studio privato procedeva alla loro falsificazione;
poi consegnava le stesse schede, come manipolate, al funzionario suddetto perché le reinserisse nella relativa pratica - ne conseguirebbe che l'attività di falsificazione sarebbe stata posta in essere soltanto dal PR, privato cittadino, laddove l'art. 476 c.p. configura una fattispecie di reato proprio e consente la punibilità a titolo di concorso dell'estraneo a condizione però che l'attività sia stata posta in essere dal soggetto qualificato.
Ma è agevole replicare che, nella vicenda come descritta dagli stessi ricorrenti, è intervenuto giusto un pubblico ufficiale che, non solo ha consentito al privato dietro illecito compenso di ritirare le schede catastali, ma le ha anche reinserite, conscio della intervenuta falsificazione, così integrando quella condotta che costituisce violazione dell'art. 476 c.p., nella quale sono coinvolti, a titolo di concorso, tanto il PR che i proprietari delle unità immobiliari interessate.
3. Sono inammissibili le censure sub e) riguardanti il diniego delle circostanze attenuanti generiche, siccome afferenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in tema di trattamento sanzionatorio, esercizio che, nel caso concreto, risulta in linea con i parametri di legge ed è, peraltro, assistito da motivazione sicuramente idonea e, congrua (tenuto conto "della gravità del fatto e del sistematico mercimonio della pubblica funzione", per il RA;
"del ruolo chiave, apicale, rivestito all'interno dell'ufficio", par il RO;
"della reiterazione degli episodi in un arco di tempo assai lungo", "della centralità del ruolo", "del regolare asservimento della funzione pubblica ai fini di privato arricchimento", per il IR): essendo, del resto, indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che ai fini della concessione o del diniego delle att. gen. basta che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., che ritiene, anche implicitamente, prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio, sicché anche uno solo dei suddetti elementi può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti in parola.
È da rilevare poi che, ai fini del diniego di dette circostanze è consentito al giudice di valutare il comportamento difensivo dell'imputato, in quanto, se questi è libero di scegliere il sistema che ritiene confacente alla propria linea difensiva, tale sua libera scelta può evidenziare elementi di giudizio apprezzabili e utili a de finire la sua personalità morale e la sua capacità a delinquere;
derivandone che non è dato ravvisare alcuna illogicità nella motivazione della decisione impugnata che, ai fini che ne occupano, ha valutato negativamente il comportamento processuale del RA e positivamente, invece, quello di altro coimputato, indottosi a dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie.
Va osservato infine che ove più episodi di reato continuato siano giudicati con sentenze successive, come è avvenuto per IR e RO, la concessione delle attenuanti generiche operata con la prima sentenza in ordine a reati ritenuti dalla condanna successiva più gravi, come pure si è verificato nella specie, non può estendersi automaticamente ai reati satelliti oggetto di tale successiva pronuncia, occorrendo invece che il giudice di merito compia una nuova valutazione, per stabilire se il colpevole è meritevole del beneficio: valutazione operata dalla Corte territoriale, con esito, come si è visto, negativo per i nominati ricorrenti.
Merita invece accoglimento, perché fondato, il motivo sub e/2, formulato nell'interesse di RA.
Costui, con apposito e specifico motivo d'appello, a sostegno della richiesta di applicazione della continuazione tra i reati presenti e quelli oggetto della sentenza 20 marzo 1996 del Tribunale di Milano, definitiva, aveva evidenziato: che il giudice di primo grado ha affermato "i reati oggetto di attuale contestazione vanno riuniti i ex art. 81 c.p., sussistendo in capo all'imputato il m.d.c. consistente nel compiere e far compiere atti contrari ai doveri d'ufficio al fine di ottenere denaro o altre utilità"; che nel precedente procedimento gli erano stati contestati analoghi reati, commessi sempre su schede catastali e nella qualità di direttore del settore edilizia privata in epoca anteriore e prossima al 1991; che l'attuale contestazione si riferisce ad atti commessi nel corso dell'anno 1991.
Ciò detto, la risposta fornita dalla Corte territoriale si palesa del tutto insoddisfacente, perché per un verso apodittica, per l'altro non rispettosa del dato fattuale.
Invero, è apodittica nella parte in cui, a fronte degli elementi offerti dall'appellante, ritiene non rinvenibile in atti l'esistenza di una progettazione "ab inizio" di una serie ben individuata di illeciti già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali, ma con un semplice assetto, privo di giustificazione logica, contrastante peraltro con la continuazione ravvisata tra gli episodi devoluti alla sua cognizione.
È erronea laddove riferisce di "non indifferenti intervalli temporali fra la commissione dei vari episodi", senza tener conto che tanto i reati di cui alla sentenza definitiva quanto quelli, del tutto analoghi, oggetto del presente giudizio risultano contestati e accertati come consumati tutti in epoca anteriore e prossima al 1991. È dunque di palmare evidenza che sul punto si imponga un nuovo esame.
Resta da esaminare l'istanza formulata dal RA sub e/1, ai sensi dell'art. 609 c.p.p., comma 2. E va subito detto che è inesigibile da questa Corte la pronuncia di un provvedimento che disponga direttamente la sospensione condizionale della pena a ragione del raggiungimento del giudicabile, nelle more del giudizio di Cassazione, dell'età per la quale il beneficio ex art. 163 c.p.p., è concedibile in relazione a condanna a pena detentiva sino a due anni e sei mesi di reclusione. L'invocata disposizione ex art. 609 cit. c.p.p. conferisce alla Corte di Cassazione la facoltà di decidere le questioni che non sarebbe stato possibile decidere in grado di appello, come nell'ipotesi di "ius superveniens", e quelle di puro diritto, sganciate da ogni accertamento del fatto, rilevabili in ogni stato e grado del giudizio. Non sono proponibile per la prima volta in cassazione, invece, le questioni giuridiche che, come quella della meritevolezza del beneficio di cui all'art. 163 c.p., presuppongono un'indagine di merito, incompatibile con il sindacato di legittimità.
4. Deve essere disattesa anche la doglianza esposta sub f) da IO NE.
Una declaratoria di falsità, pronunciata ex art. 537 c.p.p., che riguardi, come si è espresso il giudice di primo grado, "gli atti indicati in motivazione", non può affatto considerarsi generica, attesoché, diversamente dal dedotto, non impedisce la individuazione dei documenti colpiti da accertata falsità.
5. Evidenzia il difensore di GI RA nella memoria difensiva richiamata in premessa che i reati di correzione ascritti all'imputato sono da ritenersi consumati anteriormente al luglio 1991 (e precisamente nel maggio-giugno 1991 quelli di cui ai capi 85 e 95 prima del maggio 1991 quello di cui al capo 91 e nel settembre 1990 quello di cui al capo 97), sicché alla data del 4 ottobre 2006 è maturata la loro prescrizione.
Il rilievo non tiene conto della sospensione del processo dall'8 febbraio 2001 al 4 marzo 2002, a ragione del la avvenuta trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della cennata questione di legittimità (Cass. Sez. 4^, 14 novembre 1979, MB, rv. 144559), con riferimento ai coimputati che si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, tra cui il CA, coinvolto nell'addebito di cui al capo 97, riguardante appunto il RA, oltre che il RA.
E ciò vale non solo per il RA e il RA, ma anche per i NE e il TI (posizione PR), per il RO (posizione IZ, capo 89) e per il IR, ai sensi dell'art. 161 c.p., essendo costui coimputato con il RO quanto al capo 79. Al IR si estende anche, sempre ai sensi dell'art. 161 c.p. cit., la sospensione dal 20 settembre 2003 al 14 novembre 2003, disposta per MA IO, di cui è coimputato in tutti i reati ascrittigli, nonché quella dall'11 dicembre al 18 dicembre 2002 e dal 3 febbraio al 14 febbraio 2003, per i rinvii disposti nell'interesse dei coimputati IS e ZI, impediti a comparire per ragioni di salute.
Deve inoltre tenersi conto della sospensione di 180 giorni conseguente al fatto che tanto il tribunale che la Corte di appello hanno fissato il termine di 90 giorni per il deposito delle loro decisioni.
Ne consegue che anche per il IR non è maturata la prescrizione dei reati.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata nei confronti di RA OL limitatamente al diniego della continuazione con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso del RA.
Rigetta i ricorsi degli altri ricorrenti che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006