Sentenza 11 giugno 2015
Massime • 1
In tema di mandato di arresto europeo, in virtù del rinvio recettizio operato dall'art. 9, settimo comma, L. n. 69 del 2005 all'art. 719 cod. proc. pen., unico rimedio proponibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali emesse per l'esecuzione di un mandato di arresto europeo è il ricorso per cassazione.
Commentari • 2
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L'udienza di convalida a seguito di arresto in flagranza prevede la partecipazione necessaria del difensore e dell'arrestato ma contempla anche l'ipotesi che l'arrestato non abbia potuto o voluto comparire, senza che la mancata partecipazione possa essere di impedimento all'esercizio dei poteri del Giudice riguardo la convalida dell'arresto. Non è estraneo al sistema processuale il provvedimento di convalida reso in assenza dell'interessato, possibilità che, del resto, si manifesta coerente con i poteri di verifica del Giudice esercitabili in quella sede, che riguardano la verifica dell'osservanza dei termini previsti, il controllo della sussistenza dei presupposti legittimanti …
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sui ricorsi proposti da 1. BA, nato a (..) 2. BD, nato a (..) 3. CS, nato (..) 4. KC, nato a (..) avverso la ordinanza del 14/07/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14 luglio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2015, n. 24891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24891 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/06/2015
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1024
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 22508/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD JA N. IL 18/01/1986;
avverso l'ordinanza n. 317/2015 TRIB. LIBERTÀ di VENEZIA, del 02/04/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Viola Alfredo Pompeo, per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 2 aprile 2015 il Tribunale del riesame di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso articolato ex art. 309 c.p.p. nell'interesse di RD IO avverso il provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Venezia disposto, ai sensi della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 11, con il quale è stata applicata al suddetto una misura cautelare. Tanto in ragione della esclusiva proponibilità del ricorso di legittimità avverso le decisioni cautelari rese in tema di mandato di arresto europeo e considerata la assenza di una esplicita indicazione dei motivi di ricorso, non compatibile con il ricorso in cassazione, cosi da impedire anche l'ipotesi della conversione del gravame.
2. Avverso la suddetta ordinanza, il difensore del RD ha proposto ricorso in cassazione sostenendo la competenza del Tribunale del riesame a decidere sullo status libertatis della persona arrestata, in base alla L. 22 aprile 2005, n. 69, e segnatamente in ragione del richiamo che la citata Legge, art. 9 compie al titolo primo del libro 4 c.p.p. che contiene tra l'altro, anche la disciplina dettata in materia di riesame dall'art. 309 e ss.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Va ribadito, infatti, che l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari emessi nel corso della procedura per l'esecuzione di un mandato d'arresto Europeo è disciplinata dalla L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 7, secondo cui "si applicano le disposizioni dell'art. 719 c.p.p." in tema di procedura di estradizione passiva, ove si prevede che in questi casi sia proponibile solo il "ricorso per cassazione per violazione di legge" (tra le tante, Sez. 6, n. 7482 del 10/02/2009, dep. 20/02/2009, Messner, Rv. 243239).
Non vale, in senso contrario, affermare che lo stesso art. 9 sopra citato contiene anche un richiamo all'intero titolo del codice di rito relativo alle misure personali con eccezioni esplicitate tra le quali non è annoverata la disciplina del riesame si che questa finirebbe per convivere con il ricorso di legittimità . Tanto perché, quanto al controllo dell'intervento cautelare, la disciplina ordinaria viene derogata ed espressamente disciplinata, con le connotazioni tipiche della tassatività dei mezzi di impugnazione, proprio in ragione del citato comma 7^ dell'art. 9, con la equiparazione in parte qua delle decisioni cautelari rese in sede di estrazione e di mandato di arresto europeo.
Del resto, a ragionare diversamente, la norma in disamina non avrebbe ragion d'essere: la convivenza, alternativa, anche se con accertamenti dal perimetro cognitivo diverso, tra il riesame ex art. 309 c.p.p. ed il ricorso immediato per cassazione garantito solo per violazione di legge sarebbe stata comunque già prevista dal sistema (grazie all'art. 311 c.p.p., comma 3 a voler seguire pedissequamente l'interpretazione offerta dal ricorrente) senza che fosse necessaria siffatta esplicita previsione.
5. L'assenza di doglianze rispetto al mancato esercizio del potere di conversione ex art. 568 c.p.p., u.c., rende sul punto non suscettibile di valutazione la relativa decisione in parte qua.
6. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende liquidata, secondo equità, nei termini precisati nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015