Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5105 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
14 Aula B OME EL PO05/02 REPUBBLICA ITALIANA E UP EM DY CASSAZIONE LA CO SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.9299/99 Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente Cron. 15622 Dott. Fernando LUPI Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 19/12/99 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE ☑ dal Sig.. per diritti L. 3 0зна Special 12 APR. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE FIAT AUTO s.p.a., in persona del procuratore dott. Francesco Cerchiara, elettivamente domiciliata in Roma, via Roccaporena n. 34, presso l'avv. Raffaele De Luca Tamajo, che con gli avv.ti Franco Bonamico e Gian Pietro Bersotti la rappresenta e difende, anche separatamente, giusta delega in atti;
ricorrente. 5247 CANCELLERIA
contro
TT NN, elettivamente domiciliata in Roma, via Otranto n. 18, presso l'avv. Pierluigi Panici, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1408 del Tribunale di Torino depositata l'11 maggio 1998 (R.G. n. 1730/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Borsier Niutta per delega avv. Raffaele De Luca Tamajo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 gennaio 1997 il Pretore di Torino accoglieva parzialmente la domanda proposta da NN TT nei confronti della sua ex datrice di lavoro Fiat Auto s.p.a., diretta ad ottenere il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul trattamento di fine rapporto a lei versato in ritardo rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il Pretore, l'applicabilità nella specie dell'art.ritenuta 1183 cod. civ. e che il credito della TT era divenuto esigibile dopo il periodo di trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, necessario la precisa determinazioneall'azienda per 2 dell'importo dovuto alla lavoratrice, liquidava a costei lire 376.598. La decisione, appellata dalla TT, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia dell'll marzo/11 maggio 1998, che ha riconosciuto per intero il credito dedotto in lire 1.506.392, rilevando come a norma dell'art. 2120 cod. civ. e dell'art. 26 del contratto collettivo di lavoro il pagamento del trattamento di fine rapporto fosse dovuto sin dalla cessazione del rapporto di lavoro. La cassazione della sentenza del Tribunale è stata richiesta dalla società soccombente con due motivi. L'altra parte ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo di ricorso, la società nega che l'art. 2120, comma primo, cod. civ. imponga il pagamento del trattamento di fine rapporto al momento stesso della cessazione del rapporto di lavoro, anche perché siffatta immediatezza non sarebbe conciliabile con la struttura e con i meccanismi di applicazione dell'istituto i quali impongono un tempo ragionevole per la 3 quantificazione e la liquidazione del dovuto, dato pure il necessario riferimento alle retribuzioni degli ultimi mesi di servizio. Tale norma, infatti, non prevede alcun termine tassativo per il pagamento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Lo stesso contratto collettivo riconosce alle aziende un termine di adempimento di quindici giorni per la retribuzione mensile. Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la lettura operata dal giudice di appello dell'art. 26 c.c.n.l., siccome contraria ai criteri contrattuale. Sostiene che di ermeneutica l'azienda corrisponderà il l'espressione trattamento di fine rapporto all'atto della risoluzione del rapporto non avrebbe potuto interpretarsi contro l'effettiva volontà delle parti, nel senso, cioè, che le stesse avessero inteso concordare l'immediata erogazione del trattamento di fine rapporto alla cessazione del rapporto di lavoro. La espressione all'atto non ha lo stesso senso di immediatamente trattandosi, quanto alla prima, di espressione generalmente di contenuto del tutto neutro, specie in presenza degli elementi tecnico-strutturali di calcolo del trattamento di fine rapporto e delle correlate difficoltà di una immediata liquidazione. Contro l'interpretazione dell'art. 26 del c.c.n.l. milita anche la norma di cui all'accordo 5 giugno 1997 (secondo il quale la dizione "all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro" […] deve necessariamente essere interpretato tenendo conto dei tempi tecnici suddetti), successiva al contratto collettivo, accordo di cui il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., al pari della prassi aziendale di corrispondere il trattamento di fine rapporto nel mese successivo alla cessazione del rapporto. L'art. 429 cod. proc. civ. richiede per la sua applicazione il ritardo nell'adempimento da parte del datore di lavoro, ritardo da valutarsi in relazione al momento in cui il credito è divenuto contrariamente al esigibile. A tale riguardo, giudizio espresso dal Tribunale, soccorre l'art. 1183 cod. civ. secondo cui, in deroga al principio generale dell'immediata esigibilità della prestazione, qualora tuttavia in virtù degli usi o per la natura della prestazione […] sia necessario un termine, questo in mancanza di accordo tra le parti è stabilito dal giudice. A tale riguardo il giudice di appello ha omesso quell'indagine che, invece, aveva correttamente svolto il Pretore. I due motivi, che per la connessione delle censure meritano trattazione congiunta, sono infondati. Deve, anzitutto, rilevarsi che il credito avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore e, quindi, il pagamento di una somma di danaro, non può ritenersi illiquido per la sola circostanza che per la sua esatta determinazione siano necessari calcoli, anche non elementari, purché preesistano i dati necessari per la determinazione del quantum (Cass. 1° settembre 1990, n.9084; 18 agosto 2000, n. 10942; 12 marzo 2001, n.3563). Peraltro, la condizione di liquidità illiquidità del credito non assume rilievo ai fini civ. ° dell'art. 429, comma terzo, cod. proc. della legge n. 724 deldell'art. 22, 36, comma 1994, ai fini della decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi, cioè dal momento in cui risulta perfezionata la fattispecie costitutiva del credito, ancorché avente un oggetto solo determinabile. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è assolutamente consolidata, con la precisazione ulteriore che la sentenza di condanna non ha, in ordine agli accessori, effetti costitutivi di liquidazione, ma contiene il mero accertamento della natura indicizzato del credito, senza che sia neppure necessario che il giudice indichi un preciso quantitativo di moneta (Cass.20 marzo 1987, n.2803; 6 novembre 1990, n.10652). Credito esigibile, d'altro lato, è quello non soggetto a condizione sospensiva o a termine o ad altri ostacoli di natura giuridica a che possa essere immediatamente soddisfatto ( (anche ai fini della decorrenza della prescrizione). Sotto il profilo dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., la maturazione del diritto, ivi contemplata, coincide con la esigibilità del credito: rivalutazione e interessi hanno la funzione di compensare il creditore del ritardo con cui riceve le somme dovutegli, sicché non è configurabile ritardo prima che si possa pretendere il pagamento (Cass.29 marzo 1996 n.2896; 11 aprile 1996, n.3370; 27 agosto 1999, n. 9014) e, per converso, la maturazione del diritto segna il momento di decorrenza di interessi e rivalutazione. L'assunto della ricorrente, secondo cui l'impossibilità di determinare il quantum del trattamento di fine rapporto nello stesso giorno di cessazione del rapporto di lavoro comporterebbe, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., 10 spostamento scadenza dell'obbligazione all'esaurimentodella del periodo necessario per l'acquisizione di tutti gli elementi del computo, contrasta con la regola specifica per i crediti di lavoro che, ai sensi del citato art.429, terzo comma, cod. proc. civ., vengono in essere già come crediti indicizzati naturaliter. D'altra parte, la formulazione letterale dell'art. 2120 cod. civ., secondo cui in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto-non lascia dubbi sulla circostanza che l'obbligazione regolata dalla norma trova la sua fonte nella cessazione del rapporto che ne rappresenta quindi il momento genetico a partire dal quale deve essere adempiuta, talché l'art. 1183 cod. civ. non appare invocabile, neppure per quanto esso dispone al primo comma, per il caso - non ricorrente nella fattispecie legale in esame in cui non sia determinato il tempo in - 8 cui la prestazione deve essere eseguita;
tanto meno può sostenersi che la natura della prestazione (che, come detto, costituisce oggetto di obbligazione ab origine indicizzata) о il modo dell'esecuzione (i calcoli necessari per il computo del trattamento di fine rapporto non riguardano il modo dell'esecuzione, ma la concreta determinazione del contenuto della prestazione) comportino la necessità di un termine da stabilirsi dal giudice, in mancanza di accordo delle parti, ai sensi della seconda proposizione del primo comma dell'art. 1183 cod. civ. È appena il caso di osservare, perciò, che qualora dovesse ritenersi, in via di mera ipotesi, che l'art. 2120 cod. civ. non determini il tempo di esecuzione dell'obbligazione, il creditore potrebbe esigerla immediatamente, ai sensi della prima proposizione del primo comma dell'art. 1183 cit., sicché sin dal suo sorgere essa diviene produttiva di interessi ed è rivalutabile. Ne consegue, come questa Corte ha avuto occasione di affermare (Cass.10942/2000 e 3563/2001 citate) che la sentenza di condanna non ha, in ordine agli accessori, effetti costitutivi di liquidazione, ma contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito, senza che sia 9 3... neppure necessario che il giudice indichi un preciso ammontare di moneta. In presenza di una obbligazione ex lege, quale quella del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, non modificabile dalla contrattazione collettiva, l'ulteriore argomento tratto dal Tribunale dalla formulazione dell'art. 26 del c.c.n.l. di categoria (secondo il quale l'azienda deve corrispondere il trattamento fine rapporto all'atto della risoluzione del di rapporto) ha valore confermativo e rafforzativo delle argomentazioni che precedono. Deve escludersi, pertanto, la fondatezza della critica mossa con generico riferimento alle norme di contrattuale all'interpretazione, ermeneutica accolta dal Tribunale, di tale norma collettiva. Si tratta di interpretazione di contratto collettivo di diritto comune che, come costantemente riaffermato da questa Corte, riservata all'esclusiva competenza del giudice di merito e, in sede di legittimità è censurabile solo per vizio di motivazione o per violazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., talché le critiche non possono consistere nella mera proposizione di una diversa interpretazione delle clausole 10 contrattuali rispetto a quella accolta dal giudice di merito (Cass. 13 agosto 2001, n.11069; 14 aprile 2001, n.5596; 11 giugno 1999, n.5767; 29 aprile 1999, n.4310). Nel caso in esame, l'interpretazione accolta dal Tribunale appare illogica ed non aderente al criterio dell'esegesi letterale del : testo contrattuale. L'interpretazione autentica della stessa norma ad opera dell'accordo collettivo 5 giugno 1997 (posteriore al perfezionamento della fattispecie in esame), richiamato nel ricorso, non può incidere sul precetto dell'art. 2120 cod. civ., concernente una obbligazione ex lege. Appaiono, per contro, ultronee e non pertinenti ai fini della decisione, nondimeno correttamente adottata dal Tribunale nella parte dispositiva della sentenza (quest'ultima va solo corretta nella motivazione a norma dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.), le considerazioni svolte dal giudice di appello in relazione alla facoltà del creditore di rifiutare (ma, per converso, anche di accettare) חנו pagamento civ., e parziale, a norma dell'art. 1181 cod. sull'obbligo del datore di lavoro di provvedere eventualmente ad un versamento frazionato, per la 11 parte non contestata della retribuzione (compresa quella dovuta alla fine del rapporto di lavoro), ai sensi dell'art. 13 del c.c.n.
1. Rileva, infatti, la Corte che né la norma codicistica né la disposizione collettiva, citate da ultime, hanno riguardo al contenuto specifico dell'obbligazione retributiva, di talché, anche in ipotesi di pagamenti parziali, in sede di determinazione complessiva e definitiva di quanto spetta al lavoratore per trattamento di fine rapporto, debbono comunque computarsi gli interessi e la rivalutazione con decorrenza dal giorno di maturazione del credito (ovviamente tenendosi conto a favore del debitore, anche ai fini della determinazione degli interessi e del maggior danno da svalutazione, dell'incidenza di eventuali pagamenti parziali intervenuti). Del pari ininfluente è il richiamo del Tribunale all'art. 13 cit. c.c.n.l. nella parte in cui prevede, quale giusta causa di recesso del lavoratore, il pagamento della retribuzione con un ritardo superiore ai quindici giorni, anche se esatta è l'osservazione del giudice di merito secondo cui tale disposizione non consente certo di ritenere legittimo e improduttivo di effetti sul 12 debito per interessi e rivalutazione, un ritardo contenuto entro quel lasso di tempo. Rileva, infine, la Corte che le considerazioni svolte, intorno alla natura originaria di credito indicizzato derivante dall'obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto, inducono a ritenere irrilevanti quei profili inerenti alla (assenza di) colpa nel ritardo adombrati nel ricorso e nella stessa sentenza del Tribunale per disponibilità, al momento dellala mancata risoluzione del rapporto di lavoro, di taluni dati per il computo, in via definitiva, delle spettanze dovute al lavoratore per il titolo considerato. Questa Corte, infatti, ha costantemente affermato la non rilevanza della colpa, ai fini dell'attribuzione di interessi e rivalutazione a norma dell'art.429 cod. proc. civ. (Cass. Sez. unite 8 luglio 1993, n. 7478; 8 agosto 1990, n.8063; Cass. 14 ottobre 1995, n.10720; 14 marzo 1992, n.3155). Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, le argomentazioni svolte inducono, l'eccezione di anzitutto, a disattendere - il quale noninammissibilità del ricorso coinvolge affatto, come si è dedotto dal 13 7 controricorrente, mere questioni di fatto, ma essenzialmente attiene alla interpretazione e alla applicazione di norme di diritto - e a rigettare previste le conseguenze l'impugnazione, con spese di dall'art. 385 cod. proc. civ. per le questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001. Il Consignere est. Il Presidente Билош Кошоци Vulin. Muhum Philli IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 10 APR. 2008 oggi,. IL CANCELLIEREAll 3 3 0 5 1 A . S I . T S D N R A , A T ' O 3 , L L 7 A - L L S E 8 O E - B D P 1 S I I 1 I S D N N E A E G T G S O S G I O A E A P D L O M E I T , A T O A I L R L D R T I E S E D D T I G N O E E R S E 14