Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1989, n. 2681
CASS
Sentenza 2 giugno 1989

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Il provvedimento, con il quale il tribunale fallimentare, in Sede di reclamo avverso decreto del giudice delegato, disattenda la pretesa del fallito di restituzione di somme pervenute dopo la dichiarazione di fallimento, sotto il profilo che trattasi di credito contestato dal curatore, da far valere in Sede di formazione del passivo, ed altresì respinga la richiesta di revoca del curatore medesimo, è privo di carattere decisorio su posizioni di diritto soggettivo, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, atteso che, per la prima parte, si esaurisce nel riscontro di una situazione processuale ostativa all'esame di detta pretesa creditoria, e, per la seconda, esprime l'Esercizio di poteri ordinatori e discrezionali. ( V 545/86, mass n 444145; ( V 4039/85, mass n 441560).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1989, n. 2681
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2681
    Data del deposito : 2 giugno 1989

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