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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/07/2024, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5638/2023 Ruolo Generale Previdenza dell'anno
TRA
rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. STEFANIA LOMBARDI E Parte_1 CERCHIA FERDINANDO presso i quali è elett.te dom.ta RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, rappr. e difeso dall'Avv. CP_1 AZZANO STEFANO elett. dom.to presso l' Avvocatura dell'Inps di Napoli RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 20/09/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che aveva ricevuto dall' di C/Mare di Stabia il provvedimento, datato 14/03/2023, di richiesta di restituzione dell'importo di € 1.403,79, riferito all'indebito pagamento di prestazioni di indennità di malattia e maternità in relazione al periodo dal 04/02/2004 al 13/04/2004; che avverso il suddetto provvedimento aveva proposto ricorso amministrativo rimasto, però, senza esito alcuno;
che la richiesta di restituzione della somma doveva ritenersi illegittima per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento e per intervenuta prescrizione non avendo mai ricevuto, negli anni successivi al pagamento, alcuna ulteriore richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato. CP_ Tanto premesso, invocando la prescrizione decennale dell'indebito, conveniva in giudizio l' dinanzi all'adito Tribunale affinchè, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato, fosse riconosciuta e dichiarata l'irripetibilità delle somme da esso richieste, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente recuperato, spese vinte. CP_ L' resistente, regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, e depositava missive interruttive e prova dell'avvenuto pagamento. CP Acquisita la documentazione ex art 421 cpc, all'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Ciò posto, risulta, pertanto, evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo con le relative conseguenze in materia di prescrizione ed, in particolare, con l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario di dieci anni. Tale qualificazione è giuridicamente corretta perchè (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacchè il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito: di conseguenza, per il combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 c.c.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale ( cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/2008 n. 16612). CP_ Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie va dato atto preliminarmente che ha dato prova dell'avvenuto pagamento della prestazione, come da documentazione in atti, avvenuto il 04/06/2004.
1 CP La prescrizione decennale risulta interrotta dalle missive inviate dall' entro il termine di dieci anni, depositate insieme ai relativi avvisi di ricevimento, documentazione acquisita ex art 421 cpc dal Tribunale. Invero la missiva del 24/03/2014 è stata ricevuta dalla ricorrente il 09/04/2014 e la missiva del 15/07/2014 è stata ricevuta il 05/08/2014; entrambe sono state spedite a mezzo del servizio postale e ricevute dalla ricorrente a mani proprie. Pertanto essendovi prova del pagamento della prestazione e dell'interruzione della prescrizione decennale il ricorso va rigettato. Nulla per le spese processuali attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. in atti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1CP_ del 20/09/2023 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Cristina Giusti, in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5638/2023 Ruolo Generale Previdenza dell'anno
TRA
rapp.ta e difesa, giusto mandato in atti, dall'avv. STEFANIA LOMBARDI E Parte_1 CERCHIA FERDINANDO presso i quali è elett.te dom.ta RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e difeso, giusto mandato in atti, rappr. e difeso dall'Avv. CP_1 AZZANO STEFANO elett. dom.to presso l' Avvocatura dell'Inps di Napoli RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
CP Con ricorso depositato in data 20/09/2023 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva che aveva ricevuto dall' di C/Mare di Stabia il provvedimento, datato 14/03/2023, di richiesta di restituzione dell'importo di € 1.403,79, riferito all'indebito pagamento di prestazioni di indennità di malattia e maternità in relazione al periodo dal 04/02/2004 al 13/04/2004; che avverso il suddetto provvedimento aveva proposto ricorso amministrativo rimasto, però, senza esito alcuno;
che la richiesta di restituzione della somma doveva ritenersi illegittima per mancanza di prova dell'avvenuto pagamento e per intervenuta prescrizione non avendo mai ricevuto, negli anni successivi al pagamento, alcuna ulteriore richiesta di restituzione di quanto indebitamente versato. CP_ Tanto premesso, invocando la prescrizione decennale dell'indebito, conveniva in giudizio l' dinanzi all'adito Tribunale affinchè, previa dichiarazione dell'illegittimità del provvedimento impugnato, fosse riconosciuta e dichiarata l'irripetibilità delle somme da esso richieste, con il conseguente obbligo di restituzione di quanto eventualmente recuperato, spese vinte. CP_ L' resistente, regolarmente citato, si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese, e depositava missive interruttive e prova dell'avvenuto pagamento. CP Acquisita la documentazione ex art 421 cpc, all'odierna udienza, ritenuta la superfluità di ogni indagine istruttoria, il Tribunale decideva con la presente sentenza.
Ciò posto, risulta, pertanto, evidente che la fattispecie in oggetto sia qualificabile nei termini dell'indebito oggettivo con le relative conseguenze in materia di prescrizione ed, in particolare, con l'applicabilità del termine prescrizionale ordinario di dieci anni. Tale qualificazione è giuridicamente corretta perchè (Cass. 3994/2006, cit.) l'indebito oggettivo sussiste non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando manchi fin dall'origine, come nel caso di specie, giacchè il pagamento senza causa è fatto costitutivo dell'obbligazione di restituire l'indebito: di conseguenza, per il combinato disposto degli artt. 2033 e 2935 c.c., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta, secondo la disciplina generale (art. 2943 c.c.), anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale ( cfr. Cassazione civile, sez. III 19/06/2008 n. 16612). CP_ Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie va dato atto preliminarmente che ha dato prova dell'avvenuto pagamento della prestazione, come da documentazione in atti, avvenuto il 04/06/2004.
1 CP La prescrizione decennale risulta interrotta dalle missive inviate dall' entro il termine di dieci anni, depositate insieme ai relativi avvisi di ricevimento, documentazione acquisita ex art 421 cpc dal Tribunale. Invero la missiva del 24/03/2014 è stata ricevuta dalla ricorrente il 09/04/2014 e la missiva del 15/07/2014 è stata ricevuta il 05/08/2014; entrambe sono state spedite a mezzo del servizio postale e ricevute dalla ricorrente a mani proprie. Pertanto essendovi prova del pagamento della prestazione e dell'interruzione della prescrizione decennale il ricorso va rigettato. Nulla per le spese processuali attesa la dichiarazione ex art 152 disp. att. c.p.c. in atti.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1CP_ del 20/09/2023 nei confronti dell' in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Nulla per le spese di lite.
Torre Annunziata data del deposito
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Cristina Giusti
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