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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE - Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 369 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(P.I. Parte_1
), in persona del liquidatore pro tempore, nonché i fideiussori P.IVA_1
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_1
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_2 [...]
) e (C.F. ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
rappresentati e difesi dall' Avv. Sara Rosaria Tundo;
-APPELLANTI-
E
1 (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Grillo;
-APPELLATA-
A seguito di trattazione scritta disposta con decreto del 01.08.2022, le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:
“Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, la esponendo: Controparte_1
- di aver intrattenuto con (già , filiale di Maglie, un rapporto Controparte_1 Controparte_2
bancario di apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul c/c n.001077.0 (oggi
n.40604224), iniziato in data 30.09.1996.
- di aver stipulato, in data 11.06.2009, con la oggi , un contratto di Controparte_2 CP_1
mutuo ai sensi degli artt. 38 e ss del D.Lgs 385/1993 dell'importo di euro 350.000,00 da rimborsare mediante n.120 rate mensili posticipate di euro 3.815,77 caduna;
- che il predetto rapporto era stato garantito dai sig.ri Parte_1 Parte_1 [...]
e Pt_2 Pt_3 Parte_3
- che con nota del 19.06.2015 l'Istituto di Credito aveva comunicato alla CDD la revoca del contratto di conto corrente n.40604224, intimando il pagamento della somma di euro 10.530,41 quale saldo debito al 01.04.2015;
- che con nota del 15.07.2015, stante il mancato pagamento di n.6 rate, la aveva dichiarato CP_1
la CDD decaduta dal contratto di mutuo invitandola al pagamento dell'importo di euro 220.409,97 oltre interessi;
- che l'Istituto Bancario, per l'intera durata del rapporto, aveva applicato: a) il criterio di capitalizzazione trimestrale delle competenze a carico del correntista, in palese violazione dell'art.1283 c.c.; b) illegittimi costi di gestione, quali, ad esempio, commissioni di massimo scoperto, giorni di valuta, spese varie e 2 commissioni mai pattuite;
c) tassi di interesse passivi ed attivi mai convenuti e mai validamente determinati;
d) illegittimi addebiti per interessi passivi in misura ultralegale.
In conformità a tali premesse gli attori hanno concluso richiedendo, con riferimento al conto corrente
n.0010770, oggi n.40604224, previa declaratoria di nullità ed illegittimità della clausola di determinazione ed applicazione del tasso di interesse ultralegale, gli addebiti di interessi passivi nonché degli accrediti di interessi attivi, degli addebiti determinati dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e degli addebiti per csm, per c.d. giorni valuta e per spese varie, di “…rideterminare il saldo in estratto conto con applicazione dei soli interessi debitori e creditori al tasso legale tempo per tempo vigente senza capitalizzazione degli interessi debitori e con la capitalizzazione annuale degli interessi creditori, con eliminazione delle cms, delle spese e computando la valuta tenuto conto della data operazione … liquidandone gli importo così come risultanti all'esito della disponendo CTU contabile … condannando la banca al pagamento degli stessi … con riferimento al contratto di mutuo, accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia delle clausole contrattuali relative alla determinazione degli interessi corrispettivi e di mora per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 nonché la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni,
e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n.108 perché eccedente il tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi di mora, procedendo alla eliminazione di qualsiasi interesse;
…. Rideterminare l'esatto dare- avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di CTU contabile sul finanziamento e sulla base dell'intera documentazione ad esso relativa;
rideterminare, per l'effetto, il nuovo piano di ammortamento in ipotesi di accertato superamento del tasso soglia …” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate in citazione].
Con comparsa tempestivamente e ritualmente depositata in cancelleria si è costituita in giudizio la
[...]
eccependo in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lecce a conoscere CP_1
la presente controversia vertente sulla contestazione del rapporto di conto corrente, per essere competente il
Tribunale di Biella, e contestando, in fatto e diritto, tutto quanto dedotto, argomentato, allegato e concluso dagli attori.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 21.04.2016, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale.
3 La causa, istruita mediante C.T.U. tecnico contabile, all'udienza del 25.10.2018 è stata decisa ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., con sentenza resa all'esito della discussione orale”.
Con sentenza n.3551 del 2018, pubblicata in data 25.10.2018, il Tribunale di Lecce ha dichiarato, con riferimento al c/c n.1077, poi n.130040604224 0, l'ammontare del saldo a credito del correntista pari ad € 15.391,40 e, con riferimento al c/c anticipi n.1112, poi n.130040604224 1, l'ammontare del saldo ricalcolato a debito del correntista pari ad €
56,64; con condanna della a rettificare il saldo dei suddetti c/c ed a Controparte_1
corrispondere alla la somma di Parte_1
€ 15.334,76 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
spese compensate;
spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in uguale misura.
Con atto di citazione notificato in data 18.04.2019, C.D.D. Parte_1
, e
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
hanno interposto appello avverso la citata sentenza, mai Parte_3
notificata – affidandolo ai motivi di cui appresso – chiedendo di riformare parzialmente la sentenza“1. nella parte in cui nella parte in cui (cfr. pg. 9), condividendo le risultanze della CTU, atteso che le stesse appaiono immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione di tutti i dati raccolti, ha rideterminato in euro 15.334,76 il saldo a credito del correntista con riferimento al c/c nr. 1077, poi n.
130040604224, tanto in evidente contrasto con le statuizioni nella stessa contenute e per l'effetto rideterminare il saldo in estratto conto sulla base di tutte le censure mosse nel presente atto di gravame, liquidandone alla di i maggiori importi così come risultanti Parte_1 Parte_1
e condannando la banca al pagamento degli stessi oltre interessi legali creditori capitalizzati e rivalutazione monetaria;
2. nella parte in cui facendo proprie le risultanze del CTU (cft. pg. 8), il quale ai fini della determinazione dell'usurarietà dell'interesse corrispettivo e di mora, secondo la formula proposta dalla Banca d'Italia, non ha tenuto conto, ai sensi degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, ha escluso, con riferimento al contratto di mutuo, l'usurarietà dell'interesse corrispettivo
e dell'interesse di mora nonché nella parte in cui ha fatto proprie le risultanze del CTU (cfr. pg. 8), il quale ai fini della verifica della usurarietà del tasso di mora previsto in contratto ha provveduto a sommare al tasso medio di periodo la maggiorazione di 2,1 punti percentuali, per poi aumentare il tasso così ottenuto della metà per determinare il tasso soglia usurario di mora, e per l'effetto accertare e dichiarare la nullità
4 e l'inefficacia delle clausole contrattuali relative alla determinazioni degli interessi corrispettivi e di mora per violazione della legge 7 marzo 1996 n. 108 nonché la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, sia con riferimento agli interessi corrispettivi che con riferimento agli interessi di mora, procedendo all'eliminazione di qualsiasi interesse e rideterminare, per l'effetto, il nuovo piano di ammortamento in ipotesi di accertato superamento del tasso soglia e rideterminare l'effettivo dare - avere condannando la banca alla restituzione in favore di delle somme in eccesso corrisposte, oltre Pt_1
interessi legali capitalizzati trimestralmente e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze oltre spese generali, IVA, cap e accessori come per legge, di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario” (cfr. conclusioni in atto di appello).
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata il 25.09.2019, si è costituita la quale ha richiesto “rigettare Controparte_1
l'appello formulato da e i sigg.ri Parte_1 Parte_1
e in quanto incontestabilmente
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
inammissibile e/o improponibile ed, in ogni caso, totalmente infondato sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti, confermando in toto le statuizioni della sentenza impugnata;
- In subordine, per la denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Corte dovesse riformare totalmente e/o parzialmente e/o dichiarare nulla la sentenza gravata, accogliere le seguenti conclusioni: - In relazione a tutte le contestazioni riguardanti il rapporto di mutuo dell'11/06/2009 di cui in premessa, accertare e dichiarare la radicale infondatezza, in fatto e in diritto, di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto, dagli attori nel presente giudizio, con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avverse eccezioni, richieste e domande;
- In relazione a tutte le contestazioni riguardanti il rapporto di c/c con affidamento intestato alla debitrice principale in premessa indicato e la richiesta di rettifica del saldo di c/c con consequenziale condanna della al pagamento delle eventuali somme dovute alla società attrice accertare e dichiarare la radicale CP_1
infondatezza, in fatto e in diritto, di tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto, dagli attori nel presente giudizio, con consequenziale pronuncia di rigetto di tutte le avverse eccezioni, richieste e domande;
-Rigettare qualunque altra domanda di parte attrice;
- con vittoria di spese e di compensi di lite del doppio grado di giudizio” (cfr. conclusioni in comparsa di costituzione e risposta).
5 Con ordinanza dell'11.11.2019, la Corte, ritenuta la necessità di richiamare a chiarimenti il
Consulente Tecnico d'Ufficio - già officiato in primo grado – ha disposto che lo stesso rispondesse al quesito “fermi restando tutti gli altri criteri di calcolo applicati, rielabori l'andamento del conto correntre n.1077 e del conto anticipi n.1112, sulla base delle pattuizioni contenute nei contratti di apertura dei relativi rapporti bancari (datati rispettivamente 11.11.1996 e 4.7.1997) e delle successive concessioni di fido, depurandoli da ogni capitalizzazione degli interessi.”
All'udienza del 12.12.2019, la Corte ha provveduto ad integrare il quesito posto nei seguenti termini “Ad integrazione del quesito già posto, dispone che il CTU verifichi che nell'individuare le rimesse prescritte, abbia fatto riferimento esclusivamente, ai pagamenti intervenuti in corso di rapporto che abbiano riguardato esclusivamente le esposizioni debitorie maturate per effetto delle applicazioni delle clausole dichiarate nulle”.
All'esito del deposito della perizia contabile, all'udienza del 21.9.2022, la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l'appellante lamenta: “Errata e contraddittoria interpretazione degli atti e documenti di causa - Violazione degli artt. 115 e 116 cpc”.
1.1. L'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha recepito le risultanze della CTU, benchè le stesse si pongano in evidente contrasto con i principi da lui stesso enunciati in altra parte dell'elaborato, così pervenendo alla erronea rideterminazione in euro 15.334,76 del saldo a credito del correntista con riferimento al c/c contraddistinto, al momento della sua apertura, in data 23.09.1996, con n. 1077 e, poi, dal 4.07.1997 con n. 130040604224.
1.2. L'appellante sostiene che il giudice di primo grado, pur avendo, correttamente, affermato il principio secondo cui le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori pattuite anteriormente alla nota delibera C.I.C.R. del 9.02.2000 sono radicalmente nulle, mentre, per il periodo successivo all'entrata in vigore della citata delibera, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi può trovare applicazione purchè pattuita, con previsione di reciprocità, con apposita convenzione scritta, avrebbe, però, contraddittoriamente, recepito un'ipotesi di ricalcolo del rapporto elaborata dal CTU che
6 prevede l'applicazione, a partire dall'1.07.2000, della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi passivi che di quelli attivi, nonostante la mancanza di apposita convenzione scritta per il periodo successivo alla delibera C.I.C.R. del 9.02.2000, avendo il CTU - erroneamente e, comunque, in contrasto con quanto enunciato in diritto dal Tribunale - ritenuto che la banca abbia provveduto all'adeguamento delle condizioni contrattuali alle prescrizioni della citata delibera mediante avviso di modifica ed adeguamento contrattuale pubblicato in Gazzetta Ufficiale (la n. 155 del 5.07.2000).
1.2.1. Si duole ancora, l'appellante, del fatto che il Tribunale abbia “…indica(to) la capitalizzazione semplice per i soli tassi debitori, nulla dicendo per gli interessi creditori, che pertanto devono essere calcolati con la capitalizzazione annuale non essendo tra l'altro richiesta da nessuna delle parti una diversa forma di capitalizzazione rispetto a quanto pattuito nel contratto di apertura di credito del 03/09/1996. Ma non solo, il CTU ha capitalizzato annualmente, dal 31/10/1996 al
30/06/2000, le spese, la cms e le altre commissioni che, anche se pur pattuite, non devono essere capitalizzate per la nullità della clausola anatocistica. Sulla base poi della personale considerazione che la banca si è adeguata alla delibera CICR del 09/02/2000 il ctu ha erroneamente capitalizzato trimestralmente le spese, la cms e le altre commissioni, senza che vi sia stata alcuna pattuizione per iscritto della clausola anatocistica di capitalizzazione trimestrale reciproca;
le spese, la cms e le altre commissioni
e spese non vanno quindi capitalizzate ma sommate algebricamente alla fine del rapporto, eliminando così
l'effetto anatocistico”.
1.3. Con riferimento a tali censure, la Corte osserva: sussiste la contraddizione rilevata dall'appellante tra i principi enunciati dal Tribunale in sentenza ed il ricalcolo del rapporto operato dal CTU e recepito in sentenza quanto all' adeguamento di alle previsioni della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 Controparte_1
e poiché la banca appellata si è costituita tardivamente - sicchè non possono essere presi in considerazione argomenti rinvenibili nella sua comparsa di costituzione diretti ad inficiare l'enunciazione in sentenza dei principi di che trattasi e la loro applicazione nella vicenda (essendosi, peraltro, la nella propria comparsa, limitata a spendere la tesi CP_1
– comunque infondata alla luce di consolidata giurisprudenza - della capitalizzazione trimestrale reciproca quale variazione favorevole che non richiede accettazione del cliente, senza negare la mancanza di tale accettazione da parte della correntista), non può che
7 affermarsi che il ricalcolo del rapporto avrebbe dovuto essere sviluppato con l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non solo per il periodo precedente l'adozione della delibera CICR dell' 1.07.2000, in ragione della nullità della clausola anatocistica inserita in contratto, ma anche per il periodo successivo, in mancanza di una pattuizione scritta di adeguamento alla delibera CICR con l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi, con previsione di reciprocità.
1.3.1. Corretto appare, si osserva, l'assunto dell'appellante secondo cui il compiuto ricalcolo del rapporto avrebbe dovuto essere svolto con l'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi attivi per l'intero arco di svolgimento del rapporto, non constando richieste incidenti sulla originaria clausola contrattuale di capitalizzazione annuale degli interessi creditori e non potendo trovare applicazione, dopo la delibera
CICR dell'1.07.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e di quelli passivi in condizione di reciprocità, per i motivi già esposti. Senonchè, tale assunto evidenzia, ad avviso della Corte, un profilo che è rimasto, a ben vedere, fuori dal processo, avendo la società attrice, nel proprio atto di citazione in primo grado (non avendo, la stessa, depositato memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. ) posto solo la questione della nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ed avendo il Tribunale pronunciato, ritenendola fondata, sulla eccezione di illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo contenuto nell'art. 1283 c.c.” (così a p. 4 della sentenza). Sicchè, proprio perché, come rilevato dall'appellante, “nessuna delle parti ha chiesto una diversa forma di capitalizzazione degli interessi creditori rispetto a quanto pattuito nel contratto di apertura di credito del 3.09.1996” (p. 9 dell'atto d'appello), non è dato rinvenire un vizio della sentenza.
1.3.2. Condivisibile è l'ulteriore assunto secondo cui le spese, la c.m.s. e le altre commissioni, nei limiti in cui pattuite (dal 12.01.2006 fino al 30.09.2015) non debbano essere capitalizzate trimestralmente per nullità della clausola anatocistica, bensì sommate algebricamente all'esito del ricalcolo per eliminare l'effetto anatocistico.
1.3.3. Ha rilevato, ancora, l'appellante, con censura indirizzata alle operazioni di ricalcolo effettuate dal CTU e confluite in sentenza, che: “il ctu non ha eliminato le competenze dei conti
8 collegati oggetto di ricalcolo;
competenze che vanno eliminate dal conto anticipi 1112 e sommate algebricamente alla fine al saldo ricalcolato del conto ordinario. Ricordiamo a noi stessi che nell'operazione di anticipi la banca liquida le relative competenze su semplici fogli di calcolo, le cui risultanze, in termini di netto ricavo e di competenze, giusta annotazione riportata in calce a ogni distinta, confluiscono direttamente sul c/c c.d. principale. Ne deriva che dette operazioni e le connesse competenze sono già presenti, in quanto parte integrante, nel c/c ordinario e le predette competenze vanno quindi ritenute illegittime, sia perché non pattuite, sia perché, inserite nel c/c, hanno prodotto un effetto anatocistico.”.
1.3.4. La Corte rileva, con riferimento a tale ultima censura, che il suo esame resta assorbito nella valutazione di fondatezza del primo ordine di censure, in quanto tale valutazione, sia pure resa in via interlocutoria all'esito di una delibazione solo provvisoria,
(che qui si conferma), ha occasionato il conferimento di un supplemento d'incarico peritale che ha espunto ogni forma di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e giustificato l'elaborazione sub 2.3) del supplemento di CTU, alla quale si fa riferimento
(“Si precisa che, in ossequio al quesito posto dalla Corte di appello, nella rielaborazione del conto anticipi
è stata eliminata qualsiasi forma di capitalizzazione di interessi. Di conseguenza, gli interessi maturati trimestralmente sul conto anticipi, oltre a non essere addebitati sullo stesso conto, non sono stati nemmeno girocontati ed addebitati sul conto corrente ordinario, proprio per evitare fenomeni di capitalizzazione di interessi sul conto ordinario. Gli interessi debitori ricalcolati sul conto anticipi sono stati sommati algebricamente al saldo finale ricalcolato del rapporto. L'importo delle rimesse solutorie prescritte e non ripetibili è pari ad € 64,54…” (p.8 supplemento di CTU in appello).
1.4. L'appellante ha evidenziato un'ulteriore contraddizione nel corpus della sentenza emessa in primo grado in quanto, avendo, il primo giudice enunciato i seguenti principi:
“Non può ritenersi sufficientemente determinata… la mera indicazione, nel foglio allegato alle condizioni generali di contratto, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione "commissione di massimo scoperto", senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo sinanche sulla base di computo e senza nemmeno una specifica clausola nelle condizioni generali di contratto, che indichi
e giustifichi la facoltà della banca di imporre tali commissioni”, ha, poi, dato atto che, nel caso di specie, il ctu con riferimento al c/c 1077 "ha constatato la presenza di valida ed espressa pattuizione contrattuale relativa alla misura della cms nel fido ed oltre il fido fin dal contratto originario del 23.09.1996 nonché delle successive variazioni di tasso intervenute nel tempo e comunicate in forma
9 scritta al correntista secondo le forme di legge tempo per tempo vigenti", senza considerare che la constatazione del CTU, recepita in sentenza, contraddiceva i principi generali esposti in altra parte del suoi elaborato (dianzi trascritti). Ha precisato, infatti, l'appellante che:
“…nel modulo contrattuale del 23/9/1996 del c/c n. 1077 la cms è indicata in 0,125; la sottoscrizione del 4/7/2007 (va segnalato il refuso dell'appellante: la data corretta è 4/7/1997) la indica nella misura dello 0,250% solo con riferimento alla scoperto di conto e giammai, contrariamente a quanto asserito dal CTU con riferimento all'apertura di credito. Anche le successive sottoscrizioni contengono la mera indicazione di un tasso percentuale.”
La censura è fondata limitatamente all'applicazione della Commissione di IM
Scoperto nel periodo compreso fra il 23.09.1996 ed il 4.07.1997: laddove, infatti, la pattuizione relativa alla C.M.S. contenuta nel documento contrattuale del 23.09.1996 deve effettivamente ritenersi nulla per indeterminatezza proprio alla luce dei principi enunciati in sentenza - essendo stata pattuito solo l'importo percentuale della commissione senza specificazione della base di calcolo - per quanto riguarda invece l'applicazione della commissione sullo scoperto di conto nel periodo successivo al
4.7.1997, in ragione della diversa formulazione della previsione pattizia (riportata dall'appellante) devono ritenersi soddisfatte le prescrizioni richieste al fine di ritenere la clausola immune da vizio di indeterminatezza sulla base dei principi enunciati dal primo giudice (di recente riaffermati e precisata da Cass. n.1373/2024).
2. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta: “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 1842 c.c. in combinato disposto con l'art. 2935 c.c.”.
2.1. Secondo l'appellante, “il CTU ha erroneamente ritenuto irripetibili tutti gli interessi maturati nel trimestre in cui si è verificato l'extra e non invece soltanto le competenze (illegittime) maturate nel periodo antecedente i dieci anni l'azione di rideterminazione del saldo, sulle somme extra ”. Pt_5
2.2. Il motivo è fondato in quanto enuncia principi consolidati in materia evincibili dalla elaborazione della giurisprudenza di legittimità successiva alla nota pronuncia dele Sezioni
Unite n. 24418/2010.
Alla stregua di tali principi deve infatti ritenersi che, ai fini della determinazione dell'indebito irripetibile perché prescritto per ultradecennalità (oltre la data di notifica dell'atto di citazione), debbano considerarsi solo le competenze non dovute (perché
10 addebitate in mancanza di pattuizioni o sulla base di pattuizioni illegittime) maturate sulla parte di esposizione non assistita da fido, perché mai concesso o perché eccedente il fido accordato.
2.3. Senonchè, va dato atto che il CTU incaricato di rielaborare il rapporto sulla base dei principi appena enunciati, ha voluto precisare di essersi già attenuto agli stessi fin dalla prima elaborazione espletata in primo grado.
3. Con il terzo motivo, l'appellante lamenta: “Errata e contraddittoria interpretazione dell'art. 644 cp. in combinato disposto con l'art.1815 c.c.”.
3.1. Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure, sposando le errate conclusioni e modalità di calcolo prospettate dal CTU, ha concluso nel senso che il TEG applicato al contratto di mutuo al momento della pattuizione non è usurario né con riferimento all'interesse corrispettivo né con riferimento a quello moratorio, sposando le errate conclusioni e modalità di calcolo al riguardo prospettate ed utilizzate dal CTU,.
3.2. Dà atto l'appellante che il CTU ha utilizzato, per la determinazione del TAEG, la formula proposta dalla Banca d'Italia e prevista dal Decreto del Ministro del Tesoro,
n.502432 del 06/05/2000, emanato ai sensi del T.U.B 385/1993, mentre, a suo dire, ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia, la formula corretta da applicare sarebbe la c.d. “formula inversa”.
La formula di calcolo del TEG da utilizzare, secondo l'appellante, sarebbe la seguente:
“Tasso effettivo globale = Competenze * 365 / Numeri Debitori, dove, alla voce “COMPETENZE” occorre inserire gli Interessi, le CMS e le SPESE funzionali alla concessione del credito.”
L'appellante sostiene che “…il debito iniziale su cui calcolare il teg…. è dato dall'importo nominale, meno la commissione erogazione, il costo della perizia, il costo dell'assicurazione obbligatoria, il costo dell'iscrizione ipotecaria e qualsiasi altro costo collegato con il mutuo che non siano imposte e tasse” ed ancora, che, per la determinazione del TEG, si deve tenere conto della commissione per estinzione anticipata, delle spese di assicurazione, nonché del tasso degli interessi moratori.
3.3. Il motivo è infondato.
3.4. Le predette censure consistono, a ben vedere, nella riproposizione delle osservazioni tecniche sollevate dagli attuali appellanti alla bozza peritale redatta in primo grado ed alle quali il consulente tecnico aveva già compiutamente e razionalmente replicato con
11 argomentazioni che, confluite nella decisione del primo giudice, questa Corte ritiene di condividere.
3.4.1. In particolare, lo stesso consulente ha replicato nei seguenti termini alle pp. 62 e 63 del proprio elaborato: “Lo scrivente CTU ritiene di non poter accogliere la richiesta formulata dal ctp di parte attrice per la…. insuperabile constatazione secondo la quale applicare la formula inversa degli interessi semplici per il calcolo del TEG condurrebbe alla determinazione di una grandezza matematico- finanziaria (il TEG appunto) disomogenea rispetto ai tassi medi trimestrali ed ai conseguenti tassi soglia trimestrali rilevati e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle finanze ai fini dell'applicazione della legge antiusura n. 108/1996. In altri termini, il sistema dei tassi soglia delineato dall'art. 4 della legge
n. 108/1996 confronta grandezze omogenee, il TEG effettivo ed il tasso soglia trimestrale (ottenuto mediante incremento del tasso medio trimestrale), calcolate con la stessa formula che è quella indicata dalla
Banca d'Italia. Calcolare invece il TEG secondo la formula inversa degli interessi semplici, come richiesto dal ctp di parte attrice, e confrontarlo con il tasso soglia (ed il supposto tasso medio di periodo) calcolato secondo la formula della Banca d'Italia significa confrontare, ai fini dell'applicazione della legge anti- usura, grandezze disomogenee, il ché equivale a dire che l'esito del descritto confronto non ha alcun significato sul piano matematico, logico ed infine giuridico.”
3.4.2. Al riguardo la Corte si limita ad osservare che le censure formulate al riguardo da parte appellante non risultano idonee ad inficiare sotto alcun profilo gli argomenti con cui il CTU in primo grado ha replicato, con rigore e coerenza, alle osservazioni del ctp di parte attrice;
sicchè la stessa non può che confermare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che risultano fondate su detti argomenti.
3.5. Con riferimento, poi, alla censura afferente il mancato accoglimento della richiesta di inclusione della commissione di estinzione anticipata nel calcolo del TEG, si richiama l'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte, secondo cui il fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, comporta “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito in quanto “Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente daII'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis,
d.I. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”. (Cass. n. 7352 del 07.03.2022).
12 3.6. Infondata la censura afferente la mancata inclusione del tasso di interesse di mora nel calcolo del TEG. L'elaborazione giurisprudenziale al riguardo è pervenuta all'affermazione del principio secondo cui : “ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (fra le prime: Cass. n. 17447/2019).
3.6.1. Evidente è la diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio: l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro;
l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., ha invece una funzione di risarcimento del danno subìto dal creditore, nelle obbligazioni pecuniarie, a causa del ritardo nel pagamento da parte del debitore costituente quindi inadempimento di un'obbligazione pecuniaria.
3.7. È dunque chiaro che i presupposti per la percezione degli interessi moratori sono ben diversi da quelli degli interessi corrispettivi e ciò giustifica e fonda il principio del divieto di cumulo tra i due tipi di interessi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura.
4. All'esito della disamina dei motivi d'appello, la Corte reitera il rilievo che, nella presente fase, è già stato disposto un supplemento di CTU, esitato nell'elaborato del 13.0.6.2020.
4.1. Ebbene, rispetto a tale rielaborazione del rapporto di conto corrente ordinario e del conto corrente anticipi, le parti hanno preso posizione nei termini che seguono, tenuto conto della ricognizione finale delle rispettive richieste precisate negli scritti difensivi conclusivi.
4.1.1. L'appellante ritiene che il saldo del conto corrente nr. 1077 alla data del 30.09.2015 sia stato correttamente determinato a credito della società correntista in € 84.410,19, quale
“Importo correttamente determinato considerando irripetibili le sole competenze passive, maturate solo sulla parte di esposizione eccedente il fido accordato (cfr. pg. 17 della CTU datat 23/07/2020), escludendo la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata del rapporto e stornando le c.m.s. (determinate dal CTU
13 in euro 1.327,74). Importo che l'istituto di credito va condannato a corrispondere all'appellante unitamente agli interessi (ex art. 1284, co. 4, c.c.) dalla data della domanda (26/11/2015) sino al soddisfo”
4.1.2. La Banca appellata chiede il rigetto dell'appello e la conferma delle statuizioni emesse dal Tribunale in primo grado, contestando il contenuto dell'integrazione peritale puntualizzando, però, con riferimento alla stessa che: “…il CTU ha accertato in relazione al
c/c un saldo finale pari a + € 72.807,08 a credito del correntista confermando il conteggio di competenze irripetibili per €.12.041,01, mentre in relazione al collegato rapporto anticipi il saldo netto a debito del correntista è risultato essere pari -€.36.423,74 e il conteggio di competenze irripetibili pari a €.66,30…”
5. Ebbene, la Corte ritiene, sulla base delle motivazioni già esposte, che la sentenza emessa in primo grado debba essere riformata, tenuto conto degli esiti del supplemento di CTU nella parte in cui lo stesso perviene ad un'ipotesi di ricalcolo coerente con l'accoglimento, nei i termini già esposti, dei motivi sub 1) e 2) dell'atto d'appello .
5.1. In particolare, si ritiene corretto il ricalcolo del saldo del conto corrente ordinario n.
1077 (poi 130040604224-0) determinato dal CTU in € 84.848,09 a credito della società correntista, che - ai fini della determinazione dell'indebito al cui pagamento va condannata la appellata - va decurtato di € 12.041,01 (competenze illegittime irripetibili perché CP_1
prescritte, determinate nel loro ammontare complessivo, da sottrarre dal saldo ricalcolato del rapporto di conto corrente) e, pertanto ridotto ad € 72.807,08 al quale va sommato algebricamente il saldo a debito della società appellata del conto corrente anticipi n. 1112
(poi 130040604224-1) determinato dal CTU nel supplemento d'incarico espletato in appello in € - 36.423,74 .
5.2. Conseguentemente, la sentenza emessa in primo grado va riformata con la rideterminazione del saldo del conto corrente ordinario e del conto anticipi nelle determinazioni quantitative prima indicate e con la condanna della banca appellata al pagamento, in favore di Parte_1
dell'importo di € 36.423,74 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della notifica della domanda fino al soddisfo
6. La banca appellata, in quanto soccombente in relazione all'esito finale della lite, va condannata alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in favore
14 dell'appellante con distrazione in favore della procuratrice antistataria. Le spese dellle disposte CCTTUU vanno poste a carico della banca appellata nella liquidazione già operata
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da di e Pt_1 Parte_1 Parte_1
e Parte_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti di avverso la sentenza n. 3551/2018
[...] Controparte_1
pubblicata dal Tribunale di Lecce il 25.10.2018, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
2) dichiara, con riferimento al c/c n.1077, poi n.130040604224 0, che il saldo a credito della correntista ammonta ad € 72.807,08 e che, con riferimento al c/c n.1112, poi n. 130040604224 1, il saldo ricalcolato a debito della correntista ammonta ad € -
36.423,74;
3) condanna, pertanto, a corrispondere alla Controparte_1 [...]
la somma di € 36.383,34, oltre interessi ex Parte_1
art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della domanda al soddisfo;
4) condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di Controparte_1
giudizio sostenute da Parte_1
che liquida, in favore dell' Avv. Sara Rosaria Tundo, dichiaratasi antistataria, per il primo grado, in complessivi € 4.563,00 (di cui € 563,00 per spese), oltre rimborso forfettario del 15%, ed accessori di legge e, per il secondo grado, in complessivi €
5.804,00 8 di cui € 804,00 per spese) oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge., ponendo definitivamente a carico di le spese Controparte_1
delle CCTTUU espletate nel due gradi di giudizio nelle liquidazioni già operate.
Così deciso in Lecce, il 10.11.2025
Il Cons. est. Il Presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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