Art. 2.
Il Ministro per il bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.
L'iniziativa e la responsabilita' per l'esplicazione dell'attivita' dell'Ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
Il Ministro per il bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.
L'iniziativa e la responsabilita' per l'esplicazione dell'attivita' dell'Ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.