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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/05/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 490/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e
AL NN, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni comuni delle parti:
1) Mantenere l'affido congiunto delle figlie e con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre;
2) la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi che la compongono;
il Pt_1
mutuo cointestato ad entrambi verrà pagato da ciascuno nella quota del 50%;
3) In caso di vendita dell'immobile la sig.ra già riconosce al sig. AL l'importo di Pt_1
Euro 30.000,00 da lui versato proveniente da anticipo eredità;
In parziale modifica rispetto alle condizioni di separazione disporre che:
1) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con i turni di lavoro, inoltre il sig. AL potrà tenere con sé le figlie a pranzo in caso di turno con orario mattutino o a cena in caso di turno con orario pomeridiano;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordati tra i genitori entro il 31 maggio
1 di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali, alternando il giorno di Natale e di
Capodanno con ciascun genitore;
3 giorni durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua
e di Pasquetta con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
2.2) il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso con entrambi i genitori;
nel medesimo modo saranno trascorsi i momenti significativi della vita di e quali a titolo esemplificativo Per_1 Per_2
e non esaustivo: feste di fine anno scolastico, diploma ecc.
2.3) Il padre potrà tenere con sé e ogni volta che lo desidererà; Per_1 Per_2
3) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. AL verserà sul conto corrente della sig.ra alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Euro Pt_1
400,00 mensili (quattrocento//00), pari ad Euro 200,00 a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
5) Le parti stabiliscono che, al contrario di quanto previsto in protocollo, le spese relative alla retta mensile della mensa della scuola primaria verranno anch'esse divise al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 e AL OV hanno Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni della loro separazione di cui alla sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 96/2024 pubblicata in data 09/01/2024.
In particolare, le parti chiedono una diversa disciplina dei tempi in cui il padre può vedere e tenere con sé le figlie e una riduzione dell'importo stabilito in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie nella somma di € 400,00 mensili.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse delle figlie minori.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di separazione delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 96/2024 del 09/01/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con i turni di lavoro, inoltre il sig. AL potrà tenere con sé le figlie a pranzo in caso di turno con orario mattutino o a cena in caso di turno con orario pomeridiano;
2 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali, alternando il giorno di Natale e di
Capodanno con ciascun genitore;
3 giorni durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua
e di Pasquetta con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
- il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso con entrambi i genitori;
nel medesimo modo saranno trascorsi i momenti significativi della vita di e quali a titolo esemplificativo Per_1 Per_2
e non esaustivo: feste di fine anno scolastico, diploma ecc.
- il padre potrà tenere con sé e ogni volta che lo desidererà; Per_1 Per_2
- a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. AL verserà sul conto corrente della sig.ra alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Euro 400,00 Pt_1
mensili (quattrocento//00), pari ad Euro 200,00 a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
- le parti stabiliscono che, al contrario di quanto previsto in protocollo, le spese relative alla retta mensile della mensa della scuola primaria verranno anch'esse divise al 50%.
Nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 20.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 490/2025 V.G. promossa congiuntamente da:
, C.F. nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
e
AL NN, C.F. , nato a [...] il [...], C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato PARROZZANI FEDERICA
In punto: modifica delle condizioni di separazione.
Conclusioni comuni delle parti:
1) Mantenere l'affido congiunto delle figlie e con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2
madre;
2) la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi che la compongono;
il Pt_1
mutuo cointestato ad entrambi verrà pagato da ciascuno nella quota del 50%;
3) In caso di vendita dell'immobile la sig.ra già riconosce al sig. AL l'importo di Pt_1
Euro 30.000,00 da lui versato proveniente da anticipo eredità;
In parziale modifica rispetto alle condizioni di separazione disporre che:
1) Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con i turni di lavoro, inoltre il sig. AL potrà tenere con sé le figlie a pranzo in caso di turno con orario mattutino o a cena in caso di turno con orario pomeridiano;
15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordati tra i genitori entro il 31 maggio
1 di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali, alternando il giorno di Natale e di
Capodanno con ciascun genitore;
3 giorni durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua
e di Pasquetta con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
2.2) il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso con entrambi i genitori;
nel medesimo modo saranno trascorsi i momenti significativi della vita di e quali a titolo esemplificativo Per_1 Per_2
e non esaustivo: feste di fine anno scolastico, diploma ecc.
2.3) Il padre potrà tenere con sé e ogni volta che lo desidererà; Per_1 Per_2
3) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. AL verserà sul conto corrente della sig.ra alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Euro Pt_1
400,00 mensili (quattrocento//00), pari ad Euro 200,00 a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
5) Le parti stabiliscono che, al contrario di quanto previsto in protocollo, le spese relative alla retta mensile della mensa della scuola primaria verranno anch'esse divise al 50%.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 10/02/2025 e AL OV hanno Parte_1
chiesto la modifica delle condizioni della loro separazione di cui alla sentenza del Tribunale di
Vicenza n. 96/2024 pubblicata in data 09/01/2024.
In particolare, le parti chiedono una diversa disciplina dei tempi in cui il padre può vedere e tenere con sé le figlie e una riduzione dell'importo stabilito in capo al padre a titolo di contributo al mantenimento delle figlie nella somma di € 400,00 mensili.
Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disattendere le richieste avanzate dalle parti, in quanto conformi alla legge e rispondenti all'interesse delle figlie minori.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, dispone che le condizioni di separazione delle parti di cui alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 96/2024 del 09/01/2024 vengano modificate nei termini seguenti:
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera compatibilmente con i turni di lavoro, inoltre il sig. AL potrà tenere con sé le figlie a pranzo in caso di turno con orario mattutino o a cena in caso di turno con orario pomeridiano;
2 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, concordati tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
una settimana durante le vacanze invernali, alternando il giorno di Natale e di
Capodanno con ciascun genitore;
3 giorni durante il periodo pasquale alternando il giorno di Pasqua
e di Pasquetta con ciascun genitore, sempre ad anni alterni;
- il giorno del compleanno delle figlie sarà trascorso con entrambi i genitori;
nel medesimo modo saranno trascorsi i momenti significativi della vita di e quali a titolo esemplificativo Per_1 Per_2
e non esaustivo: feste di fine anno scolastico, diploma ecc.
- il padre potrà tenere con sé e ogni volta che lo desidererà; Per_1 Per_2
- a titolo di contributo al mantenimento delle figlie il sig. AL verserà sul conto corrente della sig.ra alle note coordinate bancarie entro il giorno 15 di ogni mese l'importo di Euro 400,00 Pt_1
mensili (quattrocento//00), pari ad Euro 200,00 a figlia, da rivalutarsi annualmente ex ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo la ripartizione adottata dal Tribunale di Vicenza ed in possesso di entrambi;
- le parti stabiliscono che, al contrario di quanto previsto in protocollo, le spese relative alla retta mensile della mensa della scuola primaria verranno anch'esse divise al 50%.
Nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza il 20.05.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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