Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
La natura cautelare dei provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso le decisioni del GI in tema di sospensione delle delibere societarie di esclusione di un socio rende detti provvedimenti soggetti alla disciplina dettata dagli artt. 669 bis e ss. cod. proc. civ. (giusta disposto del successivo art. 669, "quaterdecies" stesso codice), e non anche ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Commentario • 1
- 1. Sull’efficacia del provvedimento d’urgenza che ha sospeso parte della proclamazione degli eletti del CNFGiuliano Scarselli · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 4 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1748 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. Relatore
Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere
Dott. Paolo GIULIANI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL IA, elettivamente domiciliato in S.Maria Capua Vetere, Pazza S. Pietro, n. 75 , presso l'avv. Agostino Guida, che lo rappresenta e difende con l'avv. Giovanni Petrella in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COOPERATIVA LAVORO e GIUSTIZIA - Soc. coop. a r.l., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.D. Guerrazzi, n. 8, presso lo studio LI , unitamente all'avv. Renato Angelone, che lo rappresenta e difende giusta in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Tribunale di S.Maria Capua Vetere del 28 luglio 1997 nella causa iscritta 987/97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 1998 dal Relatore Cons. Giuseppe Marziale;
Udito, per la resistente, l'avv. Angelone;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
- che con atto notificato il 25 marzo 1997 il Sig. NI GO impugnava la delibera con la quale il consiglio di amministrazione della Società cooperativa Lavoro e Giustizia il 25 gennaio 1997 aveva escluso dalla società, privandolo della qualità di socio;
- che la Cooperativa si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo preliminarmente la tardività dell'impugnazione;
- che il GO chiedeva che l'esecuzione della delibera fosse sospesa;
- che l'istanza era dichiarata inammissibile dal giudice istruttore perché relativa ad opposizione tardivamente proposta;
- che il reclamo avanzato dal GO veniva rigettato dal Tribunale con ordinanza del 28 luglio 1997;
- che il GO chiede la cassazione di tale ordinanza con due motivi, ai quali la Cooperativa resiste, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
- che l'inammissibilità del ricorso è prospettata dalla resistente sotto un duplice profilo:
- per indeterminatezza, e conseguente nullità, della procura;
- per la natura del provvedimento impugnato;
- che l'eccezione (infondata sotto il primo profilo, in quanto, essendo stata la procura apposta "a margine" del ricorso, la sua collocazione topografica è idonea a ritenere, fino a prova contraria, che la procura si riferisca al giudizio cui introdotto con il ricorso: Cass. S.U. 10 marzo 1998, n. 2642) è da accogliere sotto l'altro profilo;
- che, infatti, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art.111, secondo comma, Cost. è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, siano cioè idonei ad incidere, con efficacia di giudicato, su situazioni soggettive di natura sostanziale (Cass. 6 aprile 1995, n. 4039; 24 ottobre 1995, n. 11056; 23 gennaio 1996, n. 498; 27 luglio 1996, n. 6812);
- che, proprio per Questo, se fosse sottratto ad ogni impugnazione, detto "provvedimento" arrecherebbe a colui, il cui diritto è stato sacrificato, un pregiudizio non altrimenti rimediabile, mentre tale conseguenza non si verificherebbe se la pronunzia spiegasse effetti solo sul piano processuale, poiché in tal caso l'efficacia della sentenza si produrrebbe solo all'interno del processo. senza acquistare rilevanza al di fuori di esso (Cass. 6 aprile 1995, n. 4039);
- che, in questa prospettiva, l'art. 111, secondo comma, della Costituzione viene ad assumere il significato di una garanzia fondamentale dell'individuo, che si estende dalla tutela della sua libertà personale alla protezione dei suoi "diritti", ed appare evidente che della "sentenza", cui tale disposizione fa riferimento, non possa accogliersi una nozione meramente formale, in quanto, se cosi fosse, l'applicazione della garanzia verrebbe a dipendere da elementi del tutto secondari ed accidentali e sarebbe in definitiva rimessa nelle mani del legislatore ordinario, che avrebbe la possibilità di rendere non impugnabili provvedimenti di indubbio carattere "decisorio", riservando ad essi una forma diversa da quella propria delle "sentenze" (Cass. S.U. 30 luglio 1953, n. 2593);
- che il carattere della decisoriietà non è ravvisabile nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l'attuazione delle misure cautelari ne' in quelli emessi in sede di reclamo avverso un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 669 terdecies, quarto comma, c.p.c., trattandosi di provvedimenti di carattere di carattere strumentale, come tali inidonei ad assumere efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale,(Cass., S.U., 24 gennaio 1995, n. 824; Cass. 17 febbraio 1995, n. 1726; 30 luglio 1996, n. 6851; 9 giugno 1997, n. 5118);
- che a non diverse conclusioni deve giungersi per i provvedimenti adottati in tema di sospensione delle delibere societarie di esclusione del socio, la cui natura cautelare non è revocabile in dubbio e che, in quanto tali, debbono ritenersi soggetti, in considerazione di quanto stabilito dall'art. 669, quatordecies, c.p.c. , alla disciplina dettata dagli artt. 669 bis e segg. dello stesso codice, sia pure entro il limite della compatibilità, che è tuttavia da riferire (non già alle norme procedurali contenute per i singoli provvedimenti cautelari contenute nel codice civile e nelle altre leggi speciali, ma) alle peculiari esigenze di tutela alle quali, sul piano sostanziale, gli stessi provvedimenti sono coordinati e che, nel caso di specie, non potrebbero essere in alcun modo compromesse (Cass. 2 giugno 1998, n. 5376);
- che tali considerazioni assorbono ogni altra questione inerente la legittimità del provvedimento impugnato;
- che l'impugnazione proposta dal ricorrente deve essere quindi dichiarata inammissibile;
- che il ricorrente va conseguentemente condannato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della resistente, nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
La Corte di cassazione così provvede:
- rigetta l'istanza di riunione formulata dalla società ricorrente;
- dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dei resistenti in solido tra loro, liquidando gli onorari in L.
1.500.000. e le spese in L 122.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 7 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999