Art. 17.
Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonche', qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.
Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede ad inviare al sindaco del comune, per il successivo inoltro all'ufficio elettorale provinciale, il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e documenti di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, nonche', qualora non siano state completate nei termini le operazioni di scrutinio, la cassetta, l'urna, i plichi e gli altri documenti di cui all'articolo 73 del citato testo unico.