Sentenza 14 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE 022 29/03 danno da investimento di pedone Composta dag ri Magistrati: R.G.N. 13866/01 Presidente Dott. Vincenzo Dott. Paolo VITTORIA Cron. 5134 Consigliere SABATINI Dott. Francesco 659 Consigliere Rep. Dott. Luigi Francesco DI NANNI AMATUCCI - Rel. Consigliere Ud. 03/12/02 Dott. Alfonso ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AM ME, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S FABIANO 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GADDI, che lo difende aqnche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO FORGIONE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AT OL, AZ VE quest'ultimo in proprio ed in rappresentanza del figlio AZ DR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 88, presso 10 studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che li 2002 difende anche disgiuntamente all'avvocato FEDERICO 2425 LAROCCA, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 887/00 della Corte d'Appello di GENOVA, Sezione II Civile, emessa il 30/05/00 e depositata il 29/12/00 (R.G. 306/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03/12/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Rilevato che è proposto ricorso per cassazione av- verso la sentenza della corte d'appello di Genova n. 887/2000, reiettiva dell'appello di DO AM av- verso la sentenza del tribunale d Genova che aveva ri- gettato la sua domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento da parte del ciclomotore cor.dotto da Andrea Vazio;
ritenuto che
con i due motivi di ricorso è rispet- tivamente dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 C.C. e difetto di motivazione per avere la corte territoriale fondato la decisione sulle opi- nioni espresse dai testimoni escussi, anziché su dati obiettivi;
che il ricorso è manifestamente infondato quanto 2 al di là della formale denuncia di norma di diritto e di vizio della motivazione si censura in realtà l'apprezzamento del fatto (non reiterabile in questa sede) effettuato dal giudice del merito, che con moti- vazione del tutto congrua ha positivamente accertato, sulla scorta delle risultanze della prova testimoniale, che l'incidente era stato esclusivamente causato dal comportamento dello stesso attore DO AM, il quale aveva repentinamente attraversato la strada da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del ciclomotore, senza guardare e passando innanzi ad un furgone parcheggiato in seconda fila, sicché nulla potette fare il conducente del sopraggiungente ciclomo- tore, che non aveva avuto la possibilità di scorgere il pedone nascosto dalla sagoma del furgone e che viaggia- va inoltre a velocità moderata;
che dalle modalità del fatto positivamente accerta- è risultata dunque superata la presunzione di cui te all'art. 2054, comma 1, C. C.; che va in particolare escluso che la corte d'appello abbia fondato il proprio convincimento sulla "opinione" dei testi, il cui riferimento alla moderata velocità del ciclomotore non integra una valutazione in serso tecnico del fatto, del resto non contrastato dal ricorrente mediante il riferimento a circostanze che 3 autorizzassero conclusioni di segno opposto;
che al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali soste- che hanno anche depositatonute dai controricorrenti, memoria illustrativa;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in €. 100,00, oltre ad € 1.000,00 per onorari. Roma, 3 dicembre 2002 Il consigliere estensore Il presidente IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 4-9-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 29646 versate € 139.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLCHIA Roberto Ric