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Sentenza 16 ottobre 2020
Sentenza 16 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 16/10/2020, n. 28744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28744 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI RA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2020 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI: Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore;
E' presente l'avvocato IARIA GIACOMO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di LI RA che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 28744 Anno 2020 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 25/08/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 5 maggio 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di FR ON, ha, in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Corte di cassazione, confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 9 aprile 2019 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 6, secondo comma, 416- bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen., 3, lett. a, b, c, legge n. 146 del 2006, e 61-bis cod. pen. L'imputazione provvisoria ha contestato a ON di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso, transnazionale e armata, denominata ‘ndrangheta, operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale e all'estero, con particolare riferimento alla cosca denominata "società di Siderno", a sua volta radicata nel territorio del Comune di Siderno e zone limitrofe, ma anche in altri territori, e organizzata in gruppi criminali operativi, quali quelli canadesi della regione dell'Ontario e della città di Toronto, avendo il suddetto ON, nella qualità di partecipe dell'organizzazione operante in Siderno, interloquito con il vertice IN IÀ in ordine alle dinamiche interne al sodalizio che avevano condotto all'omicidio di ME IÀ ed essendosi lo stesso alleato con la 'ndrina dei IÀ mostrandosi disponibile per attuare un'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del suddetto omicidio;
fatti accertati in Siderno, in territorio canadese e altrove, fino all'il luglio 2019. 1.1. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari FR ON aveva proposto richiesta di riesame che, con ordinanza del 19 settembre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disattesa confermando il provvedimento applicativo della misura. 1.2. Interposto ricorso dal difensore nell'interesse dell'indagato, la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 12021 del 20/03/2020) aveva annullato l'ordinanza rilevando, in accoglimento del primo motivo di ricorso, che il Tribunale aveva omesso di valutare la memoria difensiva depositata il 27 settembre 2019 e di fornire risposta alle questioni poste con quell'atto. I giudici di legittimità avevano ritenuto che i rilievi contenuti nell'atto difensivo, aventi carattere di decisività, non erano stati presi in esame dal Tribunale, facendo riferimento alla questione del difetto dell'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta del pubblico ministero, a quella dell'esistenza di un cugino omonimo dell'indagato, fermato con EL ON, di cui pure si era dato atto nello stralcio dell'informativa prodotto, a quella relativa agli esiti delle relazioni di consulenza 2 dell'arch. Milicia, allegate alla memoria, secondo cui FR ON si era allontanato dal bar Pitagora prima che avesse inizio la riunione ritenuta indiziante a suo carico, alla questione inerente all'indicazione, denunciata come errata, a pag. 167 dell'ordinanza genetica a un arresto subìto dall'indagato in occasione di un procedimento attivato dalla Procura della Repubblica di Bologna, alla questione della portata delle tre conversazioni intercettate valutate altrettanti indizi della partecipazione dell'indagato al sodalizio. 1.3. Indi il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha reso l'ordinanza sopra indicata con cui ha confermato il provvedimento genetico. Esaminando le questioni poste dalla difesa dell'indagato con la memoria la cui mancata considerazione era stata censurata nella sentenza rescindente, i giudici del riesame hanno anzitutto escluso che l'ordinanza applicativa della misura fosse viziata dalla mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sia per l'intrinseca evenienza della contestata dialettica valutativa, sia per il rilievo della mancata deduzione di concreti profili di decisività dell'addotta carenza. I giudici del riesame hanno poi disatteso la censura di mancata valutazione del provvedimento reso il 21 luglio 2019 dal G.i.p. del Tribunale di LO, spiegando le ragioni per le quali i LI ON a cui si riferivano i conversanti erano esattamente l'indagato e il fratello UN. L'analisi del contenuto delle conversazioni rilevanti, unita alla valutazione delle immagini registrate il 4.04.2018 presso il bar Pitagora, gestito da IN IÀ, ha condotto, infine, i giudici del rescissorio a ritenere gravi gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alla sua partecipazione alla consorteria mafiosa richiamata nella rubrica. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ON chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione degli artt. 125, 292 e 627 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio della motivazione. Sulla premessa che fra le questioni che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare era annoverata quella di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per mancanza di valutazione autonoma da parte del giudice emittente che aveva integralmente ripreso la richiesta dal P.m., senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto, la difesa osserva che la risposta del Tribunale si è basata su due argomentazioni, entrambe da censurare. La prima argomentazione - secondo cui l'autonoma valutazione era nel caso di specie garantita, pure quando si fosse usata la tecnica del pedissequo riporto di parti della richiesta, dalla constatazione che per alcune posizioni il G.i.p. aveva 3 applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in luogo della custodia cautelare carceraria richiesta - non ha considerato, secondo la difesa, che era comunque onere del giudice della cautela svolgere per ciascuna contestazione e posizione un vaglio effettivo degli elementi di fatto decisivi, potendo ricorrere a valutazioni di natura cumulativa soltanto quando dal contesto del provvedimento risultasse evidente la comune ragione giustificativa della misura, e che, in ogni caso, la differenziazione con la richiesta aveva riguardato le posizioni di quattro soggetti per la sola parte relativa alle esigenze cautelari. Circa il secondo argomento, inerente alla mancata indicazione da parte della difesa degli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione aveva impedito apprezzamenti di segno contrario, tali da condurre a conclusioni diverse, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, rilevarsi che l'unica divergenza esistente fra l'ordinanza applicativa e la richiesta del P.m. era individuabile nel numero di pagine dedicate alla posizione di ON e che tutte le doglianze condensate nella memoria difensiva non esaminata attenevano a elementi i quali erano già conoscibili in sede di emissione del titolo custodiale e che quindi il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto esaminare, ma non l'aveva fatto, così palesando l'assoluta assenza di autonomia alla base del provvedimento reso. Infine, aggiunge il ricorrente, siccome la Corte di cassazione, prima di emettere la sentenza rescindente, aveva disposto l'acquisizione dell'ordinanza applicativa della misura e della corrispondente richiesta, doveva trarsene che i giudici di legittimità, pur non avendo pronunciato direttamente sulla questione, avevano compiuto un esame comparativo degli atti non escludendo la ricorrenza del vizio denunciato. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 273, 274, 125 e 627 cod. proc. pen. La difesa osserva che i rilievi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente sono risultati di spessore tale che l'adeguata motivazione in ordine agli elementi trascurati avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata e, in ogni caso, la direttiva impartita dai giudici di legittimità imponeva di esaminare, nel rescissorio, tutte le questioni sollevate nella memoria e trascurate dal Tribunale, compiendo un nuovo e completo esame del materiale probatorio, con il limite di non fondare la decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità. Tuttavia, secondo il ricorrente, il Tribunale, non attenendosi a tale principio, per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ha ripercorso lo stesso iter logico del primo provvedimento, già censurato: in tal senso ha riportato e 4 commentato in modo sovrapponibile al primo provvedimento il contenuto delle intercettazioni di cui al progr. 1010 del 6.01.2019 e di cui al progr. 5034 del 2.04.2019, per trarne la medesima conclusione circa il fatto che i loquenti si riferivano anche all'indagato sulla scorta dei medesimi argomenti, già ritenuti incompatibili con le osservazioni di cui alla memoria difensiva suindicata;
conclusione da reputarsi illogica, considerando anche l'esclusione dell'indagato dalla partecipazione al summit tenutosi al bar Pitagora, desumibile dal ridotto tempo nel quale FR ON si era trattenuto nel locale, tempo compatibile con un breve ristoro, e il rilievo della mancata attestazione della presenza dell'indagato in quel bar nel corso dei colloqui captati fra IÀ e gli altri sodali. Anche l'interpretazione dell'ulteriore colloquio intercettato, quello del 23.06.2018, conforme a quella del provvedimento annullato, oltre ad annettere al medesimo una rilevanza decisiva smentita dallo stesso annullamento del precedente provvedimento, non ha tenuto conto - assume la difesa - delle osservazioni contenute nella memoria difensiva, che ne avevano illustrato una chiave tale da escludere che dal suo contenuto potesse desumersi la partecipazione di FR ON al sodalizio. Né - aggiunge il ricorrente - a fornire maggiore consistenza a quei dati è valso il richiamo, da un lato, del fatto che, nell'immediatezza dell'omicidio di AL, il 30.11.2006, la Polizia di Siderno aveva bloccato FR e UN ON armati e, dall'altro, della condanna dell'odierno indagato per favoreggiamento per un fatto del 1999, trattandosi di elementi che, anche per la loro remota collocazione temporale, si appalesavano inidonei a determinare l'identificazione in FR ON di uno dei soggetti menzionati nelle citate conversazioni, nelle quali non compariva nemmeno il riferimento al termine "LI", che pure sarebbe stato il più agevole per indicare nello stesso tempo UN e FR ON. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in punto di reperimento dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente, in ogni caso, evidenzia l'inadeguatezza dei riferimenti all'unico colloquio fra l'indagato e IÀ e alle succitate conversazioni al fine del reperimento della gravità indiziaria relativa al delitto associativo: gli elementi tratti dalle tre conversazioni non potrebbero, infatti, dirsi precisi e inequivoci quali dati asseverativi della partecipazione di FR ON al clan, giacché la libera valutazione da parte del giudice di merito del contenuto delle intercettazioni va temperata dall'impiego della necessaria prudenza nella relativa interpretazione quando il contenuto delle captazioni rappresenta l'unica fonte di 5 prova, con la conseguente esigenza di distinguere se da esse emergevano elementi costituenti prove o soltanto indizi. Più specificamente, il ragionamento sviluppato dal Tribunale - secondo cui i LI ON erano legati ai AL da rapporti criminosi emergenti dal processo Terra Bruciata, essi erano gli unici indagati con quel cognome e i rapporti fra FR ON e IN IÀ erano emersi dal loro incontro il 4 aprile 2018 al bar Pitagora - risulta formato, per la difesa, da argomentazioni apodittiche, incomplete e inconferenti con l'obiettivo probatorio, in quanto i rapporti criminosi fra i ON e i AL non sono risultati provati nel suddetto processo Terra Bruciata, conclusosi con l'assoluzione per insussistenza del fatto. Né sarebbe sufficiente ragionare in termini di mancata smentita dell'inesistenza di altri soggetti in questo procedimento con il cognome ON per ritenere dimostrato il riferimento all'indagato fatto da IÀ nelle conversazioni intercettate, essendo stato peraltro ignorato il richiamo dell'informativa che attestava il fermo di IN IÀ con un omonimo FR ON e con EL ON. In questa prospettiva, la difesa rimarca come l'unico colloquio intercorso fra IÀ e FR ON, quello intercettato il 23.06.2018, fosse insuscettibile di sorreggere l'interpretazione del dialogo in chiave associativa fattane nell'ordinanza impugnata, giacché esso non aveva la causale indicata nell'imputazione provvisoria e riguardava un altro soggetto, ossia UN ON, senza alcun aggancio asseverativo dell'organica partecipazione dell'indagato all'associazione, in assenza peraltro di elementi dimostrativi di frequentazioni e rapporti tra FR ON, da un lato, e i IÀ e gli ulteriori sodali, dall'altro: e - aggiunge il ricorrente - proprio la mancata individuazione da parte dei giudici della cautela di condotte conformi allo specifico ruolo contestato all'indagato nell'imputazione provvisoria corrobora il vizio motivazionale determinato dalla presunzione che ogni contatto con appartenenti al sodalizio mafioso sia da riferirsi a questioni aventi rilievo associativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo evidente che, con riferimento al primo motivo, la questione dell'autonoma valutazione a base dell'ordinanza genetica è stata congruamente esaminata dal Tribunale del riesame, il secondo motivo muove da un inquadramento erroneo del contenuto della sentenza rescindente e il terzo motivo prospetta una diversa interpretazione degli elementi di fatto. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene l'impugnazione infondata e, dunque, da rigettarsi. 2. Muovendo dal primo motivo, il punto della carenza di autonomia valutativa dell'ordinanza applicativa della misura, costituente una delle questioni poste nella memoria ritenuta da valutarsi nella sentenza rescindente, si osserva che il Tribunale del riesame ha affrontato il tema disattendendo la prospettazione della difesa sotto due profili. Si è rilevato anzitutto che la differenziazione fra richiesta e provvedimento in ordine alle posizioni di AN MA, PI AC, ER OM ed UE OM, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della chiesta custodia carceraria, già dimostrava l'assenza del vizio lamentato, tenuto conto che la mancanza di autonoma valutazione andava valutata in relazione alla totalità dell'impianto provvedimentale. In ogni caso e in via dirimente, i giudici del rescissorio hanno evidenziato che l'indagato non aveva assolto all'onere di indicare - al momento della proposizione del rilievo - le parti e gli aspetti della motivazione che avrebbero risentito della dedotta mancanza di autonoma valutazione per gli effetti impeditivi di apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da far pervenire il giudice della cautela a conclusioni diverse rispetto a quelle adottate. La critica mossa dal ricorrente a tale risposta si profila infondata con pregiudiziale e determinante riferimento al contrasto della seconda ratio decidendi esposta nel provvedimento impugnato. Invero, la difesa non ha addotto di avere specificamente precisato nella fase svoltasi innanzi al Tribunale del riesame, né lo ha fatto nel ricorso j gli specifici aspetti della motivazione dell'ordinanza genetica tali da determinare il vizio ora denunciato precludendo al corrispondente discorso giustificativo la logica possibilità di pervenire a conclusioni diverse da quelle assunte dal giudice emittente il provvedimento applicativo della misura. Sul tema, si è già osservato - e il principio merita di essere ribadito - che, nella dialettica propria delle impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01). In coerente consonanza con queste 7 considerazioni si è, in modo condivisibile, precisato che - qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto mancante di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per le quali la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). L'argomento, svolto dal ricorrente, secondo cui appariva evidente che l'unica divergenza fra la richiesta del P.m. e l'ordinanza applicativa afferiva al numero di pagine dedicate all'indagato è evidentemente aspecifico e rimanda a un'autoevidenza soltanto supposta. Del pari, prospettare come rilievi concreti inerenti alla denunciata mancanza di autonomia i riferimenti agli elementi che il giudice per le indagini preliminari già conosceva e non aveva citati, al pari della richiesta del P.m., integra un suggestivo ma, nella sostanza, non concludente impiego dell'argumentum a contrario: per l'adeguata deduzione della mancanza dell'autonomia valutativa rileva evidenziare esplicitamente i punti dimostrativi della supina e acritica riproposizione da parte del giudice della cautela del contenuto della richiesta e argomentare in ordine alla corrispondente, determinante rilevanza nell'impedire apprezzamenti di segno contrario a quelli posti a base del provvedimento cautelare. La doglianza è, pertanto, generica sotto il profilo esaminato, impregiudicata ogni ulteriore, non necessaria, riflessione in merito all'altra ratio decidendi esposta dal Tribunale. 3. Anche il secondo motivo, per la parte di esso che deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., deve essere disatteso. L'essenza di questa parte del motivo (la restante afferendo alla valutazione degli indizi di colpevolezza, da esaminarsi successivamente) si concentra sulla deduzione della violazione da parte del giudice del rescissorio del mandato stabilito nella sentenza rescindente e, con esso, dell'art. 627 cod. proc. pen. Va, tuttavia, osservato che l'indicata sentenza di legittimità aveva annullato l'ordinanza per il dirimente rilievo che era mancata la disamina della memoria difensiva e aveva fatto riferimento ai punti nella memoria evidenziati suscettibili di spiegare influenza sulla decisione finale, come tali non obliterabili nello 8 sviluppo del discorso •giustificativo. Orbene, i punti caratterizzanti i rilievi contenuti nella memoria difensiva - indicati nella sentenza rescindente come da non trascurare da parte del Tribunale del riesame - appaiono essere stati trattati nel provvedimento impugnato, sia pure non in ordine rigidamente precostituito, corrispondente a quello seguito nella sentenza di legittimità: alcuni sono stati affrontati prima dell'analisi delle evidenze indiziarie, altri sono stati delibati nell'ambito di quella valutazione. Come si trae dall'esame dell'ordinanza impugnata, sono state analizzate la questione relativa al dedotto difetto dell'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta del pubblico ministero, quella dell'esistenza di un cugino omonimo dell'indagato, fermato con EL ON, quella relativa alle consulenze dell'arch. Milicia, che afferivano al momento nel quale l'indagato si era allontanato dal bar Pitagora, indicato dalla difesa come antecedente all'inizio della riunione indiziante, quella inerente all'indicazione, denunciata come errata, da parte dell'ordinanza genetica dell'arresto subìto dall'indagato in occasione di un procedimento attivato dalla Procura della Repubblica di Bologna, quella della portata delle tre conversazioni intercettate. Il mandato risulta pertanto sostanzialmente adempiuto: il ricorrente, d'altronde, non ha enucleato argomenti totalmente trascurati in concreto nel provvedimento in esame. Non va recepita, per il resto, l'interpretazione della portata della decisione rescindente che sembra sottesa alla doglianza, nel senso che il rinvio per l'omessa valutazione dei rilievi contenuti nella memoria, valutazione espressamente riservata all'analisi di merito, implicasse la necessità che il provvedimento esitato dal rescissorio non potesse procedere al riesame degli elementi già valutati in uno a quelli trascurati nel senso della conferma dell'ordinanza impugnata. Deve invece ribadirsi il principio secondo cui, a seguito dell'annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (fra le altre, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01). Certo, pur quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto, con l'effetto che il giudice di rinvio, sempre conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma 9 valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01). E, però, non è sostenibile, come invece propone il ricorrente, che il giudice del rescissorio in questo caso non si sia attenuto al principio fissato nella sentenza rescindente, principio chiaramente indicato nella necessità che il Tribunale del riesame svolgesse la valutazione - pretermessa nel provvedimento annullato - degli elementi indicati nella memoria difensiva, impregiudicato restando l'apprezzamento di questi elementi nella complessiva dialettica ponderatrice dell'insieme di dati sottoposti al suo vaglio. La valutazione degli elementi pretermessi nel primo provvedimento risulta effettuata e, poi, espressa attraverso adeguata motivazione nell'ordinanza impugnata: la censura si rivela, pertanto, infondata. 4. Trascorrendo all'analisi del terzo motivo, a cui si aggiunge quella parte del secondo motivo che critica il provvedimento impugnato per la valutazione compiuta in tema di gravi indizi di colpevolezza, il complessivo ragionamento svolto dal Tribunale del riesame appare aver dato adeguato conto della loro sussistenza. 4.1. I giudici del rescissorio, analizzando, fra l'altro, la censura di mancata valutazione del provvedimento reso il 21 luglio 2019 dal G.i.p. del Tribunale di LO (che non aveva convalidato il fermo di ON e aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza), hanno escluso in modo argomentato che la tesi alternativa alla base di quel provvedimento potesse essere considerata quale elemento di idoneo contrasto dei dati indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura poi emessa, rimarcando che nell'ordinanza applicativa erano stati valutati (alle pagine 182 - 184) in modo opposto a quanto aveva fatto il G.i.p. del Tribunale di LO gli elementi costituiti dai procedimenti giudiziari in cui erano stati coinvolti FR e UN ON, al fine della loro certa identificazione nei soggetti a cui si erano riferiti i loquenti nelle intercettazioni poi valutate: elementi che, coordinati con le intrinseche risultanze del contenuto captativo, avevano condotto alla conclusione che proprio questi LI ON erano i soggetti evocati nella conversazioni analizzate. Poi, in ordine alla valenza indiziaria delle intercettazioni, il Tribunale - dopo aver premesso di considerare irrilevanti le altre conversazioni citate nell'ordinanza genetica, al pari degli atti relativi al procedimento Core Business - 10 ha analizzato quella del 6.01.2019, progr. 1010, relativa alla conversazione intercorsa fra il coindagato IN IÀ (cl. 1969) e l'omonimo cugino, quella del 2.04.2019, progr. 5034, relativa al colloquio intercorso tra il suddetto IN IÀ e il cugino GI GO, e quella del 23.06.2018, progr. 64, relativa alla conversazione intercorsa tra il suddetto IN IÀ e FR ON. 4.2. La prima conversazione, incentrata sul tema della ricerca da parte di IN IÀ (cl. 1969) dell'autore dell'omicidio del fratello ME, avvenuto a Siderno il 18 gennaio 2018, ha visto il suddetto conversante esprimere al cugino il convincimento che i responsabili del delitto fossero i AL, famiglia rivale, con cui ME aveva avuto problemi. Nel suo corso, veniva evidenziato che i AL non avrebbero potuto contare sui ON: anzi, IN IÀ in modo chiaro e preciso, "che quelli ON sono con noi", escludendo la fondatezza di ogni sospetto nei loro confronti e aggiungendo che UN ON era come un fratello. Nella seconda conversazione, svoltasi con GO in Canada, ove IÀ si era recato per avere altre informazioni sull'omicidio del fratello e pianificare la vendetta, il suddetto IN IÀ esponeva il suo proposito di servirsi proprio dei ON per dare corso alla rivalsa, in assenza di consanguinei idonei ad attuare la vendetta, ponendo quindi i medesimi ON innanzi a tutti gli altri sodali come persone fidate e idonee a compiere l'azione vendicativa suindicata. In relazione a tali conversazioni, il Tribunale si è dato carico di escludere, con motivazione congrua e non illogica, la fondatezza degli elementi di dubbio introdotti dalla difesa circa la loro identificazione nei LI FR e UN ON, osservando che in tal senso rilevava proprio il riferimento al legame con il AL, effettivamente esistente in tempi passati, potendo recuperarsi in tal guisa gli elementi del processo Terra Bruciata. E' stato spiegato che tale pregresso legame era emerso al di là dell'esito assolutorio per i AL relativamente ai reati loro contestati citando gli elementi che corroboravano la tesi esposta (il colloquio intercettato il 22.08.2007, il rinvenimento di armi indosso a FR ON in tempo immediatamente successivo all'omicidio di Agostino AL del 30 novembre 2006, la pregressa condanna per favoreggiamento patita da ON per un atto di fedeltà ai AL). In tal senso anche il dato del controllo di polizia in data 20.10.2015 a cui era stato sottoposto IN IÀ insieme a FR ON, omonimo cugino dell'indagato (dato che i giudici del rescissorio erano chiamati a valutare), è stato ritenuto, in modo argomentato, ininfluente dal Tribunale, data l'estraneità di questo soggetto, omonimo, alle vicende giudiziarie dei AL, con i quali non erano emersi suoi rapporti. 1 1 Circa la terza conversazione, evidenziato in premessa che essa era intercorsa direttamente tra l'indagato e IN IÀ, i giudici del riesame hanno argomentato in ordine al dato di fatto che nel sud ambito FR ON parlava direttamente con IÀ di un contesto illecito in cui si trovava il fratello UN che avrebbe potuto compiere una qualche azione di cui FR temeva la conseguenze, facendo riferimento a un pentito: essa è stata ricollegata all'accusa di estorsione aggravata che aveva raggiunto UN ON nel gennaio 2018, con l'emissione di provvedimento cautelare custodiale a suo carico, e il Tribunale ne ha tratto la conclusione che FR ON, proprio perché intraneo alla consorteria e consapevole del carisma criminale del suo interlocutore, si era potuto risolvere a chiedere a IN IÀ, quale vertice del clan, di far pressione sui familiari del pentito, indicato nel collaboratore di giustizia IC MI, in danno dei figli del quale era avvenuta l'estorsione oggetto di accusa: i giudici di merito hanno sottolineato che l'intervento invocato da FR ON, da un lato, e la pronta disponibilità dimostrata da IÀ a esporsi con un'azione che comportava il rischio di conseguenze giudiziarie, dall'altro, non potevano che trovare giustificazione nel vincolo di solidarietà criminale che legava i due loquenti. 4.3. I contatti diretti fra IÀ e FR ON sono stati, nella valutazione compiuta dal Tribunale, confermati dalle immagini dell'incontro al bar Pitagora del 4.04.2008, con colloquio durato 13 minuti: tempo nel corso del quale i due soggetti, in compagnia di altri due individui che avevano ivi accompagnato ON, erano restati nel locale. Anche stavolta dando puntuale seguito al mandato dei giudici di legittimità, i giudici del rinvio hanno preso in esame la complessiva opera esitata dal consulente della difesa, arch. Milicia, osservando che dall'esame critico della stessa risultava confermato, come emergeva dall'annotazione di polizia giudiziaria del 4 maggio 2020, che, nella data suddetta, alle ore 10:20, FR ON era giunto presso il bar Pitagora insieme a IN SE e si era intrattenuto a dialogare all'esterno del locale con OD SA e IN IÀ; dopo pochi secondi, ON e IÀ erano entrati all'interno del bar, insieme al suddetto SE e a IN IN;
e ON e IÀ erano restati all'interno fino alle ore 10:33 allorché ON e SE erano usciti. La rilevanza dell'elemento - è stato precisato nell'ordinanza impugnata - non afferiva alla dimostrazione di un summit di mafia, bensì alla conferma del rapporto di frequentazione esistente fra l'indagato e IÀ, tale da corroborare la pregnanza individualizzante del riferimento operato dal capoclan a ON. In conclusione, il Tribunale ha considerato che l'analizzato compendio aveva 12 fatto emergere elementi idonei a determinare la gravità indiziaria relativa al reato contestato: le conversazioni captate, contenendo la chiara affermazione del capo della 'ndrina che i ON stanno "con noi" e, nella prospettiva degli interessi del clan, l'affermazione della concreta possibilità dell'affidamento ai medesimi ON, stante il loro rango, dell'azione di vendetta contro gli autori dell'omicidio di ME IÀ, azione di sicura matrice mafiosa, al pari della richiesta diretta da parte dell'indagato a IN IÀ di intervenire in modo illecito sui congiunti di IC MI per alleviare la posizione processuale di UN ON,sono stati interpretati, con motivazione congrua, in chiave di conferma della partecipazione alla consorteria, trattandosi di condotte spiegabili in modo razionale soltanto in ragione del legame associativo che ne connotava le posizioni, essendo il capo clan pronto ad attivarsi in favore dei LI UN e FR ON per inquinare le prove a carico del primo nel suddetto processo per estorsione ed essendo, per converso, i ON - in particolare FR ON, per quanto qui rileva - assurti a livello tale da essere individuati dal capo della cosca come i soggetti adatti a dare corso alla ritorsione mafiosa resa necessaria, nella logica criminale, dall'omicidio di ME IÀ. 4.4. Sull'interpretazione delle intercettazioni, la sollecitazione del ricorrente a variarne l'esito valutativo non può essere accolta, a fronte del congruo apparato argomentativo offerto al riguardo nell'ordinanza impugnata. Innanzi tutto, va ribadita la regola secondo cui - pur con tutte le necessarie graduazioni determinate dalla verifica dei rapporti fra i loquenti e la persona oggetto delle conversazioni - gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato (o l'indagato) costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando che, qualora però tali elementi abbiano natura intrinsecamente indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; fra le altre, Sez. 1, n. 41111 del 08/01/2018, Gallico, n. m. sul punto;
Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042). Poi, circa il contenuto - probante o indiziante - dell'esito delle singole captazioni, si deve ricordare che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed 13 irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 1, n. 51901 del 31/10/2018, Stambé, n. m.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), dovendo dedursi e dimostrarsi, in tale ultimo senso, il travisamento della prova, ovvero far risultare che giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme dal reale e la difformità sia decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516). Pertanto, non può richiedersi al vaglio di legittimità la rivalutazione e, quindi, anche la svalutazione degli elementi tratti - per le determinazioni da assumersi nella sede cautelare, allo stato dei dati emersi - nel provvedimento impugnato dal complesso delle captazioni analizzate. 4.5. Per il resto, la posizione di FR ON quale appartenente alla consorteria, rivendicata dall'espressa affermazione del capo della cosca IN IÀ, in guisa tale da interloquire direttamente con il medesimo IN IÀ, con la ritenuta sua disponibilità per azioni di notevole rilevanza mafiosa, quale la ritorsione per l'omicidio in danno di uno stretto congiunto del capo, e la sua abilitazione a chiedere allo stesso interventi di grave valenza delittuosa, si configura, nell'adeguata analisi svolta dai giudici del riesame, caratterizzata da indici concreti della sua condotta partecipativa, pur sempre in modo dinamico e consapevole, alle attività del clan. L'iter logico-giuridico espresso nell'ordinanza impugnata - per il livello richiesto nel procedimento cautelare che si esita - non si è, in definitiva, discostato dal principio di diritto secondo cui, per l'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al consorzio associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consorteria, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione, va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, e, fra le molte successive, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, n. m.; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839). 14 5. Posto quanto precede e ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01), si deve necessariamente concludere che le doglianze formulate dall'impugnante non possono ricevere favorevole vaglio in questa sede e il ricorso deve essere rigettato. 6. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 25 agosto 2020 Il Presidente Gr,azia,Lapllorcia Uit
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI BIRRITTERI: Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore;
E' presente l'avvocato IARIA GIACOMO del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di LI RA che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. F Num. 28744 Anno 2020 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: SIANI VINCENZO Data Udienza: 25/08/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 5 maggio 2020, il Tribunale di Reggio Calabria, investito della richiesta di riesame proposta nell'interesse di FR ON, ha, in sede di rinvio dopo annullamento da parte della Corte di cassazione, confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria il 9 aprile 2019 aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 6, secondo comma, 416- bis, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo comma, cod. pen., 3, lett. a, b, c, legge n. 146 del 2006, e 61-bis cod. pen. L'imputazione provvisoria ha contestato a ON di aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso, transnazionale e armata, denominata ‘ndrangheta, operante nel territorio della provincia di Reggio Calabria, nel territorio nazionale e all'estero, con particolare riferimento alla cosca denominata "società di Siderno", a sua volta radicata nel territorio del Comune di Siderno e zone limitrofe, ma anche in altri territori, e organizzata in gruppi criminali operativi, quali quelli canadesi della regione dell'Ontario e della città di Toronto, avendo il suddetto ON, nella qualità di partecipe dell'organizzazione operante in Siderno, interloquito con il vertice IN IÀ in ordine alle dinamiche interne al sodalizio che avevano condotto all'omicidio di ME IÀ ed essendosi lo stesso alleato con la 'ndrina dei IÀ mostrandosi disponibile per attuare un'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili del suddetto omicidio;
fatti accertati in Siderno, in territorio canadese e altrove, fino all'il luglio 2019. 1.1. Avverso l'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari FR ON aveva proposto richiesta di riesame che, con ordinanza del 19 settembre 2019, il Tribunale di Reggio Calabria aveva disattesa confermando il provvedimento applicativo della misura. 1.2. Interposto ricorso dal difensore nell'interesse dell'indagato, la Corte di cassazione (Sez. 2, n. 12021 del 20/03/2020) aveva annullato l'ordinanza rilevando, in accoglimento del primo motivo di ricorso, che il Tribunale aveva omesso di valutare la memoria difensiva depositata il 27 settembre 2019 e di fornire risposta alle questioni poste con quell'atto. I giudici di legittimità avevano ritenuto che i rilievi contenuti nell'atto difensivo, aventi carattere di decisività, non erano stati presi in esame dal Tribunale, facendo riferimento alla questione del difetto dell'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta del pubblico ministero, a quella dell'esistenza di un cugino omonimo dell'indagato, fermato con EL ON, di cui pure si era dato atto nello stralcio dell'informativa prodotto, a quella relativa agli esiti delle relazioni di consulenza 2 dell'arch. Milicia, allegate alla memoria, secondo cui FR ON si era allontanato dal bar Pitagora prima che avesse inizio la riunione ritenuta indiziante a suo carico, alla questione inerente all'indicazione, denunciata come errata, a pag. 167 dell'ordinanza genetica a un arresto subìto dall'indagato in occasione di un procedimento attivato dalla Procura della Repubblica di Bologna, alla questione della portata delle tre conversazioni intercettate valutate altrettanti indizi della partecipazione dell'indagato al sodalizio. 1.3. Indi il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di rinvio, ha reso l'ordinanza sopra indicata con cui ha confermato il provvedimento genetico. Esaminando le questioni poste dalla difesa dell'indagato con la memoria la cui mancata considerazione era stata censurata nella sentenza rescindente, i giudici del riesame hanno anzitutto escluso che l'ordinanza applicativa della misura fosse viziata dalla mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sia per l'intrinseca evenienza della contestata dialettica valutativa, sia per il rilievo della mancata deduzione di concreti profili di decisività dell'addotta carenza. I giudici del riesame hanno poi disatteso la censura di mancata valutazione del provvedimento reso il 21 luglio 2019 dal G.i.p. del Tribunale di LO, spiegando le ragioni per le quali i LI ON a cui si riferivano i conversanti erano esattamente l'indagato e il fratello UN. L'analisi del contenuto delle conversazioni rilevanti, unita alla valutazione delle immagini registrate il 4.04.2018 presso il bar Pitagora, gestito da IN IÀ, ha condotto, infine, i giudici del rescissorio a ritenere gravi gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine alla sua partecipazione alla consorteria mafiosa richiamata nella rubrica. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di ON chiedendone l'annullamento e affidando l'impugnazione a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si prospettano la violazione degli artt. 125, 292 e 627 cod. proc. pen. e il corrispondente vizio della motivazione. Sulla premessa che fra le questioni che il Tribunale avrebbe dovuto affrontare era annoverata quella di nullità dell'ordinanza applicativa della misura per mancanza di valutazione autonoma da parte del giudice emittente che aveva integralmente ripreso la richiesta dal P.m., senza dare dimostrazione di averne valutato criticamente il contenuto, la difesa osserva che la risposta del Tribunale si è basata su due argomentazioni, entrambe da censurare. La prima argomentazione - secondo cui l'autonoma valutazione era nel caso di specie garantita, pure quando si fosse usata la tecnica del pedissequo riporto di parti della richiesta, dalla constatazione che per alcune posizioni il G.i.p. aveva 3 applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in luogo della custodia cautelare carceraria richiesta - non ha considerato, secondo la difesa, che era comunque onere del giudice della cautela svolgere per ciascuna contestazione e posizione un vaglio effettivo degli elementi di fatto decisivi, potendo ricorrere a valutazioni di natura cumulativa soltanto quando dal contesto del provvedimento risultasse evidente la comune ragione giustificativa della misura, e che, in ogni caso, la differenziazione con la richiesta aveva riguardato le posizioni di quattro soggetti per la sola parte relativa alle esigenze cautelari. Circa il secondo argomento, inerente alla mancata indicazione da parte della difesa degli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione aveva impedito apprezzamenti di segno contrario, tali da condurre a conclusioni diverse, avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, rilevarsi che l'unica divergenza esistente fra l'ordinanza applicativa e la richiesta del P.m. era individuabile nel numero di pagine dedicate alla posizione di ON e che tutte le doglianze condensate nella memoria difensiva non esaminata attenevano a elementi i quali erano già conoscibili in sede di emissione del titolo custodiale e che quindi il giudice per le indagini preliminari avrebbe potuto esaminare, ma non l'aveva fatto, così palesando l'assoluta assenza di autonomia alla base del provvedimento reso. Infine, aggiunge il ricorrente, siccome la Corte di cassazione, prima di emettere la sentenza rescindente, aveva disposto l'acquisizione dell'ordinanza applicativa della misura e della corrispondente richiesta, doveva trarsene che i giudici di legittimità, pur non avendo pronunciato direttamente sulla questione, avevano compiuto un esame comparativo degli atti non escludendo la ricorrenza del vizio denunciato. 2.2. Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli artt. 273, 274, 125 e 627 cod. proc. pen. La difesa osserva che i rilievi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente sono risultati di spessore tale che l'adeguata motivazione in ordine agli elementi trascurati avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata e, in ogni caso, la direttiva impartita dai giudici di legittimità imponeva di esaminare, nel rescissorio, tutte le questioni sollevate nella memoria e trascurate dal Tribunale, compiendo un nuovo e completo esame del materiale probatorio, con il limite di non fondare la decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità. Tuttavia, secondo il ricorrente, il Tribunale, non attenendosi a tale principio, per ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza ha ripercorso lo stesso iter logico del primo provvedimento, già censurato: in tal senso ha riportato e 4 commentato in modo sovrapponibile al primo provvedimento il contenuto delle intercettazioni di cui al progr. 1010 del 6.01.2019 e di cui al progr. 5034 del 2.04.2019, per trarne la medesima conclusione circa il fatto che i loquenti si riferivano anche all'indagato sulla scorta dei medesimi argomenti, già ritenuti incompatibili con le osservazioni di cui alla memoria difensiva suindicata;
conclusione da reputarsi illogica, considerando anche l'esclusione dell'indagato dalla partecipazione al summit tenutosi al bar Pitagora, desumibile dal ridotto tempo nel quale FR ON si era trattenuto nel locale, tempo compatibile con un breve ristoro, e il rilievo della mancata attestazione della presenza dell'indagato in quel bar nel corso dei colloqui captati fra IÀ e gli altri sodali. Anche l'interpretazione dell'ulteriore colloquio intercettato, quello del 23.06.2018, conforme a quella del provvedimento annullato, oltre ad annettere al medesimo una rilevanza decisiva smentita dallo stesso annullamento del precedente provvedimento, non ha tenuto conto - assume la difesa - delle osservazioni contenute nella memoria difensiva, che ne avevano illustrato una chiave tale da escludere che dal suo contenuto potesse desumersi la partecipazione di FR ON al sodalizio. Né - aggiunge il ricorrente - a fornire maggiore consistenza a quei dati è valso il richiamo, da un lato, del fatto che, nell'immediatezza dell'omicidio di AL, il 30.11.2006, la Polizia di Siderno aveva bloccato FR e UN ON armati e, dall'altro, della condanna dell'odierno indagato per favoreggiamento per un fatto del 1999, trattandosi di elementi che, anche per la loro remota collocazione temporale, si appalesavano inidonei a determinare l'identificazione in FR ON di uno dei soggetti menzionati nelle citate conversazioni, nelle quali non compariva nemmeno il riferimento al termine "LI", che pure sarebbe stato il più agevole per indicare nello stesso tempo UN e FR ON. 2.3. Con il terzo motivo si denunciano la violazione degli artt. 273 e 125 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione in punto di reperimento dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente, in ogni caso, evidenzia l'inadeguatezza dei riferimenti all'unico colloquio fra l'indagato e IÀ e alle succitate conversazioni al fine del reperimento della gravità indiziaria relativa al delitto associativo: gli elementi tratti dalle tre conversazioni non potrebbero, infatti, dirsi precisi e inequivoci quali dati asseverativi della partecipazione di FR ON al clan, giacché la libera valutazione da parte del giudice di merito del contenuto delle intercettazioni va temperata dall'impiego della necessaria prudenza nella relativa interpretazione quando il contenuto delle captazioni rappresenta l'unica fonte di 5 prova, con la conseguente esigenza di distinguere se da esse emergevano elementi costituenti prove o soltanto indizi. Più specificamente, il ragionamento sviluppato dal Tribunale - secondo cui i LI ON erano legati ai AL da rapporti criminosi emergenti dal processo Terra Bruciata, essi erano gli unici indagati con quel cognome e i rapporti fra FR ON e IN IÀ erano emersi dal loro incontro il 4 aprile 2018 al bar Pitagora - risulta formato, per la difesa, da argomentazioni apodittiche, incomplete e inconferenti con l'obiettivo probatorio, in quanto i rapporti criminosi fra i ON e i AL non sono risultati provati nel suddetto processo Terra Bruciata, conclusosi con l'assoluzione per insussistenza del fatto. Né sarebbe sufficiente ragionare in termini di mancata smentita dell'inesistenza di altri soggetti in questo procedimento con il cognome ON per ritenere dimostrato il riferimento all'indagato fatto da IÀ nelle conversazioni intercettate, essendo stato peraltro ignorato il richiamo dell'informativa che attestava il fermo di IN IÀ con un omonimo FR ON e con EL ON. In questa prospettiva, la difesa rimarca come l'unico colloquio intercorso fra IÀ e FR ON, quello intercettato il 23.06.2018, fosse insuscettibile di sorreggere l'interpretazione del dialogo in chiave associativa fattane nell'ordinanza impugnata, giacché esso non aveva la causale indicata nell'imputazione provvisoria e riguardava un altro soggetto, ossia UN ON, senza alcun aggancio asseverativo dell'organica partecipazione dell'indagato all'associazione, in assenza peraltro di elementi dimostrativi di frequentazioni e rapporti tra FR ON, da un lato, e i IÀ e gli ulteriori sodali, dall'altro: e - aggiunge il ricorrente - proprio la mancata individuazione da parte dei giudici della cautela di condotte conformi allo specifico ruolo contestato all'indagato nell'imputazione provvisoria corrobora il vizio motivazionale determinato dalla presunzione che ogni contatto con appartenenti al sodalizio mafioso sia da riferirsi a questioni aventi rilievo associativo. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, essendo evidente che, con riferimento al primo motivo, la questione dell'autonoma valutazione a base dell'ordinanza genetica è stata congruamente esaminata dal Tribunale del riesame, il secondo motivo muove da un inquadramento erroneo del contenuto della sentenza rescindente e il terzo motivo prospetta una diversa interpretazione degli elementi di fatto. 6 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte ritiene l'impugnazione infondata e, dunque, da rigettarsi. 2. Muovendo dal primo motivo, il punto della carenza di autonomia valutativa dell'ordinanza applicativa della misura, costituente una delle questioni poste nella memoria ritenuta da valutarsi nella sentenza rescindente, si osserva che il Tribunale del riesame ha affrontato il tema disattendendo la prospettazione della difesa sotto due profili. Si è rilevato anzitutto che la differenziazione fra richiesta e provvedimento in ordine alle posizioni di AN MA, PI AC, ER OM ed UE OM, destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari in luogo della chiesta custodia carceraria, già dimostrava l'assenza del vizio lamentato, tenuto conto che la mancanza di autonoma valutazione andava valutata in relazione alla totalità dell'impianto provvedimentale. In ogni caso e in via dirimente, i giudici del rescissorio hanno evidenziato che l'indagato non aveva assolto all'onere di indicare - al momento della proposizione del rilievo - le parti e gli aspetti della motivazione che avrebbero risentito della dedotta mancanza di autonoma valutazione per gli effetti impeditivi di apprezzamenti di segno contrario di rilevanza tale da far pervenire il giudice della cautela a conclusioni diverse rispetto a quelle adottate. La critica mossa dal ricorrente a tale risposta si profila infondata con pregiudiziale e determinante riferimento al contrasto della seconda ratio decidendi esposta nel provvedimento impugnato. Invero, la difesa non ha addotto di avere specificamente precisato nella fase svoltasi innanzi al Tribunale del riesame, né lo ha fatto nel ricorso j gli specifici aspetti della motivazione dell'ordinanza genetica tali da determinare il vizio ora denunciato precludendo al corrispondente discorso giustificativo la logica possibilità di pervenire a conclusioni diverse da quelle assunte dal giudice emittente il provvedimento applicativo della misura. Sul tema, si è già osservato - e il principio merita di essere ribadito - che, nella dialettica propria delle impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496 - 01; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 274760 - 01). In coerente consonanza con queste 7 considerazioni si è, in modo condivisibile, precisato che - qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita, in quanto mancante di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per le quali la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse - il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e a indicare specificamente le pagine e i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001 - 01). L'argomento, svolto dal ricorrente, secondo cui appariva evidente che l'unica divergenza fra la richiesta del P.m. e l'ordinanza applicativa afferiva al numero di pagine dedicate all'indagato è evidentemente aspecifico e rimanda a un'autoevidenza soltanto supposta. Del pari, prospettare come rilievi concreti inerenti alla denunciata mancanza di autonomia i riferimenti agli elementi che il giudice per le indagini preliminari già conosceva e non aveva citati, al pari della richiesta del P.m., integra un suggestivo ma, nella sostanza, non concludente impiego dell'argumentum a contrario: per l'adeguata deduzione della mancanza dell'autonomia valutativa rileva evidenziare esplicitamente i punti dimostrativi della supina e acritica riproposizione da parte del giudice della cautela del contenuto della richiesta e argomentare in ordine alla corrispondente, determinante rilevanza nell'impedire apprezzamenti di segno contrario a quelli posti a base del provvedimento cautelare. La doglianza è, pertanto, generica sotto il profilo esaminato, impregiudicata ogni ulteriore, non necessaria, riflessione in merito all'altra ratio decidendi esposta dal Tribunale. 3. Anche il secondo motivo, per la parte di esso che deduce la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., deve essere disatteso. L'essenza di questa parte del motivo (la restante afferendo alla valutazione degli indizi di colpevolezza, da esaminarsi successivamente) si concentra sulla deduzione della violazione da parte del giudice del rescissorio del mandato stabilito nella sentenza rescindente e, con esso, dell'art. 627 cod. proc. pen. Va, tuttavia, osservato che l'indicata sentenza di legittimità aveva annullato l'ordinanza per il dirimente rilievo che era mancata la disamina della memoria difensiva e aveva fatto riferimento ai punti nella memoria evidenziati suscettibili di spiegare influenza sulla decisione finale, come tali non obliterabili nello 8 sviluppo del discorso •giustificativo. Orbene, i punti caratterizzanti i rilievi contenuti nella memoria difensiva - indicati nella sentenza rescindente come da non trascurare da parte del Tribunale del riesame - appaiono essere stati trattati nel provvedimento impugnato, sia pure non in ordine rigidamente precostituito, corrispondente a quello seguito nella sentenza di legittimità: alcuni sono stati affrontati prima dell'analisi delle evidenze indiziarie, altri sono stati delibati nell'ambito di quella valutazione. Come si trae dall'esame dell'ordinanza impugnata, sono state analizzate la questione relativa al dedotto difetto dell'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta del pubblico ministero, quella dell'esistenza di un cugino omonimo dell'indagato, fermato con EL ON, quella relativa alle consulenze dell'arch. Milicia, che afferivano al momento nel quale l'indagato si era allontanato dal bar Pitagora, indicato dalla difesa come antecedente all'inizio della riunione indiziante, quella inerente all'indicazione, denunciata come errata, da parte dell'ordinanza genetica dell'arresto subìto dall'indagato in occasione di un procedimento attivato dalla Procura della Repubblica di Bologna, quella della portata delle tre conversazioni intercettate. Il mandato risulta pertanto sostanzialmente adempiuto: il ricorrente, d'altronde, non ha enucleato argomenti totalmente trascurati in concreto nel provvedimento in esame. Non va recepita, per il resto, l'interpretazione della portata della decisione rescindente che sembra sottesa alla doglianza, nel senso che il rinvio per l'omessa valutazione dei rilievi contenuti nella memoria, valutazione espressamente riservata all'analisi di merito, implicasse la necessità che il provvedimento esitato dal rescissorio non potesse procedere al riesame degli elementi già valutati in uno a quelli trascurati nel senso della conferma dell'ordinanza impugnata. Deve invece ribadirsi il principio secondo cui, a seguito dell'annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge consistenti nel non ripetere il percorso logico già censurato, spettandogli il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (fra le altre, Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, F., Rv. 271345 - 01). Certo, pur quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, la Corte di cassazione risolve una questione di diritto, con l'effetto che il giudice di rinvio, sempre conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma 9 valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/09/2019, Marrini, Rv. 277999 - 01). E, però, non è sostenibile, come invece propone il ricorrente, che il giudice del rescissorio in questo caso non si sia attenuto al principio fissato nella sentenza rescindente, principio chiaramente indicato nella necessità che il Tribunale del riesame svolgesse la valutazione - pretermessa nel provvedimento annullato - degli elementi indicati nella memoria difensiva, impregiudicato restando l'apprezzamento di questi elementi nella complessiva dialettica ponderatrice dell'insieme di dati sottoposti al suo vaglio. La valutazione degli elementi pretermessi nel primo provvedimento risulta effettuata e, poi, espressa attraverso adeguata motivazione nell'ordinanza impugnata: la censura si rivela, pertanto, infondata. 4. Trascorrendo all'analisi del terzo motivo, a cui si aggiunge quella parte del secondo motivo che critica il provvedimento impugnato per la valutazione compiuta in tema di gravi indizi di colpevolezza, il complessivo ragionamento svolto dal Tribunale del riesame appare aver dato adeguato conto della loro sussistenza. 4.1. I giudici del rescissorio, analizzando, fra l'altro, la censura di mancata valutazione del provvedimento reso il 21 luglio 2019 dal G.i.p. del Tribunale di LO (che non aveva convalidato il fermo di ON e aveva rigettato la richiesta di misura cautelare per assenza dei gravi indizi di colpevolezza), hanno escluso in modo argomentato che la tesi alternativa alla base di quel provvedimento potesse essere considerata quale elemento di idoneo contrasto dei dati indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura poi emessa, rimarcando che nell'ordinanza applicativa erano stati valutati (alle pagine 182 - 184) in modo opposto a quanto aveva fatto il G.i.p. del Tribunale di LO gli elementi costituiti dai procedimenti giudiziari in cui erano stati coinvolti FR e UN ON, al fine della loro certa identificazione nei soggetti a cui si erano riferiti i loquenti nelle intercettazioni poi valutate: elementi che, coordinati con le intrinseche risultanze del contenuto captativo, avevano condotto alla conclusione che proprio questi LI ON erano i soggetti evocati nella conversazioni analizzate. Poi, in ordine alla valenza indiziaria delle intercettazioni, il Tribunale - dopo aver premesso di considerare irrilevanti le altre conversazioni citate nell'ordinanza genetica, al pari degli atti relativi al procedimento Core Business - 10 ha analizzato quella del 6.01.2019, progr. 1010, relativa alla conversazione intercorsa fra il coindagato IN IÀ (cl. 1969) e l'omonimo cugino, quella del 2.04.2019, progr. 5034, relativa al colloquio intercorso tra il suddetto IN IÀ e il cugino GI GO, e quella del 23.06.2018, progr. 64, relativa alla conversazione intercorsa tra il suddetto IN IÀ e FR ON. 4.2. La prima conversazione, incentrata sul tema della ricerca da parte di IN IÀ (cl. 1969) dell'autore dell'omicidio del fratello ME, avvenuto a Siderno il 18 gennaio 2018, ha visto il suddetto conversante esprimere al cugino il convincimento che i responsabili del delitto fossero i AL, famiglia rivale, con cui ME aveva avuto problemi. Nel suo corso, veniva evidenziato che i AL non avrebbero potuto contare sui ON: anzi, IN IÀ in modo chiaro e preciso, "che quelli ON sono con noi", escludendo la fondatezza di ogni sospetto nei loro confronti e aggiungendo che UN ON era come un fratello. Nella seconda conversazione, svoltasi con GO in Canada, ove IÀ si era recato per avere altre informazioni sull'omicidio del fratello e pianificare la vendetta, il suddetto IN IÀ esponeva il suo proposito di servirsi proprio dei ON per dare corso alla rivalsa, in assenza di consanguinei idonei ad attuare la vendetta, ponendo quindi i medesimi ON innanzi a tutti gli altri sodali come persone fidate e idonee a compiere l'azione vendicativa suindicata. In relazione a tali conversazioni, il Tribunale si è dato carico di escludere, con motivazione congrua e non illogica, la fondatezza degli elementi di dubbio introdotti dalla difesa circa la loro identificazione nei LI FR e UN ON, osservando che in tal senso rilevava proprio il riferimento al legame con il AL, effettivamente esistente in tempi passati, potendo recuperarsi in tal guisa gli elementi del processo Terra Bruciata. E' stato spiegato che tale pregresso legame era emerso al di là dell'esito assolutorio per i AL relativamente ai reati loro contestati citando gli elementi che corroboravano la tesi esposta (il colloquio intercettato il 22.08.2007, il rinvenimento di armi indosso a FR ON in tempo immediatamente successivo all'omicidio di Agostino AL del 30 novembre 2006, la pregressa condanna per favoreggiamento patita da ON per un atto di fedeltà ai AL). In tal senso anche il dato del controllo di polizia in data 20.10.2015 a cui era stato sottoposto IN IÀ insieme a FR ON, omonimo cugino dell'indagato (dato che i giudici del rescissorio erano chiamati a valutare), è stato ritenuto, in modo argomentato, ininfluente dal Tribunale, data l'estraneità di questo soggetto, omonimo, alle vicende giudiziarie dei AL, con i quali non erano emersi suoi rapporti. 1 1 Circa la terza conversazione, evidenziato in premessa che essa era intercorsa direttamente tra l'indagato e IN IÀ, i giudici del riesame hanno argomentato in ordine al dato di fatto che nel sud ambito FR ON parlava direttamente con IÀ di un contesto illecito in cui si trovava il fratello UN che avrebbe potuto compiere una qualche azione di cui FR temeva la conseguenze, facendo riferimento a un pentito: essa è stata ricollegata all'accusa di estorsione aggravata che aveva raggiunto UN ON nel gennaio 2018, con l'emissione di provvedimento cautelare custodiale a suo carico, e il Tribunale ne ha tratto la conclusione che FR ON, proprio perché intraneo alla consorteria e consapevole del carisma criminale del suo interlocutore, si era potuto risolvere a chiedere a IN IÀ, quale vertice del clan, di far pressione sui familiari del pentito, indicato nel collaboratore di giustizia IC MI, in danno dei figli del quale era avvenuta l'estorsione oggetto di accusa: i giudici di merito hanno sottolineato che l'intervento invocato da FR ON, da un lato, e la pronta disponibilità dimostrata da IÀ a esporsi con un'azione che comportava il rischio di conseguenze giudiziarie, dall'altro, non potevano che trovare giustificazione nel vincolo di solidarietà criminale che legava i due loquenti. 4.3. I contatti diretti fra IÀ e FR ON sono stati, nella valutazione compiuta dal Tribunale, confermati dalle immagini dell'incontro al bar Pitagora del 4.04.2008, con colloquio durato 13 minuti: tempo nel corso del quale i due soggetti, in compagnia di altri due individui che avevano ivi accompagnato ON, erano restati nel locale. Anche stavolta dando puntuale seguito al mandato dei giudici di legittimità, i giudici del rinvio hanno preso in esame la complessiva opera esitata dal consulente della difesa, arch. Milicia, osservando che dall'esame critico della stessa risultava confermato, come emergeva dall'annotazione di polizia giudiziaria del 4 maggio 2020, che, nella data suddetta, alle ore 10:20, FR ON era giunto presso il bar Pitagora insieme a IN SE e si era intrattenuto a dialogare all'esterno del locale con OD SA e IN IÀ; dopo pochi secondi, ON e IÀ erano entrati all'interno del bar, insieme al suddetto SE e a IN IN;
e ON e IÀ erano restati all'interno fino alle ore 10:33 allorché ON e SE erano usciti. La rilevanza dell'elemento - è stato precisato nell'ordinanza impugnata - non afferiva alla dimostrazione di un summit di mafia, bensì alla conferma del rapporto di frequentazione esistente fra l'indagato e IÀ, tale da corroborare la pregnanza individualizzante del riferimento operato dal capoclan a ON. In conclusione, il Tribunale ha considerato che l'analizzato compendio aveva 12 fatto emergere elementi idonei a determinare la gravità indiziaria relativa al reato contestato: le conversazioni captate, contenendo la chiara affermazione del capo della 'ndrina che i ON stanno "con noi" e, nella prospettiva degli interessi del clan, l'affermazione della concreta possibilità dell'affidamento ai medesimi ON, stante il loro rango, dell'azione di vendetta contro gli autori dell'omicidio di ME IÀ, azione di sicura matrice mafiosa, al pari della richiesta diretta da parte dell'indagato a IN IÀ di intervenire in modo illecito sui congiunti di IC MI per alleviare la posizione processuale di UN ON,sono stati interpretati, con motivazione congrua, in chiave di conferma della partecipazione alla consorteria, trattandosi di condotte spiegabili in modo razionale soltanto in ragione del legame associativo che ne connotava le posizioni, essendo il capo clan pronto ad attivarsi in favore dei LI UN e FR ON per inquinare le prove a carico del primo nel suddetto processo per estorsione ed essendo, per converso, i ON - in particolare FR ON, per quanto qui rileva - assurti a livello tale da essere individuati dal capo della cosca come i soggetti adatti a dare corso alla ritorsione mafiosa resa necessaria, nella logica criminale, dall'omicidio di ME IÀ. 4.4. Sull'interpretazione delle intercettazioni, la sollecitazione del ricorrente a variarne l'esito valutativo non può essere accolta, a fronte del congruo apparato argomentativo offerto al riguardo nell'ordinanza impugnata. Innanzi tutto, va ribadita la regola secondo cui - pur con tutte le necessarie graduazioni determinate dalla verifica dei rapporti fra i loquenti e la persona oggetto delle conversazioni - gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato (o l'indagato) costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., fermo restando che, qualora però tali elementi abbiano natura intrinsecamente indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714; fra le altre, Sez. 1, n. 41111 del 08/01/2018, Gallico, n. m. sul punto;
Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042). Poi, circa il contenuto - probante o indiziante - dell'esito delle singole captazioni, si deve ricordare che costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed 13 irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 1, n. 51901 del 31/10/2018, Stambé, n. m.; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), dovendo dedursi e dimostrarsi, in tale ultimo senso, il travisamento della prova, ovvero far risultare che giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme dal reale e la difformità sia decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516). Pertanto, non può richiedersi al vaglio di legittimità la rivalutazione e, quindi, anche la svalutazione degli elementi tratti - per le determinazioni da assumersi nella sede cautelare, allo stato dei dati emersi - nel provvedimento impugnato dal complesso delle captazioni analizzate. 4.5. Per il resto, la posizione di FR ON quale appartenente alla consorteria, rivendicata dall'espressa affermazione del capo della cosca IN IÀ, in guisa tale da interloquire direttamente con il medesimo IN IÀ, con la ritenuta sua disponibilità per azioni di notevole rilevanza mafiosa, quale la ritorsione per l'omicidio in danno di uno stretto congiunto del capo, e la sua abilitazione a chiedere allo stesso interventi di grave valenza delittuosa, si configura, nell'adeguata analisi svolta dai giudici del riesame, caratterizzata da indici concreti della sua condotta partecipativa, pur sempre in modo dinamico e consapevole, alle attività del clan. L'iter logico-giuridico espresso nell'ordinanza impugnata - per il livello richiesto nel procedimento cautelare che si esita - non si è, in definitiva, discostato dal principio di diritto secondo cui, per l'accertamento della commissione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare - più che un mero status di appartenenza - un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al consorzio associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, sicché la sua partecipazione alla consorteria, in difetto di prove direttamente rappresentative dell'intraneità del singolo all'associazione, va desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, sempre che si tratti di indizi gravi e precisi, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della permanenza costante del vincolo, sempre in relazione allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, e, fra le molte successive, Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 1, n. 13933 del 29/11/2016, dep. 2017, Aguì, n. m.; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839). 14 5. Posto quanto precede e ribadito che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltre che delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori, bensì controllando se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificando la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare l'apprezzamento delle risultanze probatorie (v. sull'argomento Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 - 01), si deve necessariamente concludere che le doglianze formulate dall'impugnante non possono ricevere favorevole vaglio in questa sede e il ricorso deve essere rigettato. 6. A tale statuizione consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così deciso il 25 agosto 2020 Il Presidente Gr,azia,Lapllorcia Uit