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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 3224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3224 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
RQ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7217/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHI NICOLA, elettivamente CP_1 C.F._1 n VIA FAENZA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
E CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate
Motivi della decisione Con ricorso proposto in data 20 maggio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di CP_2 notificato al difensore precedentemente nominato in sede amministrativa (a mezzo ema 28.3.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato all'istante né allegato in atti, emesso dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“...non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela di vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2022, e tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale e lavorativo, atteso che non ha prodotto alcuna documentazione concernente la partecipazione ai corso di alfabetizzazione, di formazione, svolgimento di volontariato e prodotto redditi. Tanto premesso non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU...”).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante rappresentando, quanto alla tempestività del ricorso, che la modalità di notifica adottata non fosse corretta e chiedendo, preliminarmente, la rimessione in termini;
nel merito, ha evidenziato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa sia pur a tempo determinato, nonché la presenza sul territorio nazionale di familiari con lui conviventi. pagina 1 di 5 In data 4.6.2024, è stata rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza al 30.7.2024, nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato, in lingua italiana: “D. Salve, le faccio preliminarmente qualche domanda sulla data in cui ha avuto contezza del provvedimento impugnato. Era assistito da un altro avvocato prima, giusto? R. Sì. D. Come è venuto a conoscenza del provvedimento di rigetto del Questore? R. Ho chiamato io l'avvocato perché il datore di lavoro non mi rinnovava il contratto e ho saputo dall'avvocato del diniego. D. Cosa le ha detto l'avvocato? R. Ricordo che ci siamo sentiti più o meno a metà aprile 2024, poi dopo circa due settimane sono andato in studio a ritirare l'atto. Ci sono i messaggi di mia moglie che contatta l'avv. Laghi per un appuntamento in studio. D. Quando ha cominciato a lavorare? R. In modo regolare nel marzo 2023; senza documenti ho lavorato come barista dal settembre 2022. D. L'ultimo contratto quando è scaduto? R. Nel gennaio 2024. D. E' ancora in possesso della ricevuta della domanda di protezione speciale? R. Sì, ce l'ho ancora ma è datata 17.12.2022 e il datore di lavoro non mi rinnova il contratto. D. Dove abitate? R. Di fatto stiamo a Faenza in via Giotto (siamo io, mia moglie, i nostri figli e mia cognata); la residenza però ce l'ho in via Fadina, sempre a Faenza. Entrambe le case sono di proprietà della famiglia di mia cognata”.
Con ordinanza resa nel sub procedimento in data 31.7.2024 il giudice designato, preliminarmente, ha accolto l'istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo, dando atto che era emerso dalle dichiarazioni rese dall'istante in udienza e dalla documentazione prodotta in data 30.7.2024, che egli aveva effettivamente avuto contezza del contenuto dell'atto impugnato il 2.5.2024 tramite il precedente difensore (a cui era stato notificato l'atto via pec); con il medesimo provvedimento ha inoltre sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e, pertanto, Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi delegata al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria All'udienza del 24.7.2025 il ricorrente è stato dunque nuovamente sentito dal GOP e ha dichiarato senza l'ausilio dell'interprete: “ADR: rispetto a quando ho già dichiarato circa un anno fa al precedente giudice confermo di abitare ancora a Faenza in via Giotto nella casa di mia nipote, cioè la figlia della sorella di mia moglie che vive qui sempre in Italia ma in un'altra casa si cui lei è proprietaria. ADR: da marzo 2025 lavoro con contratto regolare a tempo indeterminato e a tempo pieno come autista di camion per la ditta PMG per i supermercati CRAI;
ora mi vede con le stampelle perché dopo aver caricato la merce sul camion sono caduto;
ora sono in infortunio dal 30 aprile;
ho avuto una frattura composta del piatto tibiale sinistro. Prima dell'incidente avevo una busta-paga di quasi 2mila euro, ora prendo intorno ai 1500,00 euro. Devo tornare per la visita il 7 agosto, l'INAIL non ha ancora chiuso il sinistro.... ADR: mia moglie lavora come operaia per una ditta di Faenza. Poi ho due figli di 18 e di 16 anni che frequentano ancora la scuola. Il figlio maggiore lavora come cameriere ora per la stagione estiva per un ristorante a Bellaria”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al Collegio per la decisione.
*** Va preliminarmente confermato, quanto alla tempestività del ricorso, l'ordinanza resa nel sub procedimento in data 31.7.2025, atteso che, sebbene la notifica del provvedimento sia stata effettuata al precedente difensore in data 28.3.2024, il ricorrente ha dimostrato documentalmente di esserne venuto a conoscenza solo in data 2.5.2024; dunque va accolta l'istanza di rimessione in termini ed il ricorso va ritenuto tempestivo in quanto depositato entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 19 ter, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011.
pagina 2 di 5 Venendo al merito, va osservato che oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Come sopra detto, nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la presentazione della domanda amministrativa risulta avvenuta in data 17.12.2022, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione
pagina 3 di 5 raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e l'esistenza di forti legami familiari sul territorio . Egli, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è stato segnalato o allegato da parte resistente), è giunto in Italia nel 2022, e sin da marzo 2023 ha prestato regolare attività lavorativa con contratti a termine;
attualmente in corso di svolgimento un contratto a tempo indeterminato come conducente di camion. I redditi percepiti (euro 7800 circa nel 2023, euro 3000 circa nel 2024 ed euro 11.800 nel 2025, fino al mese di agosto) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale peraltro ha subito nell'aprile del 2025 un infortunio sul lavoro (cfr. referti in atti). Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il ricorrente abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, ha dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana, avendo sostenuto le audizioni in tribunale senza ausilio di interprete. Il ricorrente ha provato, poi, di vivere con la propria famiglia, formata da sua moglie - fonte, anche se in misura inferiore, di sostentamento della famiglia (cfr. docc.
5-6 e 10 ricorso) - e dai suoi due figli (il secondo dei quali ancora minorenne), nati in Albania. Il nucleo familiare risiede preso un immobile di proprietà di una nipote del ricorrente (cfr. doc. 11 ricorso).
Si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_1 Per_2 riconoscim idic amiliare, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_3 durata delle relazione e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_4 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_5 Per_6 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di pagina 4 di 5 origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese considerata la contumacia di parte resistente e tenuto conto che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7217/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHI NICOLA, elettivamente CP_1 C.F._1 n VIA FAENZA presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_1
E CONTUMACE
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate
Motivi della decisione Con ricorso proposto in data 20 maggio 2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso dal Questore della Provincia di CP_2 notificato al difensore precedentemente nominato in sede amministrativa (a mezzo ema 28.3.2024.
Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole, ritenuto vincolante e non notificato all'istante né allegato in atti, emesso dalla competente Commissione Territoriale, la quale ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dai commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, dell'art. 19 D.Lgs. n. 286/1998 che stabiliscono il divieto di espulsione e neppure le condizioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 1.1. della già menzionata disposizione, esprimendo parere negativo sulla domanda de qua (“...non si ravvisino, nel caso di specie, sufficienti elementi ascrivibili alla tutela di vita privata e familiare ex art. 8 CEDU: l'istante si trova in Italia dal 2022, e tuttavia non ha documentato una situazione di effettivo inserimento sociale e lavorativo, atteso che non ha prodotto alcuna documentazione concernente la partecipazione ai corso di alfabetizzazione, di formazione, svolgimento di volontariato e prodotto redditi. Tanto premesso non risulta prodotta sufficiente documentazione idonea a dimostrare il percorso di integrazione necessario a fondare una tutela ex art. 8 CEDU...”).
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante rappresentando, quanto alla tempestività del ricorso, che la modalità di notifica adottata non fosse corretta e chiedendo, preliminarmente, la rimessione in termini;
nel merito, ha evidenziato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando il percorso integrativo intrapreso, soprattutto grazie allo svolgimento di regolare e continuativa attività lavorativa sia pur a tempo determinato, nonché la presenza sul territorio nazionale di familiari con lui conviventi. pagina 1 di 5 In data 4.6.2024, è stata rigettata la richiesta di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza al 30.7.2024, nel corso della quale il ricorrente ha dichiarato, in lingua italiana: “D. Salve, le faccio preliminarmente qualche domanda sulla data in cui ha avuto contezza del provvedimento impugnato. Era assistito da un altro avvocato prima, giusto? R. Sì. D. Come è venuto a conoscenza del provvedimento di rigetto del Questore? R. Ho chiamato io l'avvocato perché il datore di lavoro non mi rinnovava il contratto e ho saputo dall'avvocato del diniego. D. Cosa le ha detto l'avvocato? R. Ricordo che ci siamo sentiti più o meno a metà aprile 2024, poi dopo circa due settimane sono andato in studio a ritirare l'atto. Ci sono i messaggi di mia moglie che contatta l'avv. Laghi per un appuntamento in studio. D. Quando ha cominciato a lavorare? R. In modo regolare nel marzo 2023; senza documenti ho lavorato come barista dal settembre 2022. D. L'ultimo contratto quando è scaduto? R. Nel gennaio 2024. D. E' ancora in possesso della ricevuta della domanda di protezione speciale? R. Sì, ce l'ho ancora ma è datata 17.12.2022 e il datore di lavoro non mi rinnova il contratto. D. Dove abitate? R. Di fatto stiamo a Faenza in via Giotto (siamo io, mia moglie, i nostri figli e mia cognata); la residenza però ce l'ho in via Fadina, sempre a Faenza. Entrambe le case sono di proprietà della famiglia di mia cognata”.
Con ordinanza resa nel sub procedimento in data 31.7.2024 il giudice designato, preliminarmente, ha accolto l'istanza di rimessione in termini formulata dal ricorrente nell'atto introduttivo, dando atto che era emerso dalle dichiarazioni rese dall'istante in udienza e dalla documentazione prodotta in data 30.7.2024, che egli aveva effettivamente avuto contezza del contenuto dell'atto impugnato il 2.5.2024 tramite il precedente difensore (a cui era stato notificato l'atto via pec); con il medesimo provvedimento ha inoltre sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, il non si è costituito e, pertanto, Controparte_2 ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata quindi delegata al GOP appartenente all'Ufficio del processo per la prosecuzione dell'istruttoria All'udienza del 24.7.2025 il ricorrente è stato dunque nuovamente sentito dal GOP e ha dichiarato senza l'ausilio dell'interprete: “ADR: rispetto a quando ho già dichiarato circa un anno fa al precedente giudice confermo di abitare ancora a Faenza in via Giotto nella casa di mia nipote, cioè la figlia della sorella di mia moglie che vive qui sempre in Italia ma in un'altra casa si cui lei è proprietaria. ADR: da marzo 2025 lavoro con contratto regolare a tempo indeterminato e a tempo pieno come autista di camion per la ditta PMG per i supermercati CRAI;
ora mi vede con le stampelle perché dopo aver caricato la merce sul camion sono caduto;
ora sono in infortunio dal 30 aprile;
ho avuto una frattura composta del piatto tibiale sinistro. Prima dell'incidente avevo una busta-paga di quasi 2mila euro, ora prendo intorno ai 1500,00 euro. Devo tornare per la visita il 7 agosto, l'INAIL non ha ancora chiuso il sinistro.... ADR: mia moglie lavora come operaia per una ditta di Faenza. Poi ho due figli di 18 e di 16 anni che frequentano ancora la scuola. Il figlio maggiore lavora come cameriere ora per la stagione estiva per un ristorante a Bellaria”.
All'esito della suddetta udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata riferita al Collegio per la decisione.
*** Va preliminarmente confermato, quanto alla tempestività del ricorso, l'ordinanza resa nel sub procedimento in data 31.7.2025, atteso che, sebbene la notifica del provvedimento sia stata effettuata al precedente difensore in data 28.3.2024, il ricorrente ha dimostrato documentalmente di esserne venuto a conoscenza solo in data 2.5.2024; dunque va accolta l'istanza di rimessione in termini ed il ricorso va ritenuto tempestivo in quanto depositato entro il termine di 30 giorni di cui all'art. 19 ter, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011.
pagina 2 di 5 Venendo al merito, va osservato che oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Ravenna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è dunque riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011. Come sopra detto, nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione territoriale. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato il CP_2 parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (come risulta dal provvedimento impugnato la presentazione della domanda amministrativa risulta avvenuta in data 17.12.2022, quindi, prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23; v. doc. 1 allegato ricorso). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.). Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Da ultimo, la suprema Corte di Cassazione, ha sancito, in materia, che: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione
pagina 3 di 5 raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27.9.2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 2.10.2020, n. 21240). È, quindi, evidente come la protezione complementare possa essere riconosciuta anche in presenza di una modesta ma progressiva integrazione lavorativa.
Ebbene, ciò chiarito e venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio un fattivo percorso di integrazione lavorativo e l'esistenza di forti legami familiari sul territorio . Egli, immune da pregiudizi penali (nulla sul punto è stato segnalato o allegato da parte resistente), è giunto in Italia nel 2022, e sin da marzo 2023 ha prestato regolare attività lavorativa con contratti a termine;
attualmente in corso di svolgimento un contratto a tempo indeterminato come conducente di camion. I redditi percepiti (euro 7800 circa nel 2023, euro 3000 circa nel 2024 ed euro 11.800 nel 2025, fino al mese di agosto) attestano il progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, il quale peraltro ha subito nell'aprile del 2025 un infortunio sul lavoro (cfr. referti in atti). Appare dunque particolarmente significativo riguardo al suo radicamento nel contesto italiano che il ricorrente abbia perfezionato da ultimo un contratto a tempo indeterminato. Inoltre, ha dimostrato di avere una buona conoscenza della lingua italiana, avendo sostenuto le audizioni in tribunale senza ausilio di interprete. Il ricorrente ha provato, poi, di vivere con la propria famiglia, formata da sua moglie - fonte, anche se in misura inferiore, di sostentamento della famiglia (cfr. docc.
5-6 e 10 ricorso) - e dai suoi due figli (il secondo dei quali ancora minorenne), nati in Albania. Il nucleo familiare risiede preso un immobile di proprietà di una nipote del ricorrente (cfr. doc. 11 ricorso).
Si ricordi che secondo la Corte europea dei diritti umani, l'esistenza o meno di una “vita familiare” è essenzialmente una questione di fatto che dipende dalla reale esistenza in pratica di stretti legami personali e c. Italia [GC], § 140). La Corte, pertanto, in assenza di un Per_1 Per_2 riconoscim idic amiliare, esamina i legami familiari di fatto, come, per esempio, il fatto che i ricorrenti convivano ( e altri c. Irlanda, § 56). Altri fattori sono costituiti dalla Per_3 durata delle relazione e, in caso , dal fatto di aver manifestato il loro reciproco impegno concependo insieme dei figli (X, Y e Z c. Regno Unito, § 36). Nella causa Ahrens c. Germania, § 59, la Corte ha constatato l'assenza di una vita familiare di fatto in quanto la relazione tra la madre e il ricorrente era terminata all'incirca un anno prima del concepimento della figlia e i successivi rapporti erano stati esclusivamente di natura sessuale. Elemento essenziale della vita familiare è, invero, il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente ( c. Per_4 Belgio, § 31) e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (Olsson c. n. 1), § 59).
Pertanto, nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 C.e.d.u. – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, Odievre c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_5 Per_6 bilanciamento nel caso del novellato art. 19 è stato ato consentendo l' enza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, si ribadisce, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di pagina 4 di 5 origine inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Nulla sulle spese considerata la contumacia di parte resistente e tenuto conto che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, all'esito della camera di consiglio del 14.11.2025.
Il Giudice est. Dott.ssa Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
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