Articolo 4 della Legge 12 luglio 1999, n. 237
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10 agosto 1999
Art. 4. (Modifiche alla legge 8 ottobre 1997, n. 352) 1. I commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 e 7 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono abrogati.
2. I commi 8 e 9 dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono sostituiti dal seguente:
"8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attivita' culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attivita' o gli interventi, ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 . Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse".
3. Per le finalita' di cui all' articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , e' autorizzata la spesa di lire 250 milioni annue a decorrere dal 1999. Sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 1 dell'articolo 7 della citata legge n. 352 del 1997 .
4. All' articolo 12 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 , sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato italiano di generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto a comunicare preventivamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali, Istituto centrale per il restauro, e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la categoria chimica delle resine e dei solventi in esse contenuti e i prodotti chimici utilizzabili per la rimozione delle vernici stesse. In sostituzione della comunicazione il produttore o il responsabile dell'immissione sul mercato puo' indicare sui contenitori le medesime informazioni.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. I dati di cui al comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e possono essere comunicati solo in forma aggregata".
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. A decorrere dal 1° gennaio 2000, sui contenitori sono comunque indicati i solventi utilizzabili per la rimozione delle vernici".
Note all'art. 4:
- I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 2 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352 , cosi' recitano:
"Art. 2 (Programmazione delle attivita' culturali).
- 1. La partecipazione di tutti i soggetti privati, italiani e stranieri, ivi compresi le associazioni ed i comitati, alle attivita' culturali dello Stato o a quelle cui lo Stato concorre finanziariamente, e' regolata dal presente articolo.
2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, entro il mese di agosto di ciascun anno, adotta il calendario delle iniziative culturali che si svolgeranno nel triennio successivo, indicando altresi' l'eventuale piano di aumento dei livelli occupazionali.
Ai fini della programmazione gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonche' le regioni, gli enti locali, le istituzioni e gli altri enti interessati, entro il 30 giugno di ciascun anno, propongono l'elenco delle iniziative culturali che intendono realizzare nel triennio successivo. Possono essere svolte manifestazioni, mostre ed altre attivita' culturali, anche se non inserite nel calendario medesimo.
3. Il calendario delle iniziative culturali, con l'indicazione dei soggetti che vi partecipano, e' divulgato dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
4. Rientrano nelle attivita' culturali:
a) la manutenzione, la protezione, il restauro e l'acquisto delle cose indicate nell' art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 , e successive modificazioni;
b) l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientificoculturale delle cose di cui alla lettera a), di convegni, nonche' gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
c) ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale, anche ai fini didatticopromozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali, nonche' le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni e a ricorrenze storiche;
d) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonche' gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari;
e) l'organizzazione di attivita' e manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonche' gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari.
5. La partecipazione alla realizzazione delle attivita' culturali puo' avvenire mediante:
a) erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attivita' e manifestazioni culturali;
b) erogazioni liberali in denaro a favore di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) prestazioni gratuite di servizi e cessioni gratuite di beni, in favore dei soggetti individuati nelle lettere a) e b).
6. I rapporti tra i soggetti che intendono partecipare alle attivita' culturali, quelli che organizzano o realizzano le attivita' culturali medesime e lo Stato sono regolati da apposite convenzioni secondo lo schematipo adottato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle convenzioni devono essere stabilite le modalita' di contribuzione e le forme di manifestazione al pubblico della partecipazione all'iniziativa. Nel caso in cui l'attivita' o la manifestazione culturale sia di preminente interesse locale, e coinvolga gli enti locali territoriali, la convenzione puo' essere stipulata direttamente tra gli stessi enti locali territoriali e i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schematipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare dell'ente locale territoriale. Nel caso in cui l'attivita' o la manifestazione culturale coinvolga le regioni, la convenzione puo' essere stipulata direttamente con i soggetti che intendono concorrere finanziariamente, sulla base di uno schematipo predisposto dalla giunta e adottato con delibera consiliare.
7. Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e' istituito il fondo per le iniziative e le attivita' culturali. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 5 sono riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al predetto fondo. Nel caso di attivita' o manifestazioni culturali di preminente interesse locale, e che coinvolgano le regioni e gli enti locali territoriali, le somme derivanti ai sensi del comma 5 sono assegnate direttamente al bilancio degli stessi enti interessati, con destinazione per le finalita' previste dal presente articolo".
- I commi 8 e 9 dell'art. 2 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352 , cosi' recitano:
"8. Il Ministero per i beni culturali e ambientali mette a disposizione in apposite contabilita' speciali da aprire in favore dei propri organi, ai sensi dell'art. 10 del regolamento emanato con D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 , i fondi necessari alla realizzazione delle attivita' o manifestazioni culturali.
9. Il rendiconto annuale, accompagnato dalla relazione illustrativa del funzionario delegato che lo ha emesso, e' reso pubblico e portato a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse. La relazione illustrativa contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarita', economicita', efficacia ed efficienza della gestione in ordine agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti".
- L' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 , concenente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili", cosi' dispone:
"Art. 10 (Contabilita' speciali). - 1. Il versamento di fondi del bilancio dello Stato su contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto dall' art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi, programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa.
Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell' art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni.
Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei relativi finanziamenti.
2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e' comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione.
3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilita' speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno.
4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalita' previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al comma 3.
5. Le contabilita' speciali di cui all' art. 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del Tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilita' speciale".
- Per l'art. 7 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352 , si veda in nota all'art. 3.
- L'art. 12 della citata legge 8 ottobre 1997, n. 352 , cosi' recita:
"Art. 12 (Norme sui generatori aerosol contenenti vernici). - 1. Chiunque produce generatori aerosol contenenti vernici e' tenuto ad indicare sulle confezioni la formula chimica delle resine e dei solventi in essi contenuti. La formula chimica deve prevedere componenti neutralizzabili da solventi specificamente indicati sulla confezione stessa dalla ditta produttrice.
2. Il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni di cui al comma 1 e' vietato decorso il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni".
Entrata in vigore il 10 agosto 1999
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