Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
L'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1 gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. cod. proc. civ., per assorbimento, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali, quale quello forense, per il quale l'art. 19 della legge n. 576 del 1980 stabiliva il termine prescrizionale di dieci anni. E poiché il termine del 1 gennaio 1996 è previsto solo per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, ne consegue che per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria la prescrizione quinquennale opera dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, e cioè dal 17 agosto 1995, con efficacia retroattiva, posto che l'art. 3, comma decimo, espressamente dispone che i termini di prescrizione di cui al precedente comma nono si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge stessa, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente, sempre che, alla luce del dettato dell'art. 252 disp. att. cod. civ., al momento di entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore.
Commentari • 4
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La problematica della prescrizione dei contributi, degli accessori e delle sanzioni dovute agli Enti previdenziali privatizzati è di certo uno degli argomenti di maggiore interesse, sia in sede stragiudiziale sia in sede di opposizione avverso le cartelle esattoriali. In particolare, le questioni di maggiore contrasto riguardano l'individuazione del termine di prescrizione e la possibilità di rinunciare alla prescrizione già intervenuta. Sul primo aspetto, occorre ricordare che la Legge n. 335/95 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, oggi prevede, ai commi 9 e 10 dell'articolo 3, che tutti i contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria si …
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La prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, commi 9 e 10, della L. 335/1995 ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi, compresa quella dei crediti contributivi degli enti previdenziali privatizzati, con conseguente abrogazione, ai sensi dell'art. 15 disp. prel. c.p.c, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali, tra cui quello forense, per il quale l'art. 19 legge n.. 576/1980 prevedeva il termine prescrizionale di dieci anni. L'art. 3, comma 9, let. B), della L. 335/1995, che aveva stabilito in cinque anni la prescrizione dei contributi di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5522 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CNPAF - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL RA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 332/00 del Tribunale di PESARO, depositata il 27/03/00 - R.G.N. 858/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato PICCININNO per delega PERSIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto in data 16 aprile 1996 l'avv. Eleonora Notarangelo proponeva opposizione alla cartella esattoriale notificatale il 23 gennaio 1996, relativa al pagamento di contributi, sanzioni ed interessi in favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, per una somma complessiva di lire 13.022.930.
A sostegno della sua opposizione l'avv. Notarangelo argomentava che tale ammontare era notevolmente superiore a quanto dalla stessa dovuto, dal momento che: parte dei contributi relativi all'anno 1994 erano già stati effettivamente versati;
i contributi e le penalità inerenti agli anni 1989 e 1990 non erano dovuti perché prescritti;
le penalità riguardanti gli anni dal 1991 in poi non erano comunque dovute perché la Cassa di previdenza non aveva portato a conoscenza, tempestivamente e con mezzi idonei, le proprie deliberazioni in merito alla misura dei contributi e alle modalità e termini di pagamento.
Si costituiva la Cassa chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Con sentenza emessa in data 14 novembre 1996 il Pretore di Pesaro, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda attrice dichiarando prescritti i contributi afferenti all'anno 1989, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, e pronunciando la condanna dell'avv. Notarangelo al pagamento in favore della Cassa delle restanti somme iscritte a ruolo.
2. Avverso tale sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense in data 2 giugno 1998 interponeva appello, lamentando che il Pretore avesse fatto applicazione della prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995 in luogo di quella decennale prevista dalla legge speciale relativa alla previdenza forense (legge n. 576 del 1980, art. 19). A dire della Cassa la prescrizione quinquennale di cui all'art. 3, comma 9 lettera b), della legge n. 335 del 1995, non poteva ne' doveva trovare applicazione, stante la natura di legge speciale inerente alla legge n. 576 del 1980. L'appellante lamentava poi la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 comma 10 della legge 335 del 1995, sotto il profilo della applicazione retroattiva fattane dal Pretore, in contrasto con gli artt. 11, 12 e 14 delle preleggi, sostenendo che quella retroattività poteva trovare applicazione solo in tema di assicurazione obbligatoria INPS e in ordine alle gestioni ed ai regimi sostitutivi della stessa. Resisteva al gravame l'avv. Notarangelo.
Con sentenza 23 febbraio 2000 il Tribunale di Pesaro rigettava l'appello, affermando in particolare che "l'intera materia previdenziale risulta disciplinata, anche per quanto attiene alla previdenza forense, dalla legge n. 335 del 1995" e quindi ritenendo corretta l'interpretazione e l'applicazione della legge compiuta dal Pretore quanto alla durata del termine di prescrizione e alla sua decorrenza.
3. Contro tale sentenza la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ha proposto ricorso a codesta Corte per l'annullamento della stessa sulla base di quattro motivi, illustrati anche con successiva memoria. L'intimata non ha svolto difesa alcuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Con il primo motivo la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15, disp. prel. c.c., nonché degli artt. 1 e 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, con riferimento all'art. 19 della legge n. 576 del 1980 (art. 360, n. 3, c.p.c). In particolare la difesa della Cassa ritiene che la pronuncia impugnata abbia violato l'art. 15 disp. prel. c.c. nella parte in cui ha ritenuto che una legge generale successiva possa abrogare una legge speciale.
Con il secondo motivo di ricorso la Cassa denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 disp. prel. c.c. in relazione all'art. 3, commi 9, 19 e 12 legge n. 335 del 1995, anche sotto il profilo dell'insufficiente motivazione.
Secondo la difesa della Cassa, interpretando sistematicamente l'art. 3 l. n. 335 del 1995, deve pervenirsi alla conclusione dell'inapplicabilità nella specie del termine quinquennale di prescrizione introdotto da tale disposizione.
Con il terzo motivo la Cassa denuncia ulteriormente la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 disp. prel. c.c. in relazione all'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995, anche sotto il profilo dell'insufficiente motivazione.
La mancata applicazione nella specie del principio dell'automaticità delle prestazione dovrebbe indurre a ritenere - secondo la difesa della Cassa - che il termine prescrizionale del credito contributivo della Cassa sia rimasto fissato in dieci anni. Con il quarto motivo la Cassa denuncia ancora la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 disp. prel. c.c. in relazione all'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335 del 1995. Secondo la difesa della Cassa a tutto concedere l'accorciamento del termine prescrizionale (da dieci a cinque anni) opererebbe dal 1 gennaio 1996 e non già dalla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995. 2. Il ricorso, nei suoi primi tre motivi che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, è infondato. Il problema interpretativo che pone la presente controversia riguarda il nono comma dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che - nel più ampio contesto della riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - disciplina in particolare il termine di prescrizione del credito contributivo prevedendo: "Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1^ gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria".
A fronte di questa disposizione novellatrice si colloca la precedente disposizione a carattere speciale dettata per la previdenza forense e segnatamente per la prescrizione del credito contributivo della Cassa forense.
L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, di riforma del sistema previdenziale forense, prevede(va): "La prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23". Secondo il tribunale di Pesaro si applica, anche al credito contributivo della Cassa forense, il comma 9 dell'art. 3 legge n. 335/95, con conseguente abrogazione implicita dell'art. 19 legge n. 576/80. La difesa della Cassa sostiene invece la perdurante vigenza di tale ultima disposizione.
2.1. Va premesso che l'art. 15 disp. prel. c.c. prevede, oltre all'abrogazione espressa ed a quella per incompatibilità, anche quella per "assorbimento"; ipotesi quest'ultima che si verifica allorché una "nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore". È questo il criterio che regola la fattispecie in cui ad una legge a carattere speciale segue una legge a carattere generale, sicché a contrario, ove ciò non si verifichi, opera viceversa il principio secondo cui lex posterior generalis non derogai priori speciali.
Quindi è vero - come sottolinea la difesa della Cassa ricorrente - che, in applicazione di tale principio, si ha che una legge generale successiva non comporta l'abrogazione di una legge speciale precedente;
ma se, interpretando la prima, risulta l'intento del legislatore di regolare l'intera materia eliminando quindi la connotazione di specialità in precedenza sussistente, si ha allora non di meno l'abrogazione implicita. Nella specie per "materia" si deve intendere non già la più ampia disciplina della previdenza obbligatoria, bensì la disciplina della durata del termine di prescrizione del credito contributivo.
Il problema interpretativo si sposta quindi sul nono comma dell'art. 3 legge n. 335/95 che reca appunto la disciplina della durata del termine di prescrizione del credito contributivo.
Il dato testuale di tale disposizione depone nel senso che il legislatore abbia inteso porre una regolamentazione a tutto campo. Ed infatti, mentre la lettera a) del comma 9 riguarda il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le altre gestioni pensionistiche obbligatorie, la lettera b) si riferisce a "tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria";
formulazione questa che è onnicomprensiva (anche della contribuzione di tipo pensionistico, quale quella rilevante nella specie) e non lascia fuori alcuna forma di previdenza obbligatoria. Pertanto per il solo fatto che la previdenza forense abbia carattere (non già facoltativo, ma) obbligatorio, come risulta dall'art. 22 legge 20 settembre 1980, n. 576, secondo cui l'iscrizione alla Cassa
è obbligatoria per tutti gli avvocati che esercitano la libera professione con carattere di continuità, trova applicazione il nono comma dell'art. 3 cit. con conseguente abrogazione dell'art. 19 della medesima legge n. 576/80.
Del resto questa Corte ha già ritenuto l'applicabilità del nono comma dell'art. 3 cit. ad altre ipotesi di sistemi previdenziali categoriali (geometri e commercialisti): Cass. 1 luglio 2002 n. 9525, Cass. 27 giugno 2002 n. 9408, Cass. 12 gennaio 2002 n. 330, Cass. 16 agosto 2001 n. 11140. Non rilevano invece le altre disposizioni citate dalla difesa della Cassa perché concernono altri profili (non già quello del regime della prescrizione): ne' il comma 12 art. 3 cit. (che riguarda l'equilibrio di bilancio degli enti previdenziali privatizzati), ne' il comma 25 art. 2 legge n. 335/95 (che prevede la delega per l'armonizzazione dei sistemi previdenziali gestiti dalle Casse previdenziali in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi). Nè tanto meno rileva la speciale disposizione che prevede la restituzione integrale dei contributi ove non sia maturata alcuna prestazione previdenziale (art. 21 legge n. 576/80 cit.).
3. Infondato è poi anche il quarto motivo concernente il dies a quo di vigenza del nuovo termine prescrizionale (1 gennaio 1996 - secondo la tesi della Cassa ricorrente - o 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n.335/95, secondo la sentenza impugnata).
Il riferimento al 1 gennaio 1996 per l'operatività del nuovo termine prescrizionale (ridotto in generale - come già sopra evidenziato - da dieci a cinque anni) è previsto solo dalla lettera a) del comma 9 dell'art. 3 cit. e quindi riguarda unicamente le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie. Questo che è in effetti un differimento dell'applicabilità del nuovo regime non è invece previsto nella lettera b) per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per le quali invece vale la data di entrata in vigore della legge n. 335/95; il cui art. 17 ha previsto che la legge entrasse in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ossia il 17 agosto 1995. Quindi a partire da quella data il termine prescrizionale è divenuto di cinque anni.
Tale retroattività (ossia l'applicabilità del nuovo termine anche ai crediti contributivi pregressi) è poi prescritta espressamente dal comma 10 dell'art. 3 cit., che prevede che i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente.
Può solo aggiungersi - a corollario della conclusione raggiunta - che il ritenuto mancato differimento al 1 gennaio 1996 e quindi l'immediata applicazione del nuovo termine prescrizionale in tutti i casi in cui tale termine non sia ancora interamente decorso non comporta, pur in mancanza di alcun regime transitorio, una drastica cesura tra il vecchio ed il nuovo, in quanto occorre comunque far riferimento all'art. 252 disp. att. c.c. perché risulti una regolamentazione compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Ed infatti a questa disposizione - secondo la giurisprudenza costituzionale che ha scrutinato una fattispecie analoga (C. cost. n. 20 del 1994) - va attribuito valore di regola generale;
talché quando per l'esercizio di un diritto la nuova legge stabilisca un termine, in particolare di prescrizione, più breve di quello fissato dalla legge anteriore, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della nuova legge, ma a condizione che a norma della legge precedente rimanga a decorrere un termine superiore.
Ma questo profilo - che implica una valutazione caso per caso - rimane fuori dal presente giudizio perché la difesa della Cassa - che si duole esclusivamente dell'erronea identificazione del termine di vigenza del nuovo regime (al fine di far valere un atto interrutivo della prescrizione successivo a tale data) - non fa tale questione.
4. Il ricorso va pertanto interamente rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo la parte intimata svolto alcuna difesa.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003