Sentenza 12 gennaio 2002
Massime • 1
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicché deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Detto principio -che attualmente è fissato dall'art. 3, comma nono, della legge n. 335 del 1995 ed è desumibile, per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dall'art. 55, comma secondo, del R.D.L. n. 1827 del 1935- vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma decimo del citato art. 3 della legge n. 335 del 1995, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2002, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del legale, rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CINELLI, BRUNO SCONOCCHIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ET FA, IC ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato LAURA TRICERRI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato PATRIZIO PELLEGRINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 101/00 del Tribunale di MONTEPULCIANO, depositata il 13/04/00 R.G.N. 926/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica, udienza del 05/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PALERMO;
udito l'avvocato TRICERRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 30.4.1999 al Pretore del lavoro di Montepulciano i geometri AB RB e ER AR convenivano in giudizio la Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Professionisti ed esponevano: che avevano presentato alla Cassa istanza di retrodatazione della iscrizione a fini previdenziali, dall'anno 1955 per il RB e dall'anno 1962 per il Picardi;
che dette domande, presentate in data 12.4.1995 e 31.7.1995, secondo le disposizioni della delibera n. 383 del 1994 della Cassa, erano state accolte, dopo il versamento dei relativi contributi, rispettivamente, in data 23.7.1997 ed in data 11.12.1997; che, con delibera n. 141 del 23.6.1998, la Cassa aveva revocato tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di retrodatazione i cui versamenti erano intervenuti in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 335 dell'8 agosto 1995, in quanto prescritti e irricevibili. Tanto
premesso, i ricorrenti chiedevano al giudice adito di accertare il loro diritto alla retrodatazione dell'iscrizione a fini pensionistici a far data dal 1959 e dal 1962.
La Cassa Geometri si costituiva e si opponeva alla domanda, rilevando che nel caso di specie le domande di retrodatazione non potevano essere accolte per difetto dei requisiti contributivi;
osservava, infatti, che la legge n. 335/1995 stabiliva che i contributi prescritti non potevano essere ricevuti dagli istituti previdenziali, e che analogo divieto era stabilito dall'art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, sicché la revoca delle delibere di accoglimento delle istanze di retrodatazione rappresentava un atto dovuto.
Il Giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Montepulciano, con sentenza resa in data 21.10.1999, accoglieva le domande dei ricorrenti.
La Cassa Geometri proponeva appello al Tribunale di
Montepulciano in composizione collegiale. Il Tribunale, con sentenza depositata il 13 aprile 2000, respingeva l'appello. A sostegno della decisione il Tribunale rilevava che sotto la vigenza della normativa anteriore alla legge n. 335/1995 era generalmente riconosciuto il diritto degli iscritti alle Casse dei liberi professionisti al versamento dei contributi per periodi contributivi per cui era maturata la prescrizione, atteso che il divieto posto dall'art. 55, primo comma del r.d.l. 14.10.1935 n. 1827 si riferiva esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Osservava che il ricevimento da parte dell'Ente delle richieste degli appellati ed il loro accoglimento costituiscono comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi della eccezione di prescrizione, idonei per contro ad integrare ex art. 2937 c.c. una rinuncia implicita ad eccepire la prescrizione già
maturata. Osservava, altresì, che il comma 10 dell'art. 3 della legge 335/1995 faceva salvi gli effetti degli atti interruttivi e delle procedure iniziate nel rispetto della normativa precedente;
riteneva che tale norma doveva trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, in cui il primo atto del procedimento era rappresentato dalla delibera n. 383/1994, con la quale la Cassa, nell'anno 1994, aveva tracciato i criteri guida per l'accoglimento delle domande di retrodatazione degli iscritti, mentre i successivi atti (accoglimento delle istanze degli iscritti e ricevimento dei contributi previdenziali prescritti) andavano ad inserirsi in una procedura già iniziata.
Contro questa sentenza la Cassa Geometri ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la Cassa denuncia violazione degli articoli 2934, 2937 e 2944 c.c. e osserva che, in materia di previdenza obbligatoria, i relativi diritti sono sottratti alla disponibilità delle parti, motivo per cui rispetto ad essi non può operare l'istituto della rinunzia alla prescrizione. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 55 d.l. 14.10.1935 n. 1827, come modificato dall'art. 41 della legge n. 153 del 1969, nonché 3 della legge n. 335 del 1995, oltre ad insufficienza ed illogicità della motivazione, la ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, sia sotto la precedente legislazione che successivamente all'entrata in vigore della nuova legge, sussisteva per la Cassa l'obbligo di non accettare versamenti di contributi prescritti, derivando tale obbligo dai principi generali regolatori del settore previdenziale. Con il terzo motivo, denunciando insufficienza ed illogicità della motivazione, si sostiene che la rinuncia alla prescrizione del diritto disponibile può avvenire soltanto attraverso una manifestazione di volontà negoziale, espressa o tacita, del soggetto a cui favore opera la prescrizione del diritto medesimo, mentre nella specie dalla motivazione della sentenza impugnata non è dato ricavare da quali elementi il Tribunale abbia desunto la volontà della Cassa di rinunciare alla prescrizione dei contributi prescritti.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335, entrata in vigore il 16 agosto 1995, nonché insufficienza di motivazione, la Cassa osserva che la delibera n. 384/1994, per il suo carattere di provvedimento generale, non può costituire atto iniziale dei procedimenti di retrodatazione delle iscrizioni, e rileva che gli attuali intimati ebbero ad effettuare i versamenti delle annualità contributive quando l'art. 3 cit. aveva già formulato in modo inequivocabile il divieto per l'Ente di riceverli.
I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti delle seguenti considerazioni.
L'affermazione del Tribunale, secondo cui nel comportamento della Cassa è ravvisabile una rinunzia a far valere la prescrizione dei contributi ex art. 2937 c.c., non può essere condivisa. Deve in primo luogo osservarsi che il rapporto contributivo costituisce un tipico rapporto obbligatorio nel quale, all'obbligo di versamento dei contributi gravante sul datore di lavoro o sul lavoratore autonomo corrisponde il diritto dell'ente previdenziale a riscuoterli, con la conseguenza che l'inattività dell'ente protratta per il tempo stabilito dalla legge comporta la liberazione del debitore dall'obbligo del versamento. La prescrizione, pertanto, opera a favore dell'obbligato, che non può essere più escusso dal creditore.
È allora evidente che di "rinuncia alla prescrizione" dei contributi può parlarsi, in senso tecnico, solo in relazione alla posizione del lavoratore autonomo, unico obbligato al relativo versamento, a cui favore è intervenuta l'estinzione dell'obbligo relativo;
mentre, in relazione alla posizione della Cassa, che ha perduto il diritto di riscuotere i contributi a causa della sua inattività, può solo parlarsi di rinuncia a far valere la "irricevibilità" del versamento tardivo, fattispecie evidentemente diversa dalla "rinuncia alla prescrizione" ed alla quale non sono applicabili i principi propri della prescrizione.
Già queste prime osservazioni rendono evidente come il Tribunale nella specie abbia impropriamente richiamato un istituto (rinuncia alla prescrizione) che mal si attaglia alla posizione del creditore che abbia perduto il diritto alla prestazione per il decorso del tempo.
A queste considerazioni va aggiunto il rilievo, già evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 11140 del 2001, che nell'obbligazione contributiva la prescrizione estintiva si atteggia in modo diverso dalla prescrizione regolata dal codice civile. Nel codice l'istituto è dominato dal principio di disponibilità, in base al quale, ferma la disciplina legale di base (art. 2936), il titolare passivo del rapporto (nelle obbligazioni, il debitore), può rinunziare alla prescrizione già maturata se si versi in materia disponibile (art. 2937), la prescrizione non opera se non su eccezione di parte (art. 2938) ed il debitore, se vuole, può pagare il debito prescritto senza poter più agire in ripetizione (art. 2940). Se ne deduce che nei rapporti di diritto privato la prescrizione, dunque, non ha un effetto estintivo del diritto soggettivo, ma ha soltanto una "efficacia preclusiva", nel senso che l'eccezione di prescrizione, tempestivamente proposta dal debitore, vale ad escludere ogni ulteriore controversia sul diritto prescritto. Diversa è, invece, la disciplina della prescrizione nella controversia previdenziale. In tale regime, desumibile dall'art. 55, secondo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, ed ora anche dall'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, una volta esaurito il termine per il versamento, la prescrizione ha una sicura efficacia estintiva, e non semplicemente preclusiva;
di conseguenza, l'ente previdenziale creditore non può più ne' pretenderla ne' riceverla;
la prescrizione, inoltre, opera di diritto e deve perciò essere rilevata d'ufficio dal giudice. In definitiva, il Tribunale ha fatto erronea applicazione alla fattispecie in esame dei principi in tema di prescrizione del diritto.
Neppure condivisibile è l'altro argomento portato dal Tribunale a sostegno della domanda dei professionisti. I giudici del gravame hanno affermato: a) che prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, in difetto di contraria normativa, i liberi professionisti iscritti alle Casse avevano il diritto di versare contributi anche per periodi contributivi per cui era maturata la prescrizione;
b) che il divieto posto dall'art. 55, primo comma, r.d.l. n. 1827/1935 si riferiva esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.
Entrambe le proposizioni sono errate. Questa Corte, nella richiamata sentenza n. 11140 del 2001, ha già avuto modo di precisare che il principio posto dall'art. 55, secondo comma, del r.d.l. n. 1827/1935 (secondo cui, in materia di contributi dovuti all'INPS, non era "ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione di contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione"), attualmente riposto dal disposto dell'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 ("Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati"), corrisponde ad una generale ed obbiettiva esigenza di equilibrio finanziario degli enti previdenziali, che impedisce agli assicurati di costituirsi benefici attraverso una contribuzione concentrata e ritardata nel tempo e che trova espressione anche nella indisponibilità negoziale della materia, sancita dall'art. 2115, terzo comma, c.c., indisponibilità che giustifica anche la sottrazione dell'operatività della prescrizione estintiva all'autonomia dell'ente creditore. Ha osservato la Corte che la legislazione previdenziale concede talvolta la possibilità di un tardivo versamento di contributi a fine del miglioramento della singola prestazione assicurativa, come ad esempio nei casi in cui l'assicurato sia ammesso al "riscatto" di determinati periodi, per lo più utilizzati per la preparazione professionale attraverso corsi di studio, e non per il lavoro, col conseguente difetto di contribuzione;
trattasi comunque di previsioni del tutto speciali, non applicabili per analogia, e che nulla tolgono al fondamento giustificativo delle norme sulla prescrizione contenute nei citati artt. 55, secondo comma, r.d.l. 1827/1935 e 3, comma 9, legge 335/1995 (cfr. Cass. n. 11140 del 2001 in motivazione). Ne consegue che, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, era rinvenibile nell'ordinamento previdenziale un principio generale di irricevibilità da parte degli enti di previdenza di contributi prescritti, desumibile dall'art. 55, secondo comma r.d.l. 1827/1935, che trovava il suo fondamento giustificativo nelle esigenze di equilibrio finanziario degli enti di previdenza e che operava non solo nei confronti dell'INPS, ma di tutti gli enti erogatori di prestazioni previdenziali. Non è ragionevole ritenere, infatti, che gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti, in epoca anteriore all'agosto 1995, a distanza di decenni potessero retrodatare l'inizio del rapporto assicurativo e costituirsi posizioni di vantaggio, dietro un limitato esborso di contributi, facendone gravare il peso economico sul bilancio dell'ente o sulla collettività.
Peraltro non è dubitabile che il corrispondente principio fissato dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 abbia portata generale e si applichi non soltanto all'INPS, ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, poiché il testo normativo non contiene limitazioni di sorta. Nessuna deroga, in particolare, è prevista dalla norma per gli enti previdenziali c.d. "privatizzati", in quanto il d.lgs. n. 509 del 1994, mentre ha mutato la natura giuridica delle Casse, facendone enti privati, nulla ha innovato in ordine al rapporto previdenziale tra l'ente e gli iscritti, che resta assoggettato agli stessi principi ed alle stesse regole della previdenza obbligatoria, con le particolarità previste dalla stessa legge n. 335/1995. Quanto ora detto in ordine alla irricevibilità dei contributi prescritti anche in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 335/1995, rende evidente la infondatezza anche del terzo argomento portato dal Tribunale a sostegno della propria decisione. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il principio fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 non sarebbe applicabile agli attuali intimati, in quanto il procedimento di retrodatazione dell'iscrizione era già in corso al momento dell'entrata in vigore della legge predetta, non è condivisibile. Il comma 10 dell'art. 3 dispone che "i termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente". Nella fattispecie in esame, invero, non ricorre nessuna delle due situazioni previste dalla legge per escludere l'operatività del principio di irricivibilità dei contributi prescritti, fissato con efficacia retroattiva dal precedente comma 9.
Nella specie, infatti, non vi sono stati atti interruttivi e la prescrizione, anche nel più lungo termine decennale, risulta essersi verificata molto tempo prima dell'entrata in vigore della legge 335;
il diritto dell'ente alla riscossione dei contributi consegue, infatti, alla ricorrenza dei presupposti per la obbligatoria iscrizione del professionista alla Cassa e non alla eventuale comunicazione dei redditi fatta dall'interessato. Va osservato, comunque, che, per il principio sopra enunciato, non rientra nella disponibilità della Cassa regolarizzare rapporti contributivi a fini pensionistici dopo la prescrizione dei versamenti, sia pure al fine di supplire alla propria passata inerzia (cfr. Cass. n. 7803 del 1998). Va inoltre rilevato che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995, fatti salvi dalla norma sopra citata, sono solo quelli iniziati "nel rispetto della normativa preesistente". A questa sanatoria, pertanto, sfuggono le procedure di retrodatazione che, come quelle degli attuali intimati, sono state iniziate in violazione del generale principio di irricevibilità sancito dall'ordinamento previgente.
In conclusione, si deve qui ribadire il principio per cui, in linea generale, deve escludersi un diritto soggettivo dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti poiché, nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratta alla disponibilità delle parti. Detto principio, che per il periodo precedente l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 è desumibile dall'art. 55, comma secondo, del r.d.l. n. 1827 del 1935, ed è ora fissato dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995, vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in forza del successivo comma 10 del citato art. 3, si applica anche per i contributi prescritti prima della entrata in vigore di quest'ultima legge.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso, dunque deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, decidendo nel merito a norma dell'art. 384, primo comma, c.p.c., rigetta le domande proposte da AB RB e ER AR. Non ricorrono le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da AB RB e ER AR. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2002