Sentenza 1 ottobre 2003
Massime • 1
Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione; peraltro la indebita manifestazione del proprio convincimento va riferita a fatti sostanziali e non ai profili processuali, per loro natura strumentali all'accertamento della verità. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato come il rigetto delle eccezioni della difesa in ordine all'ammissione ed all'espletamento di una perizia psichiatrica, anche se accompagnato da atteggiamenti deontologicamente inopportuni, non costituisce anticipazione indebita del proprio convincimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2003, n. 42193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42193 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri Magistrati:
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente -
1. Dott. AMEDEO POSTIGLIONI - Consigliere -
2. Dott. ALDO GRASSI - Consigliere -
3. Dott. VITTORIO VANGELISTA - Consigliere -
4. Dott. MARIO GENTILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR UG n. Santa Agata Feltria 14.11.1938;
avverso l'Ordinanza della Corte di Appello di Bologna del 4.3.2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Postiglione;
udito il Pubblico Ministero nella persona del dr. S. Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
UR UG, imputato del reato di cui agli artt. 609 quater e 609 septies n.c. n. 5 Cod. Pen. in danno della minore Monica Fahine, in data 15.2.2003.
depositava presso la cancelleria della Corte di Appello di Bologna una dichiarazione di ricusazione del giudice dr. Giovanni Trerè, davanti al quale si svolgeva il giudizio abbreviato per l'imputazione sopra indicata.
Con Ordinanza del 4.3.2003 (la Corte di Appello di Bologna dichiarava la inammissibilità dell'istanza, perché le valutazioni espresse dal giudice ricusato non potevano considerarsi indebite, perché avevano per oggetto la ritenuta validità della perizia psicologica espletata nonostante l'opposizione della difesa e, comunque, non poteva ravvisarsi una ipotesi di grave inimicizia. UG UR ed il suo difensore avv. Piero Gualtieri hanno proposto ricorso per Cassazione, assumendo la violazione del diritto di difesa ed una indebita manifestazione di convincimento di colpevolezza sui fatti di causa oggetto dell'imputazione prima della pronuncia della sentenza.
Il ricorso non può essere accolto.
Occorre premettere che le ipotesi di ricusazione sono tassativamente indicate dalla legge e configurano norme eccezionali, che non possono essere interpretate in via analogica.
Tra i casi di ricusazione, tassativamente indicati dall'art. 37, comma 1 c.p.p., non rientrano le ipotesi di "altre gravi ragioni di convenienza" pur prevista in tema di astensione del giudice (Cass. Sez. VI, 3920 del 12.1.2000, rv. 213315; Cass. Sez. VI, 2798 del 28.9.1999, rv. 214340; Cass. Sez. VI, 2902 del 24.8.1995, rv. 202329).
Neppure rientrano tra tali casi la violazione di norme processuali, che rientrino nella normale fisionomia procedimentale e nei rimedi previsti, salvo le ipotesi di oggettiva incompatibilità ex artt.34, 35, 36 lett. g e 37 lett. a Cod. Pen..
L'ingerenza delle parti è giustificata solo nei casi previsti per garantire l'imparzialità della funzione giurisdizionale, non disponibile in base a criteri di mera convenienza, oltre che per assicurare il sereno esercizio del diritto di difesa. Nel caso in esame, come giustamente sottolineato nell'ordinanza impugnata, il rigetto delle eccezioni della difesa in ordine all'ammissione ed all'espletamento di una perizia psichiatrica, non costituisce anticipazione di un giudizio indebito. Il rigetto motivato della eccezione della difesa, ben può essere integrato dalla motivazione della sentenza, che deve ricapitolare nel segno della regolarità formale tutto l'iter del processo. La manifestazione indebita del proprio convincimento va riferita ai fatti sostanziali oggetto dell'imputazione e non ai profili procedimentali, per loro natura strumentali all'accertamento della verità.
Il giudice può essere ricusato se il suo comporta mento sia non solo non dovuto, ma anche palesemente ingiusto. Non può rientrare tra i casi di ricusazione l'opinione espressa dal giudice sulla regolarità di un atto processuale, senza sconfinare in giudizi personali anticipati di colpevolezza (Cass. Sez. II, 2703, 18.6.92, rv. 190792). Neppure rientrano tra i casi di ricusazione atteggiamenti deontologicamente inopportuni, come l'invito polemico alla difesa (invito alla eventuale ricusazione), se mancano i presupposti per l'applicabilità dell'istituto.
Nel caso in esame (come opportunamente sottolineato nell'ordinanza impugnata) il giudice avrebbe dovuto non lasciarsi coinvolgere in una disputa con la difesa, estranea all'oggetto della discussione (relativa alla regolarità della perizia e delle fasi del suo svolgimento), in quanto l'atto motivato di rigetto dell'istanza della difesa (contraria all'integrazione probatoria), esauriva il ruolo del giudice che deve parlare solo con i suoi atti, senza alcuna necessità di pronunciare la frase: ricusi pure" o altra analoga. Un tale comportamento;
benché inopportuno, non ha integrato una ipotesi di grave inimicizia e di ostilità preconcetta verso l'imputato, secondo la incensurabile e motivata valutazione della Corte di Bologna, che si condivide.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 NOVEMBRE 2003.