Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 2
Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116 cod. civ. con riferimento al rapporto di lavoro subordinato, non opera, salve specifiche disposizioni di legge in senso contrario, per i lavoratori autonomi. Pertanto, il mancato versamento di contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti impedisce la costituzione del rapporto assicurativo, senza che rilevi in contrario la circostanza dell'avvenuta iscrizione al relativo albo professionale, la quale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 990 del 1955, nel concorso degli altri requisiti in esso previsti, determina la iscrizione di ufficio alla Cassa stessa, e, pertanto, la possibilità per questa di attivarsi per la riscossione dei contributi.
Nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, ai sensi del nono comma dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995, che vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e che, in forza del successivo decimo comma dello stesso articolo, si applica anche per i contributi prescritti in data anteriore alla entrata in vigore della citata legge, Pertanto, deve escludersi la sussistenza di un diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti e ad ottenere una retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa (nella specie, dei geometri liberi professionisti) per il periodo di tempo concernente la relativa perdita contributiva, senza che rilevi la eventuale inerzia della Cassa stessa nel provvedere al recupero delle somme corrispondenti alle contribuzioni, avendo il credito contributivo una sua esistenza autonoma che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente previdenziale, ed insorgendo nel momento in cui matura il periodo lavorativo cui si riferisce, momento dal quale decorre il termine prescrizionale.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2002, n. 9525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9525 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. MICHELE DE LUCA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente pro tempore geom. US VO, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Sallustio n. 9, presso l'avv. Gianfranco Palermo, che la rappresenta e difende con l'avv. Maurizio Cinelli e l'avv. Bruno Sconocchia, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
OC NA IA, NE RL E NE AR in qualità di eredi di NE EL, elettivamente domiciliate in Roma, via Cola di Rienzo n. 149, presso l'avv. Sergio Fidenzio, che le rappresenta e difende assieme all'avv. Pier Luigi Pomero, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo n. 318/99 del 3.11.99 (in causa n. 860/99 r.g.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 19/12/2001 dal Cons. Dott. Giovanni Mammone;
Udito l'Avv. Palermo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Cuneo, presentato il giorno 29.10.97, MO LO, esponeva di aver svolto la professione di geometra e di essere stato iscritto alla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei Geometri liberi professionisti con decorrenza dall'1.1.61 e di aver percepito il 25.2.92 la pensione di vecchiaia. Essendo iscritto all'Albo professionale fin dall'1.1.56, riteneva che dalla stessa data avrebbe dovuto decorrere l'iscrizione alla Cassa;
pertanto, avendone invano fatto richiesta in sede amministrativa, conveniva in giudizio la Cassa per ottenere detta retrodatazione e la riliquidazione della pensione.
Costituitasi in giudizio la Cassa, con richiesta di rigetto del ricorso, il Pretore con sentenza del 24.2.99 accoglieva la domanda. Proponeva appello la Cassa di previdenza, riproponendo le stesse difese spiegate in primo grado, deducendo l'avvenuta acquiescenza dell'assicurato al provvedimento di liquidazione della prestazione, il mancato versamento di contributi per il periodo interessato e la conseguente assenza del rapporto contributivo, la prescrizione dei contributi per la successiva entrata in vigore della legge 8.8.95 n. 335 e l'impossibilità da parte della Cassa di ricevere contributi in mancanza del rapporto assicurativo.
Il Tribunale con sentenza del 3.11.99 rigettava l'appello. Esclusa l'acquiescenza, il giudice di merito rilevava che la norma dell'art. 2 della l. 24.10.55 n. 990, lett. a, prevede l'iscrizione di ufficio alla Cassa dei geometri in possesso dei requisiti di legge e l'automatica costituzione del rapporto assicurativo, a prescindere dal versamento dei contributi, i quali avrebbero dovuto, invece, essere riscossi coattivamente dall'ente di previdenza. Non sussisteva, inoltre, l'eccepita prescrizione ex art. 3 delle legge 335/95, in quanto il mancato versamento era da ascrivere, non ad omissione dell'assicurato, ma ad inerzia dell'assicuratore, il quale, pertanto, non poteva proporre l'eccezione di prescrizione. Avverso questa sentenza la Cassa propone ricorso illustrato con memoria, cui rispondono con controricorso gli eredi di MO LO.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la Cassa deduce violazione dell'art. 2, lett. a, della l. 990/55, dell'art. 2, c. 1, 3, c. 1, e 4, lett. b,
della l. 773/92, nonché illogicità di motivazione. Erroneamente il giudice di merito ha attribuito carattere costitutivo del rapporto previdenziale alla delibera di iscrizione dell'assicurato alla Cassa, di modo che quest'ultima avrebbe dovuto iscriverlo ab initio negli elenchi dei propri iscritti ed esigere il versamento dei contributi. Prevedendo l'art. 2, lett. a, della l. 990 la iscrizione di ufficio, la delibera di iscrizione alla Cassa ha valore meramente dichiarativo, nel senso di presa in carico amministrativo, mentre è la iscrizione disposta dalla legge che attribuisce lo status di iscritto, nella ricorrenza dei requisiti richiesti, e fa nascere l'obbligo di versamento dei contributi, requisito quest'ultimo che condiziona l'erogazione della prestazione.
Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 2115 c.c. e delle norme già indicate nel primo motivo, nonché carenza di motivazione. Contesta la Cassa che la mancata iscrizione dall'1.1.56 e la conseguente mancata richiesta dei contributi avrebbero impedito la costituzione del rapporto contributivo, in quanto comunque sarebbe stato onere del MO provvedere al versamento, vertendosi in materia di rapporto di lavoro autonomo e mancando un soggetto (quale il datore) tenuto al versamento. Mai, comunque, in assenza di contributi avrebbe potuto nascere, per il periodo di cui alla domanda, un rapporto previdenziale.
Con il terzo motivo si censura la pronunzia impugnata per violazione dell'art. 19 della l. 773/92 e dell'art. 3, nn. 9-10, della l. 335/95, nonché omessa motivazione. Si contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, che la Cassa negò la retrodatazione e si lamenta l'omessa considerazione di un documento, dal quale risulta testualmente che la Cassa stessa aveva comunicato al MO la possibilità di retrodatare l'iscrizione previo pagamento dei contributi relativi, da versare sul suo conto personale, che erano stati contestualmente quantificati. Da quella data, pertanto, decorrerebbe il termine per il pagamento dei contributi relativi al periodo in oggetto, di modo che, quando, alcuni decenni dopo, ha lamentato l'incompletezza della sua posizione contributiva, il NG avrebbe ormai accettato la situazione, tanto da percepire la pensione nei limiti del periodo di effettiva contribuzione.
Con il quarto motivo è dedotta violazione degli artt. 2935 c.c., 19 della l. 773/82, 55 del r.d.l. 1827/35, nonché illogicità
della motivazione. Anche a voler ritenere che la Cassa fosse rimasta inerte, non potrebbe ritenersi sanata la carenza di versamento dei contributi. Da un lato perché i contributi erano ormai prescritti, avendo la loro prescrizione iniziato a decorrere dal momento della loro maturazione, dall'altro perché mai quei contributi prescritti avrebbero più potuto essere corrisposti dall'assicurato, o, comunque, ricevuti dalla Cassa.
Ritiene il Collegio che proprio da quest'ultimo motivo debba iniziare l'esame del ricorso.
La pronunzia impugnata estende al rapporto di lavoro autonomo il principio, fissato dall'art. 2116 c.c., secondo cui il soggetto tutelato acquisisce il diritto alle prestazioni previdenziali al momento in cui si è verificato l'evento che legittima il godimento delle prestazioni stesse, a prescindere dall'adempimento degli obblighi contributivi, nella sostanza estendendo il principio dell'automaticità delle prestazioni anche al rapporto di lavoro autonomo. La tesi sostenuta dal giudice di merito è che, essendo l'iscrizione alla Cassa intervenuta di ufficio al momento in cui il professionista aveva raggiunto i requisiti previsti dall'art. 2, lett. a., della legge 24.10.55 n. 990 (ovvero dall'1.1.56), il rapporto assicurativo si fosse automaticamente costituito, e che, a prescindere dal versamento dei contributi, i quali avrebbero dovuto essere riscossi coattivamente dalla Cassa, l'assicurato possa ora pretendere la prestazione anche per il periodo per cui chiede la retrodatazione. La Cassa non potrebbe invocare la intervenuta prescrizione e, soprattutto, non potrebbe assumere la decorrenza della stessa dalla data di maturazione dei contributi, essendo la mancata riscossione conseguenza di sua inerzia.
Ritiene il Collegio che alla base di questa impostazione ci sia un non corretto inquadramento del rapporto assicurativo in oggetto. Deve, innanzitutto, rilevarsi che il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, enunciato in via generale dall'art. 2116 cod. civ., trova applicazione solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui, disponendo espressamente in proposito e provvedendo in ordine alla relativa provvista finanziaria (Cass.
7.4.92 n. 4236) e che il principio stesso, sancito in generale dalla norma del codice civile per il lavoro subordinato, non opera - salvo specifiche disposizioni di legge in senso diverso - per i lavoratori autonomi, ne' l'iscrizione in albi o elenchi fornisce la prova del versamento dei contributi (Cass. 16.11.95 n. 11869). In ogni caso, non è configurabile un rapporto assicurativo che non sia accompagnato dalla relativa contribuzione, a prescindere dalla circostanza che la stessa sia effettivamente versata o possa essere pretesa dall'Istituto di previdenza nei limiti della prescrizione del credito relativo (cfr. Cass.
8.8.98 n. 7803, in motivazione). Parte controricorrente, a sostegno della tesi del giudice di merito, richiama la sentenza di questa Corte 9.7.93 n. 7543, la quale afferma che - in base all'art. 2 della l. 990/55 - la Cassa, fin dal momento in cui il professionista si era iscritto all'albo professionale (ed era in possesso del requisito reddituale ivi previsto), avrebbe dovuto procedere di ufficio alla iscrizione, attivandosi per la riscossione dei contributi dovuti con gli strumenti previsti dalla legge. Al riguardo, a prescindere dal caso affrontato dalla pronunzia richiamata dalla parte (ove non si poneva una questione di mancanza di contributi per il periodo della retrodatazione, per i quali esisteva già una autonoma condanna al pagamento), deve rilevarsi che l'esistenza di un obbligo di provvedere al recupero dei contributi omessi a carico dell'ente di previdenza è irrilevante ai fini del diritto alla prestazione ed all'accertamento dell'esistenza della provvista contributiva e consentirebbe al più l'esercizio di una azione risarcitoria da parte dell'interessato. Tale azione, peraltro, non solo è esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenza 26.5.2000 n. 6911, con riferimento al rapporto di lavoro subordinato), ma nella specie è addirittura di dubbia configurabilità, atteso che all'ente l'attore dovrebbe ascrivere l'omesso recupero dei contributi nei suoi personali confronti.
Pertanto, ciò che è veramente rilevante in un caso come quello in esame - ai fini del godimento della prestazione anche in relazione a periodo non considerato dall'ente previdenziale - è che una contribuzione esista o che possa essere, seppure con ritardo, costituita.
Al riguardo il giudice di merito avrebbe dovuto considerare se i contributi relativi al periodo per cui l'attore chiedeva la retrodatazione potessero essere ancora riscossi dalla Cassa oppure se, come dalla stessa sostenuto, fosse intervenuta la prescrizione, in particolare esaminando la questione se il preteso inerte atteggiamento dell'ente giustificasse la mancata decorrenza della prescrizione.
Con riferimento al periodo in cui prese le mosse la presente controversia (ricorso introduttivo presentato il 29.10.97) avrebbe dovuto farsi riferimento alla disciplina dell'art. 3 della l.
8.8.95 n. 335, per il quale "le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a. dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni pensionistiche obbligatorie ...; b. cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria" (c. 9), e "i termini di prescrizione di cui al c. 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge ..." (c. 10). A proposito di tale regime, questa Corte ha rilevato che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (e non preclusiva), poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, ed opera di diritto (e, quindi, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice). Detto art. 3, c. 9, si applica non solo all'INPS, ma a qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, atteso che scopo della legge 335/95 è quello della riforma pensionistica, ovvero della ridefinizione del sistema previdenziale, ed ha portata generale (Cass. 16.8.01 n. 11140). La prescrizione opera, pertanto, a prescindere dall'atteggiamento tenuto dalla Cassa di previdenza ed adempie ad un preciso interesse generale.
Tale rilievo vale anche ad escludere la conseguenza (implicita), tratta dal giudice di merito dalla (pretesa) inerzia della Cassa, che essa avrebbe impedito la costituzione del rapporto contributivo inibendo all'assicurato il diritto al versamento dei contributi, il che avrebbe evitato, ai sensi dell'art. 2935 c.c., l'inizio della prescrizione. Il credito contributivo, infatti, ha una sua esistenza autonoma, che prescinde dalla richiesta di adempimento fattane dall'ente di previdenza e nasce al momento in cui matura il periodo lavorativo cui esso è riferito. È da questo momento che decorre, dunque, la prescrizione.
L'accoglimento del quarto motivo comporta l'assorbimento dei primi tre e l'accoglimento del ricorso.
Non ponendo il giudice di merito alcun ostacolo all'applicabilità della prescrizione se non "l'inerzia" della Cassa ed essendo questa ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 3, e. 9, della l. 335/95, secondo quanto sopra precisato, la Corte, provvedendo nel merito, deve rigettare la domanda.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri tre;
decidendo nel merito, rigetta la domanda;
compensa le spese per l'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002